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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL POPOLO ITA LIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1240/2022 R.G.A.C., cui è stato riunito il procedimento n.
1759/2023 R.G.A.C.,
TRA
(C.F.: , difeso dall'avv. Andrea Parisi;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della con l'avv. Controparte_2
Silvia Parisi;
opposto
E
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Cristina Nicoletta Folino;
opposto
NONCHE'
in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., con l'avv. Antonio Sannino;
opposta
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229002026649000, notificatale il 09.06.2022, limitatamente alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di addebito ivi riportati, riguardanti la omessa riscossione di premi dovuti all' e di contributi dovuti all' , di seguito CP_3 CP_1
indicati: cartelle di pagamento n. 03020170009318251000, n. CP_3
03020170014083790000, n. 03020180008571406000, n. 03020190000698935000 e n. 03020190013124745000, nonché avvisi di addebito nn. CP_1
33020160001303679000, 33020160001406181000, 33020160002780561000,
33020170000150563000, 33020170000234768000, 33020170000344651000,
33020170000440984000, 33020170001836287000, 33020180000024992000,
33020180000044408000, 33020180000252240000, 33020180000317037000,
33020180000354641000, 33020180000354843000, 33020180000380319000,
33020180000888579000, 33020180001695154000, 33020180001817670000,
33020180001863968000, 33020180002007314000, 33020190000273348000,
33020190001009462000 e 33020190001444643000. Ha eccepito la nullità della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, la sua illegittimità per omessa notifica dei titoli presupposti, l'intervenuta prescrizione del credito, l'intervenuta decadenza, il difetto di motivazione dell'intimazione, l'illegittimità dei compensi di riscossione e la mancata indicazione nell'intimazione dei termini e dell'autorità dinanzi alla quale promuovere l'impugnazione.
Si sono costituiti in giudizio l' , l' e l' , eccependo la CP_1 CP_3 CP_5
inammissibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Successivamente, la stessa parte ricorrente ha proposto opposizione, nel procedimento iscritto al n. 1759/2023 R.G.A.C., avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202300000298000 che l'
[...]
le ha notificato il 11.07.2023, in relazione ai seguenti titoli: Controparte_4
2 cartelle di pagamento nn. 03020160009279957000, CP_3
03020170009318251000, 03020170014083790000, 03020180008571406000,
03020190000698935000, 03020190013124745000, 03020220012291229000 ed avvisi di addebito nn. 33020160001246465000, 33020160001246566000, CP_1
33020160001303679000, 33020160001406181000, 33020160001509600000,
33020160002780561000, 33020170000102649000, 33020170000150563000,
33020170000234768000, 33020170000344651000, 33020170000440984000,
33020170001836287000, 33020180000024992000, 33020180000044408000,
33020180000252240000, 33020180000317037000, 33020180000354641000,
33020180000354843000, 33020180000380319000, 33020180000888579000,
33020180001695154000, 33020180001817670000, 33020180001863968000,
33020180002007314000, 33020190000273348000, 33020190001009462000,
33020190001444643000, 33020190001754270000, 33020190002476337000,
33020200000012527000, 33020220000247821000, 33020220000247922000,
33020220000269047000, 33020220001304781000, 33020220001679415000. Ha eccepito la omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti azionati, il difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la illegittima richiesta dei compensi di riscossione, la mancata indicazione dell'autorità e dei termini per proporre impugnazione e la illegittimità dell'atto impugnato in quanto proveniente da soggetto non titolato, con relativa nullità della sua notifica eseguita a mezzo PEC.
Anche in quest'ultimo giudizio si sono ritualmente costituiti l' , l' e CP_1 CP_3
l' eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto CP_5
della domanda.
Riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva i suindicati procedimenti, la causa viene oggi riservata in decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, va pronunciato il difetto di legittimazione della atteso CP_2
che i crediti contributivi in questione, riferiti agli anni dal 2016 a seguire, non
3 rientrano tra quelli oggetto della cessione a detta società di cartolarizzazione, che ha interessato i crediti maturati fino al 31.12.2005.
Ciò precisato, si rileva che la maggior parte delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito presupposti dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300000298000 coincidono con i titoli previamente impugnati mercé
l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03020229002026649000; inoltre, le eccezioni sollevate dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento sono per molti versi analoghe a quelle sollevate contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sicché le osservazioni che saranno enucleate con riguardo al primo atto debbono valere anche per il secondo.
Ciò precisato, si rileva che parte ricorrente lamenta l'invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita dal concessionario della riscossione a mezzo messaggio PEC proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco.
La doglianza risulta superata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, adottando un'interpretazione sostanzialistica, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma che deve presiedere ad ogni rapporto anche processual tributario, ha statuito, per quanto qui di interesse, che la notifica a mezzo
PEC dell'avviso di addebito (e dell'intimazione ad adempiere) non è regolata dalle disposizioni vigenti in tema di notifica a mezzo PEC degli atti giudiziari, segnatamente, dalla L. n. 53/94, atteso che, in materia di notifica degli atti tributari,
l'art. 26, co. 5, D.P.R. n. 602 del 1973 e l'art. 60 DPR n. 600 del 1973 prevedono che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, sicché il disposto dell'art. 3 bis, L. n. 53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri, è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. In altri termini, la
L. n. 53/94, che disciplina le modalità di notificazione tramite PEC di atti giudiziari civili, amministrativi e di atti stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali,
4 la quale fa riferimento alla necessità che l'indirizzo PEC del mittente sia inserito in un pubblico registro, non è applicabile in materia di notificazione delle cartelle di pagamento – ed atti assimilati - che, in quanto atti amministrativi e non giudiziari, sono assoggettate ad una normativa speciale qual è quella contenuta agli artt. 26
D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 (cfr. sent. n. 23397/2016 Cass. Sez. Un.; Cass.
n. 982/23; Cass. n. 31160/22 che richiama Cass. SSUU 10.05.22 n. 15979).
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha statuito che l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto
e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile
l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (cfr. Cass., ord. 16.02.2018 n. 3805; Cass. SS. UU. 28.9.2018 n. 23620; Cass. SS.UU. 18 aprile
2016, n. 7665; Cass. 31.8.2017 n. 20625; e Cass. 28.9. 2018, n. 22906).
Le considerazioni esposte con riguardo alla notifica degli avvisi di addebito valgono anche per la notifica a mezzo PEC dell'opposta intimazione di pagamento, che si ritiene abbia raggiunto il suo scopo, essendosi l'opponente costituito giudizialmente per valere le sue difese avverso la medesima e tanto supera le ulteriori doglianze relative alla mancata sottoscrizione dell'intimazione da parte di figura dirigenziale o soggetto da questo delegato ed alla omessa indicazione del responsabile del procedimento e dell'autorità giudiziaria cui ricorrere (indicazioni, comunque, che non sono previste dalla legge a pena di nullità).
Quanto al preteso vizio della mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento, giova osservare che la Suprema Corte ha statuito, in punto di contenuto dell'atto di intimazione, che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R.
n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è
5 sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. ord. Cass. n. 28689 del 09.11.2018).
Passando all'esame dei titoli, si rileva che vi è prova in atti della ritualità della notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito che il concessionario della CP_3 riscossione e l' hanno, rispettivamente, eseguito nei confronti del ricorrente. CP_1
L'opposizione all'intimazione di pagamento è stata proposta con ricorso depositato il 28.06.2022, a fronte della notifica, regolarmente eseguita tra il 2016 ed il 2019, dei titoli presupposti dall'impugnata intimazione;
l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata proposta con ricorso depositato il
29.07.2023, a fronte della notifica, regolarmente eseguita tra il 2016 ed il febbraio
2022, dei titoli sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: pertanto, risulta preclusa l'opposizione agli atti esecutivi – afferente alla regolarità formale degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali, nonché ai vizi della relativa notifica, disciplinata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46 del 1999 – essendo trascorso il termine perentorio di giorni venti, di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla loro notifica, per la proposizione dell'opposizione stessa.
E' preclusa, altresì, la delibazione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dei suindicati titoli, prescritto dall'art 24, quinto comma, D. Lgs.
46/1999, e ciò determina l'incontrovertibilità degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
L'unica opposizione valutabile proposta nell'odierno giudizio è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 D. Lgs. 1999, n. 46, tale essendo quella volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito previdenziale azionato.
Ma, contrariamente a quanto assunto da parte attrice, nessuna prescrizione risulta maturata, atteso che vi è prova in atti che il concessionario le ha notificato, a mezzo
6 PEC: in relazione alle cartelle esattoriali , comunicazione di ipoteca n. CP_3
03076201900000253000 notificata in data 10.04.2019, intimazione n.
03020199007063159000 notificata il 10.10.2019, atto di pignoramento n.
03084201900003134001 notificato il 06.11.2019, atto di pignoramento n.
03084201900003135001 notificato il 06.11.2019, intimazione n.
03020229000268646000 notificata il 01.03.2022 ed intimazione n.
03020239001876418000 notificata il 23.06.2023; nonché, in relazione agli avvisi di addebito , comunicazione di ipoteca n. 03076201900000253000 notificata il CP_1
10.04.2019, atto di pignoramento n. 03084201900003134001 notificato il
06.11.2019, atto di pignoramento n. 03084201900003135001 notificato il
06.11.2019, intimazione n. 03020229000268646000 notificata il 01.03.2022 ed intimazione n. 03020239001876418000 notificata il 23.06.2023.
I suddetti atti interruttivi hanno determinato l'interruzione del termine prescrizionale dei crediti previdenziali in parola, al netto del periodo di sospensione legale (COVID) della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, complessivamente pari a 311 giorni,
CP_ come da Circolare n. 126/2021).
Per quanto attiene, infine, ai compensi di riscossione ed alle altre spese spettanti al concessionario del servizio di riscossione, si osserva che le stesse sono dovute in base al D. Lvo n. 112/99, sicché, essendo l'an ed il quantum debeatur afferente alle sanzioni ed agli aggi stabilito per legge, non può ravvisarsi una nullità delle cartelle o dell'intimazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dal concessionario.
Alla luce di quanto esposto, i crediti vantati dagli enti impositori, per come riportati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito suindicati, devono ritenersi accertati quanto ad esistenza ed esigibilità, al netto dei pagamenti, degli stralci e degli sgravi effettuati sino alla data di notifica della intimazione di pagamento.
7 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in favore degli enti resistenti, con distrazione, quanto all' Controparte_4
, al suo procuratore antistatario.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione, dichiarando esistenti ed esigibili i crediti per contributi e sanzioni indicati nella intimazione di pagamento, al netto di pagamenti, stralci e sgravi effettuati sino alla data di notifica dell'intimazione;
- condanna l'opponente a rifondere agli enti convenuti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuna parte resistente, in euro 1.000,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione, quanto all' , in favore del Controparte_4
suo procuratore antistatario.
Catanzaro, 19.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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