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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1797/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 05984202500006499001 IMP DIR E IND
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , proponeva ricorso avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 05984202500006499001 (ex artt. 72-bis e 48-bis DPR. n. 602/1973), relativo a tributi per un importo di € 125.821,27,notificato a mezzo pec in data 25/07/2025 nonché avverso le cartelle e le intimazioni di pagamento in esso richiamate.
A fondamento del ricorso poneva i seguenti motivi di gravame:
-omessa notifica degli atti presupposto nonché della pretesa sottostante per omessa notifica degli atti presupposto;
-difetto di motivazione. Mancata allegazione degli atti presupposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione che, in via preliminare ed assorbente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma
D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
All'udienza del 09/02/2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce il difetto di notifica degli atti presupposto.
La censura è infondata.
Emerge dalla produzione documentale di parte resistente che l'impugnato atto di pignoramento è stata preceduto dalla notifica di tutte le cartelle esattoriali presupposte.
In aggiunta a queste ultime, l'Amministrazione resistente ha provveduto all'ulteriore notifica a mezzo pec dei seguenti atti intermedi:
-con riferimento alla cartella n. 05920240021266930000, in data 06/05/2025 è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 05920259004721391000;
-con riferimento alla cartella n. 05920230017703027000 e n. 05920230020101720000 in data 05/12/2024
è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 05920249018267569000;
-con riferimento alle cartelle nn. 05920230028897904000, 05920240009121130000, 05920240021267031000,
05920240026274774000, 05920240034550057000, 05920240037219157000, 05920240037981959000, in data 27/05/2025 è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 05920259006765876000.
Alla luce di tali emergenze documentali, va affermata la valida notifica degli atti presupposti.
Accertato quanto sopra, è sufficiente osservare che la mancata impugnazione della cartella ha determinato il consolidamento del credito sotteso, nonché l'impossibilità per la controparte di elevare contestazioni avverso gli atti prodromici.
Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, contenendo l'atto impugnato tutti i riferimenti (causale del debito;
ente creditore;
importo del credito;
termini di pagamento) idonei a consentire al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa. Non è neppure necessario che vengano allegati gli atti presupposti essendo sufficiente che ne siano riportati i riferimenti sopra indicati.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 3.000,00.
Lecce, 09.02.2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1797/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 05984202500006499001 IMP DIR E IND
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , proponeva ricorso avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 05984202500006499001 (ex artt. 72-bis e 48-bis DPR. n. 602/1973), relativo a tributi per un importo di € 125.821,27,notificato a mezzo pec in data 25/07/2025 nonché avverso le cartelle e le intimazioni di pagamento in esso richiamate.
A fondamento del ricorso poneva i seguenti motivi di gravame:
-omessa notifica degli atti presupposto nonché della pretesa sottostante per omessa notifica degli atti presupposto;
-difetto di motivazione. Mancata allegazione degli atti presupposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione che, in via preliminare ed assorbente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma
D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
All'udienza del 09/02/2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce il difetto di notifica degli atti presupposto.
La censura è infondata.
Emerge dalla produzione documentale di parte resistente che l'impugnato atto di pignoramento è stata preceduto dalla notifica di tutte le cartelle esattoriali presupposte.
In aggiunta a queste ultime, l'Amministrazione resistente ha provveduto all'ulteriore notifica a mezzo pec dei seguenti atti intermedi:
-con riferimento alla cartella n. 05920240021266930000, in data 06/05/2025 è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 05920259004721391000;
-con riferimento alla cartella n. 05920230017703027000 e n. 05920230020101720000 in data 05/12/2024
è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 05920249018267569000;
-con riferimento alle cartelle nn. 05920230028897904000, 05920240009121130000, 05920240021267031000,
05920240026274774000, 05920240034550057000, 05920240037219157000, 05920240037981959000, in data 27/05/2025 è stata notificata l'Intimazione di pagamento n. 05920259006765876000.
Alla luce di tali emergenze documentali, va affermata la valida notifica degli atti presupposti.
Accertato quanto sopra, è sufficiente osservare che la mancata impugnazione della cartella ha determinato il consolidamento del credito sotteso, nonché l'impossibilità per la controparte di elevare contestazioni avverso gli atti prodromici.
Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, contenendo l'atto impugnato tutti i riferimenti (causale del debito;
ente creditore;
importo del credito;
termini di pagamento) idonei a consentire al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa. Non è neppure necessario che vengano allegati gli atti presupposti essendo sufficiente che ne siano riportati i riferimenti sopra indicati.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 3.000,00.
Lecce, 09.02.2026
Il Relatore Il Presidente