Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 362
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica di tutte le cartelle esattoriali presupposte e delle successive intimazioni di pagamento, anche a mezzo PEC. La mancata impugnazione delle cartelle ha comportato il consolidamento del credito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto impugnato sufficientemente motivato, contenendo tutti i riferimenti necessari (causale del debito, ente creditore, importo, termini di pagamento) per consentire l'esercizio del diritto di difesa. Non è necessaria l'allegazione degli atti presupposti se ne sono riportati i riferimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 362
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 362
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo