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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 817 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Fortunato Vitale ed elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Via Doria n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonella Parente, giusta delega in atti
RICORRENTE
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con Sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE
Con ricorso depositato il giorno 08.04.2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 chiedendo di:
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra all'indennità di Parte_2 disoccupazione NASPI dal 20.06.2024 al 29.03.2025, stante le dimissioni per giusta causa rassegnate in data 19.06.2024; CP_
- per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente pro tempore, al pagamento dell'indennità di disoccupazione NASPI dal 20.06.2024 al 29.03.2025, oltre interessi e/o rivalutazione nella misura e con decorrenza di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
1 che, in data 26.06.2024, la Sig.ra ha presentato domanda di Naspi, al fine di ottenere Parte_1 il pagamento dell'indennità di disoccupazione dal 20.06.2024, giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la società La Nuova Spiga Srl;
CP_ che, con provvedimento del 02.08.2024, l' ha comunicato la reiezione della domanda di
Naspi e che, avverso detto provvedimento, la Sig.ra ha presentato ricorso al Comitato Parte_1
CP_ Provinciale che, con provvedimento del 10.12.2024, il Comitato Provinciale ha rigettato il ricorso sostenendo che “con è stata allegata diffida al datore di lavoro avverso il mancato Parte_3 pagamento delle differenze retributive e non delle retribuzioni e che tale situazione non dà adito
a giustificare le dimissioni giusta causa”; CP_ che, avverso detto provvedimento, è stato inviato all' il modello UNILAV, pervenuto dal datore di lavoro, evidenziando che da agosto 2022 a dicembre 2022 la ricorrente nulla ha percepito dall'azienda convenuta a titolo di retribuzione e che parimenti, dal mese di marzo 2023
a novembre 2023, la Sig.ra non è stata retribuita;
Parte_1
CP_ che l' ha confermato il precedente provvedimento negativo comunicando che – avverso il rigetto del ricorso – dovesse essere presentato ricorso giudiziario;
che la società La Nuova Spiga Srl non ha corrisposto alla Sig.ra la retribuzione Parte_1 dall'agosto 2022 al dicembre 2022, dal marzo 2023 al novembre 2023 e dal marzo 2024 al giugno 2024; che la Sig.ra in data 19.06.2024, ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, Parte_1 stante il mancato pagamento delle retribuzioni.
Si è costituita l' in data 27.11.2025 chiedendo la dichiarazione della cessazione della CP_1 materia del contendete in quanto la domanda della ricorrente è stata accolta in autotutela e liquidata.
Nelle note d'udienza, depositate in data 10/12/2025, parte ricorrente ha dato atto che l' , ha CP_1 provveduto al pagamento soltanto dopo la notifica del ricorso giudiziario e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, oltre vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti e lette le note di trattazione scritta, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Non residua alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo
Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni previdenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/12/2022, n.35756 - vanno poste a carico dell' , considerato che parte ricorrente, nelle suddette note, ha affermato che il CP_1 pagamento è stato effettuato soltanto il giorno 22.09.2025, mentre la notifica del ricorso introduttivo del giudizio è avvenuta il 15.09.2025 e che l' non ha contestato quanto CP_1 affermato dal ricorrente. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio che CP_1 liquida, per l'intero, in complessivi euro 1.700,00, oltre per spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi;
COMPENSA la restante metà delle spese.
Civitavecchia 18/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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