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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione Distaccata di Corte d'appello di Sassari, RI BR TU avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna RI Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, concedeva la misura alternativa della semilibertà ex art. 50 legge n. 354, 26 luglio 1975, a LL Lo CO, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni, in espiazione pena dal giorno 11 aprile 2020 in quanto ritenuto responsabile dei reati di omicidio, tentato omicidio e reati satellite, commessi a Palermo nel 1999, delitti per i quali era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché del reato di associazione finalizzata al narcotraffico, reato commesso in Palermo dal mese di luglio al mese di dicembre 1999. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari, Sostituto RI BR TU, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e deducendo due motivi, violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.). ( Penale Sent. Sez. 1 Num. 2548 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 18/11/2025 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente rileva che, pur esaminando l'ordinanza nel merito la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa introdotta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 conv. in legge 30 dicembre 2022, n. 199, il Tribunale di Sorveglianza ritiene che la novella non possa essere applicata poiché i delitti commessi in epoca antecedente alla disciplina restrittiva, omettendo ogni valutazione in merito alla ammissibilità. Deduce il Procuratore generale che è fatto divieto al Giudice, in ossequio al principio di legalità, di combinare insieme frammenti normativi dell'una o dell'altra disciplina e che la normativa di maggior favore deve considerarsi quella propria della novella che ha fatto venir meno la preclusione assoluta di accesso alle misure alternative, limitandosi ad imporre al condannato l'adempimento di specifici oneri dimostrativi e di allegazione. La novella ha comportato, invero, una trasformazione della presunzione assoluta di permanenza dei legami del condannato con la criminalità organizzata in una presunzione relativa, superabile a seguito di specifico riscontro di tutti gli indicatori enunciati nel testo del comma 1 bis dell'art. 4 bis O.P. 2.1.1. Nel caso di specie, evidenzia il Procuratore che, la mancata allegazione di elementi ulteriori all'istanza presentata nell'interesse di LL Lo CO, diversi dalla regolare condotta carceraria e dalla partecipazione al percorso educativo dai quali poter desumere l'insussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del ripristino, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente evidenzia la carenza ed illogicità della motivazione sotto vari profili. 2.2.1. In primo luogo, il Tribunale ha reputato sufficiente a provare la mancanza attuale dei contatti con la criminalità organizzata di LL Lo CO la circostanza che la Direzione Nazionale Antimafia, la Direzione Distrettuale Antimafia e le Forze dell'Ordine non hanno dimostrato la sussistenza di elementi concreti e attuali di collegamento del condannato con la cosca mafiosa di appartenenza. Evidenzia il ricorso che il Tribunale non ha tenuto conto che il detenuto rientrerebbe nel luogo di origine dove molti dei suoi familiari ed affini (IN) sono coinvolti nel gruppo di appartenenza (mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova) che risulta in piena operatività e di cui fanno parte soggetti vicini alla sua fazione. Il ricorrente evidenzia, inoltre, anche profili di criticità presentati dall'opportunità lavorativa prospettata da LL Lo CO quale attività risocializzante, tenuto conto che i soci titolari dell'impresa (IN AE, AN e PP), legati a LL Lo CO da rapporti di affinità, non risulterebbero esenti da pregiudizi penali. 2.2.2. In secondo luogo, il Tribunale ha reputato sufficiente per le iniziative poste in essere dal detenuto a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che 2 in quelle di giustizia riparativa, che LL Lo CO abbia tentato di risarcire, seppure in forma simbolica, i parenti della vittima del reato di omicidio e che, in mancanza di un riscontro da parte degli stessi, abbia corrisposto una somma, seppure modesta, in favore di un ente benefico. Evidenzia il ricorso che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con la circostanza che il detenuto non avrebbe assunto alcuna iniziativa nei confronti della vittima del tentato omicidio, operando in tal senso la norma di cui all'art. 4 bis cit., verifica ancora più rilevante laddove sussista una impossibilità economica ad adempiere alle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria. In tal senso, il Tribunale ha omesso di considerare sia l'assenza di manifestazioni di effettivo interessamento per la situazione di tutte le persone offese coinvolte, sia la mancanza di qualsivoglia iniziativa nelle forme della giustizia riparativa, essendo il versamento della somma di euro cinquecento corrisposta ad un ente benefico elemento insufficiente e non avendo LL Lo CO manifestato in udienza la volontà di impiegare in futuro una parte del corrispettivo dell'attività lavorativa svolta dal medesimo per risarcire le vittime. Il Tribunale, dunque, nella ordinanza impugnata ha omesso di considerare che, per i condannati di cui all'art. 4 bis comma 1 bis, nessuna misura può essere concessa qualora manchi una condotta concretamente riparatrice e senza un'adeguata verifica di una strutturale e non episodica iniziativa nelle forme della giustizia ripa rativa. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Francesca Ceroni, ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. La questione rimessa alla valutazione di questo Collegio con il primo motivo è relativa all'individuazione della normativa applicabile al detenuto richiedente la semilibertà che non ha collaborato con la giustizia e non ha commesso reati riconducibili all'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) in data successiva al giorno 11 aprile 2000, data della sua carcerazione. 3. Nel caso in esame, con le modifiche apportate all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, si sono peggiorate le condizioni per l'accesso e la fruizione della semilibertà richiesta dal ricorrente. Egli, infatti, risulta essere detenuto dal giorno 11 aprile 2000 per delitti ostativi di prima fascia compiuti sino a quella data, come affermato dal Tribunale sulla base della lettura delle sentenze di condanna (pag. 1, primo periodo). 3 Secondo il testo dell'art.
4-bis ord. pen. in vigore nel 1991 (versione di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla I. 12 luglio 1991, n. 203) per accedere alla semilibertà era sufficiente acquisire solo elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti dell'istante con la criminalità organizzata o eversiva, limitandosi a richiedere tali informazioni "per il tramite del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato". Attualmente, la nuova normativa intervenuta con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia...), poi convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, ha apportato modifiche alla disciplina prevista dall'art.
4-bis legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.), ravvisando i presupposti di straordinaria necessità e urgenza nei «moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione». Ha così inciso proprio sulle disposizioni sottoposte a scrutinio di costituzionalità, specificamente sostituendo integralmente il comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen., a cui ha pure aggiunto due nuovi commi (1-bis.1 e 1-bis.2). La novità principale della nuova disciplina è stata rinvenuta nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna. Tra i reati per cui il Lo CO è stato condannato, senza poi aver collaborato con la giustizia, vi sono reati che rientrano nel catalogo dei reati di cui all'art. 4- bis, commi 1 (richiamati dal comma 1-bis), Ord. pen., in relazione al quale oggi, in virtù della novella già citata, si è previsto che, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti possono essere concessi i benefici penitenziari a condizione che: - dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento;
- alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile;
- il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle 4 forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. L'ordinanza impugnata presuppone erroneamente la non applicabilità in toto al condannato LL Lo CO della riforma del 2022. Nel caso di specie, invero, i reati sono stati commessi nel 1999, vigente essendo la normativa introdotta dal d.l. 31 ottobre 1992, n. 162, convertita dalla legga 30 dicembre 1992, n. 199. La normativa introdotta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertita dalla legge 20 dicembre 2022, n. 199 è più favorevole in quanto ammette il condannato alle misure alternative, nella vigenza della legge n. 199/1992 precluse in mancanza di collaborazione. 4. Parimenti fondato il secondo motivo del ricorso. 5. In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.
4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 -come già indicato nella valutazione del primo motivo di ricorso- non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art.
4-bis comma 2, ord. pen tg \iCN A- tb Nel caso di specie, il rieer-rente omette «di allegare alla istanza presentata al Tribunale di Sorveglianza di Sassari elementi ulteriori diversi dalla regolare condotta carceraria e dalla partecipazione al processo educativo ed- il Tribunale, pur in assenza di tali elementi, ha concesso a LL Lo CO la misura alternativa della semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354. La motivazione dell'ordinanza è affetta, invero, da vizio di motivazione e da illogicità di motivazione in relazione alla inesistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti. Il Tribunale di Sorveglianza deduce da un lato l'inesistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata dalla mancanza di prova dell'attualità dei collegamenti allorquando il "pericolo di ripristino" presuppone che, atti4almen a enti con la criminalità organizzata non vi siano;
dall'altro, il K n veg lan evidenzia la sussistenza di elementi relativi al pericolo di ripristino, quali la circostanza fattuale che il Lo CO farebbe rientro a Palermo, la attuale operatività della cosca, il coinvolgimento dei parenti (naturali ed acquisiti) non solo in condotte illecite, ma anche in vicende mafiose. Molti dei suoi familiari (ivi compresi i IN), non esenti da pregiudizi penali, erano coinvolti 5 nel clan mafioso di Porta Nuova, territorio in cui il Lo CO ritornerebbe in semilibertà (v. pag. 6 della ordinanza impugnata). La motivazione dell'ordinanza è, inoltre, carente sul quesito della mancata collaborazione che risulta totalmente ignorato, violando le indicazioni della Corte costituzionale in relazione all'art. 4 bis Ord. Pen. laddove collega la valutazione del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata anche "alle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione". In relazione alla valutazione del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, il Tribunale di Sorveglianza omette anche di motivare sul punto della revisione critica alla luce di quanto emerge dalle note di osservazione inframuraria in relazione al passato criminoso del condannato che, sostanzialmente, si considera innocente in riferimento al delitto di omicidio (v. pag. 5 ordinanza). Fermi i principi generali sull'onere della motivazione, la novella del 2022 richiede, in tal senso, che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza dovrà avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art.
4 -bis Ord. pen., introdotti con legge n. 199 del 2022 (Sez. 1, Sentenza n. 35682 del 23/05/2023 Cc. (dep. 25/08/2023 ) Rv. 284921 - 01). Il secondo motivo è fondato anche per quanto concerne la motivazione dell'ordinanza relativa all'adempimento delle obbligazioni civili. La motivazione dell'ordinanza è, invero, carente in relazione all'indagine sulla impossibilità per il condannato di risarcire i parenti della persona offesa. 4. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. 6
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigli re estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, concedeva la misura alternativa della semilibertà ex art. 50 legge n. 354, 26 luglio 1975, a LL Lo CO, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni, in espiazione pena dal giorno 11 aprile 2020 in quanto ritenuto responsabile dei reati di omicidio, tentato omicidio e reati satellite, commessi a Palermo nel 1999, delitti per i quali era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché del reato di associazione finalizzata al narcotraffico, reato commesso in Palermo dal mese di luglio al mese di dicembre 1999. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari, Sostituto RI BR TU, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e deducendo due motivi, violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.). ( Penale Sent. Sez. 1 Num. 2548 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 18/11/2025 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente rileva che, pur esaminando l'ordinanza nel merito la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa introdotta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 conv. in legge 30 dicembre 2022, n. 199, il Tribunale di Sorveglianza ritiene che la novella non possa essere applicata poiché i delitti commessi in epoca antecedente alla disciplina restrittiva, omettendo ogni valutazione in merito alla ammissibilità. Deduce il Procuratore generale che è fatto divieto al Giudice, in ossequio al principio di legalità, di combinare insieme frammenti normativi dell'una o dell'altra disciplina e che la normativa di maggior favore deve considerarsi quella propria della novella che ha fatto venir meno la preclusione assoluta di accesso alle misure alternative, limitandosi ad imporre al condannato l'adempimento di specifici oneri dimostrativi e di allegazione. La novella ha comportato, invero, una trasformazione della presunzione assoluta di permanenza dei legami del condannato con la criminalità organizzata in una presunzione relativa, superabile a seguito di specifico riscontro di tutti gli indicatori enunciati nel testo del comma 1 bis dell'art. 4 bis O.P. 2.1.1. Nel caso di specie, evidenzia il Procuratore che, la mancata allegazione di elementi ulteriori all'istanza presentata nell'interesse di LL Lo CO, diversi dalla regolare condotta carceraria e dalla partecipazione al percorso educativo dai quali poter desumere l'insussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del ripristino, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente evidenzia la carenza ed illogicità della motivazione sotto vari profili. 2.2.1. In primo luogo, il Tribunale ha reputato sufficiente a provare la mancanza attuale dei contatti con la criminalità organizzata di LL Lo CO la circostanza che la Direzione Nazionale Antimafia, la Direzione Distrettuale Antimafia e le Forze dell'Ordine non hanno dimostrato la sussistenza di elementi concreti e attuali di collegamento del condannato con la cosca mafiosa di appartenenza. Evidenzia il ricorso che il Tribunale non ha tenuto conto che il detenuto rientrerebbe nel luogo di origine dove molti dei suoi familiari ed affini (IN) sono coinvolti nel gruppo di appartenenza (mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova) che risulta in piena operatività e di cui fanno parte soggetti vicini alla sua fazione. Il ricorrente evidenzia, inoltre, anche profili di criticità presentati dall'opportunità lavorativa prospettata da LL Lo CO quale attività risocializzante, tenuto conto che i soci titolari dell'impresa (IN AE, AN e PP), legati a LL Lo CO da rapporti di affinità, non risulterebbero esenti da pregiudizi penali. 2.2.2. In secondo luogo, il Tribunale ha reputato sufficiente per le iniziative poste in essere dal detenuto a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che 2 in quelle di giustizia riparativa, che LL Lo CO abbia tentato di risarcire, seppure in forma simbolica, i parenti della vittima del reato di omicidio e che, in mancanza di un riscontro da parte degli stessi, abbia corrisposto una somma, seppure modesta, in favore di un ente benefico. Evidenzia il ricorso che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con la circostanza che il detenuto non avrebbe assunto alcuna iniziativa nei confronti della vittima del tentato omicidio, operando in tal senso la norma di cui all'art. 4 bis cit., verifica ancora più rilevante laddove sussista una impossibilità economica ad adempiere alle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria. In tal senso, il Tribunale ha omesso di considerare sia l'assenza di manifestazioni di effettivo interessamento per la situazione di tutte le persone offese coinvolte, sia la mancanza di qualsivoglia iniziativa nelle forme della giustizia riparativa, essendo il versamento della somma di euro cinquecento corrisposta ad un ente benefico elemento insufficiente e non avendo LL Lo CO manifestato in udienza la volontà di impiegare in futuro una parte del corrispettivo dell'attività lavorativa svolta dal medesimo per risarcire le vittime. Il Tribunale, dunque, nella ordinanza impugnata ha omesso di considerare che, per i condannati di cui all'art. 4 bis comma 1 bis, nessuna misura può essere concessa qualora manchi una condotta concretamente riparatrice e senza un'adeguata verifica di una strutturale e non episodica iniziativa nelle forme della giustizia ripa rativa. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Francesca Ceroni, ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. La questione rimessa alla valutazione di questo Collegio con il primo motivo è relativa all'individuazione della normativa applicabile al detenuto richiedente la semilibertà che non ha collaborato con la giustizia e non ha commesso reati riconducibili all'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) in data successiva al giorno 11 aprile 2000, data della sua carcerazione. 3. Nel caso in esame, con le modifiche apportate all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199, si sono peggiorate le condizioni per l'accesso e la fruizione della semilibertà richiesta dal ricorrente. Egli, infatti, risulta essere detenuto dal giorno 11 aprile 2000 per delitti ostativi di prima fascia compiuti sino a quella data, come affermato dal Tribunale sulla base della lettura delle sentenze di condanna (pag. 1, primo periodo). 3 Secondo il testo dell'art.
4-bis ord. pen. in vigore nel 1991 (versione di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla I. 12 luglio 1991, n. 203) per accedere alla semilibertà era sufficiente acquisire solo elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti dell'istante con la criminalità organizzata o eversiva, limitandosi a richiedere tali informazioni "per il tramite del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato". Attualmente, la nuova normativa intervenuta con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia...), poi convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, ha apportato modifiche alla disciplina prevista dall'art.
4-bis legge n. 354 del 1975 (Ord. pen.), ravvisando i presupposti di straordinaria necessità e urgenza nei «moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione». Ha così inciso proprio sulle disposizioni sottoposte a scrutinio di costituzionalità, specificamente sostituendo integralmente il comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen., a cui ha pure aggiunto due nuovi commi (1-bis.1 e 1-bis.2). La novità principale della nuova disciplina è stata rinvenuta nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna. Tra i reati per cui il Lo CO è stato condannato, senza poi aver collaborato con la giustizia, vi sono reati che rientrano nel catalogo dei reati di cui all'art. 4- bis, commi 1 (richiamati dal comma 1-bis), Ord. pen., in relazione al quale oggi, in virtù della novella già citata, si è previsto che, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti possono essere concessi i benefici penitenziari a condizione che: - dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento;
- alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile;
- il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle 4 forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. L'ordinanza impugnata presuppone erroneamente la non applicabilità in toto al condannato LL Lo CO della riforma del 2022. Nel caso di specie, invero, i reati sono stati commessi nel 1999, vigente essendo la normativa introdotta dal d.l. 31 ottobre 1992, n. 162, convertita dalla legga 30 dicembre 1992, n. 199. La normativa introdotta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertita dalla legge 20 dicembre 2022, n. 199 è più favorevole in quanto ammette il condannato alle misure alternative, nella vigenza della legge n. 199/1992 precluse in mancanza di collaborazione. 4. Parimenti fondato il secondo motivo del ricorso. 5. In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.
4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 -come già indicato nella valutazione del primo motivo di ricorso- non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art.
4-bis comma 2, ord. pen tg \iCN A- tb Nel caso di specie, il rieer-rente omette «di allegare alla istanza presentata al Tribunale di Sorveglianza di Sassari elementi ulteriori diversi dalla regolare condotta carceraria e dalla partecipazione al processo educativo ed- il Tribunale, pur in assenza di tali elementi, ha concesso a LL Lo CO la misura alternativa della semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354. La motivazione dell'ordinanza è affetta, invero, da vizio di motivazione e da illogicità di motivazione in relazione alla inesistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti. Il Tribunale di Sorveglianza deduce da un lato l'inesistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata dalla mancanza di prova dell'attualità dei collegamenti allorquando il "pericolo di ripristino" presuppone che, atti4almen a enti con la criminalità organizzata non vi siano;
dall'altro, il K n veg lan evidenzia la sussistenza di elementi relativi al pericolo di ripristino, quali la circostanza fattuale che il Lo CO farebbe rientro a Palermo, la attuale operatività della cosca, il coinvolgimento dei parenti (naturali ed acquisiti) non solo in condotte illecite, ma anche in vicende mafiose. Molti dei suoi familiari (ivi compresi i IN), non esenti da pregiudizi penali, erano coinvolti 5 nel clan mafioso di Porta Nuova, territorio in cui il Lo CO ritornerebbe in semilibertà (v. pag. 6 della ordinanza impugnata). La motivazione dell'ordinanza è, inoltre, carente sul quesito della mancata collaborazione che risulta totalmente ignorato, violando le indicazioni della Corte costituzionale in relazione all'art. 4 bis Ord. Pen. laddove collega la valutazione del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata anche "alle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione". In relazione alla valutazione del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, il Tribunale di Sorveglianza omette anche di motivare sul punto della revisione critica alla luce di quanto emerge dalle note di osservazione inframuraria in relazione al passato criminoso del condannato che, sostanzialmente, si considera innocente in riferimento al delitto di omicidio (v. pag. 5 ordinanza). Fermi i principi generali sull'onere della motivazione, la novella del 2022 richiede, in tal senso, che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza dovrà avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art.
4 -bis Ord. pen., introdotti con legge n. 199 del 2022 (Sez. 1, Sentenza n. 35682 del 23/05/2023 Cc. (dep. 25/08/2023 ) Rv. 284921 - 01). Il secondo motivo è fondato anche per quanto concerne la motivazione dell'ordinanza relativa all'adempimento delle obbligazioni civili. La motivazione dell'ordinanza è, invero, carente in relazione all'indagine sulla impossibilità per il condannato di risarcire i parenti della persona offesa. 4. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. 6
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigli re estensore