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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
CASACCIA FABRIZIO, Giudice
MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259000705913000 TOT CARTELLE 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140030054389000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160006326520000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160032764501000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160038046085000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005243251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005243251000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005243251000 IVA-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170007082934000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180002267941000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusione per il ricorrente: annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
in subordine annullamento parziale per lo sgravio delle pretese del comune di Pianoro;
vittoria di spese con distrazione.
Conclusioni per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: inammissibilità e/o rigetto del ricorso;
vittoria di spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/05/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 034 2025 90007059 13 di complessivi euro 68.767,76, notificata in data 17/03/2025 e riferita agli atti prodromici ivi indicati. Eccepiva: - l'omessa notifica di tali atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese;
- la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva l'A. E. R. eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
A. G. O relativamente a pretese di natura non tributaria. Contestava, inoltre, specificamente le difese della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo organo giudicante in favore dell'A. G. O. relativamente alle cartelle coi nn.
034 2013 00193292 84, 034 2013 00287996 21, 034 2013 00382850 15, 034 2015 00198088 10 , 034 2017
00205167 80, 034 2017 00225357 89, 034 2018 00069290 59 , 034 2023 00050612 82, nonché all'avviso di addebito INPS n. 33420140002023271000, perché riguardanti infrazioni al codice della strada, premi
INAIL, spese giudiziarie e contributi previdenziali e, quindi, pretese di natura non tributaria.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione. La censura è priva di fondamento. Dalla documentazione prodotta dalla resistente, peraltro non contestata dal ricorrente, si evince che: - le cartelle coi nn. 034 2014 00300543 89, 034 2016000632 65 20, 0342016003276
45 01, 034 2016 00380460 85, 034 2017 00052432 51, 034 2017 00070829 34 sono state notificate nelle date indicate nell'intimazione con il rito di cui all'art. 140 c. p. c. (deposito dell'atto in comune, affissione alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario dell'avviso di deposito, previa constatazione dell'assenza di altre persone previste dall'art. 139 c. p. c., informazione del deposito e dell'affissione al destinatario con raccomandata con a. r.); - la cartella n. 03420180002267941000 è stata notificata in data
26/04/2018 a mani della suocera ed invio dell'avviso di consegna con raccomandata n. 573108687095.
Sull'eccepita prescrizione si osserva che per i tributi erariali non è intervenuta la prescrizione decennale ex art. 2946 c. c., tenuto conto delle date di notifica delle cartelle e di quella di notifica dell'intimazione di pagamento (17/03/2025).
Ad ogni modo si rileva che, per tutte le pretese, non è maturata alcuna prescrizione attesa la notifica dell'intimazione di pagamento n. 034 2023 90039210 20 (atto interruttivo) riferita a tutte le cartelle per crediti tributari oggetto della presente controversia, effettuata in data 06/10/2023 con il rito di cui all'art. 143 c. p.
c. (c. d. irreperibilità assoluta). Si aggiunge che anche relativamente a tale documentazione prodotta dalla resistente non vi è stata contestazione del ricorrente. Ne consegue l'infondatezza della censura.
Inammissibile è l'eccezione di omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi perché andava sollevata con l'impugnazione delle cartelle prodromiche.
Sul difetto di motivazione dell'atto impugnato si richiama l'indirizzo più volte affermato dalla S. C. secondo cui “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.” (cfr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza del 19/04/2024, n. 10692).
Il ricorrente assume altresì che il comune di Pianoro ha provveduto allo sgravio delle pretese di cui agli accertamenti nn. 437 e 489 riportati nell'intimazione impugnata. Tuttavia non si ritiene sufficiente sul piano probatorio il documento prodotto al riguardo perché non firmato, privo di sigillo e non formato su carta intestata dell'ente, elementi che consentirebbero alla Corte di verificarne la sicura provenienza.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Assorbite le altre deduzioni ed eccezioni formulate dalle parti.
La Corte
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore dell'A. G. O. relativamente alle cartelle indicate in motivazione, afferenti a pretese di natura non tributaria. Assegna il termine di legge per la riassunzione della causa. Nel resto rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
CASACCIA FABRIZIO, Giudice
MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 409/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259000705913000 TOT CARTELLE 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140030054389000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160006326520000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160032764501000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160038046085000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005243251000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005243251000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005243251000 IVA-ALTRO 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170007082934000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180002267941000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusione per il ricorrente: annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
in subordine annullamento parziale per lo sgravio delle pretese del comune di Pianoro;
vittoria di spese con distrazione.
Conclusioni per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: inammissibilità e/o rigetto del ricorso;
vittoria di spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/05/2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 034 2025 90007059 13 di complessivi euro 68.767,76, notificata in data 17/03/2025 e riferita agli atti prodromici ivi indicati. Eccepiva: - l'omessa notifica di tali atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese;
- la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva l'A. E. R. eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
A. G. O relativamente a pretese di natura non tributaria. Contestava, inoltre, specificamente le difese della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo organo giudicante in favore dell'A. G. O. relativamente alle cartelle coi nn.
034 2013 00193292 84, 034 2013 00287996 21, 034 2013 00382850 15, 034 2015 00198088 10 , 034 2017
00205167 80, 034 2017 00225357 89, 034 2018 00069290 59 , 034 2023 00050612 82, nonché all'avviso di addebito INPS n. 33420140002023271000, perché riguardanti infrazioni al codice della strada, premi
INAIL, spese giudiziarie e contributi previdenziali e, quindi, pretese di natura non tributaria.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione. La censura è priva di fondamento. Dalla documentazione prodotta dalla resistente, peraltro non contestata dal ricorrente, si evince che: - le cartelle coi nn. 034 2014 00300543 89, 034 2016000632 65 20, 0342016003276
45 01, 034 2016 00380460 85, 034 2017 00052432 51, 034 2017 00070829 34 sono state notificate nelle date indicate nell'intimazione con il rito di cui all'art. 140 c. p. c. (deposito dell'atto in comune, affissione alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario dell'avviso di deposito, previa constatazione dell'assenza di altre persone previste dall'art. 139 c. p. c., informazione del deposito e dell'affissione al destinatario con raccomandata con a. r.); - la cartella n. 03420180002267941000 è stata notificata in data
26/04/2018 a mani della suocera ed invio dell'avviso di consegna con raccomandata n. 573108687095.
Sull'eccepita prescrizione si osserva che per i tributi erariali non è intervenuta la prescrizione decennale ex art. 2946 c. c., tenuto conto delle date di notifica delle cartelle e di quella di notifica dell'intimazione di pagamento (17/03/2025).
Ad ogni modo si rileva che, per tutte le pretese, non è maturata alcuna prescrizione attesa la notifica dell'intimazione di pagamento n. 034 2023 90039210 20 (atto interruttivo) riferita a tutte le cartelle per crediti tributari oggetto della presente controversia, effettuata in data 06/10/2023 con il rito di cui all'art. 143 c. p.
c. (c. d. irreperibilità assoluta). Si aggiunge che anche relativamente a tale documentazione prodotta dalla resistente non vi è stata contestazione del ricorrente. Ne consegue l'infondatezza della censura.
Inammissibile è l'eccezione di omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi perché andava sollevata con l'impugnazione delle cartelle prodromiche.
Sul difetto di motivazione dell'atto impugnato si richiama l'indirizzo più volte affermato dalla S. C. secondo cui “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.” (cfr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza del 19/04/2024, n. 10692).
Il ricorrente assume altresì che il comune di Pianoro ha provveduto allo sgravio delle pretese di cui agli accertamenti nn. 437 e 489 riportati nell'intimazione impugnata. Tuttavia non si ritiene sufficiente sul piano probatorio il documento prodotto al riguardo perché non firmato, privo di sigillo e non formato su carta intestata dell'ente, elementi che consentirebbero alla Corte di verificarne la sicura provenienza.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Assorbite le altre deduzioni ed eccezioni formulate dalle parti.
La Corte
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore dell'A. G. O. relativamente alle cartelle indicate in motivazione, afferenti a pretese di natura non tributaria. Assegna il termine di legge per la riassunzione della causa. Nel resto rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.