CASS
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2025, n. 10361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10361 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NI TR nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: CA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata;
letta la memoria della difesa dell'imputato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria della difesa della parte civile ricorrente, che ha rinunciato alla richiesta di trattazione orale e insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. NI RO, parte lesa costituita parte civile nel processo, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza, che, in riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Matera del 11 gennaio 2021, ha assolto per non aver commesso il fatto RO LO dall'imputazione di cui agli artt. 612 comma 2, 339 cod. pen., a lui ascritto per aver minacciato, con un martello, la medesima persona offesa. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10361 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 20/02/2025 1.1.La decisione del giudice di prime cure si era in estrema sintesi fondata sulle testimonianze, assunte in dibattimento, della parte civile e di due testimoni d'accusa presenti ai fatti, Di ET ND e TO IT;
aveva, invece, giudicato inattendibile la deposizione del teste della difesa, RO RE, cugino dell'imputato e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni in ordine alla commissione, da parte sua, del delitto di falsa testimonianza. 1.2. La deliberazione di secondo grado, per contro, ha censurato il giudizio di credibilità delle deposizioni valorizzate dal primo giudice ed è pervenuta ad esito liberatorio. 2. Il ricorso per cassazione si è affidato ad un unico, composito motivo, agganciato ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. La sentenza impugnata non avrebbe adempiuto all'obbligo di fornire motivazione rafforzata;
l'affermazione di colpevolezza avrebbe potuto essere pronunziata sulla scorta delle sole dichiarazioni della parte civile, mentre nel caso in esame queste ultime sarebbero persino riscontrate dalle versioni dei testi oculari Di ET e TO;
il Di ET sarebbe stato assolto nell'ambito di altro procedimento penale dalle accuse elevate a seguito di una denuncia sporta nei suoi confronti dal RO, mentre il TO, contrariamente a quanto assunto dalla Corte d'appello, non sarebbe mai stato coinvolto in contenziosi con l'imputato; il certificato medico a firma del dr. Ragone, relativo alle lesioni patite dal RO in occasione della vicenda oggetto dell'imputazione, avrebbe formulato una prognosi di giorni "zero"; infine, la Corte territoriale non avrebbe neppure valutato la deposizione di RO RE, giudicato inattendibile nel primo giudizio. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 10 febbraio 2025 la difesa dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. In data 14 febbraio 2025 la difesa di parte civile ha rinunciato alla richiesta di trattazione orale e insistito, con memoria scritta, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso della parte civile è fondato. 1. Mette conto ribadire quanto affermato autorevolmente da Sez. U. n.14800/18 del 21/12/2017, P.G. in proc. Troise, Rv, 272430: la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio. La certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione. Esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio;
per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali). Come già affermato da sez. U n. 27620 del 28/04/2016, AS — ampiamente richiamata da sez. U, Troise cit. - deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. Se, dunque, deve essere escluso che sul giudice di appello gravi un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, rimane pur sempre indispensabile che quest'ultimo strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. La tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva, d'altronde, un orientamento largamente condiviso anche prima della sentenza AS, sul rilievo che il giudice di appello, quando riformi in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; in motivazione, sez. U n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti), che ha stabilito, in linea generale, l'obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato. Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà — non tanto 3 assicurare un corredo motivazionale "rafforzato", imprescindibile nel solo caso dell'overtuming opposto, quanto - confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. E, da ultimo, sempre ripercorrendo le trame espositive delle sez. U Troise, al giudice di appello deve essere affidato anche il compito di vagliare l'opportunità - alla luce dell'evoluzione del panorama normativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, sensibile alle esigenze di tutela di cui siano portatrici le persone offese nel processo penale - di eventualmente procedere alla riassunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva con l'espletamento dei propri poteri officiosi, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.. 2. Orbene, il tessuto enunciativo della sentenza impugnata non soddisfa i parametri orientativi della valutazione della prova in caso di riforma assolutoria della sentenza di primo grado, tracciati dalle direttrici del massimo consesso nomofilattico della Corte di legittimità. 2.1. Per un verso, non vi è insanabile contraddizione tra l'aver affermato, la parte civile, che RO, da un lato, avesse perso il possesso dell'azienda, teatro dell'episodio - dopo l'aggiudicazione all'asta a favore del di lui figlio - e fosse rimasto, dall'altro, detentore delle chiavi d'accesso al magazzino e proprietario di attrezzature depositate nel piazzale, perché queste ultime circostanze potrebbero semplicemente rappresentare il residuato di un avvicendamento in itinere, conseguente alle formalità di immissione in possesso dell'aggiudicatario nell'ambito della procedura di esecuzione forzata. La sequela dei canoni della logica espositiva non consente di inferire, da quanto premesso, l'intrinseca inattendibilità del racconto della persona offesa, riferito, nello specifico, ai fatti dell'imputazione, che costituiscono l'oggetto della prova del processo, anche ai fini della responsabilità civile (art. 187 commi 1 e 3 cod. proc. pen.). Analogamente, per altro verso, non appare conforme a criteri di razionalità l'apprezzamento d'inattendibilità del contributo offerto dal teste Di ET, che il primo giudice ha considerato a sostegno dell'affidabilità delle accuse, sol perché costui avrebbe dichiarato - dinanzi al giudice civile - "di non aver visto se il NI fosse stato colpito con il suddetto strumento" - per poi riferire, nel corso del dibattimento penale, che "RO con un martello stava picchiando", versandosi, ancora una volta, in un caso di proposizioni non incompatibili. All'imputato, invero, è stato addebitato il delitto di minaccia, fattispecie di pericolo (ex multis, sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819), ontologicamente inconciliabile con la produzione dell'evento; di modo che, l'incedere della gestualità di "colpire" non comporta, necessariamente, il conseguimento dell'esito percussivo in pregiudizio della vittima. 4 Ancora, non contrasta con la fondatezza del percorso illustrativo seguito dalla sentenza di primo grado l'accertato patimento di lesioni personali da parte dell'imputato, dal momento che queste ultime ben potrebbero essere scaturite dal contesto dell'alterco (come nella sostanza ipotizzato dal decidente di prima istanza, pag. 6), degenerato a seguito delle conflittuali rivendicazioni verbali dei protagonisti, nel quale la possibile reciprocità delle forme di offesa non consente, di per sé, di esaltare l'una a discapito dell'altra, fino a considerare una di esse persino neutralizzata nel suo accadimento fenomenico. Vi è, infine, da aggiungere che l'elaborato di prime cure ha attribuito la veste processuale di imputati di reato collegato ai soli NI e Di ET (pag.1 e 2), mentre non risulta che analoga "ibrida" patente sia stata attribuita al TO, che con le sue dichiarazioni ha convalidato la testimonianza della parte lesa;
di contro, la sentenza impugnata ha assegnato anche a quest'ultimo la posizione di imputato in procedimento connesso o collegato, facendone derivare una stima di intima, dubbia credibilità — tale da non escludere, nel complesso, "un intento calunniatorio" dei propalanti - che, alla luce delle declinazioni della motivazione della prima decisione, non appare adeguatamente giustificata e merita di essere chiarita nella prospettiva di assicurarvi un corretto approccio probatorio. 3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso in Roma, 20/02/2025 Il cons liere estensore na f`P p Il prsiente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata;
letta la memoria della difesa dell'imputato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria della difesa della parte civile ricorrente, che ha rinunciato alla richiesta di trattazione orale e insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. NI RO, parte lesa costituita parte civile nel processo, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza, che, in riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Matera del 11 gennaio 2021, ha assolto per non aver commesso il fatto RO LO dall'imputazione di cui agli artt. 612 comma 2, 339 cod. pen., a lui ascritto per aver minacciato, con un martello, la medesima persona offesa. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10361 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 20/02/2025 1.1.La decisione del giudice di prime cure si era in estrema sintesi fondata sulle testimonianze, assunte in dibattimento, della parte civile e di due testimoni d'accusa presenti ai fatti, Di ET ND e TO IT;
aveva, invece, giudicato inattendibile la deposizione del teste della difesa, RO RE, cugino dell'imputato e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni in ordine alla commissione, da parte sua, del delitto di falsa testimonianza. 1.2. La deliberazione di secondo grado, per contro, ha censurato il giudizio di credibilità delle deposizioni valorizzate dal primo giudice ed è pervenuta ad esito liberatorio. 2. Il ricorso per cassazione si è affidato ad un unico, composito motivo, agganciato ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. La sentenza impugnata non avrebbe adempiuto all'obbligo di fornire motivazione rafforzata;
l'affermazione di colpevolezza avrebbe potuto essere pronunziata sulla scorta delle sole dichiarazioni della parte civile, mentre nel caso in esame queste ultime sarebbero persino riscontrate dalle versioni dei testi oculari Di ET e TO;
il Di ET sarebbe stato assolto nell'ambito di altro procedimento penale dalle accuse elevate a seguito di una denuncia sporta nei suoi confronti dal RO, mentre il TO, contrariamente a quanto assunto dalla Corte d'appello, non sarebbe mai stato coinvolto in contenziosi con l'imputato; il certificato medico a firma del dr. Ragone, relativo alle lesioni patite dal RO in occasione della vicenda oggetto dell'imputazione, avrebbe formulato una prognosi di giorni "zero"; infine, la Corte territoriale non avrebbe neppure valutato la deposizione di RO RE, giudicato inattendibile nel primo giudizio. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 10 febbraio 2025 la difesa dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. In data 14 febbraio 2025 la difesa di parte civile ha rinunciato alla richiesta di trattazione orale e insistito, con memoria scritta, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso della parte civile è fondato. 1. Mette conto ribadire quanto affermato autorevolmente da Sez. U. n.14800/18 del 21/12/2017, P.G. in proc. Troise, Rv, 272430: la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio. La certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione. Esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio;
per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali). Come già affermato da sez. U n. 27620 del 28/04/2016, AS — ampiamente richiamata da sez. U, Troise cit. - deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. Se, dunque, deve essere escluso che sul giudice di appello gravi un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, rimane pur sempre indispensabile che quest'ultimo strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. La tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva, d'altronde, un orientamento largamente condiviso anche prima della sentenza AS, sul rilievo che il giudice di appello, quando riformi in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; in motivazione, sez. U n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti), che ha stabilito, in linea generale, l'obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato. Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà — non tanto 3 assicurare un corredo motivazionale "rafforzato", imprescindibile nel solo caso dell'overtuming opposto, quanto - confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. E, da ultimo, sempre ripercorrendo le trame espositive delle sez. U Troise, al giudice di appello deve essere affidato anche il compito di vagliare l'opportunità - alla luce dell'evoluzione del panorama normativo e giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, sensibile alle esigenze di tutela di cui siano portatrici le persone offese nel processo penale - di eventualmente procedere alla riassunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva con l'espletamento dei propri poteri officiosi, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.. 2. Orbene, il tessuto enunciativo della sentenza impugnata non soddisfa i parametri orientativi della valutazione della prova in caso di riforma assolutoria della sentenza di primo grado, tracciati dalle direttrici del massimo consesso nomofilattico della Corte di legittimità. 2.1. Per un verso, non vi è insanabile contraddizione tra l'aver affermato, la parte civile, che RO, da un lato, avesse perso il possesso dell'azienda, teatro dell'episodio - dopo l'aggiudicazione all'asta a favore del di lui figlio - e fosse rimasto, dall'altro, detentore delle chiavi d'accesso al magazzino e proprietario di attrezzature depositate nel piazzale, perché queste ultime circostanze potrebbero semplicemente rappresentare il residuato di un avvicendamento in itinere, conseguente alle formalità di immissione in possesso dell'aggiudicatario nell'ambito della procedura di esecuzione forzata. La sequela dei canoni della logica espositiva non consente di inferire, da quanto premesso, l'intrinseca inattendibilità del racconto della persona offesa, riferito, nello specifico, ai fatti dell'imputazione, che costituiscono l'oggetto della prova del processo, anche ai fini della responsabilità civile (art. 187 commi 1 e 3 cod. proc. pen.). Analogamente, per altro verso, non appare conforme a criteri di razionalità l'apprezzamento d'inattendibilità del contributo offerto dal teste Di ET, che il primo giudice ha considerato a sostegno dell'affidabilità delle accuse, sol perché costui avrebbe dichiarato - dinanzi al giudice civile - "di non aver visto se il NI fosse stato colpito con il suddetto strumento" - per poi riferire, nel corso del dibattimento penale, che "RO con un martello stava picchiando", versandosi, ancora una volta, in un caso di proposizioni non incompatibili. All'imputato, invero, è stato addebitato il delitto di minaccia, fattispecie di pericolo (ex multis, sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819), ontologicamente inconciliabile con la produzione dell'evento; di modo che, l'incedere della gestualità di "colpire" non comporta, necessariamente, il conseguimento dell'esito percussivo in pregiudizio della vittima. 4 Ancora, non contrasta con la fondatezza del percorso illustrativo seguito dalla sentenza di primo grado l'accertato patimento di lesioni personali da parte dell'imputato, dal momento che queste ultime ben potrebbero essere scaturite dal contesto dell'alterco (come nella sostanza ipotizzato dal decidente di prima istanza, pag. 6), degenerato a seguito delle conflittuali rivendicazioni verbali dei protagonisti, nel quale la possibile reciprocità delle forme di offesa non consente, di per sé, di esaltare l'una a discapito dell'altra, fino a considerare una di esse persino neutralizzata nel suo accadimento fenomenico. Vi è, infine, da aggiungere che l'elaborato di prime cure ha attribuito la veste processuale di imputati di reato collegato ai soli NI e Di ET (pag.1 e 2), mentre non risulta che analoga "ibrida" patente sia stata attribuita al TO, che con le sue dichiarazioni ha convalidato la testimonianza della parte lesa;
di contro, la sentenza impugnata ha assegnato anche a quest'ultimo la posizione di imputato in procedimento connesso o collegato, facendone derivare una stima di intima, dubbia credibilità — tale da non escludere, nel complesso, "un intento calunniatorio" dei propalanti - che, alla luce delle declinazioni della motivazione della prima decisione, non appare adeguatamente giustificata e merita di essere chiarita nella prospettiva di assicurarvi un corretto approccio probatorio. 3. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso in Roma, 20/02/2025 Il cons liere estensore na f`P p Il prsiente