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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1913/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8162/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C 5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009771881000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 , difensore di sé stesso, con tempestivo ricorso notificato il 23.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata dopo 5 giorni, impugna:
- la cartella di pagamento n. 10020250009771881000:
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Salerno;
- Ente creditore: Regione Campania;
- tributo: tasse auto;
- data di notifica atto: 28.2.2025;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo: € 1.376,88
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) perdita di possesso nel 2017 per l'autoveicolo targato Targa_1;
-) omessa notifica accertamenti prodromici;
-) decadenza/prescrizione triennale.
Costituitesi entrambe le convenute, contrastano le avverse doglianze, allegano documentazione e la Regione rappresenta e documenta di aver annullato il ruolo per l'autovettura oggetto di furto nel 2017, per il residuo chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria del 21.1.2026 il ricorrente contesta la validità delle notifiche degli accertamenti prodromici poiché mancanti di CAD e perché la Regione non ha documentato l'inclusione di “CRC Post” nell'elenco degli operatori abilitati ad esercitare il servizio di notifica;
chiede la cessata materia per l'accertamento annullato e l'annullamento degli altri tre.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per la parte non annullata in autotutela dalla Regione, è fondato.
Tutti gli accertamenti sottesi risultano illegittimamente notificati infatti, trasmessi con postalizzazione diretta a mezzo di operatore di poste private, i plichi furono restituiti per compiuta giacenza ma non risultano inviate le dovute CAD per il caso di temporanea assenza, il che rende incompiuto il processo di notificazione ex art. 140 (Cass. S.U. 10012/2021 e, più di recente, Cass. Ord. 8910/2025).
Le pretese risultano, pertanto, prescritte ed il ricorso, per la parte eccedente l'annullamento in autotutela inerente l'accertamento n. 964285909549 relativo al veicolo targato Targa_1, va accolto con assorbimento dell'ulteriore questione riguardante l'idoneità di “CRC Post”.
Le spese della fase cautelare vanno compensate, quelle del merito vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER, che si è limitata a notificare il ruolo trasmesso dalla Regione Campania che, viceversa, va condannata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per la parte inerente l'accertamento n. 964285909549 ed, in accoglimento del ricorso, annulla la parte relativa agli altri tre sottesi alla cartella. Compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER e condanna la Regione Campania al pagamento di € 605,00, oltre cp, iva e cut in favore del ricorrente.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8162/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C 5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250009771881000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 , difensore di sé stesso, con tempestivo ricorso notificato il 23.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata dopo 5 giorni, impugna:
- la cartella di pagamento n. 10020250009771881000:
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Salerno;
- Ente creditore: Regione Campania;
- tributo: tasse auto;
- data di notifica atto: 28.2.2025;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo: € 1.376,88
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) perdita di possesso nel 2017 per l'autoveicolo targato Targa_1;
-) omessa notifica accertamenti prodromici;
-) decadenza/prescrizione triennale.
Costituitesi entrambe le convenute, contrastano le avverse doglianze, allegano documentazione e la Regione rappresenta e documenta di aver annullato il ruolo per l'autovettura oggetto di furto nel 2017, per il residuo chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria del 21.1.2026 il ricorrente contesta la validità delle notifiche degli accertamenti prodromici poiché mancanti di CAD e perché la Regione non ha documentato l'inclusione di “CRC Post” nell'elenco degli operatori abilitati ad esercitare il servizio di notifica;
chiede la cessata materia per l'accertamento annullato e l'annullamento degli altri tre.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per la parte non annullata in autotutela dalla Regione, è fondato.
Tutti gli accertamenti sottesi risultano illegittimamente notificati infatti, trasmessi con postalizzazione diretta a mezzo di operatore di poste private, i plichi furono restituiti per compiuta giacenza ma non risultano inviate le dovute CAD per il caso di temporanea assenza, il che rende incompiuto il processo di notificazione ex art. 140 (Cass. S.U. 10012/2021 e, più di recente, Cass. Ord. 8910/2025).
Le pretese risultano, pertanto, prescritte ed il ricorso, per la parte eccedente l'annullamento in autotutela inerente l'accertamento n. 964285909549 relativo al veicolo targato Targa_1, va accolto con assorbimento dell'ulteriore questione riguardante l'idoneità di “CRC Post”.
Le spese della fase cautelare vanno compensate, quelle del merito vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER, che si è limitata a notificare il ruolo trasmesso dalla Regione Campania che, viceversa, va condannata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per la parte inerente l'accertamento n. 964285909549 ed, in accoglimento del ricorso, annulla la parte relativa agli altri tre sottesi alla cartella. Compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER e condanna la Regione Campania al pagamento di € 605,00, oltre cp, iva e cut in favore del ricorrente.