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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa SA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 619/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Catalano presso C.F._1
il cui studio sito a Palermo, via del Bersagliere n. 8 è elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Raia
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento
ALL'ESITO DELL'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127
TER CPC DEL 31.10.2025 HA PRONUNCIATO MEDIANTE DEPOSITO
NEL FASCICOLO TELEMATICO IL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Parte ricorrente promuoveva giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis cpc al fine di accertare la sussistenza dei requisiti onde beneficiare dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che invero la Commissione medica dell'ASP aveva riconosciuto il diritto a tale provvidenza ed aveva trasmesso il verbale
CP_ all' che, prima di provvedere alla prestazione, aveva risottoposto il richiedente a visita medica, all'esito della quale aveva negato il diritto all'accompagno.
Veniva quindi nominato il consulente tecnico nella persona del Dott. Per_1
che negava la sussistenza del requisito sanitario.
[...]
Depositata la relazione peritale, nel termine prescritto il ricorrente contestava le conclusioni del CTu ed instaurava la presente controversia, convenendo in giudizio l' , chiedendo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, l' convenuto si costituiva e chiedeva il CP_2
rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante nuova consulenza tecnica affidata alla Dott.ssa
. Persona_2
All'esito, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, entrambe le parti hanno depositato note e rassegnato le conclusioni.
La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può trovare accoglimento, attese le risultanze delle consulenze medico-legali espletate sia nella fase cautelare che in quella di merito. Entrambi i consulenti hanno posto la stessa diagnosi ovvero esiti di tumore gastrico trattato chirurgicamente e sottoposto a chemioterapia in attuale follow-up negativo, coxartrosi destra ed impianto di protesi d'anca sinistra.
Entrambi i consulenti hanno escluso che le condizioni fisiche del ricorrente legittimano il diritto all'indennità di accompagnamento.
Occorre infatti osservare, come peraltro fatto dai sanitari nominati da questo giudice, che l'indennità di accompagnamento, che ricordiamo essere un sostegno economico erogato dall' a favore delle persone con invalidità totale che CP_1
necessitano di assistenza continua, richiede l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi.
Ne deriva che ai fini del riconoscimento del beneficio si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Peraltro, come reiterato dalla Suprema Corte, ai fini della valutazione di situazioni di impossibilità di deambulare senza l'aiuto di terzi e/o di compiere gli atti quotidiani della vita non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Come chiarito più recentemente dalla Suprema Corte, “ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, è necessario accertare l'impossibilità di deambulare senza assistenza o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, requisiti diversi e più rigorosi rispetto alla semplice difficoltà. Tale impossibilità deve essere attuale e costante, e non meramente ipotetica o legata a specifici contesti. ..." (CORTE DI CASSAZIONE , Sentenza n. 24980/2022 del
19-08-2022).
Nella fattispecie come emerge dalla consulenza resa in questo giudizio, il ricorrente nonostante l'insieme delle patologie croniche, non presenta “condizioni cliniche che comportino una permanente e assoluta impossibilità a deambulare autonomamente o a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'assistenza continua di un accompagnatore. Il sig. risulta infatti in grado di Pt_1
provvedere personalmente alla propria igiene, di alimentarsi in autonomia e di svolgere le attività elementari della vita quotidiana. Anche sul piano posturale e locomotorio, il paziente appare in grado di muoversi autonomamente all'interno dell'ambiente domestico e di interagire con l'ambiente circostante in maniera adeguata”.
Alla luce delle considerazioni svolte dal CTU emerge invero che, pur sussistendo le patologie denunciate in quanto certificate da medici, all'esame obiettivo sulla persona non sussistono i requisiti per riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, le spese di lite sono irripetibili.
Si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 31.10.2025
Il Giudice onorario
SA IL
Firmato digitalmente