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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1525/2025 depositato il 28/11/2025, relativo alla sentenza n. 1137/25 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 1 74028 Sava TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il 26/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, commercialista, in proprio, adiva questa Corte, per l'ottemperanza della sentenza n. 1137/2025, RGR n. 264/2025, emessa il 25.6.2025 e depositata il 26.6.2025, inappellata, riguardante la condanna del Comune di Sava al rimborso delle spese processuali, in favore di esso ricorrente, quale difensore di parte ricorrente anticipatario, della somma di euro 500,00,oltre accessori di legge e rimborso del c.u. .
Tale sentenza rimaneva ineseguita, nonostante la sua rituale notifica, equivalente a costituzione in mora, ed il decorso dei termini prescritti.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, stante l'omessa, ingiustificata inottemperanza alla sentenza, tra l'altro eseguibile anche prima del passaggio in giudicato, perché immediatamente esecutiva, per legge (art. 69 del Contenzioso Tributario). Il Comune di Sava è, pertanto, tenuto ad ottemperare, nei modi e termini che seguono. Lo stesso Comune va condannato alle ulteriori spese processuali del presente giudizio,liquidate, per diritti ed onorario, in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge, ed al rimborso de c.u. odierno, in favore di esso ricorrente, difensore di se stesso, dott. Ricorrente_1.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 del contenzioso tributario, ordina al Comune di Sava di provvedere, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione di questa pronuncia, al pagamento, in favore del ricorrente,dott. Ricorrente_1, delle somme specificate in motivazione, afferenti alla sentenza richiamata, nonché alle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 300,00,oltre accessori di legge e rimborso del c.u. odierno. Qualora il Comune anzidetto non dovesse provvedere a quanto sopra nel termine assegnato, nomina sin d'ora commissario ad acta, per l'esecuzione, il dott. Nominativo_1, responsabile dell'ufficio finanziario del Comune di Lizzano, il quale, allo scadere dei suddetti 10 giorni, verificherà presso il Comune di Sava se vi sia stato adempimento e, in caso negativo, procederà alla esecuzione emettendo i necessari mandati di pagamento, entro i 10 giorni successivi a quelli di cui sopra. Il dott. Nominativo_1 è autorizzato a farsi assistere, durante le operazioni, dal comando della Guardia di Finanza o dei CC. territorialmente competenti. In caso di espletamento necessario del mandato, per il periodo andante dalla verifica di mancato pagamento e contestuale sua attivazione di cui sopra, liquida, in favore del Commissario dott. Nominativo_1, l'onorario di euro 300,00, onnicomprensivo, a carico del Comune di Sava, incassabile con mandato di pagamento da egli emesso in favore di se stesso, nell'ambito ed a conclusione delle operazioni anzidette.
Si comunichi alle parti ed al Commissario ad acta nominato.
Taranto, 25.2.2026
Il Giudice Monocratico Presidente Massimo Brandimarte
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1525/2025 depositato il 28/11/2025, relativo alla sentenza n. 1137/25 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 1 74028 Sava TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il 26/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, commercialista, in proprio, adiva questa Corte, per l'ottemperanza della sentenza n. 1137/2025, RGR n. 264/2025, emessa il 25.6.2025 e depositata il 26.6.2025, inappellata, riguardante la condanna del Comune di Sava al rimborso delle spese processuali, in favore di esso ricorrente, quale difensore di parte ricorrente anticipatario, della somma di euro 500,00,oltre accessori di legge e rimborso del c.u. .
Tale sentenza rimaneva ineseguita, nonostante la sua rituale notifica, equivalente a costituzione in mora, ed il decorso dei termini prescritti.
All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, stante l'omessa, ingiustificata inottemperanza alla sentenza, tra l'altro eseguibile anche prima del passaggio in giudicato, perché immediatamente esecutiva, per legge (art. 69 del Contenzioso Tributario). Il Comune di Sava è, pertanto, tenuto ad ottemperare, nei modi e termini che seguono. Lo stesso Comune va condannato alle ulteriori spese processuali del presente giudizio,liquidate, per diritti ed onorario, in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge, ed al rimborso de c.u. odierno, in favore di esso ricorrente, difensore di se stesso, dott. Ricorrente_1.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 del contenzioso tributario, ordina al Comune di Sava di provvedere, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione di questa pronuncia, al pagamento, in favore del ricorrente,dott. Ricorrente_1, delle somme specificate in motivazione, afferenti alla sentenza richiamata, nonché alle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 300,00,oltre accessori di legge e rimborso del c.u. odierno. Qualora il Comune anzidetto non dovesse provvedere a quanto sopra nel termine assegnato, nomina sin d'ora commissario ad acta, per l'esecuzione, il dott. Nominativo_1, responsabile dell'ufficio finanziario del Comune di Lizzano, il quale, allo scadere dei suddetti 10 giorni, verificherà presso il Comune di Sava se vi sia stato adempimento e, in caso negativo, procederà alla esecuzione emettendo i necessari mandati di pagamento, entro i 10 giorni successivi a quelli di cui sopra. Il dott. Nominativo_1 è autorizzato a farsi assistere, durante le operazioni, dal comando della Guardia di Finanza o dei CC. territorialmente competenti. In caso di espletamento necessario del mandato, per il periodo andante dalla verifica di mancato pagamento e contestuale sua attivazione di cui sopra, liquida, in favore del Commissario dott. Nominativo_1, l'onorario di euro 300,00, onnicomprensivo, a carico del Comune di Sava, incassabile con mandato di pagamento da egli emesso in favore di se stesso, nell'ambito ed a conclusione delle operazioni anzidette.
Si comunichi alle parti ed al Commissario ad acta nominato.
Taranto, 25.2.2026
Il Giudice Monocratico Presidente Massimo Brandimarte