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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/12/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 479/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 07.12.1950 – CF Parte_1
difeso dall'Avv. Francesco Orecchioni C.F._1
E
n. a Lanciano il 01.07.1955 – CF Controparte_1
, difesa dall'Avv. Francesco Orecchioni C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 15.10.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 18.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 15.10.2025, del seguente preciso tenore:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividersi bonariamente i beni mobili a suo tempo acquistati, precisando di non avere beni immobili in proprietà;
3. i coniugi si danno altresì atto della reciproca indipendenza economica e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro;
4. entrambi i coniugi si concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto del 13.10.2025, depositato il 15.10.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 1971 n. 10 - Parte I Serie Ufficio 1). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 27.11.2025
Il Presidente
EL Di GI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa EL DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 479/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 07.12.1950 – CF Parte_1
difeso dall'Avv. Francesco Orecchioni C.F._1
E
n. a Lanciano il 01.07.1955 – CF Controparte_1
, difesa dall'Avv. Francesco Orecchioni C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 15.10.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 18.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 15.10.2025, del seguente preciso tenore:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividersi bonariamente i beni mobili a suo tempo acquistati, precisando di non avere beni immobili in proprietà;
3. i coniugi si danno altresì atto della reciproca indipendenza economica e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro;
4. entrambi i coniugi si concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto del 13.10.2025, depositato il 15.10.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 1971 n. 10 - Parte I Serie Ufficio 1). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 27.11.2025
Il Presidente
EL Di GI