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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1495/2019 di R.G. promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. Paolo Palma C.F._2
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
già (P.IVA ) e per essa la Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 mandataria (P.IVA in persona dei Controparte_3 P.IVA_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. Carlo Bellandi
CONVENUTA OPPOSTA
NONCHE'
P.IVA e per essa Controparte_4 P.IVA_3 la mandataria (P.IVA in persona dei Controparte_5 P.IVA_4 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. Pier Luigi Boscia
CONVENUTA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05/10/2019, e Parte_1
promuovevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_2
Tribunale di Avezzano n. 423/2019, pubblicato il 23/07/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in solido in favore di oggi Controparte_2 [...] della somma di € 14.081,62 (oltre interessi come da domanda e spese CP_1 della procedura monitoria), quale saldo debitore derivante dal mancato rimborso delle somme ricevute in virtù del prestito chirografario n. 06.108.08150324 del
26/04/2012, dagli stessi sottoscritto al fine procedere al pagamento di n. 12 ratei mensili di cui al mutuo fondiario rep. n. 64.842 del 14/06/2006 e precisamente delle rate con scadenza dal 31/03/2012 al 28/02/2013 compreso, parimenti sottoscritto con la Controparte_2
Deducevano gli opponenti la sostanziale non debenza di parte del credito azionato per presunta erroneità dei calcoli con particolare riferimento ad una duplicazione dei costi addebitati per via della concessione del summenzionato finanziamento in luogo della sospensione del mutuo fondiario per n. 12 mensilità, che a loro dire, sarebbe dovuta essere disposta ex D.M. n. 132/2010 perché richiesta.
3) Si costituiva in giudizio cui si è fusa per incorporazione la Controparte_1
a mezzo della mandataria , Controparte_2 Controparte_3 deducendo l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del d.i. opposto.
4) Nel corso del giudizio e precisamente in data 10/01/2024, interveniva ex art. 111 c.p.c. la a mezzo della mandataria Controparte_4 chiedendo preliminarmente l'estromissione della cedente Controparte_6 nel merito chiedeva l'integrale rigetto delle domande spiegate Controparte_1 dagli opponenti, con conferma del d.i. opposto.
5) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
6) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che l'opposizione risulta infondata e quindi deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
7) In primo luogo giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr.
Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente. Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c., mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
8) Ciò premesso, va rilevata la pacifica e documentata esistenza del contratto di finanziamento e dell'inadempimento dei debitori opponenti.
Sul punto si osserva infatti che la convenuta opposta ha assolto al proprio onere probatorio, dando prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'inadempimento degli opponenti.
Altresì ha dato prova del proprio diritto di credito e della legittimità delle somme ingiunte, il cui calcolo è stato elaborato in perfetta applicazione di quanto effettivamente dovuto dai debitori, alla luce delle condizioni generali del contratto di finanziamento chirografario.
Parimenti è stata data prova che il credito derivante dal mutuo fondiario rep. n.
64.842 del 14/06/2006 è stato da ceduto in data 24/02/2012 Controparte_2 alla in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco ex Controparte_7
Legge 130/1999 ed ex art. 58 T.U.B., così come la mancata adesione di detta cessionaria al Piano Famiglie per la sospensione delle rate dei mutui delle famiglie firmato dal Presidente ABI e dalle Associazioni dei Consumatori.
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Di contro, gli opponenti, non hanno congruamente dimostrato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa, risultando i motivi di opposizione complessivamente insuscettibili di accoglimento.
Alla luce di quanto sopra, consegue che la prova del credito risulta raggiunta e quindi l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui ne va dichiarata la definitiva efficacia esecutiva.
9) Non è stata data prova, invece, dell'intervenuta cessione del credito ex art. 58
T.U.B. in favore di Controparte_4
A tal riguardo, risulta pacifico che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D.Lgs n. 385/1998 e Legge n. 130/1999, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ. n. 5857/2022).
Non è sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, rispondendo lo stesso unicamente alla funzione di comprovare l'opponibilità della cessione prevista dal citato articolo, per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., ossia al fine di evitare che il ceduto paghi al cedente
(ex multis, Cass. Civ. n. 3405/2024).
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione” (cfr Cass. Civ. n. 3405/2024).
Si afferma inoltre in giurisprudenza che “qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr. Cass. Civ. n. 5617/2020).
Nel caso in esame, la società intervenuta ex art. 111 c.p.c. si è limitata a depositare copie della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nelle quali risultano
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pubblicati gli avvisi delle cessioni in suo favore n. 148 del 22/12/2022 e n. 26 del
02/03/2023.
Per altro le descrizioni contenute in detti avvisi, risultano vaghe e omnicomprensive, facendo riferimento a rapporti di finanziamento, indicando solo i generici contorni degli stessi. In altri termini, non solo non vengono indicati i rapporti ceduti (tra cui il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto), ma neppure si indicano dei tratti specifici che consentano di tratteggiarne le caratteristiche peculiari.
Dalla documentazione in atti, quindi, non risulta possibile desumere la legittimazione attiva del creditore cessionario, non essendo stata dimostrata l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nell'ambito delle cessioni sopra indicate.
Ne discende il difetto di titolarità del credito per cui è causa e la carenza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_4
10) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza in concreto e pertanto tenuto conto del valore e della natura strettamente documentale della causa, dell'attività difensiva effettivamente prestata, vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione della sola fase istruttoria relativamente a quelle tra la convenuta opposta e gli attori opponenti (soccombenti) e delle fasi introduttiva e istruttoria relativamente alle spese di lite tra gli attori opponenti e la convenuta intervenuta ex art. 111 c.p.c.
(soccombente).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito in capo a
[...]
Controparte_4
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- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di e per essa della rispettiva mandataria, che Controparte_1 liquida in € 1.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario;
- condanna l pagamento delle spese di Controparte_4 lite in favore di e , che liquida in € 1.311,00, oltre IVA, CPA Parte_1 Parte_2
e rimborso forfettario;
Così deciso in Avezzano il 21/02/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
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