CASS
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2025, n. 21352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21352 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3860/2024 R.G. proposto da CESARE PERTILE, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Giobba (c.f. GBBNCL64T05G224), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro AN HE e ND LLRM, rappresentati e difesi dall’avv. CO AN (c.f. [...]), dall’avv. Elisa De Bertolis (c.f. [...]) e dall’avv. Federica Scafarelli (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e contro GENERTELLIFE S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Iannotta (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 21352 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 25/07/2025 2 GLOBAL SERVIZI ASSICURATIVI SAS DI ER NA & C. NA ER
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2196 del 9/11/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 10/7/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giovanni IS CH, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso prin- cipale e l’inefficacia del ricorso incidentale;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. Nel giugno del 2017, SA ER e DA L’AR adivano il Tribunale di Treviso, lamentando il mancato rimborso di somme versate tramite bonifici e assegni bancari e investite in polizze assicurative, emesse da Fata Vita S.p.A., tramite l’agenzia Global Servizi Assicurativi S.a.s., ge- stita da NN NI con la collaborazione di RE ER;
nel gennaio 2012, a seguito di riscatti, venivano emesse nuove polizze per un valore complessivo di oltre 4,3 milioni di Euro;
tuttavia, al momento della richie- sta di liquidazione, la compagnia assicurativa (nel frattempo divenuta Ge- nertellife S.p.A.) comunicava che le polizze non risultavano in gestione e denunciava ER per falsificazione della relativa documentazione. 2. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 184 depositata il 2 febbraio 2021, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava Gener- tellife S.p.A., Global Servizi Assicurativi S.a.s., NN NI e RE ER, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 4.097.203,16, oltre a interessi al 4% dal 5 ottobre 2007 e interessi legali successivi;
ve- nivano inoltre liquidate le spese di lite in Euro 72.000,00 per compensi, oltre a spese vive e accessori. 3 3. Contro tale decisione veniva proposto appello principale da Genertel- life S.p.A., a cui seguivano gli appelli incidentali di Global Servizi Assicura- tivi S.a.s. e NN NI e di SA ER e DA L’AR; RE ER restava contumace nel secondo grado. 4. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2196 del 9 novem- bre 2023, accoglieva parzialmente le impugnazioni di EN S.p.A. e di Global Servizi Assicurativi S.a.s. e di NN NI e così provvedeva: «condanna Global Servizi Assicurativi AS Di NI NN & C. in liqui- dazione, in persona del liquidatore e NI NN in proprio, EN S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, ER RE in proprio, in via solidale tra loro a pagare a ER SA e L’AR Io- landa la rideterminata somma complessiva, di € 3.401.224,57. Su tale somma devalutata alla data del 5.10.2007 e progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, vanno riconosciuti gli interessi legali dal 5.10.2007 fino alla data della presente sentenza oltre ad interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna Global Servizi As- sicurativi AS Di NI NN & C. in liquidazione, in persona del liquida- tore e NI NN in proprio, EN S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, ER RE in proprio in solido tra loro al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado che vengono liquidate comprendendovi le fasi cautelari in corso di causa in € 71.606,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa e quanto al secondo grado, nei limiti dei valori medi dello scaglione di riferimento, in € 29.792,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa». 5. Avverso tale decisione RE ER proponeva ricorso per cassa- zione, fondato su un unico motivo. 6. SA ER e DA L’AR resistevano con controricorso, contenente ricorso incidentale, basato su quattro motivi. 7. Con controricorso EN S.p.A. resisteva ad entrambi i ricorsi. 4 8. Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità Global Servizi Assi- curativi AS Di NI NN & C. e NN NI. 9. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. 10. All’udienza del 10/7/2025 il Pubblico Ministero concludeva per l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale. 11. Alla predetta udienza il ricorrente richiedeva un termine a di- fesa per replicare alle istanze avanzate dalla Procura Generale durante la discussione (siccome modificate rispetto a quelle indicate nella memoria) e la medesima richiesta formulavano i ricorrenti incidentali. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le richieste di ter- mini a difesa avanzate all’udienza odierna, sia perché del tutto estranee al rito del giudizio di legittimità e immemori del ruolo di parte pubblica e non di controparte delle parti private giocatovi dal Pubblico Ministero, sia per- ché, in via dirimente, nel corso dell’esposizione orale delle sue conclusioni motivate, il Pubblico Ministero ha ampia facoltà di variare le richieste for- mulate con la precedente memoria (il cui deposito è pure facoltativo) senza con ciò ledere il principio del contraddittorio o il diritto di difesa delle parti, le quali svolgono le loro difese solo successivamente al P.M. e hanno quindi agio e modo di replicargli, in un’udienza di discussione progettata dal co- dice come necessariamente in grado di esaurirsi sempre in unico contesto. 2. Col primo motivo del ricorso principale si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la corte distrettuale sussunto all’interno dell’art. 2049 c.c. direttamente nei confronti dei danneggiati la responsabilità del preposto e materiale esecutore dell’illecito, condannandolo, per tale ed esclusivo titolo legale, in via solidale con i propri preponenti, non tenendo invece conto che, in relazione al vincolo solidaristico tra preposto e preponente ex art. 2049, la responsabilità del preposto è disciplinata dall’art. 2043 c.c. Inter- venuto giudicato interno»; il ricorrente afferma che la Corte d’appello ha 5 erroneamente ravvisato una responsabilità del ER ai sensi dell’art. 2049 c.c., benché lo stesso sia stato inequivocabilmente qualificato come preposto e, dunque, al più responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. 3. Il motivo è inammissibile. 4. La censura si incentra sul riferimento all’art. 2049 c.c., contenuto nella sentenza impugnata, ma omette di considerare che: – già la pronuncia di primo grado aveva individuato nella citata dispo- sizione il fondamento della condanna, in via solidale, di ER, EN S.p.A., Global Servizi Assicurativi S.a.s. e NN NI;
– poiché la pronuncia del Tribunale non è stata impugnata dall’odierno ricorrente (rimasto contumace in appello), la statuizione è divenuta res iudicata (come riconosce lo stesso ER a pag. 16 del ricorso) e, dunque, indipendentemente dalla sua correttezza, non può essere rimessa in di- scussione col ricorso per cassazione, stante la formazione del giudicato interno;
– la Corte d’appello ha esaminato l’impugnazione di EN che mirava ed escludere la propria responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., sicché è ovvio che la motivazione della sentenza analizzi la menzionata norma e non consideri il fatto illecito (già definitivamente accertato) del ER, il quale, col motivo di ricorso, mostra di non avere compreso la ratio decidendi della decisione impugnata;
- ad abundantiam si osserva, poi, che la sentenza d’appello contiene plurimi riferimenti al “fatto illecito” del ER e, dunque, può ragionevol- mente ritenersi che, pur mancando un espresso richiamo dell’art. 2043 c.c., la Corte territoriale abbia correttamente inteso la natura della respon- sabilità (diretta) del preposto, tenendola distinta da quella (indiretta) del preponente (quest’ultima oggetto di appello); vieppiù si dimostra, dunque, che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della pronuncia. 5. Il ricorso principale, perciò, va dichiarato inammissibile. 6 6. La EN S.p.A. ha notificato la sentenza impugnata ai
contro
- ricorrenti ER e L’AR in data 16/11/2023 (la circostanza è dichia- rata nel ricorso incidentale e confermata dalla documentazione deposi- tata). 7. Il ricorso incidentale – notificato e depositato in data 8/3/2024 – deve essere qualificato come impugnazione incidentale tardiva. 8. Tuttavia, a norma dell’art. 334, comma 2, c.p.c., se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (come nel caso de quo), l’impugna- zione incidentale perde ogni efficacia. 9. All’inammissibilità del ricorso principale consegue la condanna del ri- corrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente (non facendo venir meno l’inefficacia del ricorso incidentale, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza del ricorrente principale;
per tutte: Cass. Sez. 3, 20/02/2014, n. 4074) le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 10. In ragione dell’inefficacia del ricorso incidentale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra i controricorrenti ER e L’AR e la controricorrente EN S.p.A., che aveva so- stenuto l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria. 11. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale ed al com- petente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente RE ER a rifondere a SA ER e DA L’AR le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16.000,00 7 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad ac- cessori di legge;
condanna il ricorrente RE ER a rifondere a EN S.p.A. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti controricor- renti;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri- corrente principale ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
- ricorrente -
contro AN HE e ND LLRM, rappresentati e difesi dall’avv. CO AN (c.f. [...]), dall’avv. Elisa De Bertolis (c.f. [...]) e dall’avv. Federica Scafarelli (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e contro GENERTELLIFE S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Iannotta (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 21352 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 25/07/2025 2 GLOBAL SERVIZI ASSICURATIVI SAS DI ER NA & C. NA ER
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2196 del 9/11/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 10/7/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giovanni IS CH, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso prin- cipale e l’inefficacia del ricorso incidentale;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. Nel giugno del 2017, SA ER e DA L’AR adivano il Tribunale di Treviso, lamentando il mancato rimborso di somme versate tramite bonifici e assegni bancari e investite in polizze assicurative, emesse da Fata Vita S.p.A., tramite l’agenzia Global Servizi Assicurativi S.a.s., ge- stita da NN NI con la collaborazione di RE ER;
nel gennaio 2012, a seguito di riscatti, venivano emesse nuove polizze per un valore complessivo di oltre 4,3 milioni di Euro;
tuttavia, al momento della richie- sta di liquidazione, la compagnia assicurativa (nel frattempo divenuta Ge- nertellife S.p.A.) comunicava che le polizze non risultavano in gestione e denunciava ER per falsificazione della relativa documentazione. 2. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 184 depositata il 2 febbraio 2021, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava Gener- tellife S.p.A., Global Servizi Assicurativi S.a.s., NN NI e RE ER, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 4.097.203,16, oltre a interessi al 4% dal 5 ottobre 2007 e interessi legali successivi;
ve- nivano inoltre liquidate le spese di lite in Euro 72.000,00 per compensi, oltre a spese vive e accessori. 3 3. Contro tale decisione veniva proposto appello principale da Genertel- life S.p.A., a cui seguivano gli appelli incidentali di Global Servizi Assicura- tivi S.a.s. e NN NI e di SA ER e DA L’AR; RE ER restava contumace nel secondo grado. 4. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2196 del 9 novem- bre 2023, accoglieva parzialmente le impugnazioni di EN S.p.A. e di Global Servizi Assicurativi S.a.s. e di NN NI e così provvedeva: «condanna Global Servizi Assicurativi AS Di NI NN & C. in liqui- dazione, in persona del liquidatore e NI NN in proprio, EN S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, ER RE in proprio, in via solidale tra loro a pagare a ER SA e L’AR Io- landa la rideterminata somma complessiva, di € 3.401.224,57. Su tale somma devalutata alla data del 5.10.2007 e progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, vanno riconosciuti gli interessi legali dal 5.10.2007 fino alla data della presente sentenza oltre ad interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
condanna Global Servizi As- sicurativi AS Di NI NN & C. in liquidazione, in persona del liquida- tore e NI NN in proprio, EN S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, ER RE in proprio in solido tra loro al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado che vengono liquidate comprendendovi le fasi cautelari in corso di causa in € 71.606,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa e quanto al secondo grado, nei limiti dei valori medi dello scaglione di riferimento, in € 29.792,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre Iva e Cpa». 5. Avverso tale decisione RE ER proponeva ricorso per cassa- zione, fondato su un unico motivo. 6. SA ER e DA L’AR resistevano con controricorso, contenente ricorso incidentale, basato su quattro motivi. 7. Con controricorso EN S.p.A. resisteva ad entrambi i ricorsi. 4 8. Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità Global Servizi Assi- curativi AS Di NI NN & C. e NN NI. 9. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. 10. All’udienza del 10/7/2025 il Pubblico Ministero concludeva per l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale. 11. Alla predetta udienza il ricorrente richiedeva un termine a di- fesa per replicare alle istanze avanzate dalla Procura Generale durante la discussione (siccome modificate rispetto a quelle indicate nella memoria) e la medesima richiesta formulavano i ricorrenti incidentali. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le richieste di ter- mini a difesa avanzate all’udienza odierna, sia perché del tutto estranee al rito del giudizio di legittimità e immemori del ruolo di parte pubblica e non di controparte delle parti private giocatovi dal Pubblico Ministero, sia per- ché, in via dirimente, nel corso dell’esposizione orale delle sue conclusioni motivate, il Pubblico Ministero ha ampia facoltà di variare le richieste for- mulate con la precedente memoria (il cui deposito è pure facoltativo) senza con ciò ledere il principio del contraddittorio o il diritto di difesa delle parti, le quali svolgono le loro difese solo successivamente al P.M. e hanno quindi agio e modo di replicargli, in un’udienza di discussione progettata dal co- dice come necessariamente in grado di esaurirsi sempre in unico contesto. 2. Col primo motivo del ricorso principale si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la corte distrettuale sussunto all’interno dell’art. 2049 c.c. direttamente nei confronti dei danneggiati la responsabilità del preposto e materiale esecutore dell’illecito, condannandolo, per tale ed esclusivo titolo legale, in via solidale con i propri preponenti, non tenendo invece conto che, in relazione al vincolo solidaristico tra preposto e preponente ex art. 2049, la responsabilità del preposto è disciplinata dall’art. 2043 c.c. Inter- venuto giudicato interno»; il ricorrente afferma che la Corte d’appello ha 5 erroneamente ravvisato una responsabilità del ER ai sensi dell’art. 2049 c.c., benché lo stesso sia stato inequivocabilmente qualificato come preposto e, dunque, al più responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. 3. Il motivo è inammissibile. 4. La censura si incentra sul riferimento all’art. 2049 c.c., contenuto nella sentenza impugnata, ma omette di considerare che: – già la pronuncia di primo grado aveva individuato nella citata dispo- sizione il fondamento della condanna, in via solidale, di ER, EN S.p.A., Global Servizi Assicurativi S.a.s. e NN NI;
– poiché la pronuncia del Tribunale non è stata impugnata dall’odierno ricorrente (rimasto contumace in appello), la statuizione è divenuta res iudicata (come riconosce lo stesso ER a pag. 16 del ricorso) e, dunque, indipendentemente dalla sua correttezza, non può essere rimessa in di- scussione col ricorso per cassazione, stante la formazione del giudicato interno;
– la Corte d’appello ha esaminato l’impugnazione di EN che mirava ed escludere la propria responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., sicché è ovvio che la motivazione della sentenza analizzi la menzionata norma e non consideri il fatto illecito (già definitivamente accertato) del ER, il quale, col motivo di ricorso, mostra di non avere compreso la ratio decidendi della decisione impugnata;
- ad abundantiam si osserva, poi, che la sentenza d’appello contiene plurimi riferimenti al “fatto illecito” del ER e, dunque, può ragionevol- mente ritenersi che, pur mancando un espresso richiamo dell’art. 2043 c.c., la Corte territoriale abbia correttamente inteso la natura della respon- sabilità (diretta) del preposto, tenendola distinta da quella (indiretta) del preponente (quest’ultima oggetto di appello); vieppiù si dimostra, dunque, che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della pronuncia. 5. Il ricorso principale, perciò, va dichiarato inammissibile. 6 6. La EN S.p.A. ha notificato la sentenza impugnata ai
contro
- ricorrenti ER e L’AR in data 16/11/2023 (la circostanza è dichia- rata nel ricorso incidentale e confermata dalla documentazione deposi- tata). 7. Il ricorso incidentale – notificato e depositato in data 8/3/2024 – deve essere qualificato come impugnazione incidentale tardiva. 8. Tuttavia, a norma dell’art. 334, comma 2, c.p.c., se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (come nel caso de quo), l’impugna- zione incidentale perde ogni efficacia. 9. All’inammissibilità del ricorso principale consegue la condanna del ri- corrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente (non facendo venir meno l’inefficacia del ricorso incidentale, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza del ricorrente principale;
per tutte: Cass. Sez. 3, 20/02/2014, n. 4074) le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 10. In ragione dell’inefficacia del ricorso incidentale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra i controricorrenti ER e L’AR e la controricorrente EN S.p.A., che aveva so- stenuto l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria. 11. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale ed al com- petente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente RE ER a rifondere a SA ER e DA L’AR le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16.000,00 7 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad ac- cessori di legge;
condanna il ricorrente RE ER a rifondere a EN S.p.A. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti controricor- renti;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri- corrente principale ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-