TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 06.03.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11232/2024 R.G. Lavoro
TRA nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Libertà n°179, rappresentata e difesa dall'Avv. Eduardo D'Aquino, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE E
, con sede legale in alla Via Comunale del Controparte_1 CP_1
Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell' dal 25/08/23 con la qualifica di Controparte_1
Collaboratore professionale sanitario - infermiere, attualmente in servizio presso l'U.O.C. Medicina Generale del P.O.S. Maria di Loreto Nuovo in (CCNL CP_1 del comparto del personale del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 – 2003); di avere sempre ricevuto il pagamento di un'indennità per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali;
che, tuttavia, negli anni compresi tra il 2018 ed il 2022, tale emolumento le era stato negato, accumulando così un credito pari ad € 4.602,39.
Ha precisato poi che, che con ordinanza n°1505 del 25/01/21 la Corte di Cassazione ha scardinato il principio secondo cui “l'indennità prevista dal predetto art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20/09/01, quest'ultimo inteso a disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 è riferito al solo trattamento economico riguardante particolari condizioni di lavoro che, per la maggiore gravosità, sono state ritenute meritevoli di compenso giornaliero (non orario) aggiuntivo (al pari del lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive), sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità tra i due istituti”; che l'art. 9, co 1 CCNL Area Comparto Sanità del 20/09/01 e l'art. 29 co 6 del CCNL 2018 Area Comparto Sanità triennio 2016/18 statuiscono, ad integrazione di quanto già precedentemente statuito, che “(…) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo (…) a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che l'art. 106, co 5 CCNL Area Comparto Sanità triennio 2019/ 21 stabilisce che “(…) L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente (…), ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”. Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo di “esperire tentativo di conciliazione della lite e formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa;
Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra (C.F.: Parte_1 C.F._1
; nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; Matr.
[...] 495415), come sopra rapp.ta e difesa, alla percezione dell'ulteriore indennità per lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali;
2) condannare, per l'effetto,
(Part. I.V.A.: con sede legale alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Comunale del Principe n°13/A, 80145 Napoli (NA)), in p. del l.r.p.t. a corrispondere in favore della ricorrente, per le causali di cui in premessa, la somma pari ad € 4.602,39 (quattromilaseicentodue/39), come da riepilogo di cui alla lettera D) della premessa del presente atto, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di C.T.U. di cui ci si riserva sin da ora di farne richiesta o che sarà ritenuta dall'On. Giudicante adito sufficiente e proporzionata ex art. 36 Cost., con interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito al soddisfo;
3) condannare l' Controparte_1
(Part. I.V.A.: con sede legale alla Via Comunale del Principe P.IVA_1
n°13/A, 80145 Napoli (NA)), in p. del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario”.
Costituitasi tempestivamente, l' , ha eccepito in via preliminare la CP_1 intervenuta decadenza del diritto ora azionato con il ricorso introduttivo dei giudizi, come stabilito dall'art 29 CCNL 2016/2018; diritto, che può essere esercitato, nel termine di 30 giorni.
Nel merito, la resistente ha contestato la fondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa e in subordine ha dichiarato come non dovute le somme relative al 6.01.2018, dato che la ricorrente ha già percepito la retribuzione richiesta. Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo” in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
- rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di
2 giudizio”.
In esito alla udienza sopra indicata, è stata emessa la presente sentenza, della quale viene disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, atteso che il termine di 30 giorni di cui all'art. 29 ccnl non è previsto espressamente a pena di decadenza. Ciò rileva alla luce della natura eccezionale della decadenza, che deroga alla regola generale per cui l'esercizio dei diritti non ha limiti né forme.
Quanto al merito, la domanda della ricorrente è in parte fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. Urzini;
n. 5983/2023 dr. Santulli;
sentenza resa nel proc. 11737/2023, dr. ) e Persona_1 secondo quanto più di recente ritenuto dalla Corte d'Appello di Napoli Sez. Lavoro, con più sentenze, tra cui da ultimo la n. 78 del 09/01/2024.
La questione controversa riguarda la richiesta della ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, in base all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 ( giorni che sono stati specificati, quanto ai singoli anni dal 2018 al 2022, nelle note depositate il 20.2.25), ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, da lei percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività
3 infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo il ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. Cont La convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
Orbene, tale tesi non convince. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare. A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità. La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n.
6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che
“questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e
12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la
L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
4 accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III
(Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato
(art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il
5 recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui Pt_2
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso
6 attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Cont La convenuta sostiene di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio delle pretese fatta valere. In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, la ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del Cont C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la on ha, a sua volta, provato che egli abbia avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che la Cont pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Nelle note Cont difensive all'uopo concesse, il ricorrente ha allegato che i riposi fruiti che la ha ritenuto eccedenti rispetto al suo turno ordinario, sono in realtà ad esso ascrivibili. Pertanto, sussiste il diritto della ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla sua domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dal ricorrente e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato, essendo stata utilizzata la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 –
2018 al 1° gennaio 2016. Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, il ricorso deve essere accolto, anche se in parte in quanto, come da nuovi condivisibili conteggi allegati alle note depositate da parte ricorrente, su indicazione di questo Giudice, con cui è stato chiesto di determinare le esatte giornate festive oggetto di domanda, l'importo totale per gli anni dal 2018 al 2022 è stato ridotto a complessivi euro 4.315, 25. La domanda deve essere quindi rigettata, quanto alla differenza con il maggior importo oggetto di domanda nelle conclusioni del ricorso..
7 Cont Va quindi disposta la condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.315,25, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione, anche in ragione della natura seriale della causa;
tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, ne appare corretta la compensazione in misura pari a un terzo.
P.Q.M.
Cont In accoglimento della domanda, condanna la convenuta, per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore della ricorrente di cui in epigrafe dell' importo di euro 4.315,25, oltre interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli crediti al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
Cont condanna la convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidando detti due terzi in € 1.320,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
dichiara compensato tra le parti un terzo delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli. 6.3.25
Il Giudice del lavoro
Dr. Elisa Tomassi
8
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 06.03.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11232/2024 R.G. Lavoro
TRA nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Libertà n°179, rappresentata e difesa dall'Avv. Eduardo D'Aquino, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE E
, con sede legale in alla Via Comunale del Controparte_1 CP_1
Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell' dal 25/08/23 con la qualifica di Controparte_1
Collaboratore professionale sanitario - infermiere, attualmente in servizio presso l'U.O.C. Medicina Generale del P.O.S. Maria di Loreto Nuovo in (CCNL CP_1 del comparto del personale del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica biennio 2002 – 2003); di avere sempre ricevuto il pagamento di un'indennità per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali;
che, tuttavia, negli anni compresi tra il 2018 ed il 2022, tale emolumento le era stato negato, accumulando così un credito pari ad € 4.602,39.
Ha precisato poi che, che con ordinanza n°1505 del 25/01/21 la Corte di Cassazione ha scardinato il principio secondo cui “l'indennità prevista dal predetto art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20/09/01, quest'ultimo inteso a disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 è riferito al solo trattamento economico riguardante particolari condizioni di lavoro che, per la maggiore gravosità, sono state ritenute meritevoli di compenso giornaliero (non orario) aggiuntivo (al pari del lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive), sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità tra i due istituti”; che l'art. 9, co 1 CCNL Area Comparto Sanità del 20/09/01 e l'art. 29 co 6 del CCNL 2018 Area Comparto Sanità triennio 2016/18 statuiscono, ad integrazione di quanto già precedentemente statuito, che “(…) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo (…) a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che l'art. 106, co 5 CCNL Area Comparto Sanità triennio 2019/ 21 stabilisce che “(…) L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente (…), ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”. Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo di “esperire tentativo di conciliazione della lite e formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa;
Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra (C.F.: Parte_1 C.F._1
; nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; Matr.
[...] 495415), come sopra rapp.ta e difesa, alla percezione dell'ulteriore indennità per lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali;
2) condannare, per l'effetto,
(Part. I.V.A.: con sede legale alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Comunale del Principe n°13/A, 80145 Napoli (NA)), in p. del l.r.p.t. a corrispondere in favore della ricorrente, per le causali di cui in premessa, la somma pari ad € 4.602,39 (quattromilaseicentodue/39), come da riepilogo di cui alla lettera D) della premessa del presente atto, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di C.T.U. di cui ci si riserva sin da ora di farne richiesta o che sarà ritenuta dall'On. Giudicante adito sufficiente e proporzionata ex art. 36 Cost., con interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito al soddisfo;
3) condannare l' Controparte_1
(Part. I.V.A.: con sede legale alla Via Comunale del Principe P.IVA_1
n°13/A, 80145 Napoli (NA)), in p. del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario”.
Costituitasi tempestivamente, l' , ha eccepito in via preliminare la CP_1 intervenuta decadenza del diritto ora azionato con il ricorso introduttivo dei giudizi, come stabilito dall'art 29 CCNL 2016/2018; diritto, che può essere esercitato, nel termine di 30 giorni.
Nel merito, la resistente ha contestato la fondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa e in subordine ha dichiarato come non dovute le somme relative al 6.01.2018, dato che la ricorrente ha già percepito la retribuzione richiesta. Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo” in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
- rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di
2 giudizio”.
In esito alla udienza sopra indicata, è stata emessa la presente sentenza, della quale viene disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, atteso che il termine di 30 giorni di cui all'art. 29 ccnl non è previsto espressamente a pena di decadenza. Ciò rileva alla luce della natura eccezionale della decadenza, che deroga alla regola generale per cui l'esercizio dei diritti non ha limiti né forme.
Quanto al merito, la domanda della ricorrente è in parte fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (n. 3075/2023 dr. Urzini;
n. 5983/2023 dr. Santulli;
sentenza resa nel proc. 11737/2023, dr. ) e Persona_1 secondo quanto più di recente ritenuto dalla Corte d'Appello di Napoli Sez. Lavoro, con più sentenze, tra cui da ultimo la n. 78 del 09/01/2024.
La questione controversa riguarda la richiesta della ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, in base all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 ( giorni che sono stati specificati, quanto ai singoli anni dal 2018 al 2022, nelle note depositate il 20.2.25), ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, da lei percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività
3 infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo il ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. Cont La convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
Orbene, tale tesi non convince. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare. A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità. La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n.
6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che
“questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e
12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la
L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
4 accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III
(Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato
(art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il
5 recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui Pt_2
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso
6 attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Cont La convenuta sostiene di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio delle pretese fatta valere. In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, la ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del Cont C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la on ha, a sua volta, provato che egli abbia avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che la Cont pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Nelle note Cont difensive all'uopo concesse, il ricorrente ha allegato che i riposi fruiti che la ha ritenuto eccedenti rispetto al suo turno ordinario, sono in realtà ad esso ascrivibili. Pertanto, sussiste il diritto della ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla sua domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dal ricorrente e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato, essendo stata utilizzata la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 –
2018 al 1° gennaio 2016. Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, il ricorso deve essere accolto, anche se in parte in quanto, come da nuovi condivisibili conteggi allegati alle note depositate da parte ricorrente, su indicazione di questo Giudice, con cui è stato chiesto di determinare le esatte giornate festive oggetto di domanda, l'importo totale per gli anni dal 2018 al 2022 è stato ridotto a complessivi euro 4.315, 25. La domanda deve essere quindi rigettata, quanto alla differenza con il maggior importo oggetto di domanda nelle conclusioni del ricorso..
7 Cont Va quindi disposta la condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.315,25, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione, anche in ragione della natura seriale della causa;
tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, ne appare corretta la compensazione in misura pari a un terzo.
P.Q.M.
Cont In accoglimento della domanda, condanna la convenuta, per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore della ricorrente di cui in epigrafe dell' importo di euro 4.315,25, oltre interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli crediti al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
Cont condanna la convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidando detti due terzi in € 1.320,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
dichiara compensato tra le parti un terzo delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli. 6.3.25
Il Giudice del lavoro
Dr. Elisa Tomassi
8