Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2024, n. 22307
CASS
Sentenza 7 agosto 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 11 giugno 2024, con numero di registro generale 23578/2015. La controversia riguarda la società Mavi Drink S.r.l., che ha impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, la quale aveva confermato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo a operazioni di cessione di alcolici in esenzione IVA e sospensione d'accisa, ritenute inesistenti. La società sosteneva di aver adempiuto agli obblighi di prova attraverso la presentazione del documento amministrativo di accompagnamento (DAA3), mentre l'Agenzia contestava la validità di tale prova, evidenziando che le merci non erano mai giunte a destinazione.

Il giudice ha rigettato il ricorso della contribuente, affermando che il visto doganale sul DAA3 non era sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna della merce, in assenza del completamento della procedura di appuramento prevista dalla normativa. La Corte ha sottolineato che la prova del buon esito della spedizione deve essere documentata in modo ufficiale e non può basarsi su atti privati. Inoltre, ha evidenziato che la ricorrente non ha fornito prove adeguate dell'effettivo trasporto delle merci, confermando così la legittimità dell'accertamento fiscale e la responsabilità della società per evasione fiscale. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme fiscali e doganali, stabilendo un principio di diritto chiaro riguardo alla necessità di una prova documentale formale per le operazioni in regime di sospensione d'accisa.

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Massime2

In tema di operazioni di cessione infracomunitaria di prodotti alcolici in regime di esenzione IVA e sospensione di accisa ex artt. 6 ss. del d.lgs. n. 504 del 1995, contestate dall'Amministrazione finanziaria come inesistenti, il visto doganale sul terzo documento amministrativo di accompagnamento (DAA3) non è idoneo ad attestare l'avvenuta consegna della merce presso il deposito doganale di destinazione, in assenza del perfezionamento della procedura di appuramento.

In tema di operazioni di cessione infracomunitaria di prodotti alcolici in regime di esenzione IVA e sospensione di accisa ex artt. 6 e seguenti del d.lgs. n. 504 del 1995, contestate dall'Amministrazione finanziaria come inesistenti, il visto doganale sul terzo documento amministrativo di accompagnamento (DAA3) non è idoneo ad attestare l'avvenuta consegna della merce presso il deposito doganale di destinazione, in assenza del perfezionamento della procedura di appuramento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2024, n. 22307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22307
    Data del deposito : 7 agosto 2024
    Fonte ufficiale :

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