Sentenza 7 agosto 2024
Massime • 2
In tema di operazioni di cessione infracomunitaria di prodotti alcolici in regime di esenzione IVA e sospensione di accisa ex artt. 6 ss. del d.lgs. n. 504 del 1995, contestate dall'Amministrazione finanziaria come inesistenti, il visto doganale sul terzo documento amministrativo di accompagnamento (DAA3) non è idoneo ad attestare l'avvenuta consegna della merce presso il deposito doganale di destinazione, in assenza del perfezionamento della procedura di appuramento.
In tema di operazioni di cessione infracomunitaria di prodotti alcolici in regime di esenzione IVA e sospensione di accisa ex artt. 6 e seguenti del d.lgs. n. 504 del 1995, contestate dall'Amministrazione finanziaria come inesistenti, il visto doganale sul terzo documento amministrativo di accompagnamento (DAA3) non è idoneo ad attestare l'avvenuta consegna della merce presso il deposito doganale di destinazione, in assenza del perfezionamento della procedura di appuramento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2024, n. 22307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22307 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.700,00 per compensi, oltre a spese preno- tate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso in data 11 giugno 2024