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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato ELISA Parte_1 C.F._1
SAVOIA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
SAVOIA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 12/12/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni (come modificate con note del 17.3.2025):
pagina 1 di 4 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nella casa coniugale sita in Boffalora D'Adda (LO) continuerà a vivere la sig.ra Pt_1
proprietaria dell'immobile;
3) Le parti dichiarano di essere autonome dal punto di vista economico e di non avere più nulla
a pretendere l'una dall'altra.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in DE (CR) in Parte_1 Parte_2
data 21.9.2024 (matrimonio iscritto nei registri del predetto Comune al n. 30, parte 2, serie C, anno
2024) e dalla loro unione non sono nati figli.
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, CP_1
cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
pagina 2 di 4 La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett.
b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in DE (CR) il 21.9.2024 (matrimonio iscritto nei registri del predetto Comune al n. 30, parte 2, serie C, anno 2024);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DE (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pagina 3 di 4 4) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 21 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato ELISA Parte_1 C.F._1
SAVOIA
e da
, rappresentato e difeso dall'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
SAVOIA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 12/12/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni (come modificate con note del 17.3.2025):
pagina 1 di 4 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nella casa coniugale sita in Boffalora D'Adda (LO) continuerà a vivere la sig.ra Pt_1
proprietaria dell'immobile;
3) Le parti dichiarano di essere autonome dal punto di vista economico e di non avere più nulla
a pretendere l'una dall'altra.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in DE (CR) in Parte_1 Parte_2
data 21.9.2024 (matrimonio iscritto nei registri del predetto Comune al n. 30, parte 2, serie C, anno
2024) e dalla loro unione non sono nati figli.
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, CP_1
cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
pagina 2 di 4 La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett.
b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in DE (CR) il 21.9.2024 (matrimonio iscritto nei registri del predetto Comune al n. 30, parte 2, serie C, anno 2024);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DE (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
pagina 3 di 4 4) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 21 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4