CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 783/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 73/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100446 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100446 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100446 2022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2025 depositato il
24/09/2025 Richieste delle parti:
Appellante - l'appellante chiede 1) in via principale: di voler annullare e/o, comunque, riformare, in accoglimento del presente ricorso in appello, la sentenza impugnata, annullando, per l'effetto, l'avviso di accertamento n. TL9011100446/2022 della Direzione Provinciale di Savona, con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio,competenze ed onorari, rimborso forfetario, oltre Iva e contributi.
Appellato -l'appellato chiede : 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Ufficio con avviso di accertamento n. TL9011100446/2022 anno 2016 -notificato il 22/11/2022 a mezzo Pec dichiarata dal contribuente all'Ufficio per le comunicazione ed a mezzo messo, in data 09.12.2022, presso il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente, ovvero in Luogo_1 – Indirizzo_1
, dove il destinatario risultava essere irreperibile (come in atti ) - , ai sensi dell'art. 38 e 41 bis del DPR 600/1973 , ha accertato un maggior reddito - ai fini IRPEF e relative addizionali comunale e regionali - pari ad € 229.438,40 ( a fronte di un reddito dichiarato RN1 euro 6.238,00 - e redditi esteri RW euro 24.344,00) . L'accertamento scaturisce dall'attività istruttoria posta in essere dall'Ufficio nei confronti del Sig. Ricorrente_1 ( non titolare di partita Iva nel 2016 ) a seguito dell'attività dicontrollo finalizzata ad appurare: • la corretta dichiarazione dei redditi di fonte estera imponibili in Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 917/86); • il rispetto dell'obbligo di indicazione nel
Quadro RW del Modello Unico degliinvestimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria previsto dall'articolo 4 del decreto legge del 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. monitoraggio fiscale). In fase di controllo l'Ufficio Controlli della D.P. SAVONA notificò in data 15/11/2019, l'invito n. I00321/2019 - ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 - con il quale chiedeva chiarimenti circa gli importi indicati al quadro RW, che non trovavano corrispondenza con i movimenti di capitale da e verso l'estero risultanti da interrogazioni effettuate tramite la banca dati dell'Anagrafe Tributaria per gli anni d'imposta 2016 e 2017. Il sig. Ricorrente_1 depositò all'Ufficio (prot. 66239 del 21/11/2019) una comunicazione di rigetto dell'invito stesso, in cui specificava che “… non è possibile accogliere la vostra richiesta in quanto è tutto interamente confluito in un trust e Ricorrente_1 è oggetto di trust estero. Il trust Ricorrente_1 non può essere citato in assenza del suo trustee e ne può essere oggetto di controllo da altre amministrazioni di altro Stato esterno alla sua giurisdizione che è in Jersey, pertanto si rigetta la comunicazione …”.
Con nota prot. N. 1827 del 14/01/2019 l'ufficio territoriale di Albenga informava l'interessato circa la vicenda del trust auto-dichiarato chiarendo i limiti formali di tale istituto e la sua assoluta irrilevanza fiscale.
Le indagini finanziarie, furono autorizzate dalla Direzione Regionale Liguria per il periodo compreso tra il
01/01/2015 ed il 31/12/2017 con prot. n. 000601/RIC-2020 del 14/05/2020. Segue, invito a comparire per chiarimenti sui rapporti finanziari intrattenuti negli anni 2015, 2016 e 2017- ex art. 32 del D.P.R.
600/1973 n° I00160/2020 del 12/08/2020 (prot. 34330/2020) - regolarmente notificato nelle mani del destinatario in data 17/08/2020. Il 26/08/2020 il Sig. Ricorrente_1 presentava un reclamo (prot. 36304) sostenendo che, non avendo mai ricevuto rispostaalla comunicazione di rigetto del 21/11/2019, riferita ad un precedente invito emesso aisensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973, riteneva che in base all'art. 20 della L. 241/90 il silenzio dell'amministrazione dovesse ritenersi equivalente ad un provvedimento di accoglimento (c.d. “silenzio- assenso”).
L'Ufficio, in data 03/09/2020, a mezzo Pec faceva presente di non aver dato seguito alla comunicazione del 21/11/2019 poiché una persona fisica non può confluire o essere oggetto di trust;
e confermava, inoltre, l'appuntamento previsto per il giorno 08/09/2020, come da invito notificato. Il contribuente non si presentava il giorno 8/9/2020 e notificava all'Ufficio – in pari data – tramite ufficiale giudiziario, atto avente ad oggetto “ ultimo avviso e reclamo " – avverso invito numero I00160/2020” in cui ribadiva le motivazioni già esposte nel precedente reclamo e diffidava nuovamente l'ufficio dal proseguire qualsiasi attività nei confronti del soggetto vincolato in trust. Il signor Ricorrente_1 , in data 20/10/2020, presentava ulteriori due reclami, protocolli 2020/45854 e 2020/45855, a cui l'Ufficio rispondeva a mezzo PEC prot. 48616/2020 del 02/11/2020. Il Sig. Ricorrente_1 a distanza di una settimana si recava presso altro ufficio dell'agenzia delle entrate (UT Imperia) richiedendo per il trust-autodichiarato una nuova attivazione di codice fiscale. Con tale atto, quindi, il contribuente poneva in essere lo stesso schema già realizzato ad Albenga per il quale aveva ottenuto risposta negativa. L'Ufficio - ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 - in data 06/04/2022 procedeva a notificare - ai sensi dell'art.
5-ter del D. Lgs. 218/1997- l'invito TL9I11100230/2022 relativamente all'anno d'imposta 2016, con il quale richiedeva giustificazione delle operazioni finanziarie indicate nei rapporti finanziari riportati a pagg. 4, 5, 6 e 7 dell'avviso di accertamento. In tale invito venivano rilevati versamenti non giustificati per un ammontare complessivo di € 555.079,40. Il sig. Ricorrente_1 inviava memorie e documentazione a a giudtificazione della operazioni finanzirie contestate.
Al netto delle giustificazioni fornite, l'Ufficio rilevava operazioni non giustificate per l'importo complessivo di € 229.438,40, come da prospetto , poste alla base della determinazione del reddito.
In data 04/11/2022 si ritiene di poter formalizzare una proposta di adesione per l'annualità 2016 . Il Sig. Ricorrente_1 in data 07/11/2022 chiede di ricevere la proposta dell'Ufficio tramite e-mail all'indirizzo Email_3 - l'indirizzo di posta certificata con il quale si sono tenuti tutti i rapporti della fase di accertamento con adesione - .
Con verbale Prot. 96611/2022 del 08/11/2022 l'Ufficio ha formalizzato una proposta di adesione alla parte, indicando il giorno 18/11/2022 come termine per la risposta. In assenza di rispostya da parte del contribuente , l'Ufficio, con verbale Prot. 100131/2022 del 21/11/2022 ha ritenuto concluso negativamente il procedimento di adesione, comunicandolo alla parte.
In data 21/11/2022, con e-mail Prot. 100550/2022, il Sig. Ricorrente_1 ha risposto indicando di non concordare con la proposta dell'Ufficio. L'Ufficio, in data 21/11/2022 , ha notificato al Sig. Ricorrente_1
l'avviso di accertamento n. TL9011100446/2022 per l'anno d'imposta 2016.
Le indagini finanzarie dell'Ufficio hanno interessato i rapporti finanziari , intestati al soggetto sottoposto a controllo ( Conto-Corrente_1) ed al rapporto in cui il soggetto operava solo come delegato, prendendo in considerazione solamente le operazioni di versamento quali elementi presuntivi di una maggiore disponibilità reddituale;
in particolare, è stato esaminato il Conto-Corrente_1 ed il Conto-Corrente_2 (acceso presso Banca_1 Spa) intestato alla società Società_1 Srl, di cui il sig. Ricorrente_1 è risultato essere socio ed amministratore per la quota pari al 55% ( socio unitamente alla moglie Nominativo_2 titolare delal quota pari al 45%). La società Società_1 Srl ha svolto dal 21/04/2010 al 02/03/2017 “Attività delle holding impegnate nella attività gestionali” (701000), e in relazione all'annualità 2016 ha omesso di presentare le dichiarazioni IRAP ed IVA. La società è cessata senza liquidazione causa trasferimento all'estero (UK) in data 02/03/2017, ed il bilancio anno 2016 non risulta depositato al Registro delle Imprese. Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ( non titolare di partita Iva ) , nel 2016 , era amministratore oltre che della società Società_1 anche della società Società_2 GMBH con sede in Germania ( partecipata dalla Società_1 al 50% )
Con riferimento al conto intestato al ricorrente ( con delega di firma al coniuge) , non sono risultate giustificate le operazioni di accredito disposte dalla società Società_1 in favore del ricorrente : n. 1428 del 1-8-2016 di 5.000,00 euro causale " rimborso spese" e n. 1425 del 22-9-2016 di 195.000,00 euro causale “rientro capitale socio”, considerati dall'Ufficio utili non dichairati distribuiti dalla società Società_1 al socio Ricorrente_1. Riguardo alla Carta-di-credito_1 (intestata a Ricorrente_1) l'Ufficio ha ritenuto non giustificate solo le operzioni prive di riscontro con un corrispondente prelievo. La sentenza CGT SAVONA, sez. 1, 3 aprile 2024, n. 73/2024 ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente a rimborsare alla convenuta Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona, le spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3.600,00.
Il contribuente ha impugnato la sentenza , i sintesi , per i seguenti motivi : 1) In via pregiudiziale: violazione da parte della C.G.T. di Primo grado di Savona degli artt. 7 e 32 del D.Lgs . 546/1992, dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 2697 c.c. – Conseguente inutilizzabilità nel presente giudizio della memoria e delle produzioni documentali depositate dall'Ufficio resistente oltre i termini stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 546/1992 – Nullità derivata dell'avviso di accertamento per violazione degli articoli 32, primo comma, n. 7 del D.P.R. 600/1973 e 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 e per mancanza di prova in ordine all'esistenza dell'autorizzazione prevista da teli disposizioni normative;
2) inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973. Erroneità della motivazione della sentenza impugnata;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 32, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per omesso esame di documenti giustificativi decisivi. Motivazione erronea ed illogica della sentenza: 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 edell'art. 12 dello Statuto del contribuente (Legge
27/07/2000, n. 212); 5) Illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzionalità (art. 5 del Protocollo del Trattato sull'Unione Europea) assenza di dolo o colpa e difetto di motivazione - Motivazione apparente della sentenza impugnata – Inapplicabilità delle sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo e carenza di motivazione;
6) Violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per omessa esplicitazione nell'avviso di accertamento del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi richiesti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti acquisiti al processo e le ragioni esposte , ritiene di respingere l'appello per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
L'accertamento scaturisce dall'esecuzione dell' indagine finanziaria autorizzata dall' autorità competente
( documento di autorizzazione agli atti); autorizzazione , che di per sè non incide sul valore probatorio dei dati acquisiti e non comporta una illegittimità dell'accertamento , in quanto, rispetto ad eventuali vizi formali , nel diritto tributario , prevale il principio di acquisizione probatoria . Nella fase pre- accertamento , come in atti, il contribuente è stato posto dall'Ufficio nella condizione di far valere le proprie ragioni, pertanto non si ravvisa pregiudizio al contribuente.
La documentazione prodotta dal contribuente, ha consentito all'Ufficio di rivedere in parte il proprio assunto (operazioni finanziarie di euro 555.079,40) ; l'Ufficio, ha ridotto le operazioni imputabili al ricorrente ad euro 229.438,40 , in quanto non giustificate da un riscontro documentale e da elementi probatori utili atti a confutare la pretesa accertata.
L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al contribunete il 22/11/2022 a mezzo Pec
( quale domicilio digitale dichiarato dal medesimo all'Ufficio per le comunicazione di rito ) ed a mezzo messo Comune di Alassio , in data 09/12/2022, presso il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente, ovvero in Luogo_1 – Indirizzo_1, dove il destinatario è risultato irreperibile (come in atti ).
l'Ufficio ha applicato nella misura minima (90%) le sanzioni amministrative regolate dai D.lgs. 471 e 472 del 1997: sanzione proporzionata rispetto all'imposta accertata ed alla gravità della violazione commessa, riducibile in caso di conciliazione.
La Corte, considerataz la fattispecie ritiene di condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in in euro 3.861,00 oltre accessori di legge ove dovuti - tabella DM 147/22 -
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello - spese di giudizio liquidate in euro 3.861,00 oltre accessori di legge ove dovuti, a carico dell'appellante.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 783/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 73/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100446 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100446 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9011100446 2022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2025 depositato il
24/09/2025 Richieste delle parti:
Appellante - l'appellante chiede 1) in via principale: di voler annullare e/o, comunque, riformare, in accoglimento del presente ricorso in appello, la sentenza impugnata, annullando, per l'effetto, l'avviso di accertamento n. TL9011100446/2022 della Direzione Provinciale di Savona, con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio,competenze ed onorari, rimborso forfetario, oltre Iva e contributi.
Appellato -l'appellato chiede : 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Ufficio con avviso di accertamento n. TL9011100446/2022 anno 2016 -notificato il 22/11/2022 a mezzo Pec dichiarata dal contribuente all'Ufficio per le comunicazione ed a mezzo messo, in data 09.12.2022, presso il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente, ovvero in Luogo_1 – Indirizzo_1
, dove il destinatario risultava essere irreperibile (come in atti ) - , ai sensi dell'art. 38 e 41 bis del DPR 600/1973 , ha accertato un maggior reddito - ai fini IRPEF e relative addizionali comunale e regionali - pari ad € 229.438,40 ( a fronte di un reddito dichiarato RN1 euro 6.238,00 - e redditi esteri RW euro 24.344,00) . L'accertamento scaturisce dall'attività istruttoria posta in essere dall'Ufficio nei confronti del Sig. Ricorrente_1 ( non titolare di partita Iva nel 2016 ) a seguito dell'attività dicontrollo finalizzata ad appurare: • la corretta dichiarazione dei redditi di fonte estera imponibili in Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 917/86); • il rispetto dell'obbligo di indicazione nel
Quadro RW del Modello Unico degliinvestimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria previsto dall'articolo 4 del decreto legge del 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. monitoraggio fiscale). In fase di controllo l'Ufficio Controlli della D.P. SAVONA notificò in data 15/11/2019, l'invito n. I00321/2019 - ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 - con il quale chiedeva chiarimenti circa gli importi indicati al quadro RW, che non trovavano corrispondenza con i movimenti di capitale da e verso l'estero risultanti da interrogazioni effettuate tramite la banca dati dell'Anagrafe Tributaria per gli anni d'imposta 2016 e 2017. Il sig. Ricorrente_1 depositò all'Ufficio (prot. 66239 del 21/11/2019) una comunicazione di rigetto dell'invito stesso, in cui specificava che “… non è possibile accogliere la vostra richiesta in quanto è tutto interamente confluito in un trust e Ricorrente_1 è oggetto di trust estero. Il trust Ricorrente_1 non può essere citato in assenza del suo trustee e ne può essere oggetto di controllo da altre amministrazioni di altro Stato esterno alla sua giurisdizione che è in Jersey, pertanto si rigetta la comunicazione …”.
Con nota prot. N. 1827 del 14/01/2019 l'ufficio territoriale di Albenga informava l'interessato circa la vicenda del trust auto-dichiarato chiarendo i limiti formali di tale istituto e la sua assoluta irrilevanza fiscale.
Le indagini finanziarie, furono autorizzate dalla Direzione Regionale Liguria per il periodo compreso tra il
01/01/2015 ed il 31/12/2017 con prot. n. 000601/RIC-2020 del 14/05/2020. Segue, invito a comparire per chiarimenti sui rapporti finanziari intrattenuti negli anni 2015, 2016 e 2017- ex art. 32 del D.P.R.
600/1973 n° I00160/2020 del 12/08/2020 (prot. 34330/2020) - regolarmente notificato nelle mani del destinatario in data 17/08/2020. Il 26/08/2020 il Sig. Ricorrente_1 presentava un reclamo (prot. 36304) sostenendo che, non avendo mai ricevuto rispostaalla comunicazione di rigetto del 21/11/2019, riferita ad un precedente invito emesso aisensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973, riteneva che in base all'art. 20 della L. 241/90 il silenzio dell'amministrazione dovesse ritenersi equivalente ad un provvedimento di accoglimento (c.d. “silenzio- assenso”).
L'Ufficio, in data 03/09/2020, a mezzo Pec faceva presente di non aver dato seguito alla comunicazione del 21/11/2019 poiché una persona fisica non può confluire o essere oggetto di trust;
e confermava, inoltre, l'appuntamento previsto per il giorno 08/09/2020, come da invito notificato. Il contribuente non si presentava il giorno 8/9/2020 e notificava all'Ufficio – in pari data – tramite ufficiale giudiziario, atto avente ad oggetto “ ultimo avviso e reclamo " – avverso invito numero I00160/2020” in cui ribadiva le motivazioni già esposte nel precedente reclamo e diffidava nuovamente l'ufficio dal proseguire qualsiasi attività nei confronti del soggetto vincolato in trust. Il signor Ricorrente_1 , in data 20/10/2020, presentava ulteriori due reclami, protocolli 2020/45854 e 2020/45855, a cui l'Ufficio rispondeva a mezzo PEC prot. 48616/2020 del 02/11/2020. Il Sig. Ricorrente_1 a distanza di una settimana si recava presso altro ufficio dell'agenzia delle entrate (UT Imperia) richiedendo per il trust-autodichiarato una nuova attivazione di codice fiscale. Con tale atto, quindi, il contribuente poneva in essere lo stesso schema già realizzato ad Albenga per il quale aveva ottenuto risposta negativa. L'Ufficio - ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 - in data 06/04/2022 procedeva a notificare - ai sensi dell'art.
5-ter del D. Lgs. 218/1997- l'invito TL9I11100230/2022 relativamente all'anno d'imposta 2016, con il quale richiedeva giustificazione delle operazioni finanziarie indicate nei rapporti finanziari riportati a pagg. 4, 5, 6 e 7 dell'avviso di accertamento. In tale invito venivano rilevati versamenti non giustificati per un ammontare complessivo di € 555.079,40. Il sig. Ricorrente_1 inviava memorie e documentazione a a giudtificazione della operazioni finanzirie contestate.
Al netto delle giustificazioni fornite, l'Ufficio rilevava operazioni non giustificate per l'importo complessivo di € 229.438,40, come da prospetto , poste alla base della determinazione del reddito.
In data 04/11/2022 si ritiene di poter formalizzare una proposta di adesione per l'annualità 2016 . Il Sig. Ricorrente_1 in data 07/11/2022 chiede di ricevere la proposta dell'Ufficio tramite e-mail all'indirizzo Email_3 - l'indirizzo di posta certificata con il quale si sono tenuti tutti i rapporti della fase di accertamento con adesione - .
Con verbale Prot. 96611/2022 del 08/11/2022 l'Ufficio ha formalizzato una proposta di adesione alla parte, indicando il giorno 18/11/2022 come termine per la risposta. In assenza di rispostya da parte del contribuente , l'Ufficio, con verbale Prot. 100131/2022 del 21/11/2022 ha ritenuto concluso negativamente il procedimento di adesione, comunicandolo alla parte.
In data 21/11/2022, con e-mail Prot. 100550/2022, il Sig. Ricorrente_1 ha risposto indicando di non concordare con la proposta dell'Ufficio. L'Ufficio, in data 21/11/2022 , ha notificato al Sig. Ricorrente_1
l'avviso di accertamento n. TL9011100446/2022 per l'anno d'imposta 2016.
Le indagini finanzarie dell'Ufficio hanno interessato i rapporti finanziari , intestati al soggetto sottoposto a controllo ( Conto-Corrente_1) ed al rapporto in cui il soggetto operava solo come delegato, prendendo in considerazione solamente le operazioni di versamento quali elementi presuntivi di una maggiore disponibilità reddituale;
in particolare, è stato esaminato il Conto-Corrente_1 ed il Conto-Corrente_2 (acceso presso Banca_1 Spa) intestato alla società Società_1 Srl, di cui il sig. Ricorrente_1 è risultato essere socio ed amministratore per la quota pari al 55% ( socio unitamente alla moglie Nominativo_2 titolare delal quota pari al 45%). La società Società_1 Srl ha svolto dal 21/04/2010 al 02/03/2017 “Attività delle holding impegnate nella attività gestionali” (701000), e in relazione all'annualità 2016 ha omesso di presentare le dichiarazioni IRAP ed IVA. La società è cessata senza liquidazione causa trasferimento all'estero (UK) in data 02/03/2017, ed il bilancio anno 2016 non risulta depositato al Registro delle Imprese. Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ( non titolare di partita Iva ) , nel 2016 , era amministratore oltre che della società Società_1 anche della società Società_2 GMBH con sede in Germania ( partecipata dalla Società_1 al 50% )
Con riferimento al conto intestato al ricorrente ( con delega di firma al coniuge) , non sono risultate giustificate le operazioni di accredito disposte dalla società Società_1 in favore del ricorrente : n. 1428 del 1-8-2016 di 5.000,00 euro causale " rimborso spese" e n. 1425 del 22-9-2016 di 195.000,00 euro causale “rientro capitale socio”, considerati dall'Ufficio utili non dichairati distribuiti dalla società Società_1 al socio Ricorrente_1. Riguardo alla Carta-di-credito_1 (intestata a Ricorrente_1) l'Ufficio ha ritenuto non giustificate solo le operzioni prive di riscontro con un corrispondente prelievo. La sentenza CGT SAVONA, sez. 1, 3 aprile 2024, n. 73/2024 ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente a rimborsare alla convenuta Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona, le spese del giudizio liquidate in complessivi euro 3.600,00.
Il contribuente ha impugnato la sentenza , i sintesi , per i seguenti motivi : 1) In via pregiudiziale: violazione da parte della C.G.T. di Primo grado di Savona degli artt. 7 e 32 del D.Lgs . 546/1992, dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 2697 c.c. – Conseguente inutilizzabilità nel presente giudizio della memoria e delle produzioni documentali depositate dall'Ufficio resistente oltre i termini stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 546/1992 – Nullità derivata dell'avviso di accertamento per violazione degli articoli 32, primo comma, n. 7 del D.P.R. 600/1973 e 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 e per mancanza di prova in ordine all'esistenza dell'autorizzazione prevista da teli disposizioni normative;
2) inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973. Erroneità della motivazione della sentenza impugnata;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 32, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per omesso esame di documenti giustificativi decisivi. Motivazione erronea ed illogica della sentenza: 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 edell'art. 12 dello Statuto del contribuente (Legge
27/07/2000, n. 212); 5) Illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzionalità (art. 5 del Protocollo del Trattato sull'Unione Europea) assenza di dolo o colpa e difetto di motivazione - Motivazione apparente della sentenza impugnata – Inapplicabilità delle sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo e carenza di motivazione;
6) Violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 per omessa esplicitazione nell'avviso di accertamento del conteggio effettuato per la determinazione degli interessi richiesti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti acquisiti al processo e le ragioni esposte , ritiene di respingere l'appello per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
L'accertamento scaturisce dall'esecuzione dell' indagine finanziaria autorizzata dall' autorità competente
( documento di autorizzazione agli atti); autorizzazione , che di per sè non incide sul valore probatorio dei dati acquisiti e non comporta una illegittimità dell'accertamento , in quanto, rispetto ad eventuali vizi formali , nel diritto tributario , prevale il principio di acquisizione probatoria . Nella fase pre- accertamento , come in atti, il contribuente è stato posto dall'Ufficio nella condizione di far valere le proprie ragioni, pertanto non si ravvisa pregiudizio al contribuente.
La documentazione prodotta dal contribuente, ha consentito all'Ufficio di rivedere in parte il proprio assunto (operazioni finanziarie di euro 555.079,40) ; l'Ufficio, ha ridotto le operazioni imputabili al ricorrente ad euro 229.438,40 , in quanto non giustificate da un riscontro documentale e da elementi probatori utili atti a confutare la pretesa accertata.
L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al contribunete il 22/11/2022 a mezzo Pec
( quale domicilio digitale dichiarato dal medesimo all'Ufficio per le comunicazione di rito ) ed a mezzo messo Comune di Alassio , in data 09/12/2022, presso il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente, ovvero in Luogo_1 – Indirizzo_1, dove il destinatario è risultato irreperibile (come in atti ).
l'Ufficio ha applicato nella misura minima (90%) le sanzioni amministrative regolate dai D.lgs. 471 e 472 del 1997: sanzione proporzionata rispetto all'imposta accertata ed alla gravità della violazione commessa, riducibile in caso di conciliazione.
La Corte, considerataz la fattispecie ritiene di condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in in euro 3.861,00 oltre accessori di legge ove dovuti - tabella DM 147/22 -
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello - spese di giudizio liquidate in euro 3.861,00 oltre accessori di legge ove dovuti, a carico dell'appellante.