Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/03/2026, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16025 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Maniglia e Anita Celentano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
a) del provvedimento prot. 4611 del 29.4.2025 del Consolato Generale d’Italia Casablanca, notificato in data 31.10.2025, con il quale è stata rigettata la domanda di visto d’ingresso in Italia ai fini di “Lavoro subordinato” presentata dal ricorrente in forza di Nulla Osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Treviso prot. P/TV/L/Q/2022/101348;
b) degli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, non conosciuti, posti a base del detto diniego, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento e conseguente declaratoria della sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del visto d’ingresso in Italia in capo al sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la questione controversa riguarda l’impugnazione del provvedimento di diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a Casablanca, fondato sulla seguente motivazione: «impossibilità di verificare la perduranza dell’interesse da parte del richiedente visto»;
Rilevato che la stessa Sede diplomatica ha ammesso, nella relazione depositata agli atti, che nel provvedimento suddetto «è stata adottata una dicitura impropria in quanto la pratica risultava invece sospesa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 145/2024»;
Ritenuto dunque che il provvedimento impugnato sia illegittimo, alla luce del pacifico vizio di motivazione che lo caratterizza;
Ritenuto, inoltre, che l’attuale sospensione del nulla osta rilasciato al ricorrente e l’assenza di una espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024 e d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis) siano irrilevanti ai fini della decisione, in quanto l’illegittima conclusione negativa del procedimento per il rilascio del visto può aver inciso sulla perdurante inerzia del suddetto organo, stante il collegamento esistente tra i due procedimenti; d’altra parte l’attività di competenza dello Sportello Unico potrà essere sollecitata anche nel corso del procedimento di riesame che sarà svolto dalla Sede diplomatica, anche considerato il notevole tempo trascorso dall’inizio della sospensione;
Ritenuto conseguentemente di dover accogliere la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, dovendosi invece respingere la domanda di «declaratoria della sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del visto», trattandosi di potere discrezionale in cui è precluso un giudizio pieno sul rapporto;
Ritenuto infine che le spese di lite, in ragione del principio di soccombenza, debbano essere liquidate in favore del ricorrente, come specificato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da versare ai difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RZ, Presidente
AN RO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | CO RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.