TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9656 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. ON S. EF presidente dott. ssa RO IP giudice relatore dott. Guido Macripò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42248/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 gli Avv.ti Giuseppe Iacovelli e Gianfranco Cotrone del Foro di Bari, ( PEC:
, che lo difendono e Email_1 Email_2 rappresentano come da procura in atti
- ATTORE OPPONENTE - contro
(C.F. e P.IVA ), elettivamente presso Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
l'avv. NO MI FO ( PEC: del Email_3
Foro di Milano, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- CONVENUTA OPPOSTA – nonché contro
(C.F. ) e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_3 P.IVA_4
NO MI FO (PEC: del Foro di Email_3
Milano, che la rappresenta e difende come da procura in atti pagina 1 di 27 - INTERVENUTA –
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“La scrivente difesa, in ossequio alla norma su indicata, precisa come segue le proprie conclusioni:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo invece competente alternativamente il Tribunale di
Bari ovvero il Tribunale di Ferrara e, per l'effetto, disporne la revoca con ogni conseguente statuizione liberatoria in favore del sig. anche in Parte_1 considerazione delle previsioni di cui all'art. 39 c.p.c. stante l'interdipendenza tra le cause di opposizione pendenti a Ferrara e Milano per le medesime causali creditorie;
- sempre preliminarmente, in via gradata: accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio in virtù della sussistenza di una procedura concorsuale non conclusa a carico del debitore principale con conseguente incertezza ed inesigibilità del credito rivendicato in via monitoria in danno dell'opponente; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguente statuizione;
- in via principale nel merito: previo accertamento della natura del contratto sottoscritto tra le parti come fideiussione rilasciata dal sig. il 29/10/2003 a garanzia delle obbligazioni assunte Parte_1 dalla società LI & C. RL dichiararne la nullità assoluta per le ragioni in fatto ed in diritto esposte a mezzo del presente atto e, quindi, l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dell'istituto di credito opposto nei suoi confronti;
- sempre nel merito, in via gradata: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata dal sig. Pt_1 il 29/10/2003 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società LI & C. RL
[...] in relazione alle cd. clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/90 e, per l'effetto, l'inefficacia della fideiussione in parola e, quindi, l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dell'istituto di credito opposto nei suoi confronti;
pagina 2 di 27 per l'effetto: disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguente statuizione liberatoria della posizione del fideiussore sig. Parte_1
- in estremo subordine, sempre nel merito e salvo gravame: accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente n.
001184100000520 per grave difetto di forma (I e III comma 117 T.U.B.), conseguentemente dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali, anatocistici trimestrali, CMS e, per l'effetto, dichiarare che il saldo relativo al conto corrente n. 001184100000520 è frutto di calcoli “contra legem” e, quindi, rideterminare
l'effettivo dare/avere tra le parti;
in via gradata, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 001184100000520 in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse ultralegale, dell'interesse anatocistico trimestrale, della commissione per il c.d. massimo scoperto e per l'effetto, dichiarare che il saldo relativo al conto corrente n. 001184100000520 è frutto di calcoli “contra legem” e, quindi, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario n.
045000005859541 del 26/01/2011, per le ragioni esposte in diritto a mezzo del presente atto;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario n.
045000005859541 del 19/10/2011, per le ragioni esposte in diritto a mezzo del presente atto;
- sempre ed in ogni caso, ed all'esito della delibazione degli aspetti patologici dei suddetti rapporti finanziari di cui ai punti d ed e del presente atto: revocare il decreto ingiuntivo n. 15778/2023 del 13/10/2023 emesso nel procedimento recante n. RG n. 31823/2023 dal Tribunale di Milano con tutte le conseguenze di legge;
- con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di Legge e di Tariffa”.
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta e disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
- in via pregiudiziale e/o preliminare:
pagina 3 di 27 concedere in favore di l'esecuzione provvisoria del Decreto opposto con Controparte_1 riferimento all'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 480.000,00 emessa nei confronti del signor in solido con il signor , oltre Parte_1 Parte_2 interessi così come indicati nel decreto stesso, o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, essendo l'opposizione inammissibile, prima ancora che manifestamente infondata e, comunque, non risultando basata su prova scritta né di pronta soluzione;
preso atto della pendenza del procedimento pendente avanti questo stesso Tribunale di
Milano, Sez. 6^ civ., RG n. 648/2024, Giudice Dott.ssa Michela Guantario, con prima udienza fissata per il 15/06/2024, ove provvederà a costituirsi nel Controparte_1 termine di cui all'art. 166 c.p.c., disporne la riunione ex artt. 273 e/o 274 c.p.c. al presente giudizio, inerente al medesimo decreto ingiuntivo ed i medesimi rapporti bancari e relativi crediti;
accertare e dichiarare l'assenza di legitimatio ad causam del signor , Parte_1 quale garante per fideiussione, in ragione della natura di contratto autonomo della garanzia sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ogni domanda del medesimo;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei limiti dedotti in narrativa, l'intervenuta prescrizione delle domande formulate da parte opponente;
- nel merito in via principale:
pagina 4 di 27 respingere nel miglior modo l'opposizione per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa
Michela Guantario, n. 15778/2023 del 13/10/2023 RG n. 31823/2023, notificato a mezzo
PEC in data 13/10/2023 e/o, comunque, condannare il signor C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in 70131 Bari (BA), C.F._1
Frazione Carbonara, Via Fratelli De Filippo n. 19, Interno: 15, in solido con il signor
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/10/1966 e residente in [...], quali garanti di con unico socio (C.F. e P. IVA ), in Parte_3 P.IVA_5 una alla signora , C.F. , giusta fideiussione Controparte_4 C.F._3 generica sottoscritta il 29/10/2003 e successive variazioni di importo (doc. 9), il secondo fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 1.200.000,00 (v. variazione del
26/01/2011) e il secondo fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 480.000,00 (v. variazione del 18/12/2006), di pagare immediatamente e senza dilazione in favore di
[...]
l'importo di € 480.000,00, pari al massimale garantito dal signor CP_1 Pt_1
, per le causali di cui in premessa, o le diverse altre, maggiori o minori, somme che
[...] saranno ritenute dovute dall'Ill.mo Giudice, oltre interessi dal 21/11/2020 fino al saldo effettivo al tasso contrattuale e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/96, oltre spese e compensi di avvocato del procedimento monitorio ex DM n.
147/2022, compreso il rimborso forfettario delle spese e accessori come per legge, tassa di registro e successive occorrende, ferma restando l'ingiunzione emessa, con il medesimo
Decreto opposto, nei confronti del signor per l'ulteriore somma di € Parte_2
107.696,77 quindi, quanto a quest'ultimo, con conferma dell'ingiunzione per complessivi €
587.696,77, oltre interessi e spese, come sopra indicato;
- in ogni caso: condannare l'attore/opponente alla rifusione in favore di delle spese e Controparte_1 dei compensi di avvocato del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge.
- in via istruttoria: restano ferme fin da ora l'opposizione di ad eventuali istanze di prova Controparte_1 avversarie e ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre, nonché di formulare istanze pagina 5 di 27 istruttorie, nei prefiggendi termini ex art. 171 ter c.p.c.”.
Per parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta e disattesa, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
- in via prelimare e/o pregiudiziale: dato atto dell'avvenuta costituzione e intervento ex art. 111 c.p.c. – e/o, occorrendo, in caso di avversaria contestazione, accertato e dichiarato il diritto di intervenire in giudizio
– di tramite la sua Procuratrice speciale quale Controparte_2 Controparte_3 successore a titolo particolare dell'opposto disporre l'estromissione di Controparte_1 dal presente giudizio;
Controparte_1 preso atto della definizione del primo grado dei paralleli procedimenti oppositivi RG n.
2364/2023 del Tribunale di Ferrara (attualmente pendente in appello a Bologna, RG n.
84/2025, prima udienza 24/06/2025) e RG n. 648/2024 del Tribunale di Milano (definito con sentenza n. 4572 del 05/06/2025, non notificata e per cui pende il termine per
l'impugnazione) con decisioni in cui un fatto costitutivo o, comunque, un elemento della fattispecie della situazione sostanziale comune ai giudizi è stato deciso in modo confliggente, con conseguente rischio di formazione di giudicati potenzialmente contrastanti, valutare, nell'ambito del suo potere discrezionale, l'opportunità di sospendere il presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino all'esito, con sentenza passata in giudicato, dei procedimenti stessi;
in via gradata, accertare e dichiarare l'assenza di legitimatio ad causam del signor
, quale garante per fideiussione, in ragione della natura di contratto Parte_1 autonomo della garanzia sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ogni domanda del medesimo;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, l'intervenuta prescrizione delle domande formulate da parte opponente;
per l'effetto, respingere nel miglior modo l'opposizione per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano, Giudice
Dott.ssa Michela Guantario, n. 15778/2023 del 13/10/2023 RG n. 31823/2023, notificato a mezzo PEC in data 13/10/2023.
- in via principale nel merito:
pagina 6 di 27 dato atto della rinuncia parziale agli atti, effettuata a verbale dell'udienza del 22/10/2024 limitatamente alla domanda di condanna per l'importo di € 267.663,40 di cui al conto unico n. 520, qui ad ogni effetto confermata, e ferma restando ogni altra domanda di cui al
Decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Michela
Guantario, n. 15778/2023 del 13/10/2023 RG n. 31823/2023, notificato a mezzo PEC in data 13/10/2023, condannare il signor C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in 70131 Bari (BA), Frazione Carbonara, Via
Fratelli De Filippo n. 19, Interno: 15, quale garante di Parte_3
(C.F. e P. IVA ) (in una alla signora , C.F.
[...] P.IVA_5 Controparte_4
) giusta fideiussione generica sottoscritta il 29/10/2003 e successive C.F._3 variazioni di importo (doc. 9) fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 480.000,00
(v. variazione del 18/12/2006) – in solido con l'altro ingiunto, signor Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in C.F._2
70010 Valenzano (BA), Via Vecchia Canneto n. 47, quale garante della medesima
giusta fideiussione generica sottoscritta il 29/10/2003 Parte_3
e successive variazioni di importo (doc. 9), fino alla concorrenza dell'importo massimo di
€ 1.200.000,00 (v. variazione del 26/01/2011), nonché giuste fideiussioni specifiche del
26/01/2011 (doc. 5) e del 19/11/2011 (doc. 7), fino alla concorrenza dei rispettivi importi massimi di € 100.000,00 e € 324.000,00 – a pagare in favore di tramite Controparte_2 la sua Procuratrice speciale [quale successore a titolo particolare Controparte_3 ed attuale titolare dei crediti già di nella cui posizione è subentrata a Controparte_1 far data dal 31/03/2025] l'importo complessivo di € 320.033,37 [dovuto in relazione ai due mutui chirografari, n. 5859541 del 26/01/2011 (di originari € 500.000,00), azionato per residui € 150.244,76, e n. 5870376 del 19/10/2011 (di € 270.000,00), azionato per residui €
135.343,49, e al c/C n. 1477 del 05/03/2013, azionato per il saldo debitore residuo di €
34.445,12], ovvero le diverse altre, maggiori o minori, somme che saranno ritenute dovute dall'Ill.mo Giudice per le causali indicate, oltre interessi dal 21/11/2020 fino al saldo effettivo ai rispettivi tassi moratori contrattualmente pattuiti (pari al 3,800% per il mutuo
n. 4178312 del 26/01/2011, oggi n. 5859541, al 4,550% per il mutuo n. 4247353 del
19/10/2011 e al 18,500% per il c/c n. 1477 del 05/03/2013) e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/96;
- in ogni caso:
pagina 7 di 27 condannare l'attore/opponente alla rifusione in favore di [quale Controparte_2 successore a titolo particolare ed attuale titolare dei crediti già di nella Controparte_1 cui posizione è subentrata a far data dal 31/03/2025] delle spese e dei compensi di avvocato del presente giudizio, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – Svolgimento del processo.
Con ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n. 31823/2023 RG del Tribunale di Milano,
chiedeva all'autorità adita di ingiungere – per quanto qui rileva – a CP_1
, in solido con in qualità di fideiussori della società Parte_1 Parte_2
con unico socio (C.F. e P. IVA , di pagare Parte_3 P.IVA_5 la somma complessiva di € 480.000,00 oltre interessi come da domanda, dal 21.11.2020 fino al saldo effettivo al tasso contrattuale e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/1996, nonchè le spese della procedura monitoria.
A sostegno della propria pretesa creditoria, l'odierna convenuta in opposizione deduceva quanto segue:
➢ stante l'intervenuta fusione di con Controparte_5
e successiva costituzione di Controparte_6 Controparte_1 quest'ultima risultava titolare dei rapporti bancari accesi presso l'Agenzia di Bari n.
381 dalla società e più precisamente del conto unico n. Parte_3
001184100000520 del 28/10/2003, del finanziamento chirografario n.
045000005859541 (ex 038142000200004178312) del 26/01/2011 per un importo di
€ 500.000,00, del finanziamento chirografario n. 045000005870376 (ex. n.
038142000200004247353) del 19/10/2011 per un importo di € 270.000,00 e conto corrente n. 001184100001477 del 05/03/2013;
➢ tutti e quattro i contratti per quanto qui rileva erano solidalmente garantiti in forza fidejussione generica del 29/10/2003 dal signor , Parte_1 dapprima fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 420.000,00 e successivamente fino alla somma massima di € 480.000,00;
pagina 8 di 27 ➢ dopo aver depositato ricorso ex art. 161, comma 6° l.f. in data
06/02/2019 ed essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo liquidatorio il 12/11/2019 la garantita in liquidazione veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari n. 70 del 22/10/2020, con conseguente giro a sofferenza della posizione debitoria della stessa nei confronti di in CP_1 data 20/11/2020;
➢ nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo del 18/06/2019 si era riconosciuta debitrice nei Pt_2 Parte_3 confronti dell'esponente per gli importi di € 331.031,38 per saldo di conto corrente e € 278.995,51 per altri rapporti, per complessivi € 610.026,89;
➢ più precisamente, come risultava dalle certificazioni ex art. 50 TUB relative a tutti e 4 i rapporti e dagli estratti dei conti correnti sopra elencati, CP_1 rimaneva creditore della società in liquidazione e dei garanti per il CP_1 complessivo importo di € 587.696,77 di cui:
- € 267.663,40 quale saldo debitore del conto unico n.
001184100000520 al netto di € 32.129,90 scomputati nel 4° trimestre del
2019 per interessi debitori anatocistici addebitati dal 01/01/2014 ex art. 120, comma 2°, TUB, come modificato dall'art.1, comma 629, della Legge n.
147/2013;
- € 150.244,76 quale residuo credito di cui al finanziamento chirografario n. 045000005859541;
- € 135.343,49 quale residuo credito di cui al finanziamento chirografario n. 045000005870376;
- € 34.445,12 quale saldo debito del conto corrente n.
001184100001477;
➢ stante l'insolvenza della debitrice principale, si Controparte_1 vedeva costretto ad agire per il recupero dei propri crediti nei confronti dell'odierno attore opponente, che era tenuto a garantire la società fallita sino all'importo di €
480.000,00, oltre interessi, giusta fideiussione del 29/10/2003 come integrata dalle successive variazioni.
pagina 9 di 27 A fronte del predetto ricorso, in data 13.10.2023 il Giudice del Tribunale di Milano emanava il decreto ingiuntivo n° 15778/2023, con il quale veniva ingiunto al sig. Pt_1
di corrispondere, in solido con , a parte ricorrente per le causali
[...] Parte_2 di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di €
480.000,00, gli interessi come da domanda, dal 21.11.2020 fino al saldo effettivo al tasso contrattuale e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/1996 nonchè le spese della procedura di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, veniva quindi notificato a mezzo pec in data 13.10.2023 al debitore.
Avverso tale decreto l'odierno attore notificava ritualmente a presso il CP_1 domicilio eletto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione in opposizione successivamente rubricato al n. di RG 42248/2023 del Tribunale di Milano, con il quale conveniva in giudizio l'istituto di credito e lo invitava a comparire all'udienza del
15.04.2024 per ivi sentire preliminarmente accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Bari ovvero del Tribunale di
Ferrara nonchè l'inammissibilità del procedimento monitorio in virtù della sussistenza di una procedura concorsuale non definita a carico del debitore principale con conseguente incertezza ed inesigibilità del credito rivendicato in via monitoria in danno dell'opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità (totale ovvero in subordine parziale) della fideiussione omnibus prestata dall'opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, nonché in subordine l'illegittimità e/o erroneità dei conteggi derivanti dal conto corrente n.
001184100000520 e dei mutui chirografari n. 045000005859541 del 26.01.2011 e
045000005870376 del 19.10.2011 per applicazione di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché applicazione tassi usurari ed ammortamento alla francese. Con vittoria delle spese e competenze tutte del giudizio.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva quanto segue:
➢ preliminarmente rilevava l'abusività e la vessatorietà della clausola rubricata all'art. 17 del contratto di fideiussione in quanto costituiva tentativo di aggirare le norme sulla competenza inderogabili sancite dall'art. 33 comma 2 lett. u) del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “codice del consumo”), chiedendo conseguentemente il radicamento della procedura avanti il Tribunale di Bari, ove aveva la residenza l'opponente-consumatore, ovvero avanti il Tribunale di Ferrara per connessione oggettiva con altra causa ivi pendente;
pagina 10 di 27 ➢ eccepiva poi la carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo il liquido certo e liquido stante la pendenza della procedura fallimentare nei confronti della debitrice principale;
➢ nel merito rilevava in primo luogo la nullità integrale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, deducendo la conformità del testo sottoscritto dalla garante allo schema predisposto dall' Controparte_7
dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
[...]
55 del 2/5/2005 in relazione alle clausole nn. 2, 6 e 8 ivi richiamate;
➢ sempre nel merito ma in via gradata domandava declaratoria di nullità parziale della predetta fideiussione limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, con conseguente decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c. per non aver coltivato le necessarie azioni nei confronti della debitrice principale nel termine di legge;
➢ in punto di quantum la difesa attorea contestava l'illegittimità e/o erroneità dei conteggi derivanti dal conto corrente n. 001184100000520 e dei mutui chirografari n. 045000005859541 del 26.01.2011 e 045000005870376 del
19.10.2011 per applicazione di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché applicazione tassi usurari e ammortamento alla francese.
Si costituiva, quindi, in giudizio , contestando la ricostruzione avversaria e CP_1 chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché la riunione della presente procedura ad altra pendente avanti il tribunale di Milano per connessione oggettiva in cui parte opponente risultava essere il fideiussore in solido;
chiedeva inoltre di dichiarare l'assenza di Parte_2 legitimatio ad causam in capo a , quale garante per fideiussione, in Parte_1 ragione della natura di contratto autonomo della garanzia sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ogni domanda del medesimo. Nel merito e nel caso di rigetto delle domande formulate in via preliminare, la convenuta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ovvero la condanna dell'attore al pagamento delle somme indicate nel decreto medesimo oltre alle spese di lite.
pagina 11 di 27 Così ritualmente instaurato il contraddittorio il Giudice in sede di prima udienza rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo invitando le parti a valutare una definizione stragiudiziale della controversia;
alla successiva udienza,
dichiarava di rinunciare alla domanda relativa al conto corrente n. CP_1
001184100000520, mentre insisteva per l'accoglimento delle domande relative all'ulteriore conto corrente n. 001184100001477 nonché ai due mutui chirografari. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 16.11.2025 per la remissione della stessa al Collegio concedendo i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c..
Nelle more dei termini difensivi concessi il credito veniva ceduto da a CP_1 che interveniva nel giudizio facendo proprie le difese già svolte dalla Controparte_2 convenuta opposta;
in riferimento a ciò, parte attrice con comparsa conclusionale contestava la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta per mancata registrazione negli albi di legge nonché per difetto della prova relativa alla cessione del credito.
pagina 12 di 27 Preliminarmente va osservato che la domanda proposta da parte opponente di accertamento e declaratoria di nullità del contratto di fideiussione in quanto contenenti le tre clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi al modello ABI del 2003 sul presupposto che lo stesso contenga clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della
L. 287/1990, impone la decisione della causa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”; la disposizione richiamata stabilisce inoltre che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti (al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni)”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità
(parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la Sezione specializzata delle Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate alla sezione specializzata imprese e per ripartizione tabellare del Tribunale, attribuite alla sezione sesta civile.
2. Ricostruzione dei rapporti contrattuali
Vista la pluralità dei rapporti dedotti in giudizio e la complessità delle contestazioni riferite a ciascuno di essi, soprattutto ad opera di parte attrice, appare opportuno ricostruire brevemente la situazione fattuale che ha dato origine al presente giudizio.
Il decreto ingiuntivo opposto fonda la propria pretesa creditoria su quattro differenti contratti stipulati dalla LI & C. RL con (già CP_1 Controparte_8
- filiale di Bari n. 381):
[...]
pagina 13 di 27 a. c.c. n. 001184100000520 aperto in data 28.10.2003 la cui esposizione ammontava al momento del passaggio in sofferenza in data 20.11.2020 ad €
267.663,40 (cfr. doc. n. 14 A, pag. 4 comparsa di costituzione della convenuta);
b. mutuo chirografario n. 045000005859541 del 26.01.2011 di cui residuavano ancora € 150.244,76 (cfr. doc. n. 14 A, pag. 1 comparsa di costituzione della convenuta);
c. mutuo chirografario n. 045000005870376 del 19.10.2011 di cui residuavano ancora € 135.343,49 (cfr. doc. n. 14 A, pag. 2 comparsa di costituzione della convenuta);
d. c.c. n. 001184100001477 del 05.03.2013 la cui esposizione ammontava al momento del passaggio in sofferenza in data 20.11.2020 ad €
34.445,12 (cfr. doc. n. 14 A, pag. 3 comparsa di costituzione della convenuta).
Tutti e quattro i contratti sono stati solidalmente garantiti (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione della convenuta) tramite sottoscrizione da parte dell'odierno opponente di fideiussione generica sottoscritta il 29.10.2003, dapprima fino a € 420.000,00 e, poi, giusta atto di variazione del massimale sottoscritto in data 18.12.2006, fino ad € 480.000,00.
Quanto alla posizione sub a), parte convenuta ha rinunciato alla domanda in sede di udienza del 22.10.2024, con conseguente espunzione dell'importo dal calcolo del dovuto.
Quanto alle posizioni sub b) e c), parte attrice, oltre a contestare la validità della fideiussione prestata, ha, altresì rilevato l'asserita applicazione di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché applicazione tassi usurari e ammortamento alla francese.
Quanto alla posizione sub d), parte attrice non ha sollevato nessuna questione inerente i conteggi, limitando la difesa alla sola nullità della fideiussione omnibus, sicchè l'importo portato dagli estratti conto prodotti deve essere ritenuto pacifico perché non contestato.
Così ricostruita la situazione, si può passare all'esame delle questioni controverse.
3. Sull'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_2
Deve in primo luogo esaminarsi l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo ad sotto il duplice profilo della mancata iscrizione della stessa nell'albo Controparte_2 previsto dall'art. 106 TUB nonché del difetto di prova circa l'avvenuta cessione del credito mediante operazione di cartolarizzazione.
L'eccezione è infondata per entrambi i profili indicati.
pagina 14 di 27 Quanto all'omessa iscrizione si rammenta che la Corte di Cassazione ha recentemente statuito sul punto che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
(Cass. Civ. 7243/2024).
In particolare, con motivazione del tutto condivisibile, la Suprema Corte chiariva che “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata”.
Chiarito ciò, passando all'esame della doglianza relativa al difetto di prova circa l'avvenuta cessione del credito, si rileva preliminarmente che in sede di comparsa di costituzione dell'intervenuta del 16.06.2024, questa depositava i seguenti documenti:
- estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.03.2025, Parte II, Foglio
Inserzioni n. 38, riportante l'avviso della cessione (all. n. 49 comparsa di costituzione dell'intervenuta);
pagina 15 di 27 - lista dei crediti ceduti ad depositata presso il Dott. Controparte_2 Persona_1
Notaio in Milano, con atto n.
9.556 di Repertorio e n.
3.533 di Raccolta, registrato presso l'Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Milano DP II il 16.04.2025 al n. 38733 serie 1T, ove i rapporti per cui è causa (i.e. c/ unico n. 001184100000520, finanziamento chirografario n.
045000005859541, finanziamento chirografario n. 045000005870376 e c/c n.
001184100001477), tutti contraddistinti dall'NDG 14838865 (Crediti Banking), figurano regolarmente a pag. 32 con i seguenti codici identificativi:
• 00000000104509-00000000000000-002-1841 spese legali
• 00000000104509-00000000000001-003-1841 conto corrente
• 00000000104509-00000000000002-003-1841 conto corrente
• 00000000104509-00000000000001-006-1841 prestito imprese chirografario
• 00000000104509-00000000000101-006-1841 prestito imprese chirografario
• 00000000104509-00000000000003-039-1841 conto unico (all. n. 50 comparsa di costituzione dell'intervenuta);
- la dichiarazione specifica in data 28.05.2025 a firma di un procuratore del cedente
[...] relativa alla cessione della posizione (all. n. 51 comparsa di costituzione CP_1 dell'intervenuta).
Posto che l'intervento è possibile sino all'udienza di rimessione della causa al collegio ex art. 268 c.p.c. e che la citata documentazione è stata prodotta in sede di costituzione, si deve legittimamente concludere per l'ammissibilità della stessa nel presente giudizio. Deve altresì affermarsi che la medesima è idonea e sufficiente a provare la titolarità del credito in capo ad poichè “la parte che agisca affermandosi successore a titolo Controparte_2 particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. 5190/2025), si ritiene che la documentazione versata nel fascicolo telematico abbia dimostrato che la posizione creditoria di CP_1
rientri nella cessione in blocco di crediti stipulata tra le parti in data 24.03.2025, come
[...] si evince pacificamente dalla lettura congiunta dell'elenco crediti redatto dal Notaio
e dalla dichiarazione del cedente. Per_1 pagina 16 di 27 Risulta, quindi, accertata la titolarità in capo all'odierna intervenuta opposta del credito ingiunto e la sua legittimazione ad agire nel presente giudizio.
4. Sulla richiesta estromissione di CP_1
ha chiesto in sede di ultima udienza di essere estromessa dal presente CP_1 giudizio a seguito dell'intervento della cessionaria.
Tale istanza non può trovare accoglimento.
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art.
111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto” (Cass. Civ. 27476/2025); ne consegue che l'intervento, sia esso volontario nel processo o su chiamata di una delle parti, del successore a titolo particolare “non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano”
(Cass. Civ. 6369/2025).
Facendo applicazione di tali principi nel caso de quo, si deve giungere al rigetto della domanda di estromissione della convenuta originaria, non essendo venuto meno l'interesse a resistere nel presente procedimento e difettando in ogni caso il consenso di tutte le parti alla richiesta estromissione, tanto più che parte attrice opponente ha contestato – sebbene infondatamente – la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'intervenuta.
5. Sull'eccepita incompetenza territoriale
Parte attrice opponente eccepisce l'errato incardinamento della procedura monitoria avanti il Tribunale di Milano, deducendo la qualifica di consumatore in capo al fideiussore e dunque l'operatività dell'art. 66 bis Codice del Consumo, con conseguente competenza del foro di Bari, ove ha residenza . In subordine, stante la pendenza avanti il Parte_1
Tribunale di Ferrara di analogo procedimento in capo ad altro fideiussore ( ) Controparte_4 per il medesimo titolo e le medesime somme, la difesa attorea ha chiesto la riunione della presente procedura a quella ferrarese per connessione oggettiva.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
pagina 17 di 27 Affinchè operi il disposto di cui all'art. 66 bis Codice del Consumo è logicamente necessario che la parte (in questo caso l'opponente) possa essere qualificata come consumatore ai sensi della citata normativa, la quale all'art. 3 precisa che è da intendersi consumatore unicamente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, richiamando i precedenti della Corte di giustizia UE (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15,
; 14 settembre 2016, C-534/15, , ha affermato che "nel caso di una Per_2 Per_3 persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se (…) tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Cass. Civ. SS.UU. 5868/2023).
Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero altrimenti frustrate ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore.
Traslando tali principi al caso in esame, deve concludersi per l'esclusione della qualifica di consumatore in capo all'odierno opponente, sussistendo, infatti, elementi positivi e concreti per ritenere che il fideiussore abbia contrattato l'obbligazione nell'esercizio della propria attività professionale e non per finalità meramente private, come di seguito esplicati:
- il sig. svolgeva la professione di agente e rappresentante per le ditte individuali Pt_1
e Filma, entrambe di proprietà di (pag. 10 all. n. 12 Persona_4 Parte_2 comparsa di costituzione della convenuta opposta);
- quest'ultimo fondava in data 03/08/1993 la C. RL di cui il sig. risultava Parte_2 Pt_1 socio co-fondatore unitamente a e (pag. 9 all. n. 12 Controparte_4 Controparte_9 comparsa di costituzione della convenuta opposta);
- in data 29/05/1998 i medesimi soggetti fondavano altresì la Controparte_10
con una partecipazione del 35% al capitale sociale per il sig.
[...] Pt_1
- al momento della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa il sig. risultava Pt_1 essere socio al 28% della LI & C. RL, società garantita dalla fideiussione stessa (all. 42 comparsa di costituzione della convenuta opposta); pagina 18 di 27 - in data 12/12/2005 la si fondeva per incorporazione Controparte_10 nella LI & C. RL portando la partecipazione del sig. in quest'ultima al 44,31% Pt_1
(all. 19 e 20 comparsa di costituzione della convenuta opposta).
Da quanto precede si evince che non solo l'odierno opponente fosse socio con partecipazione non trascurabile nella società garantita, ma che lo stesso aveva prestato la propria opera professionale a favore della stessa come agente e rappresentante. Tali elementi conducono ad escludere la qualifica di consumatore in capo al garante, con esclusione dell'operatività del foro del consumatore di cui all'art. 66 bis Codice del
Consumo, con conseguente rigetto della relativa eccezione proposta dalla difesa attorea.
6. Sulla carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Parte attrice si duole, altresì, della carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo segnatamente in relazione ai requisiti di certezza e liquidità del credito. La difesa attorea afferma, infatti, che essendo pendente ancora la procedura fallimentare nei confronti della società garantita LI & C. RL, nell'ambito della quale risulta ostativa alla definizione la sussistenza di controversie “attive” nonchè
l'esigenza di disporre la liquidazione dell'attivo scaturente dalla vendita di un compendio immobiliare. Tali circostanze, secondo la prospettazione difensiva, potrebbero quindi portare ad una riduzione del debito della garantita nei confronti dell'odierna opposta con conseguente rideterminazione del credito da quest'ultima vantato nei confronti del garante.
Tale censura è infondata e come tale va respinta.
La difesa attorea erra laddove vuole sovrapporre la posizione della debitrice originaria (la società fallita) con quella del garante azionata nel presente giudizio. Gli elementi dedotti dalla convenuta opposta nel giudizio monitorio soddisfano i requisiti di certezza e liquidità richiesti dalla normativa processuale per l'emissione del decreto ingiuntivo: il credito – peraltro confermato in sede fallimentare dalla garantita – è precisamente individuato nell'importo e risulta garantito per € 480.000,00 dal fideiussore che sul punto nulla ha eccepito. Del resto la funzione stessa del contratto fideiussorio si rinviene nell'assicurare al terzo creditore l'adempimento della prestazione, a prescindere che lo stesso avvenga da parte del garantito (debitore principale) o da parte del garante (debitore aggiunto): qualora, all'esito della procedura fallimentare, il debito dovesse ridursi, sarà facoltà del garante agire in regresso nei confronti del garantito per la differenza, ma nulla può opporre al terzo creditore in questo procedimento.
7. Sulla nullità della fideiussione pagina 19 di 27 Nel merito parte opponente invoca la nullità della fideiussione omnibus stipulata in data
29.10.2003 in quanto conforme allo schema ABI 2003 già giudicato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 contrario alla normativa antitrust.
La difesa della convenuta opposta contesta in primo luogo la qualificazione del contratto citato, ritenendo che si tratti di contratto autonomo di garanzia e che pertanto non possa trovare applicazione il provvedimento emesso da Banca d'Italia; in subordine, afferma che si tratterebbe in ogni caso di nullità parziale di singole clausole che, nello specifico, non avrebbero nemmeno trovato applicazione.
La difesa dell'intervenuta puntualizza altresì che anche qualora prevalesse la qualificazione del contratto come fideiussione, la conformità della stessa al modello ABI è sfornita di prova, dal momento che in giudizio non è stato prodotto né il citato schema né il provvedimento della Banca d'Italia.
Tanto premesso, la tesi di parte opponente è infondata e la relativa domanda deve essere disattesa.
Preliminarmente va precisato che il contratto sottoscritto da in data Parte_1
29.10.2003 deve qualificarsi come fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia.
Giova sul punto rammentare che, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla Sentenza n. 3947/2010 SS. UU. della Corte di Cassazione, il contratto autonomo di garanzia, (cd. Garantlevertrag) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui.
pagina 20 di 27 In particolare, “la diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento; per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto)
a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta: ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art. 1322,
II co., c.c. ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante” (Cass. SS.UU. n. 3947/2010).
Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, dunque, rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., dalla conseguente preclusione per il debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale.
pagina 21 di 27 Ciò posto, va rammentato altresì che – come rimarcato proprio dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, nella citata Sentenza n. 3947/2010 – “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Traslando i sopra indicati principi al caso di specie, parte opponente ha correttamente qualificato il presente contratto come fideiussione omnibus: l'inserimento all'interno dell'art. 7 del contratto dell'inciso “a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore” non esclude il carattere di accessorietà tipico di una fideiussione (ed invece assente nel contratto autonomo di garanzia) in quanto lo stesso “non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni”
(Cass. Civ. n. 31105/2024). Pertanto, conclude la Suprema Corte “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”. Tanto premesso, poiché agli atti non risultano elementi significativi che possano condurre il Collegio a ritenere sussistente la volontà delle parti (ed in particolar modo della parte opponente) di elidere consapevolmente il carattere accessorio della garanzia prestata rispetto al rapporto garantito, deve concludersi per la qualificazione del contratto de quo come fideiussione omnibus.
Passando all'esame del merito l'opponente ha eccepito la nullità totale della fideiussione omnibus stipulata il 29.10.2003 per violazione delle norme anticoncorrenziali da parte della banca in quanto conforme al modello ABI del 2003, così come censurato dalla Banca
D'Italia nel provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
La domanda deve essere rigettata perché non suffragata da un adeguato compendio probatorio.
pagina 22 di 27 Parte opponente non ha prodotto né lo schema ABI del 2003, né il citato provvedimento della Banca d'Italia, entrambi richiamati solo tramite link ipertestuale inserito a piè di pagina nei propri atti. Sul punto la Cassazione è recentemente intervenuta con la pronuncia n. 1170/2025 statuendo che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie
(…) e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione (…);
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”.
pagina 23 di 27 Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi in primo luogo l'omessa produzione in giudizio proprio dello schema ABI 2003 e del provvedimento di
Banca d'Italia, in relazione al quale sempre la Cassazione ha affermato con la sentenza n.
33472 del 19/12/2024 che al citato provvedimento “nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la Corte di appello (...) non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n.
6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè
a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso".
All'omessa produzione, quindi, non potrà sopperire il Collegio attingendo in proprio allo schema ovvero al provvedimento, essendo onere di parte opponente procedere alla completa allegazione dei fatti rilevanti per il giudizio e alla prova degli stessi. Né può sopperire l'indicazione di un collegamento ipertestuale esterno che non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa sul PCT in relazione alla formazione degli atti e del fascicolo telematico;
peraltro, i suddetti link rimandano a pagine che potrebbero mutare nel corso del tempo con conseguente incertezza circa il contenuto cui si rimanda.
Conseguentemente, va ritenuta assorbita l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. non essendo in presenza di un contratto nullo per violazione di normativa antitrust.
8. Sulle contestazioni relative ai mutui chirografari
pagina 24 di 27 Parte opponente contesta, infine, la nullità della pretesa creditoria limitatamente ai due mutui chirografari dedotti in giudizio, avendo parte creditrice rinunciato alle somme di cui al conto corrente n. 001184100000520 e non avendo invece parte debitrice sollevato nessuna contestazione in relazione al conto corrente n. 001184100001477, in quanto i contratti prevedono l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese.
La censura è infondata e va rigettata.
Sul punto la giurisprudenza è ormai pacifica nel dichiarare la validità di tale modalità di ammortamento;
recentemente le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 15130 del
29.05.2024 hanno chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare la Corte chiariva che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente;
né la normativa primaria né quella secondaria richiedono (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
un piano di rimborso, come quello per cui è causa, contenente, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi è maggiormente conforme alle disposizioni della Banca d'Italia in punto di trasparenza rispetto al “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”.
pagina 25 di 27 La mera previsione, quindi, nel contratto del cd. ammortamento alla francese non è di per sé causa di nullità o indeterminatezza dello stesso;
nel caso in esame, peraltro, i due contratti di finanziamento presentano un chiaro piano di ammortamento che è stato espressamente sottoscritto dal legale rappresentante della società stipulante odierna garantita (si vedano all. n. 4a e 6a della comparsa di costituzione di parte convenuta opposta), sicché non vi è spazio alcuno per censure di indeterminatezza e nullità.
Pertanto, deve rigettarsi anche la domanda di nullità svolta dall'opponente in relazione ai contratti di mutuo chirografario.
9. Esito della lite e spese
Alla stregua di quanto precede deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e Pt_1
condannato al pagamento dell'importo di € 320.033,37 oltre interessi dal
[...]
21/11/2020 fino al saldo effettivo ai rispettivi tassi moratori contrattualmente pattuiti (pari al 3,800% per il mutuo n. 4178312 del 26/01/2011, oggi n. 5859541, al 4,550% per il mutuo n. 4247353 del 19/10/2011 e al 18,500% per il c/c n. 1477 del 05/03/2013) a favore dell'intervenuta Controparte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice e sono Parte_1 liquidate in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come integrati dal
D.lgs 147/2022 e dell'attività effettivamente svolta dalle parti;
in particolare per la parte istruttoria si applicano i valori minimi essendo state redatte le memorie ma non essendo stata espletata alcuna concreta attività, mentre con riferimento all'intervenuta sono state considerate le fasi di studio e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 15778/2023 Parte_1 contro e rigettata ogni altra eccezione e vista la parziale CP_1 Controparte_2 rinuncia alla domanda effettuata dalla convenuta opposta, così provvede: rigetta la domanda di nullità della fideiussione omnibus stipulata in data 29.10.2003; rigetta la domanda di nullità dei contratti di mutuo chirografario;
revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n° 15778/2023 e condanna il fideiussore al pagamento dell'importo di € 320.033,37 a favore dell'intervenuta Parte_1 oltre interessi dal 21/11/2020 fino al saldo ai rispettivi tassi moratori Controparte_2 contrattualmente pattuiti;
pagina 26 di 27 condanna l'attore opponente al pagamento delle spese processuali quantificate in €
11.088,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA a favore di ed € 9.708,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA a favore di Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
La Giudice Il Presidente
RO IP ON S. EF
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. ON S. EF presidente dott. ssa RO IP giudice relatore dott. Guido Macripò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42248/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 gli Avv.ti Giuseppe Iacovelli e Gianfranco Cotrone del Foro di Bari, ( PEC:
, che lo difendono e Email_1 Email_2 rappresentano come da procura in atti
- ATTORE OPPONENTE - contro
(C.F. e P.IVA ), elettivamente presso Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
l'avv. NO MI FO ( PEC: del Email_3
Foro di Milano, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- CONVENUTA OPPOSTA – nonché contro
(C.F. ) e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_3 P.IVA_4
NO MI FO (PEC: del Foro di Email_3
Milano, che la rappresenta e difende come da procura in atti pagina 1 di 27 - INTERVENUTA –
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“La scrivente difesa, in ossequio alla norma su indicata, precisa come segue le proprie conclusioni:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo invece competente alternativamente il Tribunale di
Bari ovvero il Tribunale di Ferrara e, per l'effetto, disporne la revoca con ogni conseguente statuizione liberatoria in favore del sig. anche in Parte_1 considerazione delle previsioni di cui all'art. 39 c.p.c. stante l'interdipendenza tra le cause di opposizione pendenti a Ferrara e Milano per le medesime causali creditorie;
- sempre preliminarmente, in via gradata: accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio in virtù della sussistenza di una procedura concorsuale non conclusa a carico del debitore principale con conseguente incertezza ed inesigibilità del credito rivendicato in via monitoria in danno dell'opponente; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguente statuizione;
- in via principale nel merito: previo accertamento della natura del contratto sottoscritto tra le parti come fideiussione rilasciata dal sig. il 29/10/2003 a garanzia delle obbligazioni assunte Parte_1 dalla società LI & C. RL dichiararne la nullità assoluta per le ragioni in fatto ed in diritto esposte a mezzo del presente atto e, quindi, l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dell'istituto di credito opposto nei suoi confronti;
- sempre nel merito, in via gradata: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata dal sig. Pt_1 il 29/10/2003 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società LI & C. RL
[...] in relazione alle cd. clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/90 e, per l'effetto, l'inefficacia della fideiussione in parola e, quindi, l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dell'istituto di credito opposto nei suoi confronti;
pagina 2 di 27 per l'effetto: disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguente statuizione liberatoria della posizione del fideiussore sig. Parte_1
- in estremo subordine, sempre nel merito e salvo gravame: accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente n.
001184100000520 per grave difetto di forma (I e III comma 117 T.U.B.), conseguentemente dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali, anatocistici trimestrali, CMS e, per l'effetto, dichiarare che il saldo relativo al conto corrente n. 001184100000520 è frutto di calcoli “contra legem” e, quindi, rideterminare
l'effettivo dare/avere tra le parti;
in via gradata, accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 001184100000520 in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse ultralegale, dell'interesse anatocistico trimestrale, della commissione per il c.d. massimo scoperto e per l'effetto, dichiarare che il saldo relativo al conto corrente n. 001184100000520 è frutto di calcoli “contra legem” e, quindi, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario n.
045000005859541 del 26/01/2011, per le ragioni esposte in diritto a mezzo del presente atto;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento chirografario n.
045000005859541 del 19/10/2011, per le ragioni esposte in diritto a mezzo del presente atto;
- sempre ed in ogni caso, ed all'esito della delibazione degli aspetti patologici dei suddetti rapporti finanziari di cui ai punti d ed e del presente atto: revocare il decreto ingiuntivo n. 15778/2023 del 13/10/2023 emesso nel procedimento recante n. RG n. 31823/2023 dal Tribunale di Milano con tutte le conseguenze di legge;
- con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di Legge e di Tariffa”.
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta e disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
- in via pregiudiziale e/o preliminare:
pagina 3 di 27 concedere in favore di l'esecuzione provvisoria del Decreto opposto con Controparte_1 riferimento all'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 480.000,00 emessa nei confronti del signor in solido con il signor , oltre Parte_1 Parte_2 interessi così come indicati nel decreto stesso, o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, essendo l'opposizione inammissibile, prima ancora che manifestamente infondata e, comunque, non risultando basata su prova scritta né di pronta soluzione;
preso atto della pendenza del procedimento pendente avanti questo stesso Tribunale di
Milano, Sez. 6^ civ., RG n. 648/2024, Giudice Dott.ssa Michela Guantario, con prima udienza fissata per il 15/06/2024, ove provvederà a costituirsi nel Controparte_1 termine di cui all'art. 166 c.p.c., disporne la riunione ex artt. 273 e/o 274 c.p.c. al presente giudizio, inerente al medesimo decreto ingiuntivo ed i medesimi rapporti bancari e relativi crediti;
accertare e dichiarare l'assenza di legitimatio ad causam del signor , Parte_1 quale garante per fideiussione, in ragione della natura di contratto autonomo della garanzia sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ogni domanda del medesimo;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei limiti dedotti in narrativa, l'intervenuta prescrizione delle domande formulate da parte opponente;
- nel merito in via principale:
pagina 4 di 27 respingere nel miglior modo l'opposizione per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa
Michela Guantario, n. 15778/2023 del 13/10/2023 RG n. 31823/2023, notificato a mezzo
PEC in data 13/10/2023 e/o, comunque, condannare il signor C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in 70131 Bari (BA), C.F._1
Frazione Carbonara, Via Fratelli De Filippo n. 19, Interno: 15, in solido con il signor
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/10/1966 e residente in [...], quali garanti di con unico socio (C.F. e P. IVA ), in Parte_3 P.IVA_5 una alla signora , C.F. , giusta fideiussione Controparte_4 C.F._3 generica sottoscritta il 29/10/2003 e successive variazioni di importo (doc. 9), il secondo fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 1.200.000,00 (v. variazione del
26/01/2011) e il secondo fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 480.000,00 (v. variazione del 18/12/2006), di pagare immediatamente e senza dilazione in favore di
[...]
l'importo di € 480.000,00, pari al massimale garantito dal signor CP_1 Pt_1
, per le causali di cui in premessa, o le diverse altre, maggiori o minori, somme che
[...] saranno ritenute dovute dall'Ill.mo Giudice, oltre interessi dal 21/11/2020 fino al saldo effettivo al tasso contrattuale e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/96, oltre spese e compensi di avvocato del procedimento monitorio ex DM n.
147/2022, compreso il rimborso forfettario delle spese e accessori come per legge, tassa di registro e successive occorrende, ferma restando l'ingiunzione emessa, con il medesimo
Decreto opposto, nei confronti del signor per l'ulteriore somma di € Parte_2
107.696,77 quindi, quanto a quest'ultimo, con conferma dell'ingiunzione per complessivi €
587.696,77, oltre interessi e spese, come sopra indicato;
- in ogni caso: condannare l'attore/opponente alla rifusione in favore di delle spese e Controparte_1 dei compensi di avvocato del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge.
- in via istruttoria: restano ferme fin da ora l'opposizione di ad eventuali istanze di prova Controparte_1 avversarie e ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre, nonché di formulare istanze pagina 5 di 27 istruttorie, nei prefiggendi termini ex art. 171 ter c.p.c.”.
Per parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta e disattesa, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
- in via prelimare e/o pregiudiziale: dato atto dell'avvenuta costituzione e intervento ex art. 111 c.p.c. – e/o, occorrendo, in caso di avversaria contestazione, accertato e dichiarato il diritto di intervenire in giudizio
– di tramite la sua Procuratrice speciale quale Controparte_2 Controparte_3 successore a titolo particolare dell'opposto disporre l'estromissione di Controparte_1 dal presente giudizio;
Controparte_1 preso atto della definizione del primo grado dei paralleli procedimenti oppositivi RG n.
2364/2023 del Tribunale di Ferrara (attualmente pendente in appello a Bologna, RG n.
84/2025, prima udienza 24/06/2025) e RG n. 648/2024 del Tribunale di Milano (definito con sentenza n. 4572 del 05/06/2025, non notificata e per cui pende il termine per
l'impugnazione) con decisioni in cui un fatto costitutivo o, comunque, un elemento della fattispecie della situazione sostanziale comune ai giudizi è stato deciso in modo confliggente, con conseguente rischio di formazione di giudicati potenzialmente contrastanti, valutare, nell'ambito del suo potere discrezionale, l'opportunità di sospendere il presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino all'esito, con sentenza passata in giudicato, dei procedimenti stessi;
in via gradata, accertare e dichiarare l'assenza di legitimatio ad causam del signor
, quale garante per fideiussione, in ragione della natura di contratto Parte_1 autonomo della garanzia sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ogni domanda del medesimo;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, l'intervenuta prescrizione delle domande formulate da parte opponente;
per l'effetto, respingere nel miglior modo l'opposizione per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano, Giudice
Dott.ssa Michela Guantario, n. 15778/2023 del 13/10/2023 RG n. 31823/2023, notificato a mezzo PEC in data 13/10/2023.
- in via principale nel merito:
pagina 6 di 27 dato atto della rinuncia parziale agli atti, effettuata a verbale dell'udienza del 22/10/2024 limitatamente alla domanda di condanna per l'importo di € 267.663,40 di cui al conto unico n. 520, qui ad ogni effetto confermata, e ferma restando ogni altra domanda di cui al
Decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Michela
Guantario, n. 15778/2023 del 13/10/2023 RG n. 31823/2023, notificato a mezzo PEC in data 13/10/2023, condannare il signor C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in 70131 Bari (BA), Frazione Carbonara, Via
Fratelli De Filippo n. 19, Interno: 15, quale garante di Parte_3
(C.F. e P. IVA ) (in una alla signora , C.F.
[...] P.IVA_5 Controparte_4
) giusta fideiussione generica sottoscritta il 29/10/2003 e successive C.F._3 variazioni di importo (doc. 9) fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 480.000,00
(v. variazione del 18/12/2006) – in solido con l'altro ingiunto, signor Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in C.F._2
70010 Valenzano (BA), Via Vecchia Canneto n. 47, quale garante della medesima
giusta fideiussione generica sottoscritta il 29/10/2003 Parte_3
e successive variazioni di importo (doc. 9), fino alla concorrenza dell'importo massimo di
€ 1.200.000,00 (v. variazione del 26/01/2011), nonché giuste fideiussioni specifiche del
26/01/2011 (doc. 5) e del 19/11/2011 (doc. 7), fino alla concorrenza dei rispettivi importi massimi di € 100.000,00 e € 324.000,00 – a pagare in favore di tramite Controparte_2 la sua Procuratrice speciale [quale successore a titolo particolare Controparte_3 ed attuale titolare dei crediti già di nella cui posizione è subentrata a Controparte_1 far data dal 31/03/2025] l'importo complessivo di € 320.033,37 [dovuto in relazione ai due mutui chirografari, n. 5859541 del 26/01/2011 (di originari € 500.000,00), azionato per residui € 150.244,76, e n. 5870376 del 19/10/2011 (di € 270.000,00), azionato per residui €
135.343,49, e al c/C n. 1477 del 05/03/2013, azionato per il saldo debitore residuo di €
34.445,12], ovvero le diverse altre, maggiori o minori, somme che saranno ritenute dovute dall'Ill.mo Giudice per le causali indicate, oltre interessi dal 21/11/2020 fino al saldo effettivo ai rispettivi tassi moratori contrattualmente pattuiti (pari al 3,800% per il mutuo
n. 4178312 del 26/01/2011, oggi n. 5859541, al 4,550% per il mutuo n. 4247353 del
19/10/2011 e al 18,500% per il c/c n. 1477 del 05/03/2013) e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/96;
- in ogni caso:
pagina 7 di 27 condannare l'attore/opponente alla rifusione in favore di [quale Controparte_2 successore a titolo particolare ed attuale titolare dei crediti già di nella Controparte_1 cui posizione è subentrata a far data dal 31/03/2025] delle spese e dei compensi di avvocato del presente giudizio, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – Svolgimento del processo.
Con ricorso per decreto ingiuntivo rubricato al n. 31823/2023 RG del Tribunale di Milano,
chiedeva all'autorità adita di ingiungere – per quanto qui rileva – a CP_1
, in solido con in qualità di fideiussori della società Parte_1 Parte_2
con unico socio (C.F. e P. IVA , di pagare Parte_3 P.IVA_5 la somma complessiva di € 480.000,00 oltre interessi come da domanda, dal 21.11.2020 fino al saldo effettivo al tasso contrattuale e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/1996, nonchè le spese della procedura monitoria.
A sostegno della propria pretesa creditoria, l'odierna convenuta in opposizione deduceva quanto segue:
➢ stante l'intervenuta fusione di con Controparte_5
e successiva costituzione di Controparte_6 Controparte_1 quest'ultima risultava titolare dei rapporti bancari accesi presso l'Agenzia di Bari n.
381 dalla società e più precisamente del conto unico n. Parte_3
001184100000520 del 28/10/2003, del finanziamento chirografario n.
045000005859541 (ex 038142000200004178312) del 26/01/2011 per un importo di
€ 500.000,00, del finanziamento chirografario n. 045000005870376 (ex. n.
038142000200004247353) del 19/10/2011 per un importo di € 270.000,00 e conto corrente n. 001184100001477 del 05/03/2013;
➢ tutti e quattro i contratti per quanto qui rileva erano solidalmente garantiti in forza fidejussione generica del 29/10/2003 dal signor , Parte_1 dapprima fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 420.000,00 e successivamente fino alla somma massima di € 480.000,00;
pagina 8 di 27 ➢ dopo aver depositato ricorso ex art. 161, comma 6° l.f. in data
06/02/2019 ed essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo liquidatorio il 12/11/2019 la garantita in liquidazione veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari n. 70 del 22/10/2020, con conseguente giro a sofferenza della posizione debitoria della stessa nei confronti di in CP_1 data 20/11/2020;
➢ nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo del 18/06/2019 si era riconosciuta debitrice nei Pt_2 Parte_3 confronti dell'esponente per gli importi di € 331.031,38 per saldo di conto corrente e € 278.995,51 per altri rapporti, per complessivi € 610.026,89;
➢ più precisamente, come risultava dalle certificazioni ex art. 50 TUB relative a tutti e 4 i rapporti e dagli estratti dei conti correnti sopra elencati, CP_1 rimaneva creditore della società in liquidazione e dei garanti per il CP_1 complessivo importo di € 587.696,77 di cui:
- € 267.663,40 quale saldo debitore del conto unico n.
001184100000520 al netto di € 32.129,90 scomputati nel 4° trimestre del
2019 per interessi debitori anatocistici addebitati dal 01/01/2014 ex art. 120, comma 2°, TUB, come modificato dall'art.1, comma 629, della Legge n.
147/2013;
- € 150.244,76 quale residuo credito di cui al finanziamento chirografario n. 045000005859541;
- € 135.343,49 quale residuo credito di cui al finanziamento chirografario n. 045000005870376;
- € 34.445,12 quale saldo debito del conto corrente n.
001184100001477;
➢ stante l'insolvenza della debitrice principale, si Controparte_1 vedeva costretto ad agire per il recupero dei propri crediti nei confronti dell'odierno attore opponente, che era tenuto a garantire la società fallita sino all'importo di €
480.000,00, oltre interessi, giusta fideiussione del 29/10/2003 come integrata dalle successive variazioni.
pagina 9 di 27 A fronte del predetto ricorso, in data 13.10.2023 il Giudice del Tribunale di Milano emanava il decreto ingiuntivo n° 15778/2023, con il quale veniva ingiunto al sig. Pt_1
di corrispondere, in solido con , a parte ricorrente per le causali
[...] Parte_2 di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di €
480.000,00, gli interessi come da domanda, dal 21.11.2020 fino al saldo effettivo al tasso contrattuale e, comunque, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della L. 108/1996 nonchè le spese della procedura di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, veniva quindi notificato a mezzo pec in data 13.10.2023 al debitore.
Avverso tale decreto l'odierno attore notificava ritualmente a presso il CP_1 domicilio eletto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione in opposizione successivamente rubricato al n. di RG 42248/2023 del Tribunale di Milano, con il quale conveniva in giudizio l'istituto di credito e lo invitava a comparire all'udienza del
15.04.2024 per ivi sentire preliminarmente accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Bari ovvero del Tribunale di
Ferrara nonchè l'inammissibilità del procedimento monitorio in virtù della sussistenza di una procedura concorsuale non definita a carico del debitore principale con conseguente incertezza ed inesigibilità del credito rivendicato in via monitoria in danno dell'opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità (totale ovvero in subordine parziale) della fideiussione omnibus prestata dall'opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990, nonché in subordine l'illegittimità e/o erroneità dei conteggi derivanti dal conto corrente n.
001184100000520 e dei mutui chirografari n. 045000005859541 del 26.01.2011 e
045000005870376 del 19.10.2011 per applicazione di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché applicazione tassi usurari ed ammortamento alla francese. Con vittoria delle spese e competenze tutte del giudizio.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva quanto segue:
➢ preliminarmente rilevava l'abusività e la vessatorietà della clausola rubricata all'art. 17 del contratto di fideiussione in quanto costituiva tentativo di aggirare le norme sulla competenza inderogabili sancite dall'art. 33 comma 2 lett. u) del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “codice del consumo”), chiedendo conseguentemente il radicamento della procedura avanti il Tribunale di Bari, ove aveva la residenza l'opponente-consumatore, ovvero avanti il Tribunale di Ferrara per connessione oggettiva con altra causa ivi pendente;
pagina 10 di 27 ➢ eccepiva poi la carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo il liquido certo e liquido stante la pendenza della procedura fallimentare nei confronti della debitrice principale;
➢ nel merito rilevava in primo luogo la nullità integrale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, deducendo la conformità del testo sottoscritto dalla garante allo schema predisposto dall' Controparte_7
dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
[...]
55 del 2/5/2005 in relazione alle clausole nn. 2, 6 e 8 ivi richiamate;
➢ sempre nel merito ma in via gradata domandava declaratoria di nullità parziale della predetta fideiussione limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, con conseguente decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c. per non aver coltivato le necessarie azioni nei confronti della debitrice principale nel termine di legge;
➢ in punto di quantum la difesa attorea contestava l'illegittimità e/o erroneità dei conteggi derivanti dal conto corrente n. 001184100000520 e dei mutui chirografari n. 045000005859541 del 26.01.2011 e 045000005870376 del
19.10.2011 per applicazione di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché applicazione tassi usurari e ammortamento alla francese.
Si costituiva, quindi, in giudizio , contestando la ricostruzione avversaria e CP_1 chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché la riunione della presente procedura ad altra pendente avanti il tribunale di Milano per connessione oggettiva in cui parte opponente risultava essere il fideiussore in solido;
chiedeva inoltre di dichiarare l'assenza di Parte_2 legitimatio ad causam in capo a , quale garante per fideiussione, in Parte_1 ragione della natura di contratto autonomo della garanzia sottoscritta e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ogni domanda del medesimo. Nel merito e nel caso di rigetto delle domande formulate in via preliminare, la convenuta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ovvero la condanna dell'attore al pagamento delle somme indicate nel decreto medesimo oltre alle spese di lite.
pagina 11 di 27 Così ritualmente instaurato il contraddittorio il Giudice in sede di prima udienza rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo invitando le parti a valutare una definizione stragiudiziale della controversia;
alla successiva udienza,
dichiarava di rinunciare alla domanda relativa al conto corrente n. CP_1
001184100000520, mentre insisteva per l'accoglimento delle domande relative all'ulteriore conto corrente n. 001184100001477 nonché ai due mutui chirografari. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 16.11.2025 per la remissione della stessa al Collegio concedendo i termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c..
Nelle more dei termini difensivi concessi il credito veniva ceduto da a CP_1 che interveniva nel giudizio facendo proprie le difese già svolte dalla Controparte_2 convenuta opposta;
in riferimento a ciò, parte attrice con comparsa conclusionale contestava la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta per mancata registrazione negli albi di legge nonché per difetto della prova relativa alla cessione del credito.
pagina 12 di 27 Preliminarmente va osservato che la domanda proposta da parte opponente di accertamento e declaratoria di nullità del contratto di fideiussione in quanto contenenti le tre clausole di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. conformi al modello ABI del 2003 sul presupposto che lo stesso contenga clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della
L. 287/1990, impone la decisione della causa in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che attribuisce alla “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”; la disposizione richiamata stabilisce inoltre che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti (al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni)”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Di conseguenza, l'accertamento dell'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, presupposto per la dichiarazione della nullità
(parziale) della fideiussione per violazione dell'art. 2 e la valutazione circa la sussistenza del motivo di nullità richiamato deve essere assunta, collegialmente, dal Tribunale competente per territorio presso il quale è istituita la Sezione specializzata delle Imprese, ossia l'intestato Tribunale, tenuto conto dell'attitudine a far stato della sentenza che si pronuncia su tale motivo di nullità del contratto, alla luce della competenza legalmente attribuita con le disposizioni da ultimo richiamate alla sezione specializzata imprese e per ripartizione tabellare del Tribunale, attribuite alla sezione sesta civile.
2. Ricostruzione dei rapporti contrattuali
Vista la pluralità dei rapporti dedotti in giudizio e la complessità delle contestazioni riferite a ciascuno di essi, soprattutto ad opera di parte attrice, appare opportuno ricostruire brevemente la situazione fattuale che ha dato origine al presente giudizio.
Il decreto ingiuntivo opposto fonda la propria pretesa creditoria su quattro differenti contratti stipulati dalla LI & C. RL con (già CP_1 Controparte_8
- filiale di Bari n. 381):
[...]
pagina 13 di 27 a. c.c. n. 001184100000520 aperto in data 28.10.2003 la cui esposizione ammontava al momento del passaggio in sofferenza in data 20.11.2020 ad €
267.663,40 (cfr. doc. n. 14 A, pag. 4 comparsa di costituzione della convenuta);
b. mutuo chirografario n. 045000005859541 del 26.01.2011 di cui residuavano ancora € 150.244,76 (cfr. doc. n. 14 A, pag. 1 comparsa di costituzione della convenuta);
c. mutuo chirografario n. 045000005870376 del 19.10.2011 di cui residuavano ancora € 135.343,49 (cfr. doc. n. 14 A, pag. 2 comparsa di costituzione della convenuta);
d. c.c. n. 001184100001477 del 05.03.2013 la cui esposizione ammontava al momento del passaggio in sofferenza in data 20.11.2020 ad €
34.445,12 (cfr. doc. n. 14 A, pag. 3 comparsa di costituzione della convenuta).
Tutti e quattro i contratti sono stati solidalmente garantiti (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione della convenuta) tramite sottoscrizione da parte dell'odierno opponente di fideiussione generica sottoscritta il 29.10.2003, dapprima fino a € 420.000,00 e, poi, giusta atto di variazione del massimale sottoscritto in data 18.12.2006, fino ad € 480.000,00.
Quanto alla posizione sub a), parte convenuta ha rinunciato alla domanda in sede di udienza del 22.10.2024, con conseguente espunzione dell'importo dal calcolo del dovuto.
Quanto alle posizioni sub b) e c), parte attrice, oltre a contestare la validità della fideiussione prestata, ha, altresì rilevato l'asserita applicazione di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché applicazione tassi usurari e ammortamento alla francese.
Quanto alla posizione sub d), parte attrice non ha sollevato nessuna questione inerente i conteggi, limitando la difesa alla sola nullità della fideiussione omnibus, sicchè l'importo portato dagli estratti conto prodotti deve essere ritenuto pacifico perché non contestato.
Così ricostruita la situazione, si può passare all'esame delle questioni controverse.
3. Sull'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_2
Deve in primo luogo esaminarsi l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo ad sotto il duplice profilo della mancata iscrizione della stessa nell'albo Controparte_2 previsto dall'art. 106 TUB nonché del difetto di prova circa l'avvenuta cessione del credito mediante operazione di cartolarizzazione.
L'eccezione è infondata per entrambi i profili indicati.
pagina 14 di 27 Quanto all'omessa iscrizione si rammenta che la Corte di Cassazione ha recentemente statuito sul punto che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
(Cass. Civ. 7243/2024).
In particolare, con motivazione del tutto condivisibile, la Suprema Corte chiariva che “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata”.
Chiarito ciò, passando all'esame della doglianza relativa al difetto di prova circa l'avvenuta cessione del credito, si rileva preliminarmente che in sede di comparsa di costituzione dell'intervenuta del 16.06.2024, questa depositava i seguenti documenti:
- estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.03.2025, Parte II, Foglio
Inserzioni n. 38, riportante l'avviso della cessione (all. n. 49 comparsa di costituzione dell'intervenuta);
pagina 15 di 27 - lista dei crediti ceduti ad depositata presso il Dott. Controparte_2 Persona_1
Notaio in Milano, con atto n.
9.556 di Repertorio e n.
3.533 di Raccolta, registrato presso l'Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Milano DP II il 16.04.2025 al n. 38733 serie 1T, ove i rapporti per cui è causa (i.e. c/ unico n. 001184100000520, finanziamento chirografario n.
045000005859541, finanziamento chirografario n. 045000005870376 e c/c n.
001184100001477), tutti contraddistinti dall'NDG 14838865 (Crediti Banking), figurano regolarmente a pag. 32 con i seguenti codici identificativi:
• 00000000104509-00000000000000-002-1841 spese legali
• 00000000104509-00000000000001-003-1841 conto corrente
• 00000000104509-00000000000002-003-1841 conto corrente
• 00000000104509-00000000000001-006-1841 prestito imprese chirografario
• 00000000104509-00000000000101-006-1841 prestito imprese chirografario
• 00000000104509-00000000000003-039-1841 conto unico (all. n. 50 comparsa di costituzione dell'intervenuta);
- la dichiarazione specifica in data 28.05.2025 a firma di un procuratore del cedente
[...] relativa alla cessione della posizione (all. n. 51 comparsa di costituzione CP_1 dell'intervenuta).
Posto che l'intervento è possibile sino all'udienza di rimessione della causa al collegio ex art. 268 c.p.c. e che la citata documentazione è stata prodotta in sede di costituzione, si deve legittimamente concludere per l'ammissibilità della stessa nel presente giudizio. Deve altresì affermarsi che la medesima è idonea e sufficiente a provare la titolarità del credito in capo ad poichè “la parte che agisca affermandosi successore a titolo Controparte_2 particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. 5190/2025), si ritiene che la documentazione versata nel fascicolo telematico abbia dimostrato che la posizione creditoria di CP_1
rientri nella cessione in blocco di crediti stipulata tra le parti in data 24.03.2025, come
[...] si evince pacificamente dalla lettura congiunta dell'elenco crediti redatto dal Notaio
e dalla dichiarazione del cedente. Per_1 pagina 16 di 27 Risulta, quindi, accertata la titolarità in capo all'odierna intervenuta opposta del credito ingiunto e la sua legittimazione ad agire nel presente giudizio.
4. Sulla richiesta estromissione di CP_1
ha chiesto in sede di ultima udienza di essere estromessa dal presente CP_1 giudizio a seguito dell'intervento della cessionaria.
Tale istanza non può trovare accoglimento.
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui “la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art.
111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto” (Cass. Civ. 27476/2025); ne consegue che l'intervento, sia esso volontario nel processo o su chiamata di una delle parti, del successore a titolo particolare “non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano”
(Cass. Civ. 6369/2025).
Facendo applicazione di tali principi nel caso de quo, si deve giungere al rigetto della domanda di estromissione della convenuta originaria, non essendo venuto meno l'interesse a resistere nel presente procedimento e difettando in ogni caso il consenso di tutte le parti alla richiesta estromissione, tanto più che parte attrice opponente ha contestato – sebbene infondatamente – la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'intervenuta.
5. Sull'eccepita incompetenza territoriale
Parte attrice opponente eccepisce l'errato incardinamento della procedura monitoria avanti il Tribunale di Milano, deducendo la qualifica di consumatore in capo al fideiussore e dunque l'operatività dell'art. 66 bis Codice del Consumo, con conseguente competenza del foro di Bari, ove ha residenza . In subordine, stante la pendenza avanti il Parte_1
Tribunale di Ferrara di analogo procedimento in capo ad altro fideiussore ( ) Controparte_4 per il medesimo titolo e le medesime somme, la difesa attorea ha chiesto la riunione della presente procedura a quella ferrarese per connessione oggettiva.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
pagina 17 di 27 Affinchè operi il disposto di cui all'art. 66 bis Codice del Consumo è logicamente necessario che la parte (in questo caso l'opponente) possa essere qualificata come consumatore ai sensi della citata normativa, la quale all'art. 3 precisa che è da intendersi consumatore unicamente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, richiamando i precedenti della Corte di giustizia UE (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15,
; 14 settembre 2016, C-534/15, , ha affermato che "nel caso di una Per_2 Per_3 persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se (…) tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Cass. Civ. SS.UU. 5868/2023).
Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero altrimenti frustrate ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore.
Traslando tali principi al caso in esame, deve concludersi per l'esclusione della qualifica di consumatore in capo all'odierno opponente, sussistendo, infatti, elementi positivi e concreti per ritenere che il fideiussore abbia contrattato l'obbligazione nell'esercizio della propria attività professionale e non per finalità meramente private, come di seguito esplicati:
- il sig. svolgeva la professione di agente e rappresentante per le ditte individuali Pt_1
e Filma, entrambe di proprietà di (pag. 10 all. n. 12 Persona_4 Parte_2 comparsa di costituzione della convenuta opposta);
- quest'ultimo fondava in data 03/08/1993 la C. RL di cui il sig. risultava Parte_2 Pt_1 socio co-fondatore unitamente a e (pag. 9 all. n. 12 Controparte_4 Controparte_9 comparsa di costituzione della convenuta opposta);
- in data 29/05/1998 i medesimi soggetti fondavano altresì la Controparte_10
con una partecipazione del 35% al capitale sociale per il sig.
[...] Pt_1
- al momento della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa il sig. risultava Pt_1 essere socio al 28% della LI & C. RL, società garantita dalla fideiussione stessa (all. 42 comparsa di costituzione della convenuta opposta); pagina 18 di 27 - in data 12/12/2005 la si fondeva per incorporazione Controparte_10 nella LI & C. RL portando la partecipazione del sig. in quest'ultima al 44,31% Pt_1
(all. 19 e 20 comparsa di costituzione della convenuta opposta).
Da quanto precede si evince che non solo l'odierno opponente fosse socio con partecipazione non trascurabile nella società garantita, ma che lo stesso aveva prestato la propria opera professionale a favore della stessa come agente e rappresentante. Tali elementi conducono ad escludere la qualifica di consumatore in capo al garante, con esclusione dell'operatività del foro del consumatore di cui all'art. 66 bis Codice del
Consumo, con conseguente rigetto della relativa eccezione proposta dalla difesa attorea.
6. Sulla carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Parte attrice si duole, altresì, della carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo segnatamente in relazione ai requisiti di certezza e liquidità del credito. La difesa attorea afferma, infatti, che essendo pendente ancora la procedura fallimentare nei confronti della società garantita LI & C. RL, nell'ambito della quale risulta ostativa alla definizione la sussistenza di controversie “attive” nonchè
l'esigenza di disporre la liquidazione dell'attivo scaturente dalla vendita di un compendio immobiliare. Tali circostanze, secondo la prospettazione difensiva, potrebbero quindi portare ad una riduzione del debito della garantita nei confronti dell'odierna opposta con conseguente rideterminazione del credito da quest'ultima vantato nei confronti del garante.
Tale censura è infondata e come tale va respinta.
La difesa attorea erra laddove vuole sovrapporre la posizione della debitrice originaria (la società fallita) con quella del garante azionata nel presente giudizio. Gli elementi dedotti dalla convenuta opposta nel giudizio monitorio soddisfano i requisiti di certezza e liquidità richiesti dalla normativa processuale per l'emissione del decreto ingiuntivo: il credito – peraltro confermato in sede fallimentare dalla garantita – è precisamente individuato nell'importo e risulta garantito per € 480.000,00 dal fideiussore che sul punto nulla ha eccepito. Del resto la funzione stessa del contratto fideiussorio si rinviene nell'assicurare al terzo creditore l'adempimento della prestazione, a prescindere che lo stesso avvenga da parte del garantito (debitore principale) o da parte del garante (debitore aggiunto): qualora, all'esito della procedura fallimentare, il debito dovesse ridursi, sarà facoltà del garante agire in regresso nei confronti del garantito per la differenza, ma nulla può opporre al terzo creditore in questo procedimento.
7. Sulla nullità della fideiussione pagina 19 di 27 Nel merito parte opponente invoca la nullità della fideiussione omnibus stipulata in data
29.10.2003 in quanto conforme allo schema ABI 2003 già giudicato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 contrario alla normativa antitrust.
La difesa della convenuta opposta contesta in primo luogo la qualificazione del contratto citato, ritenendo che si tratti di contratto autonomo di garanzia e che pertanto non possa trovare applicazione il provvedimento emesso da Banca d'Italia; in subordine, afferma che si tratterebbe in ogni caso di nullità parziale di singole clausole che, nello specifico, non avrebbero nemmeno trovato applicazione.
La difesa dell'intervenuta puntualizza altresì che anche qualora prevalesse la qualificazione del contratto come fideiussione, la conformità della stessa al modello ABI è sfornita di prova, dal momento che in giudizio non è stato prodotto né il citato schema né il provvedimento della Banca d'Italia.
Tanto premesso, la tesi di parte opponente è infondata e la relativa domanda deve essere disattesa.
Preliminarmente va precisato che il contratto sottoscritto da in data Parte_1
29.10.2003 deve qualificarsi come fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia.
Giova sul punto rammentare che, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla Sentenza n. 3947/2010 SS. UU. della Corte di Cassazione, il contratto autonomo di garanzia, (cd. Garantlevertrag) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui.
pagina 20 di 27 In particolare, “la diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento; per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto)
a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta: ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art. 1322,
II co., c.c. ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante” (Cass. SS.UU. n. 3947/2010).
Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, dunque, rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., dalla conseguente preclusione per il debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale.
pagina 21 di 27 Ciò posto, va rammentato altresì che – come rimarcato proprio dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, nella citata Sentenza n. 3947/2010 – “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Traslando i sopra indicati principi al caso di specie, parte opponente ha correttamente qualificato il presente contratto come fideiussione omnibus: l'inserimento all'interno dell'art. 7 del contratto dell'inciso “a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore” non esclude il carattere di accessorietà tipico di una fideiussione (ed invece assente nel contratto autonomo di garanzia) in quanto lo stesso “non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni”
(Cass. Civ. n. 31105/2024). Pertanto, conclude la Suprema Corte “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”. Tanto premesso, poiché agli atti non risultano elementi significativi che possano condurre il Collegio a ritenere sussistente la volontà delle parti (ed in particolar modo della parte opponente) di elidere consapevolmente il carattere accessorio della garanzia prestata rispetto al rapporto garantito, deve concludersi per la qualificazione del contratto de quo come fideiussione omnibus.
Passando all'esame del merito l'opponente ha eccepito la nullità totale della fideiussione omnibus stipulata il 29.10.2003 per violazione delle norme anticoncorrenziali da parte della banca in quanto conforme al modello ABI del 2003, così come censurato dalla Banca
D'Italia nel provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
La domanda deve essere rigettata perché non suffragata da un adeguato compendio probatorio.
pagina 22 di 27 Parte opponente non ha prodotto né lo schema ABI del 2003, né il citato provvedimento della Banca d'Italia, entrambi richiamati solo tramite link ipertestuale inserito a piè di pagina nei propri atti. Sul punto la Cassazione è recentemente intervenuta con la pronuncia n. 1170/2025 statuendo che “la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima, poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie
(…) e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione (…);
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”.
pagina 23 di 27 Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi in primo luogo l'omessa produzione in giudizio proprio dello schema ABI 2003 e del provvedimento di
Banca d'Italia, in relazione al quale sempre la Cassazione ha affermato con la sentenza n.
33472 del 19/12/2024 che al citato provvedimento “nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la Corte di appello (...) non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n.
6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè
a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso".
All'omessa produzione, quindi, non potrà sopperire il Collegio attingendo in proprio allo schema ovvero al provvedimento, essendo onere di parte opponente procedere alla completa allegazione dei fatti rilevanti per il giudizio e alla prova degli stessi. Né può sopperire l'indicazione di un collegamento ipertestuale esterno che non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa sul PCT in relazione alla formazione degli atti e del fascicolo telematico;
peraltro, i suddetti link rimandano a pagine che potrebbero mutare nel corso del tempo con conseguente incertezza circa il contenuto cui si rimanda.
Conseguentemente, va ritenuta assorbita l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. non essendo in presenza di un contratto nullo per violazione di normativa antitrust.
8. Sulle contestazioni relative ai mutui chirografari
pagina 24 di 27 Parte opponente contesta, infine, la nullità della pretesa creditoria limitatamente ai due mutui chirografari dedotti in giudizio, avendo parte creditrice rinunciato alle somme di cui al conto corrente n. 001184100000520 e non avendo invece parte debitrice sollevato nessuna contestazione in relazione al conto corrente n. 001184100001477, in quanto i contratti prevedono l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese.
La censura è infondata e va rigettata.
Sul punto la giurisprudenza è ormai pacifica nel dichiarare la validità di tale modalità di ammortamento;
recentemente le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 15130 del
29.05.2024 hanno chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare la Corte chiariva che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente;
né la normativa primaria né quella secondaria richiedono (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
un piano di rimborso, come quello per cui è causa, contenente, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi è maggiormente conforme alle disposizioni della Banca d'Italia in punto di trasparenza rispetto al “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”.
pagina 25 di 27 La mera previsione, quindi, nel contratto del cd. ammortamento alla francese non è di per sé causa di nullità o indeterminatezza dello stesso;
nel caso in esame, peraltro, i due contratti di finanziamento presentano un chiaro piano di ammortamento che è stato espressamente sottoscritto dal legale rappresentante della società stipulante odierna garantita (si vedano all. n. 4a e 6a della comparsa di costituzione di parte convenuta opposta), sicché non vi è spazio alcuno per censure di indeterminatezza e nullità.
Pertanto, deve rigettarsi anche la domanda di nullità svolta dall'opponente in relazione ai contratti di mutuo chirografario.
9. Esito della lite e spese
Alla stregua di quanto precede deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e Pt_1
condannato al pagamento dell'importo di € 320.033,37 oltre interessi dal
[...]
21/11/2020 fino al saldo effettivo ai rispettivi tassi moratori contrattualmente pattuiti (pari al 3,800% per il mutuo n. 4178312 del 26/01/2011, oggi n. 5859541, al 4,550% per il mutuo n. 4247353 del 19/10/2011 e al 18,500% per il c/c n. 1477 del 05/03/2013) a favore dell'intervenuta Controparte_2
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice e sono Parte_1 liquidate in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come integrati dal
D.lgs 147/2022 e dell'attività effettivamente svolta dalle parti;
in particolare per la parte istruttoria si applicano i valori minimi essendo state redatte le memorie ma non essendo stata espletata alcuna concreta attività, mentre con riferimento all'intervenuta sono state considerate le fasi di studio e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 15778/2023 Parte_1 contro e rigettata ogni altra eccezione e vista la parziale CP_1 Controparte_2 rinuncia alla domanda effettuata dalla convenuta opposta, così provvede: rigetta la domanda di nullità della fideiussione omnibus stipulata in data 29.10.2003; rigetta la domanda di nullità dei contratti di mutuo chirografario;
revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n° 15778/2023 e condanna il fideiussore al pagamento dell'importo di € 320.033,37 a favore dell'intervenuta Parte_1 oltre interessi dal 21/11/2020 fino al saldo ai rispettivi tassi moratori Controparte_2 contrattualmente pattuiti;
pagina 26 di 27 condanna l'attore opponente al pagamento delle spese processuali quantificate in €
11.088,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA a favore di ed € 9.708,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA a favore di Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
La Giudice Il Presidente
RO IP ON S. EF
pagina 27 di 27