CASS
Sentenza 19 novembre 2021
Sentenza 19 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2021, n. 42442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42442 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. BELSITO MARCELLO conclude, riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42442 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bari confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari di condanna di AN ET alla pena di anni venti di reclusione per i delitti di concorso in omicidio volontario pluriaggravato di ES ME e di detenzione e porto di una pistola cal. 7'65. Secondo l'imputazione, ET aveva ucciso ME il 28 agosto 2011 insieme a CO AR, successivamente deceduto, esplodendo nei suoi confronti numerosi colpi di arma da fuoco. Vengono contestati il metodo mafioso di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 nonché l'aggravante di cui all'art. 71 d. I.vo 159 del 2011, essendo l'imputato, all'epoca del delitto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I due aggressori e la vittima facevano parte di due clan mafiosi i e l'omicidio era stato compiuto per la necessità di consolidare il ruolo egemonico del clan IO nel quartiere San QU di Bari mediante l'eliminazione fisica delle propaggini del clan ME che cercavano di estendere la supremazia di quel clan in quel quartiere;
il delitto era avvenuto con modalità plateali, in luogo pubblico davanti agli occhi di passanti e nell'ambito di uno scontro armato tra i due gruppi contrapposti, così avendo anche un effetto intimidatorio. Viene contestata anche la recidiva reiterata infraquinquennale. Il procedimento a carico di ignoti era stato archiviato per poi essere riaperto a seguito delle dichiarazioni del collaboratore PP ME, cui si erano aggiunte quelle di CO LL e di GI IN. Secondo la ricostruzione resa possibile anche dall'esame delle riprese di alcune telecamere di sorveglianza, quando un gruppo di motoveicoli di appartenenti al clan ME, capeggiato dalla moto su cui ES ME viaggiava come trasportato, aveva fatto ingresso in una determinata strada, AR e ET, che viaggiavano su un motoveicolo, se ne erano accorti;
ET era sceso dal mezzo e aveva inseguito quelle moto che avevano svoltato in un'altra via;
era stato fatto segno di colpi di pistola da parte di NZ IA e aveva inseguito ES ME, a sua volta sceso dal motoveicolo, mentre si dava alla fuga;
successivamente era stato ripreso a bordo da AR che aveva manovrato il mezzo a questo scopo, e i due si erano fuggiti;
ME era stato caricato su una moto ma, poco dopo, era caduto per le ferite e ivi abbandonato dai compagni;
era morto alcune ore dopo in ospedale. L'atto di appello aveva sostenuto che le dichiarazioni utilizzate dal Giudice di primo grado erano generiche nonché intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibili. La Corte territoriale, al contrario, le riteneva precise, coerenti, logiche ed immuni da contraddizioni, univoche, reciprocamente riscontrate e confermate da altri elementi probatori. Quanto a ME, le circostanze da lui riferite erano verosimili e coerenti con la ricostruzione del delitto operata sulla base degli ulteriori elementi probatori. Il ruolo di intermediario assunto in una fase precedente al delitto rendeva verosimile che ME fosse destinatario delle confidenze di ET, che gli aveva riferito di essere il killer di ME. Inoltre, egli aveva avuto le confidenze da AN Campanale, il conducente del motoveicolo su cui viaggiava ME. Analogamente la Corte valutava le dichiarazioni di LL - anch'egli aveva ricevuto confidenze da ET - e di GI IN, che aveva appreso dal marito IT IO, capo del clan, che era stato ET ad uccidere ME. Le dichiarazioni, quindi, risultavano probanti e si riscontravano reciprocamente. Le differenze tra le diverse versioni apparivano secondarie. ME e la IN, inoltre, erano stati testimoni diretti di due fasi dell'azione: il primo. di quella iniziale, la seconda di quella finale, avendo ella visto AR e ET rientrare dopo l'omicidio a bordo della moto del primo, cambiarsi gli abiti e indossare caschi integrali al fine di evitare ogni controllo. I riscontri al narrato dei tre dichiaranti provenivano da un'intercettazione ambientale, nella quale ME narrava quanto accaduto e, in particolare, della provocazione operata da ME nei confronti di AR e ET, ai quali aveva mostrato la pistola mentre passava con la moto•, dalle riprese delle telecamere di sorveglianza - che, tra l'altro, avevano ripreso ET che esplodeva almeno tre colpi di pistola nei confronti di ME - e ,dietl riconoscimento dell'imputato, operato, con assoluta certezza, da parte di due operanti della Polizia di Stato, che lo conoscevano e avevano, inoltre, acquisito numerose sue immagini. Ancora, una testimone aveva visto il giovane poi identificato in ET scendere dal motoveicolo su cui viaggiava e correre verso la strada che avevano imboccato i motoveicoli del gruppo ME;
la donna, subito dopo, aveva sentito gli spari. La Corte territoriale riteneva equa la pena inflitta, confermava il diniego delle attenuanti generiche nonché dell'attenuante della provocazione e respingeva il motivo di appello con cui veniva chiesta la disapplicazione della recidiva;
riteneva sussistente, per le modalità del fatto, l'aggravante del metodo mafioso, oltre a quella derivante dalla sottoposizione dell'imputato, alla data del delitto, AkIla misura di prevenzione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AN ET, deducendo violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La sentenza non forniva motivazione sulle censure articolate nell'atto di 2 appello sull'inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ME e LL e della testimone GI IN nonché sull'insussistenza dei riscontri esterni. Dopo l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti, il procedimento era stato riavviato in conseguenza delle dichiarazioni di ME, isolate e prive di riscontri. La sentenza dava atto che non vi erano riscontri per il ruolo di ME come "intermediario" tra i due gruppi criminali, per lo sconfinamento messo in atto dal gruppo di ME e per l'episodio del pestaggio di un componente del gruppo AR avvenuto, a dire del collaboratore di giustizia, la stessa mattina del giorno del delitto: ma, pur non riscontrate, tali dichiarazioni erano state utilizzate dalla sentenza per fondare un giudizio di penale responsabilità. Il narrato di ME era privo di riscontri e illogico anche con riferimento alla fase alla quale egli aveva dichiarato di avere assistito personalmente, cosicché era illogica la motivazione nel passaggio in cui confermava che ME potesse avere visto le motociclette del gruppo ME dallo specchietto retrovisore e nel superare l'indicazione del collaboratore sulle dimensioni della moto condotta da AR. La motivazione, inoltre, travisava il contenuto del narrato di ME sul punto dell'incontro frontale tra le moto del ME e del AR: su questo punto, le dichiarazioni del collaboratore contrastavano con quelle di testimoni. Non vi erano, inoltre, riscontri alle confidenze che ET avrebbe fatto a ME dieci giorni dopo il delitto e, per ritenerle verosimili, la Corte aveva fatto riferimento al ruolo di intermediario riferito dal collaboratore su cui non vi era alcun riscontro. Le intercettazioni operate nei confronti di ME non potevano fungere da riscontro alle sue dichiarazioni. In definitiva, si trattava di dichiarazioni non riscontrate, autoreferenziali e contenenti molteplici e rilevanti motivi di criticità. Analoghe considerazioni venivano svolte con riferimento alle dichiarazioni di CO LL sulle confidenze ricevute da ET in carcere: non era specificato il motivo di tali confidenze né era stato dato rilievo al fatto che ET non aveva ammesso altri omicidi, anche con altri detenuti. Le dichiarazioni di LL erano divergenti da quelle di ME, perché individuavano la causale del delitto in pregressi screzi carcerari e attribuivano a ET l'uso di una mitraglietta e non di una pistola. La difesa, inoltre, aveva contestato l'attendibilità attribuita a GI IN, sottolineando che ella riferiva confidenze del marito sulla responsabilità di ET per l'omicidio di ME, quando ET era stato condannato proprio per l'omicidio di IO: si trattava di dichiarazioni dettate da rancore e che, per di più, in conseguenza della morte di IO, non potevano essere verificate alla fonte. 3 La motivazione della sentenza era del tutto inadeguata, limitandosi ad osservare che, nonostante il rancore e il risentimento, non vi erano motivi per ritenere che la IN avesse scientemente mentito. Il ricorrente ricorda che ET è stato assolto dall'accusa di omicidio di OR IG in un processo in cui le fonti di accusa erano ME e la IN, ritenuti inattendibili. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento alle censure articolate nell'atto di appello relative all'errata valutazione dei filmati di videosorveglianza e del riconoscimento da parte della polizia giudiziaria. Pur dando atto che, nonostante la consulenza tecnica esperita, la qualità delle immagini non era ottimale e non permetteva di evidenziare i tratti somatici delle persone riprese, la Corte aveva accreditato il riconoscimento di ET da parte dei verbalizzanti sulla base della corporatura del soggetto ripreso e del suo particolare modo di avanzare. La difesa aveva rimarcato la necessità di una perizia antropometrica, sostenendo l'esistenza di un ragionevole dubbio sul riconoscimento, ma la sentenza non aveva motivato su tale motivo di appello. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle aggravanti e al diniego dell'attenuante della provocazione nonché al trattamento sanzionatorio. Le dichiarazioni di ME in ordine alla necessità per il clan IO di consolidare il proprio potere sul quartiere San QU erano prive di riscontro;
inoltre, la condotta di ME era stata provocatoria e ciò imponeva il riconoscimento delle attenuanti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, concernente l'attendibilità delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia e di una testimone di giustizia, si deve ricordare che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, Sentenza n. 36087 del 13/11/2020, Rv. 280058 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 33875 del 12/05/2015, Rv. 264577 - 0). 4 La prima censura riguarda la mancanza di riscontri esterni per alcune parti delle dichiarazioni di ME PP: il suo ruolo di "intermediario" tra i due clan contrapposti e la circostanza del pestaggio ai danni di D'LB NI la mattina del giorno del delitto. Il ricorrente - senza affermarlo espressamente - sembra prospettare una inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore nella parte in cui non sono riscontrate, ma si tratta di prospettazione errata: in effetti, l'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. prevede che le dichiarazioni rese da imputato di procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. La norma, quindi, non pretende affatto che ogni segmento delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sia supportata da riscontri, atteso che la valutazione cui il giudice di merito è chiamata è quella dell'attendibilità complessiva delle stesse. I riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, Sentenza n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01). Con riferimento ai due "segmenti" privi di riscontri, a ben vedere, manca la stretta attinenza al fatto reato contestato all'imputato: il fatto che ME fungesse o meno da intermediario tra i due gruppi riguarda la "cornice" del quadro al cui interno si era svolto l'omicidio, che - come dimostravano già gli elementi oggettivi - si inseriva in uno scontro tra due clan contrapposti, entrambi armati, ed era stata conseguenza dell'arrivo in una certa zona di un gruppo di motociclisti capeggiati da ME;
analogamente deve dirsi quanto al pestaggio di un aderente al clan AR, trattandosi di episodio cronologicamente distaccato dal delitto. Con riferimento alla descrizione della dinamica del fatto data da ME, che aveva sostenuto di trovarsi accanto a ET e AR quando era comparso il gruppo di motociclisti, la sentenza contiene ampia motivazione sulla credibilità di quanto affermato dal collaboratore alla luce dello stato dei luoghi, attentamente analizzato in motivazione;
si deve sottolineare, per di più, che il ricorrente introduce circostanze di fatto nel ragionamento, quale quella relativa al senso unico esistente in una o nell'altra strada percorsa dai motoveicoli. Inoltre, quello che il ricorrente considera un travisamento delle dichiarazioni di ME (pag. 8 e ss. ricorso), altro non è che una diversa proposta di interpretazione delle parole del collaboratore rispetto a quella adottata 5 motivatamente dalla sentenza. La Corte territoriale, infine, ha valutato la credibilità delle dichiarazioni di ME nella parte in cui riferiva di un colloquio di dieci giorni dopo nel corso del quale l'imputato gli aveva confermato di avere ucciso ME;
la motivazione appare logica e, comunque, le dichiarazioni sul punto sono implicitamente confermate dalla circostanza che analoga confidenza ET aveva fatto a CO LL. Sempre restando al collaboratore ME, il ricorrente sostiene che ‘i) contenut4 della conversazione oggetto di intercettazione ambientale del 13 febbraio 2012 (quindi, alcuni anni prima dell'inizio della collaborazione con gli inquirenti), nel corso della quale ME narrava alle donne presenti nell'autovettura le circostanze del delitto, non possono fungere da riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore nel corso del procedimento. Si tratta di prospettazione infondata: se il tema posto dal ricorrente è quello dell'attendibilità e della credibilità di ME nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni ayè inquirenti, il fatto che egli avesse già riferito determinate circostanze - coincidenti con le dichiarazioni - anni prima a terze persone ignorando di essere oggetto di intercettazione costituisce una conferma assai rilevante. Come è pacifico, i discorsi fatti nel corso di intercettazioni in cui si riferiscono determinate circostanze non necessitano, di per sé, di riscontro, non ricorrendo la fattispecie contemplata dall'art. 192, comma 3 cod. proc. pen.: in effetti, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01); quindi, quell'intercettazione poteva essere direttamente utilizzata a fini di prova ma, appunto, la sua portata è ulteriore, dovendosi ritenerla un valido riscontro alla chiamata in correità effettuata anni dopo, non sussistendo elementi per ritenere che il collaboratore fosse consapevole della captazione (Sez. 5, n. 27055 del 24/05/2021, Rv. 281541 - 01). Le censure mosse alla motivazione della sentenza con riferimento alle dichiarazioni di CO LL sono in fatto e non ne dimostrano affatto la manifesta illogicità. Ciò vale anche con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di GI IN: la Corte territoriale ha valutato la considerazione difensiva secondo cui la IN avrebbe dovuto essere considerata inattendibile in quanto vedova di IO IT, ucciso da ET, ma ha ritenuto che non vi fosse prova di tale inattendibilità e che le circostanze riferite fossero credibili;
analogamente ha valutato la circostanza dell'assoluzione di ET dall'accusa di omicidio di OR IG. 6 2. Il secondo motivo di ricorso, concernente la valutazione dei filmati di videosorveglianza e il riconoscimento di ET da parte della polizia giudiziaria, è palesemente in fatto e non fa che riproporre le considerazioni già valutate dalla Corte territoriale. La tesi secondo cui il riconoscimento non sarebbe attendibile in mancanza di una perizia antropometrica non è in alcun modo argomentata: come evidenziato dalla sentenza, il riconoscimento non è frutto della mera visione dei filmati da parte dei verbalizzanti (che conoscevano ET), ma di un ampio confronto delle immagini con altre che avevano ad oggetto dell'imputato, effettuate in epoche e circostanze differenti, così da permettere un giudizio certo. Più volte questa Corte ha escluso la necessità di una perizia in caso di riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, sia pure con riferimento alla perizia fonica sulle voci dei soggetti intercettati (Sez. 6, Sentenza n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252712 - 0). Il fatto che il riconoscimento sia giunto solo nel 2016 non ne diminuisce la credibilità. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 - 01): nel caso in esame, la sentenza ha adeguatamente motivato sull'affidabilità del riconoscimento operato dai verbalizzanti. 3. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico: la sentenza contiene adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e all'impossibilità di riconoscere quelle attenuanti;
anche la congruità della pena è stata oggetto di meditata valutazione da parte della Corte territoriale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 ottobre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. BELSITO MARCELLO conclude, riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42442 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bari confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari di condanna di AN ET alla pena di anni venti di reclusione per i delitti di concorso in omicidio volontario pluriaggravato di ES ME e di detenzione e porto di una pistola cal. 7'65. Secondo l'imputazione, ET aveva ucciso ME il 28 agosto 2011 insieme a CO AR, successivamente deceduto, esplodendo nei suoi confronti numerosi colpi di arma da fuoco. Vengono contestati il metodo mafioso di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 nonché l'aggravante di cui all'art. 71 d. I.vo 159 del 2011, essendo l'imputato, all'epoca del delitto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I due aggressori e la vittima facevano parte di due clan mafiosi i e l'omicidio era stato compiuto per la necessità di consolidare il ruolo egemonico del clan IO nel quartiere San QU di Bari mediante l'eliminazione fisica delle propaggini del clan ME che cercavano di estendere la supremazia di quel clan in quel quartiere;
il delitto era avvenuto con modalità plateali, in luogo pubblico davanti agli occhi di passanti e nell'ambito di uno scontro armato tra i due gruppi contrapposti, così avendo anche un effetto intimidatorio. Viene contestata anche la recidiva reiterata infraquinquennale. Il procedimento a carico di ignoti era stato archiviato per poi essere riaperto a seguito delle dichiarazioni del collaboratore PP ME, cui si erano aggiunte quelle di CO LL e di GI IN. Secondo la ricostruzione resa possibile anche dall'esame delle riprese di alcune telecamere di sorveglianza, quando un gruppo di motoveicoli di appartenenti al clan ME, capeggiato dalla moto su cui ES ME viaggiava come trasportato, aveva fatto ingresso in una determinata strada, AR e ET, che viaggiavano su un motoveicolo, se ne erano accorti;
ET era sceso dal mezzo e aveva inseguito quelle moto che avevano svoltato in un'altra via;
era stato fatto segno di colpi di pistola da parte di NZ IA e aveva inseguito ES ME, a sua volta sceso dal motoveicolo, mentre si dava alla fuga;
successivamente era stato ripreso a bordo da AR che aveva manovrato il mezzo a questo scopo, e i due si erano fuggiti;
ME era stato caricato su una moto ma, poco dopo, era caduto per le ferite e ivi abbandonato dai compagni;
era morto alcune ore dopo in ospedale. L'atto di appello aveva sostenuto che le dichiarazioni utilizzate dal Giudice di primo grado erano generiche nonché intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibili. La Corte territoriale, al contrario, le riteneva precise, coerenti, logiche ed immuni da contraddizioni, univoche, reciprocamente riscontrate e confermate da altri elementi probatori. Quanto a ME, le circostanze da lui riferite erano verosimili e coerenti con la ricostruzione del delitto operata sulla base degli ulteriori elementi probatori. Il ruolo di intermediario assunto in una fase precedente al delitto rendeva verosimile che ME fosse destinatario delle confidenze di ET, che gli aveva riferito di essere il killer di ME. Inoltre, egli aveva avuto le confidenze da AN Campanale, il conducente del motoveicolo su cui viaggiava ME. Analogamente la Corte valutava le dichiarazioni di LL - anch'egli aveva ricevuto confidenze da ET - e di GI IN, che aveva appreso dal marito IT IO, capo del clan, che era stato ET ad uccidere ME. Le dichiarazioni, quindi, risultavano probanti e si riscontravano reciprocamente. Le differenze tra le diverse versioni apparivano secondarie. ME e la IN, inoltre, erano stati testimoni diretti di due fasi dell'azione: il primo. di quella iniziale, la seconda di quella finale, avendo ella visto AR e ET rientrare dopo l'omicidio a bordo della moto del primo, cambiarsi gli abiti e indossare caschi integrali al fine di evitare ogni controllo. I riscontri al narrato dei tre dichiaranti provenivano da un'intercettazione ambientale, nella quale ME narrava quanto accaduto e, in particolare, della provocazione operata da ME nei confronti di AR e ET, ai quali aveva mostrato la pistola mentre passava con la moto•, dalle riprese delle telecamere di sorveglianza - che, tra l'altro, avevano ripreso ET che esplodeva almeno tre colpi di pistola nei confronti di ME - e ,dietl riconoscimento dell'imputato, operato, con assoluta certezza, da parte di due operanti della Polizia di Stato, che lo conoscevano e avevano, inoltre, acquisito numerose sue immagini. Ancora, una testimone aveva visto il giovane poi identificato in ET scendere dal motoveicolo su cui viaggiava e correre verso la strada che avevano imboccato i motoveicoli del gruppo ME;
la donna, subito dopo, aveva sentito gli spari. La Corte territoriale riteneva equa la pena inflitta, confermava il diniego delle attenuanti generiche nonché dell'attenuante della provocazione e respingeva il motivo di appello con cui veniva chiesta la disapplicazione della recidiva;
riteneva sussistente, per le modalità del fatto, l'aggravante del metodo mafioso, oltre a quella derivante dalla sottoposizione dell'imputato, alla data del delitto, AkIla misura di prevenzione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AN ET, deducendo violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La sentenza non forniva motivazione sulle censure articolate nell'atto di 2 appello sull'inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ME e LL e della testimone GI IN nonché sull'insussistenza dei riscontri esterni. Dopo l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti, il procedimento era stato riavviato in conseguenza delle dichiarazioni di ME, isolate e prive di riscontri. La sentenza dava atto che non vi erano riscontri per il ruolo di ME come "intermediario" tra i due gruppi criminali, per lo sconfinamento messo in atto dal gruppo di ME e per l'episodio del pestaggio di un componente del gruppo AR avvenuto, a dire del collaboratore di giustizia, la stessa mattina del giorno del delitto: ma, pur non riscontrate, tali dichiarazioni erano state utilizzate dalla sentenza per fondare un giudizio di penale responsabilità. Il narrato di ME era privo di riscontri e illogico anche con riferimento alla fase alla quale egli aveva dichiarato di avere assistito personalmente, cosicché era illogica la motivazione nel passaggio in cui confermava che ME potesse avere visto le motociclette del gruppo ME dallo specchietto retrovisore e nel superare l'indicazione del collaboratore sulle dimensioni della moto condotta da AR. La motivazione, inoltre, travisava il contenuto del narrato di ME sul punto dell'incontro frontale tra le moto del ME e del AR: su questo punto, le dichiarazioni del collaboratore contrastavano con quelle di testimoni. Non vi erano, inoltre, riscontri alle confidenze che ET avrebbe fatto a ME dieci giorni dopo il delitto e, per ritenerle verosimili, la Corte aveva fatto riferimento al ruolo di intermediario riferito dal collaboratore su cui non vi era alcun riscontro. Le intercettazioni operate nei confronti di ME non potevano fungere da riscontro alle sue dichiarazioni. In definitiva, si trattava di dichiarazioni non riscontrate, autoreferenziali e contenenti molteplici e rilevanti motivi di criticità. Analoghe considerazioni venivano svolte con riferimento alle dichiarazioni di CO LL sulle confidenze ricevute da ET in carcere: non era specificato il motivo di tali confidenze né era stato dato rilievo al fatto che ET non aveva ammesso altri omicidi, anche con altri detenuti. Le dichiarazioni di LL erano divergenti da quelle di ME, perché individuavano la causale del delitto in pregressi screzi carcerari e attribuivano a ET l'uso di una mitraglietta e non di una pistola. La difesa, inoltre, aveva contestato l'attendibilità attribuita a GI IN, sottolineando che ella riferiva confidenze del marito sulla responsabilità di ET per l'omicidio di ME, quando ET era stato condannato proprio per l'omicidio di IO: si trattava di dichiarazioni dettate da rancore e che, per di più, in conseguenza della morte di IO, non potevano essere verificate alla fonte. 3 La motivazione della sentenza era del tutto inadeguata, limitandosi ad osservare che, nonostante il rancore e il risentimento, non vi erano motivi per ritenere che la IN avesse scientemente mentito. Il ricorrente ricorda che ET è stato assolto dall'accusa di omicidio di OR IG in un processo in cui le fonti di accusa erano ME e la IN, ritenuti inattendibili. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione con riferimento alle censure articolate nell'atto di appello relative all'errata valutazione dei filmati di videosorveglianza e del riconoscimento da parte della polizia giudiziaria. Pur dando atto che, nonostante la consulenza tecnica esperita, la qualità delle immagini non era ottimale e non permetteva di evidenziare i tratti somatici delle persone riprese, la Corte aveva accreditato il riconoscimento di ET da parte dei verbalizzanti sulla base della corporatura del soggetto ripreso e del suo particolare modo di avanzare. La difesa aveva rimarcato la necessità di una perizia antropometrica, sostenendo l'esistenza di un ragionevole dubbio sul riconoscimento, ma la sentenza non aveva motivato su tale motivo di appello. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle aggravanti e al diniego dell'attenuante della provocazione nonché al trattamento sanzionatorio. Le dichiarazioni di ME in ordine alla necessità per il clan IO di consolidare il proprio potere sul quartiere San QU erano prive di riscontro;
inoltre, la condotta di ME era stata provocatoria e ciò imponeva il riconoscimento delle attenuanti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, concernente l'attendibilità delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia e di una testimone di giustizia, si deve ricordare che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, Sentenza n. 36087 del 13/11/2020, Rv. 280058 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 33875 del 12/05/2015, Rv. 264577 - 0). 4 La prima censura riguarda la mancanza di riscontri esterni per alcune parti delle dichiarazioni di ME PP: il suo ruolo di "intermediario" tra i due clan contrapposti e la circostanza del pestaggio ai danni di D'LB NI la mattina del giorno del delitto. Il ricorrente - senza affermarlo espressamente - sembra prospettare una inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore nella parte in cui non sono riscontrate, ma si tratta di prospettazione errata: in effetti, l'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. prevede che le dichiarazioni rese da imputato di procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. La norma, quindi, non pretende affatto che ogni segmento delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sia supportata da riscontri, atteso che la valutazione cui il giudice di merito è chiamata è quella dell'attendibilità complessiva delle stesse. I riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, Sentenza n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01). Con riferimento ai due "segmenti" privi di riscontri, a ben vedere, manca la stretta attinenza al fatto reato contestato all'imputato: il fatto che ME fungesse o meno da intermediario tra i due gruppi riguarda la "cornice" del quadro al cui interno si era svolto l'omicidio, che - come dimostravano già gli elementi oggettivi - si inseriva in uno scontro tra due clan contrapposti, entrambi armati, ed era stata conseguenza dell'arrivo in una certa zona di un gruppo di motociclisti capeggiati da ME;
analogamente deve dirsi quanto al pestaggio di un aderente al clan AR, trattandosi di episodio cronologicamente distaccato dal delitto. Con riferimento alla descrizione della dinamica del fatto data da ME, che aveva sostenuto di trovarsi accanto a ET e AR quando era comparso il gruppo di motociclisti, la sentenza contiene ampia motivazione sulla credibilità di quanto affermato dal collaboratore alla luce dello stato dei luoghi, attentamente analizzato in motivazione;
si deve sottolineare, per di più, che il ricorrente introduce circostanze di fatto nel ragionamento, quale quella relativa al senso unico esistente in una o nell'altra strada percorsa dai motoveicoli. Inoltre, quello che il ricorrente considera un travisamento delle dichiarazioni di ME (pag. 8 e ss. ricorso), altro non è che una diversa proposta di interpretazione delle parole del collaboratore rispetto a quella adottata 5 motivatamente dalla sentenza. La Corte territoriale, infine, ha valutato la credibilità delle dichiarazioni di ME nella parte in cui riferiva di un colloquio di dieci giorni dopo nel corso del quale l'imputato gli aveva confermato di avere ucciso ME;
la motivazione appare logica e, comunque, le dichiarazioni sul punto sono implicitamente confermate dalla circostanza che analoga confidenza ET aveva fatto a CO LL. Sempre restando al collaboratore ME, il ricorrente sostiene che ‘i) contenut4 della conversazione oggetto di intercettazione ambientale del 13 febbraio 2012 (quindi, alcuni anni prima dell'inizio della collaborazione con gli inquirenti), nel corso della quale ME narrava alle donne presenti nell'autovettura le circostanze del delitto, non possono fungere da riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore nel corso del procedimento. Si tratta di prospettazione infondata: se il tema posto dal ricorrente è quello dell'attendibilità e della credibilità di ME nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni ayè inquirenti, il fatto che egli avesse già riferito determinate circostanze - coincidenti con le dichiarazioni - anni prima a terze persone ignorando di essere oggetto di intercettazione costituisce una conferma assai rilevante. Come è pacifico, i discorsi fatti nel corso di intercettazioni in cui si riferiscono determinate circostanze non necessitano, di per sé, di riscontro, non ricorrendo la fattispecie contemplata dall'art. 192, comma 3 cod. proc. pen.: in effetti, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01); quindi, quell'intercettazione poteva essere direttamente utilizzata a fini di prova ma, appunto, la sua portata è ulteriore, dovendosi ritenerla un valido riscontro alla chiamata in correità effettuata anni dopo, non sussistendo elementi per ritenere che il collaboratore fosse consapevole della captazione (Sez. 5, n. 27055 del 24/05/2021, Rv. 281541 - 01). Le censure mosse alla motivazione della sentenza con riferimento alle dichiarazioni di CO LL sono in fatto e non ne dimostrano affatto la manifesta illogicità. Ciò vale anche con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di GI IN: la Corte territoriale ha valutato la considerazione difensiva secondo cui la IN avrebbe dovuto essere considerata inattendibile in quanto vedova di IO IT, ucciso da ET, ma ha ritenuto che non vi fosse prova di tale inattendibilità e che le circostanze riferite fossero credibili;
analogamente ha valutato la circostanza dell'assoluzione di ET dall'accusa di omicidio di OR IG. 6 2. Il secondo motivo di ricorso, concernente la valutazione dei filmati di videosorveglianza e il riconoscimento di ET da parte della polizia giudiziaria, è palesemente in fatto e non fa che riproporre le considerazioni già valutate dalla Corte territoriale. La tesi secondo cui il riconoscimento non sarebbe attendibile in mancanza di una perizia antropometrica non è in alcun modo argomentata: come evidenziato dalla sentenza, il riconoscimento non è frutto della mera visione dei filmati da parte dei verbalizzanti (che conoscevano ET), ma di un ampio confronto delle immagini con altre che avevano ad oggetto dell'imputato, effettuate in epoche e circostanze differenti, così da permettere un giudizio certo. Più volte questa Corte ha escluso la necessità di una perizia in caso di riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, sia pure con riferimento alla perizia fonica sulle voci dei soggetti intercettati (Sez. 6, Sentenza n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252712 - 0). Il fatto che il riconoscimento sia giunto solo nel 2016 non ne diminuisce la credibilità. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 - 01): nel caso in esame, la sentenza ha adeguatamente motivato sull'affidabilità del riconoscimento operato dai verbalizzanti. 3. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico: la sentenza contiene adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e all'impossibilità di riconoscere quelle attenuanti;
anche la congruità della pena è stata oggetto di meditata valutazione da parte della Corte territoriale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 ottobre 2021