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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 967/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
GR SE, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5607/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006731223 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg: Gen. Ric. n. 5607/2025 Ricorrente_1 come in atti rappreentato e difeso propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso l'Avviso di Intimazione n. 29520259006731223 IRPEF-ALTRO.
Eccepisce:
a) Difetto di motivazione. Violazione del diritto di difesa;
b) Omessa indicazione delle modalità do calcolo degli interessi legali e di mora;
c) Omessa notifica degli atti prodromici;
d) Prescrizione degli importi richiesti a titolo di imposte e tasse;
e) Prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, in via pregiudiziale sottolinea che tra gli atti sottesi all'intimazione impugnata, contestualmente impugnati, esclusivamente le cartella di pagamento nn. 29520140012110064000 e 29520230001106783001 riguardano iscrizioni a ruolo di competenza della Direzione Provinciale di Messina. Appare evidente il difetto di legittimazione passiva dell' Ente con riguardo alle altre cartelle di pagamento contenute nell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Nel caso in esame , le eccezioni di parte ricorrente non attengono in alcun modo alla bontà delle pretese erariali, bensì ad attività di competenza esclusiva del Concessionario.
L'azione proposta è infondata ancorché inammissibile, in quanto l'eccezione circa le asserite violazioni in punto di omessa notifica delle cartelle prodromiche è destituita di fondamento.
Al ricorrente va preclusa ogni possibilità di spiegare ricorso, allorché intenda impugnare o comunque contestare il credito portato dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, giacché regolarmente notificatagli e mai impugnate in termini utili, così come di atti interruttivi della prescrizione nei riguardi dei quali l'acquiescenza prestata ha consolidato definitivamente la pretesa.
Il contribuente non contesta vizi di forma dell'atto opposto, ma eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state ritualmente notificate, e il termine perentorio (60 giorni decorrenti dal perfezionamento della notifica) previsto dagli artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992 risulta spirato, con l'effetto che i crediti portati dalle cartelle di pagamento, poi trasfusi negli atti successivi , vanno considerati come irrimediabilmente cristallizzati allo scadere dei termini utili ad impugnare.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 8, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che quantifica in complessive euro 600,00 oltre oneri ed accesori dovuti per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 15.01.2026 Il Presidente Relatore Dott.ssa Rita
Rampulla
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
GR SE, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5607/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006731223 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg: Gen. Ric. n. 5607/2025 Ricorrente_1 come in atti rappreentato e difeso propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso l'Avviso di Intimazione n. 29520259006731223 IRPEF-ALTRO.
Eccepisce:
a) Difetto di motivazione. Violazione del diritto di difesa;
b) Omessa indicazione delle modalità do calcolo degli interessi legali e di mora;
c) Omessa notifica degli atti prodromici;
d) Prescrizione degli importi richiesti a titolo di imposte e tasse;
e) Prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, nel costituirsi nel presente giudizio, in via pregiudiziale sottolinea che tra gli atti sottesi all'intimazione impugnata, contestualmente impugnati, esclusivamente le cartella di pagamento nn. 29520140012110064000 e 29520230001106783001 riguardano iscrizioni a ruolo di competenza della Direzione Provinciale di Messina. Appare evidente il difetto di legittimazione passiva dell' Ente con riguardo alle altre cartelle di pagamento contenute nell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Nel caso in esame , le eccezioni di parte ricorrente non attengono in alcun modo alla bontà delle pretese erariali, bensì ad attività di competenza esclusiva del Concessionario.
L'azione proposta è infondata ancorché inammissibile, in quanto l'eccezione circa le asserite violazioni in punto di omessa notifica delle cartelle prodromiche è destituita di fondamento.
Al ricorrente va preclusa ogni possibilità di spiegare ricorso, allorché intenda impugnare o comunque contestare il credito portato dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, giacché regolarmente notificatagli e mai impugnate in termini utili, così come di atti interruttivi della prescrizione nei riguardi dei quali l'acquiescenza prestata ha consolidato definitivamente la pretesa.
Il contribuente non contesta vizi di forma dell'atto opposto, ma eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, tutte le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state ritualmente notificate, e il termine perentorio (60 giorni decorrenti dal perfezionamento della notifica) previsto dagli artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992 risulta spirato, con l'effetto che i crediti portati dalle cartelle di pagamento, poi trasfusi negli atti successivi , vanno considerati come irrimediabilmente cristallizzati allo scadere dei termini utili ad impugnare.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 8, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che quantifica in complessive euro 600,00 oltre oneri ed accesori dovuti per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Messina lì 15.01.2026 Il Presidente Relatore Dott.ssa Rita
Rampulla