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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa promossa da
Parte_1
rappr e dif dall'avv. Renna
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO contumace
Oggetto: assegno sociale
Fatto e diritto
Con ricorso del 17.2.25 la ricorrente lamentava la richiesta di indebito dell' con riferimento CP_1 all'assegno sociale per mancanza del requisito reddituale sul presupposto che la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge determina uno stato di non bisogno.
L' è rimasto ingiustificatamente contumace. CP_1
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 6, legge legge 8.8.1995 n. 335 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame): “con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare……………..
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”. La Suprema Corte, ha ripetutamente precisato, che “In ogni caso di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, deve essere considerata ogni disponibilità attuale di mezzi economici, ivi compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, a meno che non siano stati espressamente esclusi dalla legge, come previsto ai fini della concessione dell'assegno sociale. Ne consegue che, anche nel caso di pensione sociale, in mancanza di analoga previsione, si applica il principio generale della computabilità nei redditi dell'anno di riferimento delle somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti” (Sez. Lav., sent. n. 5936 del 24.03.2004; Cass., 2.2.2006 n. 2312;
Cass. sez. Un. 15.06.2005, n. 12796 e molte altre).
Dall'articolato normativo innanzi esposto, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, emerge che per la determinazione del limite di reddito ai fini della concessione dell'assegno sociale vanno computati i redditi di qualsiasi natura (al netto dell'imposizione fiscale e contributiva) con esclusione esplicita delle competenze arretrate soggette a tassazione separata.
La ratio appare evidente: attribuire valore decisivo ad un evento (come la percezione, in ritardo, di arretrati maturati in tempi diversi) del tutto casuale, oltre che dipendente dall'inadempimento dell'obbligato, e per sua natura non destinato a riprodursi nel tempo successivo, non può costituire indice sicuro di raggiungimento di una certa soglia di reddito (che in teoria potrebbe portare al superamento del limite previsto ex lege per poter beneficiare della prestazione richiesta); né va trascurato l'inconveniente derivante dall'assumere nel reddito dell'anno preso in esame l'intero importo degli arretrati riferito a crediti maturati negli anni trascorsi, che potrebbe condurre al superamento della soglia limite, con negazione del beneficio pure spettante all'assicurato.
Ciò posto, e passando all'esame della fattispecie portata all'attenzione di questo giudice, deve evidenziarsi CP_ che l' ha evidentemente inteso essere stato l'istante titolare di un diritto al mantenimento, a carico dell'ex coniuge divorziato ed avervi rinunciato.
In realtà nelle condizioni relative alla separazione o al divorzio non risulta alcuna disposizione in tal senso, mentre risulta documentalmente provato essere l'istante priva di redditi sin dalla data della domanda amministrativa.
Ciò posto, non vertendosi in ipotesi di rinuncia, da parte del beneficiario di assegno sociale, alla titolarità di un reddito considerabile ai fini del diritto e della misura dell'assegno sociale, non può imputarsi allo stesso la mancata effettiva percezione di quel reddito. Vedasi sul punto Cass. 24954 del 2021.
Ne consegue il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa e dunque la insussistenza dell'indebito di cui alla nota dell'11.6.24.
Le spese di lite, liquidate e distratte nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (artt. 91 e
93 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente all' come da nota del CP_1
11.6.24 e che la stessa ha diritto al percepimento dell'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
2. condanna, altresì, l' al pagamento, in favore dell'istante, delle spese del presente giudizio, che liquida ai sensi del DM 55/14 complessivamente in euro 1300,00, oltre iva, cpa e rsg come per legge, da distrarre in favore del procuratore anticipante, avv. Renna.
Taranto, 24.11.25
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott. ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa promossa da
Parte_1
rappr e dif dall'avv. Renna
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO contumace
Oggetto: assegno sociale
Fatto e diritto
Con ricorso del 17.2.25 la ricorrente lamentava la richiesta di indebito dell' con riferimento CP_1 all'assegno sociale per mancanza del requisito reddituale sul presupposto che la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge determina uno stato di non bisogno.
L' è rimasto ingiustificatamente contumace. CP_1
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 6, legge legge 8.8.1995 n. 335 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame): “con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare……………..
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”. La Suprema Corte, ha ripetutamente precisato, che “In ogni caso di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, deve essere considerata ogni disponibilità attuale di mezzi economici, ivi compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, a meno che non siano stati espressamente esclusi dalla legge, come previsto ai fini della concessione dell'assegno sociale. Ne consegue che, anche nel caso di pensione sociale, in mancanza di analoga previsione, si applica il principio generale della computabilità nei redditi dell'anno di riferimento delle somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti” (Sez. Lav., sent. n. 5936 del 24.03.2004; Cass., 2.2.2006 n. 2312;
Cass. sez. Un. 15.06.2005, n. 12796 e molte altre).
Dall'articolato normativo innanzi esposto, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, emerge che per la determinazione del limite di reddito ai fini della concessione dell'assegno sociale vanno computati i redditi di qualsiasi natura (al netto dell'imposizione fiscale e contributiva) con esclusione esplicita delle competenze arretrate soggette a tassazione separata.
La ratio appare evidente: attribuire valore decisivo ad un evento (come la percezione, in ritardo, di arretrati maturati in tempi diversi) del tutto casuale, oltre che dipendente dall'inadempimento dell'obbligato, e per sua natura non destinato a riprodursi nel tempo successivo, non può costituire indice sicuro di raggiungimento di una certa soglia di reddito (che in teoria potrebbe portare al superamento del limite previsto ex lege per poter beneficiare della prestazione richiesta); né va trascurato l'inconveniente derivante dall'assumere nel reddito dell'anno preso in esame l'intero importo degli arretrati riferito a crediti maturati negli anni trascorsi, che potrebbe condurre al superamento della soglia limite, con negazione del beneficio pure spettante all'assicurato.
Ciò posto, e passando all'esame della fattispecie portata all'attenzione di questo giudice, deve evidenziarsi CP_ che l' ha evidentemente inteso essere stato l'istante titolare di un diritto al mantenimento, a carico dell'ex coniuge divorziato ed avervi rinunciato.
In realtà nelle condizioni relative alla separazione o al divorzio non risulta alcuna disposizione in tal senso, mentre risulta documentalmente provato essere l'istante priva di redditi sin dalla data della domanda amministrativa.
Ciò posto, non vertendosi in ipotesi di rinuncia, da parte del beneficiario di assegno sociale, alla titolarità di un reddito considerabile ai fini del diritto e della misura dell'assegno sociale, non può imputarsi allo stesso la mancata effettiva percezione di quel reddito. Vedasi sul punto Cass. 24954 del 2021.
Ne consegue il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa e dunque la insussistenza dell'indebito di cui alla nota dell'11.6.24.
Le spese di lite, liquidate e distratte nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (artt. 91 e
93 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente all' come da nota del CP_1
11.6.24 e che la stessa ha diritto al percepimento dell'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
2. condanna, altresì, l' al pagamento, in favore dell'istante, delle spese del presente giudizio, che liquida ai sensi del DM 55/14 complessivamente in euro 1300,00, oltre iva, cpa e rsg come per legge, da distrarre in favore del procuratore anticipante, avv. Renna.
Taranto, 24.11.25
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott. ssa Maria LEONE)