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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma
III SEZIONE controversie di LAVORO
Il giudice designato dott.ssa TI OR nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40516/2024: tra
con l'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. MORELLI MASSIMILIANO CP_1
Parte convenuta
Visto l'art. 127 ter c.p.c. , rilevato che le parti hanno depositato le note scritte ha pronunziato la presente sentenza SENTENZA OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale. Letto l'art. 132 n. 4 cpc Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc Considerato che con ricorso del 07/11/2024 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo il pagamento della prestazione riconosciuta con il decreto di omologa del CP_1
2024
Considerato che nel costituirsi in giudizio l' ha dato atto dell'avvenuto pagamento CP_1 della prestazione e ha concluso per la ce ne della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Considerato che con le note di trattazione scritta la parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della prestazione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia con il favore delle spese di lite.
Considerato che non risultano questioni irrisolte
Considerato che per il principio di soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico dell' stante l'avvenuto pagamento della prestazione in epoca successiva al CP_1 deposito d rso e devono essere distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l alla rifusione delle CP_1 spese di lite liquidate in € 1.800,00 oltre 15% per spese forfettarie con distrazione. Roma, 12/03/2025
Il giudice
TI OR