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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/08/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10438/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla citazione Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALESSANDRO BENVEGNU' e dell'avv. ALBERTO FAVATA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino
- appellante principale contro
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. WALTER GIACOMO CATURANO del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- appellata principale e appellante incidentale
Conclusioni:
Per l'appellante, come in atto introduttivo:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE IN TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
PREVIO ACCERTAMENTO che il valore della causa è quello relativo ai minori importi dovuti al signor a titolo di commissioni non maturate, pari ad € 2.229,71 e quindi sussiste sul punto la Pt_1 competenza ex art. 7, 10, 12 e 14 c.p.c. del Giudice di Pace;
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., e dell'art. 16, paragrafo 1, il diritto del signor alla riduzione - in seguito Pt_1 all'estinzione anticipata dei contratti di prestito mediante cessione del quinto dello stipendio n. 402868
e n. 762377 - di tutti i costi posti a carico dello stesso al momento della stipula dei finanziamenti suindicati in base alla data di effettiva estinzione.
Per l'effetto, CONDANNARE alla restituzione al signor dell'importo di € Controparte_1 Pt_1
210,00 relativamente al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto n. 402868, e dell'importo di € 2.019,71 relativamente al contrato di finanziamento mediante cessione del quinto n.
762377, a dare così la complessiva somma di € 2.229,71, così come sopra determinata, ovvero di altra, minore o maggiore, veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, co. IV°, c.c. dal giorno della domanda giudiziale fino al saldo.
1 IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Per l'appellato. Come in atto introduttivo.
“in via principale:
1) dichiarare inammissibile (ex artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c.) e/o comunque rigettare integralmente l'appello principale, confermando la sentenza gravata, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito – in via subordinata:
2) nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo principale di appello, sulla ritenuta incompetenza per valore del Giudice di Pace e conseguente ridiscussione della causa nel merito, rigettare ogni avversaria domanda, accogliendo le conclusioni formulate dalla difesa della in prime cure, che CP_1 si richiamano testualmente:
«c) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate dagli attori, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di CP_1
d) accertare e rilevare – ancor prima che nel merito – la carenza di legittimazione/titolarità passiva di con riferimento alle richieste restitutorie di costi incassati da soggetti terzi ([…] CP_1 provvigioni del mediatore), individuando detta legittimazione in capo all'effettivo accipiens delle somme (Intermediario del credito) e rigettando la domanda nei confronti della che non può CP_1 essere neppure individuata quale titolare di un eventuale debito restitutorio;
[…] in ogni caso:
g) condannare l'Attore alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge anche per responsabilità processuale aggravata (lite temeraria), in considerazione del tentativo di duplicare importi già conseguiti;
in via istruttoria:
h) rilevare l'inammissibilità delle eventuali avverse richieste di prova, in quanto non poste in correlazione con i necessari oneri allegatori;
con ogni più ampia riserva, da parte di questa difesa, di qualsivoglia richiesta di prova necessaria ed opportuna, nei termini di legge, a supportare le difese e le domande spiegate».
(anche) in via incidentale condizionata:
2 3) ancora nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo principale di appello, sulla ritenuta incompetenza per valore del Giudice di Pace e conseguente ridiscussione della causa nel merito, accogliere – ai sensi dell'art. 346 c.p.c. o, ove necessario, anche in forma di appello incidentale condizionato – come motivato in narrativa, la domanda riconvenzionale spiegata in prime cure, come da conclusioni che testualmente si ritrascrivono:
«in via riconvenzionale:
e) accertare e dichiarare che il regolamento contrattuale dei rapporti contrattuali per cui è causa è conforme alle disposizioni di legge ed a quelle regolamentari vigenti ratione temporis;
accertare e dichiarare, quindi che in sede di estinzione anticipata, ha correttamente disposto il Controparte_1 rimborso degli oneri accessori non maturati, di propria stretta competenza e che il Cliente non è titolare di alcun ulteriore diritto restitutorio;
accertare e dichiarare, indi, l'erroneità della decisione
ABF-Collegio di Torino n. 16625/17, nella parte in cui ha ritenuto la tenuta alla restituzione di CP_1 ulteriori oneri in relazione al rapporto n. 402868, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
per l'effetto condannare l'Attore alla corresponsione, in favore di dell'importo di €uro 1.824,95 CP_1 già versato in esecuzione dell'illegittima pronuncia arbitrale, o della somma anche minore ritenuta di giustizia».
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con 1. In data 4.2.2012 (doc. 1 att.) ha stipulato con un prestito mediante cessione del Parte_1 quinto dello stipendio n. 402868 per € 42.200,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 350,00 al TAEG indicato in contratto del 10,48% e ricevendo un importo di € 26.484,12 al netto di interessi maturandi per € 8.228,74 e delle seguenti commissioni e imposte, prelevate all'erogazione:
• Spese di istruttoria € 350,00
• Commissioni di attivazione € 1.470,00
• Commissioni di gestione € 3.800,86
• Premio assicurativo € 1.573,74
• Rivalsa oneri erariali € 92,54. ha estinto anticipatamente il contratto dopo il pagamento di 48 rate su 120 in data 8.3.2016, Pt_1 con un conteggio di estinzione (doc. 2 att.) di € 20.546,38, dedotti dalle rate a scadere:
• Interessi non maturati per € 3.151,43 al tasso di interesse contrattuale del 4,5%
• Commissioni di gestione per € 1.704,70.
A seguito di ricorso, l'ABF di Torino con decisione n. 16625/17 (doc.
4.2.g conv.) ha riconosciuto a l rimborso di ulteriori € 2.402,06 di cui: Pt_1
• € 882,00 per commissioni di attivazione
3 • € 575,82 per residuo commissioni di gestione
• € 944,24 per premio assicurativo Con Non è controverso tra le parti che abbia adempiuto la decisione ABF, di modo che il thema disputandum verte sulla sola restituzione spese di istruttoria, pretese a rimborso dall'attore per €
210,00 per la durata contrattuale non goduta (60% di € 350,00). Con 2. In data 29.1.2016 (doc. 3 att.) ha stipulato con un secondo prestito mediante Parte_1 cessione del quinto dello stipendio n. 761699 per € 44.400,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 370,00 al TAEG indicato in contratto del 8,52% e ricevendo un importo di € 30.231,92 al netto di interessi maturandi per € 10.462,04 e delle seguenti commissioni e imposte, prelevate all'erogazione:
• Commissioni di attivazione € 621,60
• Commissioni di gestione € 207,60
• Commissioni d'intermediazione € 2.442,00
• Spese di istruttoria € 350,00
• Imposte e tasse € 84,84 ha estinto anticipatamente il contratto dopo il pagamento di 49 rate su 120 in data 24.4.2020, Pt_1 con un conteggio di estinzione (doc. 4 att.) di € 22.795,57, dedotti dalle rate a scadere:
• Interessi non maturati per € 3.952,61
• Commissioni di gestione per € 122,83
3. Dopo aver inutilmente reclamato la restituzione degli oneri upfront, ha citato in giudizio Pt_1
Con
avanti al Giudice di pace di Torino, con atto notificato in data 26.2.2021, deducendo la nullità delle clausole contrattuali di esclusione del rimborso di tali oneri per violazione dell'art. 125-sexies
TUB, come interpretato in base alla nota sentenza XI della Corte di Giustizia (11.9.2019, c 383-
18) e chiedendo il rimborso delle commissioni non maturate pari ad € 4.631,77 (effettivi € 2.229,71, considerando il rimborso di € 2.402,06 ricevuto dall'attore a seguito della decisione ABF) per effetto dell'anticipata estinzione dei contratti n. 402868 e n. 761699. Con Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di pace, per essere competente il Tribunale di Torino, ritenendo la contestazione della nullità delle clausole di irripetibilità degli oneri upfront estesa all'intero contratto e chiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di € 1.824,95 volontariamente versata in esecuzione della decisione ABF, al netto della somma di € 599,97, quale restituzione del premio assicurativo riconosciuta dovuta e già eseguita al tempo dell'estinzione.
4 La domanda riconvenzionale in questione è stata così formulata: “e) accertare e dichiarare che il regolamento contrattuale dei rapporti contrattuali per cui è causa è conforme alle disposizioni di legge ed a quelle regolamentari vigenti ratione temporis;
accertare e dichiarare, quindi che CP_1
in sede di estinzione anticipata, ha correttamente disposto il rimborso degli oneri accessori non
[...] maturati, di propria stretta competenza e che il Cliente non è titolare di alcun ulteriore diritto restitutorio;
accertare e dichiarare, indi, l'erroneità della decisione ABF-Collegio di Torino n.
16625/17, nella parte in cui ha ritenuto la tenuta alla restituzione di ulteriori oneri in relazione CP_1 al rapporto n. 402868, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
per l'effetto condannare l'Attore alla corresponsione, in favore di dell'importo di €uro 1.824,95 già versato in esecuzione CP_1 dell'illegittima pronuncia arbitrale, o della somma anche minore ritenuta di giustizia”.
4. Con sentenza n. 383/2022 emessa in data 18.1.2022, il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale. Come si legge in sentenza (pag. 4), “[..] il valore della causa è superiore al limite della competenza per valore del Giudice di Pace , in quanto petitum e causa petendi non si limitano alla vessatorietà e contrarietà a norme imperative, ma sono estesi all'intero contratto, del valore dell'importo dei finanziamenti, rispettivamente, di € 26.484,12 ed €
30.231,92, considerati gli importi effettivamente erogati, non rilevando che l'attore abbia chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di una somma ed interessi rientranti nella competenza per valore del Giudice di Pace. “[..] Anche la domanda riconvenzionale della convenuta esige, preliminarmente, una cognizione sull'intero contenuto del contratto: per l'accertamento del valore della causa si deve considerare l'importo mutuato o, altrimenti, ritenere di valore indeterminabile la vertenza, con la conseguenza che la cognizione della causa nel merito non rientra comunque nella sfera di competenza del Giudice di Pace”.
5. Con atto notificato il 25.5.2022 e iscritto in data 31.5.2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 383/2022, impugnando il capo relativo alla declinatoria di competenza (pag. 6 ss.) perché in violazione dell'art. 7 c.p.c. e dei criteri di cui agli artt. 10, 12 e 14 c.p.c., per erronea qualificazione dell'oggetto dell'accertamento della causa ed erronea applicazione dei criteri per determinare il valore della domanda, e riproposto ex art. 346 c.p.c. le questioni di fatto e di diritto non esaminate.
costituita in appello tempestivamente, con comparsa dep. 23.9.2022 per l'udienza del CP_2
14.10.2022, chiedendo di “dichiarare inammissibile (ex artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c.) e/o comunque rigettare integralmente l'appello principale, confermando la sentenza gravata” e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo principale di appello, di rigettare integralmente la domanda con l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla in primo grado. CP_1
5 Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e anche in via di appello incidentale condizionato, ha riproposto CP_1 la domanda riconvenzionale già proposta in primo grado, avente a oggetto la restituzione della somma di € 1.824,95 già versata in esecuzione della decisione ABF o della somma anche minore ritenuta di giustizia.
Radicatosi il contraddittorio, esperito senz'esito un tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante C.T.U. sul quesito contenuto nell'ordinanza fuori udienza del 30.6.2023. Dopo il deposito della perizia (9.10.2023) e lo svolgimento di udienza di chiarimenti (verbale di udienza 14.2.2024), le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLLA DECISIONE
Il motivo dell'appello principale, in punto competenza, è palesemente fondato.
Il giudice di pace ha ritenuto petitum e causa petendi della domanda principale “estesi all'intero contratto, del valore dell'importo dei finanziamenti, rispettivamente, di € 26.484,12 ed € 30.231,92, considerati gli importi effettivamente erogati” e che “anche la domanda riconvenzionale della convenuta esige, preliminarmente, una cognizione sull'intero contenuto del contratto: per l'accertamento del valore della causa si deve considerare l'importo mutuato o, altrimenti, ritenere di valore indeterminabile” la domanda.
Tuttavia, i due contratti sono stati integralmente eseguiti da parte del consumatore con il rimborso anticipato del prestito, che non è in contestazione. Oggetto di contestazione è soltanto la mancata restituzione degli oneri commissionali upfront ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla Corte di giustizia nella nota sentenza previo accertamento della nullità delle singole CP_3 clausole preclusive del rimborso. Tale pretesa è ancora pendente per € 210,00 con riguardo al contratto n. 402868 e per € 2.019,71 con riguardo al contratto n. 762377, per complessivi € 2.229,71.
La domanda principale, avuto riguardo alla somma indicata dall'attore (art. 14 c.p.c.) e alla parte del contratto in contestazione (art. 12 c.p.c.), cade quindi nella competenza del giudice di pace (art. 7
c.p.c.).
Anche la domanda riconvenzionale, che non deve sommarsi alla principale per determinare il giudice competente (cfr. art. 10 cpv c.p.c.), rientra naturalmente nella competenza per valore del giudice di pace, secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 14 c.p.c., stante il fatto che deduce di aver dato CP_1 volontariamente esecuzione alla decisione dell'ABF Torino e di aver versato a una somma Pt_1 superiore a ciò che era dovuto ai sensi della regolamentazione contrattuale e dell'art. 125-sexies TUB
– eccedenza in tesi pari a € 1.824,95.
Accolto il motivo di appello in punto competenza avverso la decisione del giudice di pace, secondo il condiviso orientamento di legittimità (Cass. 17.12.2019 n. 33456; Cass.
2.7.2015 n. 13263), poiché
6 non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.
Devono quindi esaminarsi nel merito le domande principale e riconvenzionale, atteso che le parti hanno riproposto ex art. 346 c.p.c. le deduzioni di fatto e di diritto non esaminate dal primo giudice.
In sintesi, i punti della motivazione sono i seguenti: 1) ai due contratti all'odierno esame stipulati nel
2012 e nel 2016, si applica (art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in legge 23.7.2021 n.
106) il previgente testo dell'art. 125-sexies TUB, comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; 2) l'art. 11-octies comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui rinvia alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'IT” (Corte cost. 22.12.2022 n. 263), per violazione dell'art. 16 par. 1 della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza XI, e mediatamente degli artt. 11 e 117 Cost.; pertanto, la disposizione, mutilata della parte illegittima, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”; 3) il punto centrale della sentenza XI è che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, deve essere calcolata sulla base del “costo totale del credito”, che comprende non soltanto gli interessi corrispettivi e le competenze (commissioni, spese) ancora da maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata, perché fissi o legati ad altra grandezza (ad es.
l'ammontare del prestito); 4) la ratio decidendi della sentenza è che il finanziatore ha un ampio CP_3 margine di manovra nella predisposizione dell'offerta e non deve essergli lasciata la chance di sottrarsi alla riduzione di una parte del costo totale del credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata;
5) anche se il finanziatore non abusa del suo
“margine di manovra”, la semplice presenza di oneri per l'accesso al contratto, compresi ex ante nel
“costo totale” e nella rappresentazione numerica del TAEG, ma irriducibili a posteriori perché in tesi indipendenti dalla durata, comporta in caso di estinzione anticipata un aumento del costo totale del credito su base annua e pertanto rappresenta, da un lato, un disincentivo all'esercizio “in qualsiasi momento” del diritto all'estinzione anticipata, dall'altro, una indiretta penalizzazione del consumatore, non prevista nella dir. 2008/48, per la scelta di estinguere anticipatamente il contratto;
6) per questo
7 motivo sostanziale, la tutela dei consumatori non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, né alla reazione contro le pratiche opache o abusive del finanziatore, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. 263/2022); 7) le disposizioni sulla trasparenza emanate da Banca d'IT, anche ai sensi dell'art. 6bis d.p.r. 180/50
(introdotto dal d.lgs. 19.9.2012 n. 169), intese a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (comma 3, lett. b), “valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili”, ma entrano perciò in conflitto con la dir. 2008/48, come interpretata nella sentenza
XI, e dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub- primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”; 8) il diritto del cliente alla riduzione riguarda tutti i costi di accesso, comprese le commissioni destinate a remunerare i servizi resi da un intermediario del credito (o altra consimile figura); la pretesa di distinguere tali commissioni dalla generalità dei costi è, peraltro, artificiosa, visto che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti, con l'affidamento della stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionati ecc., è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può privare il cliente del diritto alla riduzione;
9) il precedente della Corte di Giustizia IC NK of IA (9.2.2023, c-555/21) non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso al contratto indipendenti dal “margine di manovra” del finanziatore e non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata;
10) lo jus superveniens del 2023, citato dall'appellata in conclusionale (pag. 8 ss. e passim), non rovescia il quadro normativo e giurisprudenziale risultante dalla sentenza XI e da Corte cost. 263/2022, visto che la legge n. 103 non ha mai avuto vigenza, essendo stata sostituita il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dal d.l. 104, mentre quest'ultimo da un lato dichiara “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”, dall'altro contiene un'imprecisata “salvezza” delle norme “in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza
8 causa” che, nella sua genericità, non è in grado di ingenerare un conflitto con il diritto UE e non osta all'interpretazione conforme;
11) né la dir. 2008/48 né la sentenza XI paiono contenere una previsione vincolante sul criterio di rimborso degli interessi e degli altri costi non maturati e pertanto ammettono criteri diversi dal pro rata temporis di cui l'attore chiede l'applicazione, come il criterio del
“costo ammortizzato” sostenuto dal convenuto;
12) tuttavia, dovendo l'intermediario presentare in modo trasparente la struttura delle commissioni, “in modo da permettere al cliente di distinguere [..] gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (art.
6-bis d.p.r.
180/50), qualunque criterio di rimborso gli oneri e commissioni deve essere adeguatamente contrattualizzato e rispondere agli standard di trasparenza fissati dalla giur. europea in tema di clausole abusive: 13) in specie, i due contratti non prevedono per il rimborso di oneri e commissioni altro criterio che quello della proporzionalità lineare;
14) l'accoglimento della domanda principale comporta, al contempo, il rigetto della riconvenzionale dell'appellata, avente a oggetto la restituzione Con delle somme versate al consumatore in esecuzione della decisione ABF, senza che peraltro offra argomenti diversi da quelli già scrutinati e respinti per fondare la sua domanda.
1. Secondo l'art. 16 par. 1 della seconda direttiva 23 agosto 2008 n. 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori, “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La seconda direttiva è stata recepita con il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha modificato in parte qua il TUB, dove il diritto del consumatore a estinguere anticipatamente il contratto è disciplinato dall'art. 125- sexies (comma 1), che al tempo di conclusione del contratto all'odierno esame era formulato in termini quasi identici all'art. 16 par. 1 dir. 2008/48: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
A seguito della nota sentenza XI, l'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106) ha recepito il principio espresso dalla sentenza – la riduzione del costo totale del credito in funzione dell'anticipato rimborso del capitale –, limitandone però l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25.7.2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante, corrente nel diritto applicato, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.
In particolare, secondo il comma 2 dell'art. 11-octies “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad
9 applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'IT vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma l'inciso che rinvia alle “norme secondarie ecc.” è caduto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 22.12.2022 n. 263, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, “sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, [..] può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI” (§ 14.2).
2. Lo stato del diritto applicato, prima della sentenza XI, che l'art. 11-octies comma 2 ha inutilmente cercato di preservare a tutela dell'affidamento degli intermediari, è compendiato nella normativa secondaria di Banca d'IT, nei successivi orientamenti di vigilanza, nella giurisprudenza, prevalentemente dell'ABF.
A partire dalle “Disposizioni di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, e in particolare dalla revisione del 9 febbraio 2011,
Banca d'IT ha dato disposizioni affinché “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” (Sezione VII, Credito ai consumatori, § 5.2.1, in nota). Una previsione analoga si legge in Sezione XI, Requisiti organizzativi, § 2 in nota.
“L'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata” implica evidentemente l'esistenza di oneri irripetibili, perché relativi ad attività anteriori alla sottoscrizione del contratto, e di oneri astrattamente ripetibili, ma di cui non sussistono le condizioni per lo sgravio, perché già maturati alla data del rimborso anticipato.
La medesima interpretazione può darsi del successivo art. 6bis d.p.r. 180/50 (aggiunto dall'art. 31 comma 1 d.lgs. 19.9.2012 n. 169) che delega Banca d'IT a definire “disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione” (comma 3). Tali disposizioni hanno la funzione, tra l'altro, di “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (lett. b).
L'interpretazione di Banca d'IT può essere ricostruita in questi termini. Oggetto del diritto alla
10 riduzione sono interessi e costi non ancora “maturati” alla data dell'estinzione anticipata. Gli interessi sono “dovuti” dal tempo della maturazione o scadenza, come frutti del capitale concesso in godimento e cessano di prodursi con il rimborso anticipato. Gli altri oneri e costi consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore per suo conto o nella remunerazione di un'attività propria del finanziatore e “maturano”, sono “dovuti” con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione creditizia ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa ecc.).
Secondo questa sistemazione, il diritto alla riduzione riguarda i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata. Per contro, gli oneri di accesso al contratto
(c.d. upfront) remunerando un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio) in caso di successiva estinzione anticipata del contratto, non potrebbero mai essere rimborsati.
L'irripetibilità dei costi upfront manifesta razionalità economica, in quanto esistano costi fissi di accesso al contratto (ad es. spese di istruttoria, costituzione di garanzie, perizie di stima) o costi che dipendano dall'ammontare del credito concesso (ad es. provvigione del mediatore creditizio o agente), anziché dalla durata. Esiste anche una certa coerenza tra l'irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite e il principio civilistico che l'estinzione anticipata di un contratto, per scelta di una parte, non dovrebbe pregiudicare i diritti anteriormente acquisiti (arg. ex art. 1373 c.c.).
Nondimeno, come si vedrà infra, non è questa la razionalità economica e giuridica sottesa alla dir.
2008/48 ed espressa nella sentenza XI.
Nel diritto applicato ante XI, il principio di irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite ha trovato un duplice temperamento, nel dovere del finanziatore di fornire al cliente un'informazione precontrattuale e contrattuale “trasparente” e di comportarsi secondo correttezza, col correlativo divieto di pratiche opache o scorrette, in violazione degli obblighi di trasparenza ed elusive del diritto alla riduzione del costo del credito. Infatti, la linearità della distinzione tra oneri upfront e recurring non ha impedito agli intermediari prassi commerciali scorrette, stigmatizzate negli orientamenti di vigilanza di Banca d'IT, quali il caricamento in misura rilevante della quota delle commissioni upfront, una ripartizione delle commissioni tra quota upfront e recurring, sovente non supportata da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzata da uno sbilanciamento nei confronti della prima, la distinzione poco chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute al finanziatore e componenti di costo dovute alla rete distributiva, la duplicazione di
11 commissioni a fronte di una medesima attività, l'ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring, con conseguente ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di rimborso anticipato del capitale.
Peraltro, pur avvedendosi delle chance di abuso concesse agli intermediari, di caricare “il piatto” delle commissioni upfront e presentarle al consumatore come irripetibili, e promuovendo come buona pratica di mercato schemi di offerta che incorporano nel tasso annuo nominale la gran parte degli oneri connessi con il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (c.d. tutto TAN), poiché ciò riduce la quota degli oneri irripetibili ed evita l'innalzamento dei costi per il caso di rimborso anticipato, Banca d'IT ha continuato a muoversi all'interno della divisione tra oneri upfront e recurring, senza negarne mai la validità in linea di principio.
Lo stato consolidato della giurisprudenza italiana al momento dell'uscita della sentenza XI della
Corte di Giustizia dell'Unione europea (dell'11 settembre 2019, C-383/18) era dunque il seguente, ben riassunto nel primo autorevole precedente successivo, la decisione del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in data 11 dicembre 2019 n. 26525, dove riemergono alcune delle prassi scorrette censurate dalla Vigilanza di Banca d'IT: “1) “nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”.
3. La sentenza XI ha deciso una pregiudiziale interpretativa, relativamente all'art. 16 della direttiva 2008/48, di cui il giudice polacco remittente ha offerto due interpretazioni. La prima considera soggetti a riduzione i costi “connessi alla durata del credito. Pertanto, il termine «costi» si riferisce alle spese che l'ente creditizio deve sostenere in relazione al credito concesso [..] dal momento che l'ente creditizio non sosterrà tali spese, il consumatore dovrebbe avere il diritto di farle detrarre dal costo totale del credito”. Nella seconda, la «restante durata del contratto» non è un criterio
12 di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma riguarda le modalità di calcolo della riduzione, che deve essere proporzionale alla residua durata.
Oltre a queste due interpretazioni, l'Avvocato generale ha preso in esame nelle sue conclusioni (punto
45-46) anche una terza interpretazione, considerando “costi dovuti per la restante durata del contratto” quelli formalmente indicati nel contratto stesso come “dipendenti dalla durata del contratto” oppure
“non ancora scaduti al momento del rimborso anticipato”.
La Corte di Giustizia ha elegantemente tralasciato come inconcludente “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, che restituirebbe risultati equivoci, per dare preminenza ad argomenti teleologici e orientati alle conseguenze.
In particolare, l'obiettivo della dir. 2008/48 consiste nel “garantire un'elevata protezione del consumatore”, in base all'assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto Per_1 Persona_2
63)” (punto 29).
“Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30). Pertanto – arrivando al cuore dell'argomentazione di – deve darsi un'interpretazione “utile” dell'art. 16 CP_3 par. 1 nel senso di salvaguardare “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito”.
Concretamente, la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, minaccia l'effettività del diritto del cliente, perché stimolerebbe il finanziatore a sfruttare tutto il “margine di manovra” di cui dispone nella predisposizione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, per presentare una parte della propria remunerazione come irripetibile, caricando il “piatto” delle commissioni upfront – come già aveva osservato Banca d'IT negli orientamenti di vigilanza (§ 2).
I punti 31-33 della motivazione esemplificano le conseguenze paventate. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). Infine, “il margine di
13 manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33) e mette in discussione la stessa ammissibilità della suddivisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e-o tempo di maturazione, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività del diritto alla riduzione.
Pertanto, avendo respinto con questi argomenti la prima e la terza interpretazione, la Corte di Giustizia ha accolto la seconda, negando valore giuridico alla distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata e interpretando l'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
4. Forse inavvertitamente, la Corte di Giustizia ha indebolito la forza dei propri argomenti, introducendo una premessa forse vera, ma non indispensabile, ossia la propensione del finanziatore ad abusare del proprio margine di manovra in danno del cliente, per giustificare la conclusione attinta.
Primo. L'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 offre all'interprete un elemento centrale a cui affidare la scelta tra le due interpretazioni e che orienta con sicurezza la scelta verso l'inclusione di tutti gli oneri, anche indipendenti dalla durata, nel perimetro dei costi riducibili. Tale elemento è il “costo totale del credito”, riguardo al quale la stessa sentenza XI (punto 23) ha osservato che la definizione (art. 3 lett. g) dir. 2008/48) non contiene “alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito”.
Pertanto, non dovrebbe essere consentita distinzione alcuna tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata, non soltanto con riguardo all'informativa contrattuale, ma anche con riguardo all'evenienza, possibile “in ogni momento”, dell'estinzione anticipata.
Su questa premessa, le esemplificazioni di cui ai punti 31-33 della motivazione conservano bensì valore, perché comprovano la giustezza della scelta, ma non sono una premessa indispensabile. Nel medesimo senso anche Corte cost. 263/2022, secondo cui “in tanto si giustifica tale richiamo [al costo totale del credito], in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale” (§ 12.3.2).
Secondo. Nel caso di rimborso anticipato del capitale, appare naturale adeguare il contratto alla minore durata effettiva, senza che il consumatore sia premiato o penalizzato, fermo il diritto del finanziatore a pretendere l'equo indennizzo “per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, ove applicabile (art. 16 par. 2 ss. dir. 2008/48). Ora, la penalizzazione del consumatore in caso di rimborso anticipato non dipende da uno specifico abuso del finanziatore nella presentazione dei costi – punto su cui insiste –, ma dalla pura e semplice presenza di oneri che (thema CP_3 disputandum) non sono sottoposti a riduzione, poiché ciò comporta inevitabilmente l'aumento del
14 costo del credito, visto che la stessa somma di denaro, che le parti hanno pattuito per la durata originaria, viene mantenuta ferma su un intervallo di tempo inferiore. Ad es.
1.000 euro spalmati in modo uniforme su dieci anni equivalgono a 100 euro per anno, su otto anni a 125 euro per anno, su quattro anni a 250 euro per anno e a un peso (teorico) di 2.000 euro per anno se il contratto viene estinto anticipatamente dopo soli sei mesi. A parità di capitale, il peso dell'onere cresce in proporzione, man mano che la durata si accorcia.
Anche se il finanziatore presenta al consumatore costi effettivi e in modo trasparente e corretto, il costo del credito aumenta: e ciò per il solo fatto che alcuni oneri compresi ex ante nel costo totale del credito e nella rappresentazione percentuale su base annua del TAEG, che è “fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito” (art. 19 par. 3 dir. 2008/48), non possono essere ridotti e adeguati ex post alla minore durata effettiva del contratto.
La maggior onerosità del credito, legata alla pretesa irripetibilità degli oneri upfront, non può giustificarsi in quanto conseguenza volontariamente accettata dal consumatore, con il rimborso anticipato del capitale, poiché tale interpretazione contraddice la ratio della norma.
La dir. 2008/48 concede, infatti, al consumatore il diritto di rimborsare il capitale anticipatamente “in qualsiasi momento”, per consentirgli di adeguare l'esposizione debitoria alle proprie possibilità, rinegoziare il finanziamento cogliendo eventuali ribassi dei tassi ecc., senza altro onere che l'obbligo
(peraltro eventuale) di indennizzo. Oneri aggiuntivi non possono essere evidentemente introdotti dall'interprete e tale appare l'aumento del costo del credito ingenerato dall'irripetibilità degli oneri upfront, che si presenta ex ante come un disincentivo all'uso “in qualsiasi momento” del diritto di estinzione anticipata e a posteriori come un'indiretta penalizzazione del consumatore per l'esercizio di tale diritto.
In conclusione. La divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla pura e semplice trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi. Tale notazione, incidentalmente, conferma la conclusione di Corte cost. 263/2022, secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede invece “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione
15 proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (§ 12.1.).
5. L'art. 6bis del d.p.r. 180/50, rubricato “trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, prevede al comma 3 il potere di Banca d'IT di definire, ai sensi del TUB, “disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione”. In particolare, interessa in questa sede la lettera b), che riguarda le disposizioni volte a “b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
La norma non è stata toccata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale che ha colpito l'art. 11- octies, comma 2 del d.l. 73/2021, è tuttora vigente e, secondo l'appellata, continuerebbe a orientare l'interprete verso la distinzione tra costi ripetibili e irripetibili, salva l'applicazione dei doveri di trasparenza e correttezza del finanziatore, al fine di evitare possibili pratiche opache o scorrette in danno del consumatore. In definitiva, tale norma manterrebbe vigente il diritto applicato prima della sentenza XI, sia pure ristretto al solo ambito dell'erogazione di finanziamenti con cessione del quinto.
La Corte costituzionale s'è nondimeno pronunciata sulle disposizioni sulla trasparenza di Banca
d'IT, osservando che esse “avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili [..] a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri” ed evidenziando la funzione del rinvio recettizio a tali disposizioni, contenuto nell'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 25.5.2021 n. 73, “rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo” e rende “univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza XI e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (§ 12.1.).
Per conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies comma 2 del d.l. 73/2021, limitatamente al rinvio recettizio alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'IT”, di modo che l'art. 125 sexies comma 1
TUB, per i contratti anteriori al 25.7.2021, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”. Incidentalmente, la Corte osserva che “resteranno chiaramente
16 applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”
(sub § 14).
È evidente che le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art. 6bis (vigente dal 2012) sono le medesime richiamate (nel 2021) dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 e colpite (nel 2022) dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Pertanto, esse non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
XI”.
6. La definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l'inclusione nel “costo totale del credito” è sufficiente che il finanziatore ne abbia “conoscenza”. A fortiori, è inclusa la prestazione chiesta dal terzo al finanziatore e da costui ribaltata sul cliente (come la commissione di agenzia o intermediazione).
Infatti, l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti –
è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni dell'agente o intermediario (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento.
Si ha conferma di tale conclusione, rilevando che, prima ancora di Banca d'IT CP_3 raccomandava come pratica virtuosa l'adozione di schemi contrattuali “tutto TAN”, ossia con l'eliminazione di oneri upfront, indipendenti dalla durata (§ 2). Ciò non implicava, ovviamente, che il finanziatore non avesse facoltà di ribaltare la spesa sul consumatore, addebitando la commissione, né che la spesa fosse fatta “a fondo perduto”, ma soltanto che la spesa doveva essere conglobata con gli altri costi (gestionali, di raccolta ecc.) e coperta cogli interessi.
Dopo la distinzione tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata è caduta, pertanto il logico CP_3 corollario dell'autonomia organizzativa e negoziale del finanziatore non può che essere l'indifferenza del consumatore, il quale ha diritto di conteggiare gli oneri upfront, previsti in entrambi i contratti, delle “commissioni per il perfezionamento del finanziamento” e delle “provvigioni all'intermediario
17 del credito” ai fini della riduzione del costo totale del credito.
La pretesa di oneri upfront al tempo della conclusione del contratto non è perciò illegittima – il finanziatore può liberamente modulare nel tempo gli elementi dell'offerta – ma non può avere altro effetto, se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate, nel caso di estinzione anticipata.
Che la commissione prelevata sia stata davvero versata all'intermediario del credito è, infine, irrilevante, visto che la regola di giudizio espressa nella sentenza opera indipendentemente CP_3 dall'esistenza di un abuso (§ 4) o di una pratica scorretta od opaca del finanziatore.
7. In tema di provvigioni corrisposte a terzi, una pronuncia di merito (Trib. Nocera Inferiore 5.1.2023, su Diritto bancario) ha espresso il convincimento che la banca non sia legittimata passiva all'azione di indebito, per le somme che essa prova di aver corrisposto a terzi, in quanto non sarebbe beneficiaria finale (o accipiens) del pagamento.
Tale principio di diritto non può essere condiviso.
Il diritto alla riduzione compete come effetto legale del contratto di credito al consumatore nei confronti del finanziatore, quale parte del contratto, e comporta la deduzione dell'ammontare degli
“interessi e costi dovuti per vita residua del contratto” dal debito residuo da rimborsare per l'estinzione anticipata.
Che il finanziatore subisca una falcidia del credito residuo per capitale in ragione della riduzione di tutti gli oneri inclusi nel “costo totale del credito”, comprese le remunerazioni dei terzi, non stupisce visto che il finanziatore ha un ruolo centrale nell'iniziativa economica e che, non in assoluto, ma certamente nella normalità dei casi, lo stesso utilizza la prestazione del terzo per la conclusione del contratto (mediatore creditizio, agente) o mette a disposizione del consumatore il servizio (impresa di assicurazione), ribaltando sul consumatore le relative remunerazioni, premi e provvigioni.
A sua volta, con l'unica notevole eccezione dell'art. 22, comma 15-quater d.l. 179/2012, che obbliga l'impresa di assicurazione, nel caso di estinzione anticipata, a restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo il metodo di calcolo ivi indicato, il consumatore non ha, in generale, un diritto ex contractu nei confronti dei terzi diversi dal finanziatore, per avere il rimborso della quota parte di oneri anticipati e non maturati, né un'azione di indebito.
Si ha incidentalmente conferma della centralità del finanziatore e della non spettanza al consumatore di alcuna azione nei confronti dell'intermediario del credito, considerando il novellato art. 125-sexies, comma 3 del TUB (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25.7.2021), secondo cui “salva
18 diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Dall'irretroattività di tale previsione (vedi art. 11-octies d.l. 73/2021, comma 2, primo periodo) si ricava che, per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito e non maturata al tempo dell'estinzione anticipata è tenuto a provvedere il finanziatore, senza una facoltà di regresso ex lege.
A tale obbligo segue logicamente che, se nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi, provvigioni e altri oneri da rimborsare, perché corrisposti e non maturati, non è accordata
(come accadeva per gli oneri upfront ante o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene CP_3
a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla. Pertanto, secondo le regole civilistiche della legittimazione all'azione di indebito, la domanda di restituzione delle provvigioni dell'intermediario del credito è correttamente proposta nei confronti del finanziatore.
8. La sentenza IC NK of IA, riguarda la dir. 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola con
“l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza XI, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 13).
Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché
“i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in
19 garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca”
(punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva
2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
Anche in tal caso, la Corte di Giustizia ha dato scarso peso al tenore letterale della disposizione da interpretare (art. 25 par. 1) e ritenuto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto 27). Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (punto 28).
È degno di nota che la sentenza IC NK of IA non enuncia le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” (punto 31).
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza XI, nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
20 Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore
[..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17
(punti 34 a 36).
Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38).
In conclusione, la sentenza IC NK of IA ha distinto il regime applicabile alle due
Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza CP_3
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n. 2468; Cass.
11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostarsi dalla sentenza XI in una controversia riguardante la dir. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da IC NK of IA, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
9. L'art. 27 del d.l. 10.8.2023 n. 104 ha riscritto l'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 73/2021, che attualmente prevede: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Come già affermato in altre pronunce di questo Tribunale (cfr. Trib. Torino 18.10.2023 n. 3991; Trib.
21 Torino 26.1.2024 n. 556), la disposizione non tocca i diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, né potrebbe essere altrimenti, visto che il giudice è tenuto a interpretare e applicare il diritto interno “alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, c-14/83,
e e molte altre conformi) fino al caso-limite della manifesta contrarietà a legge Per_3 Per_4
(cfr. Corte giustizia UE 24.1.2012, c-282/10, e quindi a preferire, tra tutti i significati Per_5 dell'enunciato normativo ragionevolmente possibili secondo gli ordinari strumenti di interpretazione, uno compatibile con la direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia. Oltre al criterio di preferenza dettato dalla Corte di Giustizia, la stessa disposizione da interpretare ribadisce il “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”, offrendo all'interprete argomento a non estrarre dall'enunciato significati incompatibili con i diritti riconosciuti dalla dir. 2008/48 al consumatore in caso di estinzione anticipata o con l'effettività della loro tutela.
Ulteriore argomento, per il rispetto dei principi di diritto espressi dalla sentenza XI e del giudicato costituzionale, si ricava dal confronto con la norma introdotta in via di emendamento (art. 1 comma 1- bis) al d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in legge 10.8.2023 n. 103 – mai di fatto entrata in vigore perché sostituita il giorno stesso della pubblicazione in G.U. –, la quale conteneva, essa sì, una disposizione in aperto contrasto con XI e Corte cost. 263/2022, prevedendo che “non sono comunque soggetti a riduzione [..] i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”. L'art. 27 d.l. 104/2021, pur essendo scritto sulla falsariga della norma sostituita, lascia cadere quest'inciso: evidente indice della resipiscenza del legislatore e della scelta – questa volta coerente con il declamato “rispetto del diritto dell'Unione europea” – di non entrare nuovamente in conflitto con la pronuncia XI.
Unico elemento di novità, a parte la confermata irriducibilità delle imposte, è la generica “salvezza” delle norme in tema di indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri in caso di estinzione anticipata del contratto non è tuttavia in conflitto con il principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali, né coi principi che governano la ripetizione dell'indebito.
Come già è stato scritto (sub § 4), la riduzione della totalità degli oneri compresi nel “costo totale del credito”, compresi quelli per l'accesso al contratto, consente al consumatore di rimborsare anticipatamente il prestito senza subire un impoverimento, consistente nel surrettizio aumento del costo totale del credito su base annua, rispetto a quello previsto in contratto e rappresentato nel TAEG per la regolare esecuzione del contratto fino alla naturale scadenza. Pertanto, la riduzione degli oneri non può fondare alcuna azione ex art. 2041 c.c. del finanziatore nei confronti del consumatore:
22 anzitutto perché il consumatore non viene “arricchito a danno” del finanziatore e comunque perché una tale azione avrebbe l'effetto di togliere al consumatore i diritti riconosciutigli dalla dir. 2008/48, entrando nuovamente in contrasto con il diritto europeo.
Resta impregiudicata la possibilità, adombrata in dottrina e dalla citata Trib. Torino 18.10.2023 n.
3991, che il riferimento alle norme in tema di arricchimento senza causa serva a “fornire la base giuridica per l'azione del finanziatore che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti e anche nel caso di contratti di credito stipulati prima del 25 luglio 2021”.
Infine, il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri non entra in conflitto con le norme sull'indebito oggettivo, in particolare con l'obbligo del finanziatore di conteggiare le somme in riduzione al momento dell'estinzione anticipata e di restituire l'eventuale eccedenza, per i motivi già evidenziati (sub § 7).
10. Entrambi i contratti (doc. cit.) contengono nelle condizioni generali di contratto all'art.
3.2 una clausola così formulata in tema di rimborso degli oneri in caso di estinzione anticipata: “Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione gli importi indicati alle lettere [si tratta degli oneri upfront] e le spese di gestione documentale del prospetto economico, perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili, come pure quelli esposti nel successivo. 11 [imposte e tasse]”. L'esclusione del rimborso degli oneri upfront è affetta da nullità per violazione della norma imperativa costituita dall'articolo 125-sexies TUB e genera una lacuna contrattuale.
Secondo quale criterio deve integrarsi la lacuna contrattuale relativa agli oneri upfront è tema di controversia tra le parti. L'attore chiede applicarsi il pro rata temporis, che stabilisce una proporzione tra il numero delle rate residue al tempo del rimborso anticipato e il totale delle rate e applica tale proporzione agli oneri da rimborsare.
La convenuta chiede, per contro, l'applicazione della curva degli interessi, che stabilisce una proporzione tra gli interessi “dovuti per la vita residua del contratto”, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi e applica tale proporzione agli oneri (diversi dagli interessi) che devono essere rimborsati, o del costo ammortizzato previsto dallo
IAS 39.
In disparte l'ovvia preferenza delle parti per il metodo per sé più vantaggioso, il tema della lacuna contrattuale deve essere affrontato problematicamente e in termini giuridici.
Primo, è lecito mettere in dubbio che la dir. 2008/48 abbia previsto un criterio armonizzato o che tale
23 criterio sia fissato dalla sentenza XI. Ancorché la Corte di Giustizia rilevi incidentalmente in rappresentando la posizione del giudice rimettente, che “il metodo di calcolo che deve essere CP_3 utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere inconsiderazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto” (punto 24), la questione proposta verte evidentemente sul diritto a calcolare la riduzione sui costi indipendenti dalla durata del contratto e non sulla modalità di calcolo.
La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies
TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”).
Secondo una condivisibile osservazione dell'Avvocato generale in IC NK of IA (c-
555/21), la riduzione del costo totale del credito non dovrebbe premiare o penalizzare il consumatore, per la scelta di rimborsare anticipatamente il capitale (punto 71). Il concetto di “premio” o “penalità” resta indefinito, se non si individua un criterio di giustizia contrattuale, in base al quale verificare se alla riduzione degli oneri segue in concreto un arricchimento o un impoverimento di una parte.
Nel credito al consumo (dir. 2008/48), un criterio di giustizia contrattuale per adeguare l'esecuzione alla minore durata, riducendo gli oneri, potrebbe rinvenirsi nel TAEG, il quale: • è la rappresentazione matematica del «costo totale del credito»; • è l'indice di onerosità del debito, espresso su base annua;
•
è il criterio di maturazione delle competenze dell'intermediario, secondo una progressione uniforme su base annua, indipendentemente dal momento dell'incasso, progressione uniforme rappresentata graficamente dalla curva del TAEG;
• conseguentemente, data l'estinzione al tempo t, è possibile conoscere univocamente la frazione di costi non maturata secondo la curva del TAEG, che pertanto non sono dovuti.
Due ulteriori argomenti segnalano il TAEG come “giusto criterio” ai fini della riduzione del costo totale del credito, almeno nel diritto interno. Primo, il peculiare ruolo rivestito dal TAEG nell'art. 125 bis TUB (commi 6 e 7), come presidio di invarianza del costo del credito rispetto a quello pubblicizzato. Secondo, la stessa riforma del 2021 contiene un'importante indicazione di sistema, poiché rinvia per la riduzione degli oneri, “ove non sia diversamente indicato”, al criterio del costo ammortizzato che implica l'uso del TAEG.
Nel senso che il criterio del costo ammortizzato si approssima al TAEG contrattuale e quindi tende a neutralizzare per entrambe le parti l'effetto finanziario dell'estinzione anticipata, mentre il pro rata
24 temporis riduce in modo apprezzabile il costo effettivo del credito su base annua (nei contratti in esame di 2-3 p.p.) per effetto della riduzione lineare degli oneri upfront, cfr. la C.T.U. che, richiesta di elaborare il tasso effettivo applicato, come conseguenza dell'estinzione anticipata, ha fornito i seguenti risultati. contratto 402868 (doc. 1)
TAEG contrattuale 10,48%
Pro rata temporis 7,59% (pag. 35)
Costo ammortizzato 10,60% (pag. 37)
Curva interessi 10,94% (pag. 39)
contratto 762377 (doc. 3)
TAEG contrattuale 8,52%
Pro rata temporis 6,45% (pag. 44)
Costo ammortizzato 9,04% (pag. 50)
Curva interessi 9,06% (pag. 53)
Tuttavia, il costo ammortizzato, se è in grado di realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, non è però criterio vincolante di riduzione nel diritto europeo e nella giurisprudenza della
Corte di giustizia relativa alla dir. 2008/48, né risulta inderogabile nel diritto interno, essendo mero criterio suppletivo (“ove non sia diversamente indicato”) applicabile soltanto ai contratti stipulati dal
25.7.2021.
Inoltre, la contrattualistica non può restringere o limitare i diritti concessi al consumatore dalla dir.
2008/48 (cfr. art. 22), ma nessuna norma vieta al contratto di prevedere un trattamento più favorevole ai consumatori (cfr. art. 127 co. 2 TUB). Anche al secondo quesito deve pertanto darsi risposta negativa.
Pertanto, proseguendo l'esame problematico della modalità di rimborso applicabile in caso di lacuna contrattuale, s'intende per effetto della nullità della clausola di rimborso, Deve considerarsi che il giusto equilibrio contrattuale trova un proprio limite nel principio di pari dignità della trasparenza contrattuale, come temperamento in diritto del naturale squilibrio tra le parti del contratto b2c, dipendente dalla diversa forza contrattuale e da ineliminabili asimmetrie informative.
Segnatamente, l'intermediario bancario è tenuto a presentare in modo trasparente la struttura delle commissioni, “in modo da permettere al cliente di distinguere [..] gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”, come espressamente prevede l'art.
6-bis del
25 D.P.R. 180/50 con riguardo ai prestiti CQS e CQP.
In senso debole, “distinguere gli oneri” può significare anche e soltanto che il contratto deve determinare quali commissioni l'intermediario è tenuto a retrocedere pro quota e quali no, senza entrare nel merito delle modalità di calcolo, ma tale lettura tralascerebbe da un lato di considerare la chiara funzione di protezione del consumatore-cedente che la normativa assolve, dall'altra il dato altrettanto centrale, consistente nella trasparenza della “struttura delle commissioni”, la quale richiede anche un'adeguata contrattualizzazione della modalità di calcolo del rimborso, al fine di consentire un controllo sulla corretta operatività dell'intermediario nella liquidazione del rimborso al momento dell'estinzione anticipata, senza che al consumatore sia richiesto di sottoporre l'informativa o il testo contrattuale a supposizioni, deduzioni logiche, soluzioni di puzzle o altro non ordinario sforzo di lettura.
Sembra pertanto potersi affermare che, nei contratti CQS o CQP, la modalità di rimborso degli oneri deve essere sempre indicata ed essere formulata in modo trasparente e che il dovere di trasparenza restringa la possibilità per l'intermediario di adottare criteri di rimborso non previsti nel contratto, ma ricavabili in via di interpretazione, facendo emergere i nessi logici esistenti tra una clausola e l'altra e il senso complessivo del contratto (art. 1363 c.c.) oppure valorizzando la regola finale dell'equo contemperamento degli interessi quando ogni altro canone abbia fallito (art. 1371 c.c.).
Infatti, come ricorda l'appellante, il contratto “chiaro perché interpretato”, ossia ripulito da imprecisioni e oscurità lessicali, sistematizzato ecc. per l'opera dell'interprete, che lavora a distanza di tempo e con un certo tempo a disposizione, non è il contratto “chiaro perché trasparente” che il professionista deve offrire al consumatore.
Conclusivamente, il costo ammortizzato è una legittima modalità di rimborso per il caso di estinzione anticipata del contratto, soddisfa anche il criterio dell'equo contemperamento ex art. 1371 c.c., ma nei contratti anteriori al 25.7.2021 ma non può essere applicata per colmare la lacuna contrattale relativa alla riduzione degli oneri upfront se non è contrattualizzata – in termini praticamente equivalenti, non può essere applicata se il contratto prevede almeno un criterio di rimborso applicabile.
Nella specie, tralasciando i premi assicurativi, dove le modalità di rimborso sono regolate dalla polizza e non dal contratto di finanziamento, l'esame dei due contratti evidenzia due diverse modalità di rimborso. La prima (sub art. 3 delle condizioni generali) riguarda la riduzione degli interessi ed è prima facie inapplicabile a ogni altro onere contrattuale che non sia determinato in funzione del tempo e di un tasso d'interesse: “in tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute
26 alla data di anticipato adempimento”, riguarda la riduzione degli interessi ed è prima facie inapplicabile a ogni altro onere contrattuale che non sia determinato in funzione del tempo e di un tasso d'interesse.
L'altra (art. 3.2.) prevede che “gli importi indicati alle lettere [..] saranno rimborsati al cliente per la sola quota non maturata”. Il criterio di “maturazione” non è indicato, ma è fin troppo evidente – e non contestato - che si tratta di un rimborso pro rata temporis. Testualmente, la clausola riguarda i soli oneri recurring, ma può essere applicata estensivamente a qualunque altro onere e commissione, comunque determinato. Pertanto, caduta l'esclusione da rimborso degli oneri upfront, deve applicarsi come criterio contrattuale residuale anche a questi ultimi.
In conclusione, applicando il criterio pro rata temporis sono dovuti all'appellante € 2.229,71, di cui €
210,00 relativi al contratto n. 402868 e € 2.019,71 relativi al contratto n. 762377. Oltre al capitale competono, come da domanda, interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 26.2.2021 al saldo, essendo la disposizione applicabile a ogni specie di obbligazione pecuniaria e non soltanto a quelle di fonte contrattuale. Cfr. Cass.
3.1.2023 n. 61 in tema di obbligazioni restitutorie derivanti dalla nullità del contratto (conforme Cass. 22.3.2025 n. 7677).
11. L'appellata ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di euro 1.824,95 che ha versato a dando volontario adempimento alla decisione dell'ABF di Torino, che dichiara di Pt_1 non condividere.
La decisione ABF (doc.
4.2.g conv.), per la sua brevità, può essere interamente trascritta in questa sede: “Le condizioni economiche applicate al contraente sulla base del contratto contengono alcune voci (“Commissioni di attivazione” "Commissioni di gestione), che prevedono attività recurring, le quali, in caso di anticipata estinzione del prestito, danno luogo a rimborso dei corrispondenti oneri secondo il criterio pro rata temporis. In sede di conteggio estintivo consta peraltro già l'abbuono di €
1.704,70 per rimborso quota “Commissioni di Gestione”. Si richiama in proposito l'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/14 con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assicurativi (criterio di distinzione tra costi up- front e recurring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). I principi espressi dalla pronuncia n. 6167/14 sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle recenti pronunce n.
10035/2016 dell'11.11.2016, n. 10017/2016 dell'11.11.2016 e n. 10003/2016 dell' 11.11.2016.
Riguardo alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, in difetto di un diverso criterio applicabile
27 contrattualmente, si farà parimenti luogo a rimborso degli oneri non maturati, secondo il medesimo criterio pro rata temporis.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, e in applicazione del criterio pro rata temporis, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione o successivamente, l'intermediario è tenuto a retrocedere al ricorrente la somma risultante dalla seguente tabella:
Come accennato, la differenza tra la somma oggetto della decisione (€ 2402,06) e quella chiesta in restituzione (€ 1824,95) corrisponde alla parte del premio assicurativo (€ 599,97) già rimborsata
(punto non contestato).
Per il resto, la decisione ABF applica in modo generalizzato, salvo che alle spese di istruttoria, la regola del rimborso degli oneri recurring, compresi quelli con elementi di promiscuità (§ 2), e usa il pro rata temporis come criterio di rimborso, anche per la parte concernente i premi assicurativi, “in difetto di un diverso criterio contrattuale”
La decisione, pertanto, salve le spese di istruttoria, rimaste fuori dal rimborso in quella sede, perché di natura senz'altro upfront e qui riconosciute per € 210,00, usa principi integralmente sovrapponibili a quelli del presente giudizio. Peraltro, la avrebbe potuto teoricamente contestare, con riguardo a CP_1 entrambi i contratti, l'applicabilità di “un diverso criterio contrattuale” per la liquidazione del rimborso dei premi assicurativi, ma non l'ha fatto. Pertanto, conclusivamente, l'accoglimento della domanda principale comporta il rigetto per incompatibilità della riconvenzionale proposta da CP_1
12. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza. Non v'è ragione di consentire a una anche solo parziale compensazione delle spese in ragione della dubbiezza della lite sul punto cruciale risolto da Corte cost 263/2022, atteso che l'appellata ha proseguito nel giudizio anche dopo quella sentenza, rinfocolando la lite con nuovi motivi e deduzioni.
In assenza di nota, gli onorari sono liquidati sui valori medi della fascia da € 1.000 a € 5.200 e ammontano a € 1.265,00 per il primo grado e a € 2.552,00 per l'appello
Le spese di C.T.U. già liquidate sono da porre definitivamente a carico dell'appellata soccombente.
28
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Torino;
dichiara tenuta e condanna a restituire a la somma di € 2.229,71 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 26.2.2021 al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e la condanna a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite, che liquida d'ufficio in assenza di nota come segue: Parte_1
• per il primo grado di giudizio € 125,00 per esborsi, € 1.265,00 per onorari
• per l'appello € 174,00 per esborsi, € 2.552,00 per onorari
• oltre rimborso spese generali 15% sugli onorari, CPA e IVA come per legge.
Torino, 6 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10438/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla citazione Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALESSANDRO BENVEGNU' e dell'avv. ALBERTO FAVATA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino
- appellante principale contro
(C.F. ), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. WALTER GIACOMO CATURANO del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- appellata principale e appellante incidentale
Conclusioni:
Per l'appellante, come in atto introduttivo:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE IN TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
PREVIO ACCERTAMENTO che il valore della causa è quello relativo ai minori importi dovuti al signor a titolo di commissioni non maturate, pari ad € 2.229,71 e quindi sussiste sul punto la Pt_1 competenza ex art. 7, 10, 12 e 14 c.p.c. del Giudice di Pace;
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., e dell'art. 16, paragrafo 1, il diritto del signor alla riduzione - in seguito Pt_1 all'estinzione anticipata dei contratti di prestito mediante cessione del quinto dello stipendio n. 402868
e n. 762377 - di tutti i costi posti a carico dello stesso al momento della stipula dei finanziamenti suindicati in base alla data di effettiva estinzione.
Per l'effetto, CONDANNARE alla restituzione al signor dell'importo di € Controparte_1 Pt_1
210,00 relativamente al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto n. 402868, e dell'importo di € 2.019,71 relativamente al contrato di finanziamento mediante cessione del quinto n.
762377, a dare così la complessiva somma di € 2.229,71, così come sopra determinata, ovvero di altra, minore o maggiore, veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, co. IV°, c.c. dal giorno della domanda giudiziale fino al saldo.
1 IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Per l'appellato. Come in atto introduttivo.
“in via principale:
1) dichiarare inammissibile (ex artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c.) e/o comunque rigettare integralmente l'appello principale, confermando la sentenza gravata, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito – in via subordinata:
2) nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo principale di appello, sulla ritenuta incompetenza per valore del Giudice di Pace e conseguente ridiscussione della causa nel merito, rigettare ogni avversaria domanda, accogliendo le conclusioni formulate dalla difesa della in prime cure, che CP_1 si richiamano testualmente:
«c) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate dagli attori, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di CP_1
d) accertare e rilevare – ancor prima che nel merito – la carenza di legittimazione/titolarità passiva di con riferimento alle richieste restitutorie di costi incassati da soggetti terzi ([…] CP_1 provvigioni del mediatore), individuando detta legittimazione in capo all'effettivo accipiens delle somme (Intermediario del credito) e rigettando la domanda nei confronti della che non può CP_1 essere neppure individuata quale titolare di un eventuale debito restitutorio;
[…] in ogni caso:
g) condannare l'Attore alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge anche per responsabilità processuale aggravata (lite temeraria), in considerazione del tentativo di duplicare importi già conseguiti;
in via istruttoria:
h) rilevare l'inammissibilità delle eventuali avverse richieste di prova, in quanto non poste in correlazione con i necessari oneri allegatori;
con ogni più ampia riserva, da parte di questa difesa, di qualsivoglia richiesta di prova necessaria ed opportuna, nei termini di legge, a supportare le difese e le domande spiegate».
(anche) in via incidentale condizionata:
2 3) ancora nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo principale di appello, sulla ritenuta incompetenza per valore del Giudice di Pace e conseguente ridiscussione della causa nel merito, accogliere – ai sensi dell'art. 346 c.p.c. o, ove necessario, anche in forma di appello incidentale condizionato – come motivato in narrativa, la domanda riconvenzionale spiegata in prime cure, come da conclusioni che testualmente si ritrascrivono:
«in via riconvenzionale:
e) accertare e dichiarare che il regolamento contrattuale dei rapporti contrattuali per cui è causa è conforme alle disposizioni di legge ed a quelle regolamentari vigenti ratione temporis;
accertare e dichiarare, quindi che in sede di estinzione anticipata, ha correttamente disposto il Controparte_1 rimborso degli oneri accessori non maturati, di propria stretta competenza e che il Cliente non è titolare di alcun ulteriore diritto restitutorio;
accertare e dichiarare, indi, l'erroneità della decisione
ABF-Collegio di Torino n. 16625/17, nella parte in cui ha ritenuto la tenuta alla restituzione di CP_1 ulteriori oneri in relazione al rapporto n. 402868, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
per l'effetto condannare l'Attore alla corresponsione, in favore di dell'importo di €uro 1.824,95 CP_1 già versato in esecuzione dell'illegittima pronuncia arbitrale, o della somma anche minore ritenuta di giustizia».
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con 1. In data 4.2.2012 (doc. 1 att.) ha stipulato con un prestito mediante cessione del Parte_1 quinto dello stipendio n. 402868 per € 42.200,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 350,00 al TAEG indicato in contratto del 10,48% e ricevendo un importo di € 26.484,12 al netto di interessi maturandi per € 8.228,74 e delle seguenti commissioni e imposte, prelevate all'erogazione:
• Spese di istruttoria € 350,00
• Commissioni di attivazione € 1.470,00
• Commissioni di gestione € 3.800,86
• Premio assicurativo € 1.573,74
• Rivalsa oneri erariali € 92,54. ha estinto anticipatamente il contratto dopo il pagamento di 48 rate su 120 in data 8.3.2016, Pt_1 con un conteggio di estinzione (doc. 2 att.) di € 20.546,38, dedotti dalle rate a scadere:
• Interessi non maturati per € 3.151,43 al tasso di interesse contrattuale del 4,5%
• Commissioni di gestione per € 1.704,70.
A seguito di ricorso, l'ABF di Torino con decisione n. 16625/17 (doc.
4.2.g conv.) ha riconosciuto a l rimborso di ulteriori € 2.402,06 di cui: Pt_1
• € 882,00 per commissioni di attivazione
3 • € 575,82 per residuo commissioni di gestione
• € 944,24 per premio assicurativo Con Non è controverso tra le parti che abbia adempiuto la decisione ABF, di modo che il thema disputandum verte sulla sola restituzione spese di istruttoria, pretese a rimborso dall'attore per €
210,00 per la durata contrattuale non goduta (60% di € 350,00). Con 2. In data 29.1.2016 (doc. 3 att.) ha stipulato con un secondo prestito mediante Parte_1 cessione del quinto dello stipendio n. 761699 per € 44.400,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 370,00 al TAEG indicato in contratto del 8,52% e ricevendo un importo di € 30.231,92 al netto di interessi maturandi per € 10.462,04 e delle seguenti commissioni e imposte, prelevate all'erogazione:
• Commissioni di attivazione € 621,60
• Commissioni di gestione € 207,60
• Commissioni d'intermediazione € 2.442,00
• Spese di istruttoria € 350,00
• Imposte e tasse € 84,84 ha estinto anticipatamente il contratto dopo il pagamento di 49 rate su 120 in data 24.4.2020, Pt_1 con un conteggio di estinzione (doc. 4 att.) di € 22.795,57, dedotti dalle rate a scadere:
• Interessi non maturati per € 3.952,61
• Commissioni di gestione per € 122,83
3. Dopo aver inutilmente reclamato la restituzione degli oneri upfront, ha citato in giudizio Pt_1
Con
avanti al Giudice di pace di Torino, con atto notificato in data 26.2.2021, deducendo la nullità delle clausole contrattuali di esclusione del rimborso di tali oneri per violazione dell'art. 125-sexies
TUB, come interpretato in base alla nota sentenza XI della Corte di Giustizia (11.9.2019, c 383-
18) e chiedendo il rimborso delle commissioni non maturate pari ad € 4.631,77 (effettivi € 2.229,71, considerando il rimborso di € 2.402,06 ricevuto dall'attore a seguito della decisione ABF) per effetto dell'anticipata estinzione dei contratti n. 402868 e n. 761699. Con Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di pace, per essere competente il Tribunale di Torino, ritenendo la contestazione della nullità delle clausole di irripetibilità degli oneri upfront estesa all'intero contratto e chiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di € 1.824,95 volontariamente versata in esecuzione della decisione ABF, al netto della somma di € 599,97, quale restituzione del premio assicurativo riconosciuta dovuta e già eseguita al tempo dell'estinzione.
4 La domanda riconvenzionale in questione è stata così formulata: “e) accertare e dichiarare che il regolamento contrattuale dei rapporti contrattuali per cui è causa è conforme alle disposizioni di legge ed a quelle regolamentari vigenti ratione temporis;
accertare e dichiarare, quindi che CP_1
in sede di estinzione anticipata, ha correttamente disposto il rimborso degli oneri accessori non
[...] maturati, di propria stretta competenza e che il Cliente non è titolare di alcun ulteriore diritto restitutorio;
accertare e dichiarare, indi, l'erroneità della decisione ABF-Collegio di Torino n.
16625/17, nella parte in cui ha ritenuto la tenuta alla restituzione di ulteriori oneri in relazione CP_1 al rapporto n. 402868, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
per l'effetto condannare l'Attore alla corresponsione, in favore di dell'importo di €uro 1.824,95 già versato in esecuzione CP_1 dell'illegittima pronuncia arbitrale, o della somma anche minore ritenuta di giustizia”.
4. Con sentenza n. 383/2022 emessa in data 18.1.2022, il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale. Come si legge in sentenza (pag. 4), “[..] il valore della causa è superiore al limite della competenza per valore del Giudice di Pace , in quanto petitum e causa petendi non si limitano alla vessatorietà e contrarietà a norme imperative, ma sono estesi all'intero contratto, del valore dell'importo dei finanziamenti, rispettivamente, di € 26.484,12 ed €
30.231,92, considerati gli importi effettivamente erogati, non rilevando che l'attore abbia chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di una somma ed interessi rientranti nella competenza per valore del Giudice di Pace. “[..] Anche la domanda riconvenzionale della convenuta esige, preliminarmente, una cognizione sull'intero contenuto del contratto: per l'accertamento del valore della causa si deve considerare l'importo mutuato o, altrimenti, ritenere di valore indeterminabile la vertenza, con la conseguenza che la cognizione della causa nel merito non rientra comunque nella sfera di competenza del Giudice di Pace”.
5. Con atto notificato il 25.5.2022 e iscritto in data 31.5.2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 383/2022, impugnando il capo relativo alla declinatoria di competenza (pag. 6 ss.) perché in violazione dell'art. 7 c.p.c. e dei criteri di cui agli artt. 10, 12 e 14 c.p.c., per erronea qualificazione dell'oggetto dell'accertamento della causa ed erronea applicazione dei criteri per determinare il valore della domanda, e riproposto ex art. 346 c.p.c. le questioni di fatto e di diritto non esaminate.
costituita in appello tempestivamente, con comparsa dep. 23.9.2022 per l'udienza del CP_2
14.10.2022, chiedendo di “dichiarare inammissibile (ex artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c.) e/o comunque rigettare integralmente l'appello principale, confermando la sentenza gravata” e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo principale di appello, di rigettare integralmente la domanda con l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla in primo grado. CP_1
5 Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e anche in via di appello incidentale condizionato, ha riproposto CP_1 la domanda riconvenzionale già proposta in primo grado, avente a oggetto la restituzione della somma di € 1.824,95 già versata in esecuzione della decisione ABF o della somma anche minore ritenuta di giustizia.
Radicatosi il contraddittorio, esperito senz'esito un tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante C.T.U. sul quesito contenuto nell'ordinanza fuori udienza del 30.6.2023. Dopo il deposito della perizia (9.10.2023) e lo svolgimento di udienza di chiarimenti (verbale di udienza 14.2.2024), le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLLA DECISIONE
Il motivo dell'appello principale, in punto competenza, è palesemente fondato.
Il giudice di pace ha ritenuto petitum e causa petendi della domanda principale “estesi all'intero contratto, del valore dell'importo dei finanziamenti, rispettivamente, di € 26.484,12 ed € 30.231,92, considerati gli importi effettivamente erogati” e che “anche la domanda riconvenzionale della convenuta esige, preliminarmente, una cognizione sull'intero contenuto del contratto: per l'accertamento del valore della causa si deve considerare l'importo mutuato o, altrimenti, ritenere di valore indeterminabile” la domanda.
Tuttavia, i due contratti sono stati integralmente eseguiti da parte del consumatore con il rimborso anticipato del prestito, che non è in contestazione. Oggetto di contestazione è soltanto la mancata restituzione degli oneri commissionali upfront ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla Corte di giustizia nella nota sentenza previo accertamento della nullità delle singole CP_3 clausole preclusive del rimborso. Tale pretesa è ancora pendente per € 210,00 con riguardo al contratto n. 402868 e per € 2.019,71 con riguardo al contratto n. 762377, per complessivi € 2.229,71.
La domanda principale, avuto riguardo alla somma indicata dall'attore (art. 14 c.p.c.) e alla parte del contratto in contestazione (art. 12 c.p.c.), cade quindi nella competenza del giudice di pace (art. 7
c.p.c.).
Anche la domanda riconvenzionale, che non deve sommarsi alla principale per determinare il giudice competente (cfr. art. 10 cpv c.p.c.), rientra naturalmente nella competenza per valore del giudice di pace, secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 14 c.p.c., stante il fatto che deduce di aver dato CP_1 volontariamente esecuzione alla decisione dell'ABF Torino e di aver versato a una somma Pt_1 superiore a ciò che era dovuto ai sensi della regolamentazione contrattuale e dell'art. 125-sexies TUB
– eccedenza in tesi pari a € 1.824,95.
Accolto il motivo di appello in punto competenza avverso la decisione del giudice di pace, secondo il condiviso orientamento di legittimità (Cass. 17.12.2019 n. 33456; Cass.
2.7.2015 n. 13263), poiché
6 non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.
Devono quindi esaminarsi nel merito le domande principale e riconvenzionale, atteso che le parti hanno riproposto ex art. 346 c.p.c. le deduzioni di fatto e di diritto non esaminate dal primo giudice.
In sintesi, i punti della motivazione sono i seguenti: 1) ai due contratti all'odierno esame stipulati nel
2012 e nel 2016, si applica (art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n. 73 conv. in legge 23.7.2021 n.
106) il previgente testo dell'art. 125-sexies TUB, comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”; 2) l'art. 11-octies comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui rinvia alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'IT” (Corte cost. 22.12.2022 n. 263), per violazione dell'art. 16 par. 1 della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza XI, e mediatamente degli artt. 11 e 117 Cost.; pertanto, la disposizione, mutilata della parte illegittima, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”; 3) il punto centrale della sentenza XI è che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, deve essere calcolata sulla base del “costo totale del credito”, che comprende non soltanto gli interessi corrispettivi e le competenze (commissioni, spese) ancora da maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata, perché fissi o legati ad altra grandezza (ad es.
l'ammontare del prestito); 4) la ratio decidendi della sentenza è che il finanziatore ha un ampio CP_3 margine di manovra nella predisposizione dell'offerta e non deve essergli lasciata la chance di sottrarsi alla riduzione di una parte del costo totale del credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata;
5) anche se il finanziatore non abusa del suo
“margine di manovra”, la semplice presenza di oneri per l'accesso al contratto, compresi ex ante nel
“costo totale” e nella rappresentazione numerica del TAEG, ma irriducibili a posteriori perché in tesi indipendenti dalla durata, comporta in caso di estinzione anticipata un aumento del costo totale del credito su base annua e pertanto rappresenta, da un lato, un disincentivo all'esercizio “in qualsiasi momento” del diritto all'estinzione anticipata, dall'altro, una indiretta penalizzazione del consumatore, non prevista nella dir. 2008/48, per la scelta di estinguere anticipatamente il contratto;
6) per questo
7 motivo sostanziale, la tutela dei consumatori non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, né alla reazione contro le pratiche opache o abusive del finanziatore, ma richiede “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte cost. 263/2022); 7) le disposizioni sulla trasparenza emanate da Banca d'IT, anche ai sensi dell'art. 6bis d.p.r. 180/50
(introdotto dal d.lgs. 19.9.2012 n. 169), intese a “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (comma 3, lett. b), “valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili”, ma entrano perciò in conflitto con la dir. 2008/48, come interpretata nella sentenza
XI, e dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub- primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”; 8) il diritto del cliente alla riduzione riguarda tutti i costi di accesso, comprese le commissioni destinate a remunerare i servizi resi da un intermediario del credito (o altra consimile figura); la pretesa di distinguere tali commissioni dalla generalità dei costi è, peraltro, artificiosa, visto che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti, con l'affidamento della stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionati ecc., è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può privare il cliente del diritto alla riduzione;
9) il precedente della Corte di Giustizia IC NK of IA (9.2.2023, c-555/21) non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso al contratto indipendenti dal “margine di manovra” del finanziatore e non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata;
10) lo jus superveniens del 2023, citato dall'appellata in conclusionale (pag. 8 ss. e passim), non rovescia il quadro normativo e giurisprudenziale risultante dalla sentenza XI e da Corte cost. 263/2022, visto che la legge n. 103 non ha mai avuto vigenza, essendo stata sostituita il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dal d.l. 104, mentre quest'ultimo da un lato dichiara “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”, dall'altro contiene un'imprecisata “salvezza” delle norme “in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza
8 causa” che, nella sua genericità, non è in grado di ingenerare un conflitto con il diritto UE e non osta all'interpretazione conforme;
11) né la dir. 2008/48 né la sentenza XI paiono contenere una previsione vincolante sul criterio di rimborso degli interessi e degli altri costi non maturati e pertanto ammettono criteri diversi dal pro rata temporis di cui l'attore chiede l'applicazione, come il criterio del
“costo ammortizzato” sostenuto dal convenuto;
12) tuttavia, dovendo l'intermediario presentare in modo trasparente la struttura delle commissioni, “in modo da permettere al cliente di distinguere [..] gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (art.
6-bis d.p.r.
180/50), qualunque criterio di rimborso gli oneri e commissioni deve essere adeguatamente contrattualizzato e rispondere agli standard di trasparenza fissati dalla giur. europea in tema di clausole abusive: 13) in specie, i due contratti non prevedono per il rimborso di oneri e commissioni altro criterio che quello della proporzionalità lineare;
14) l'accoglimento della domanda principale comporta, al contempo, il rigetto della riconvenzionale dell'appellata, avente a oggetto la restituzione Con delle somme versate al consumatore in esecuzione della decisione ABF, senza che peraltro offra argomenti diversi da quelli già scrutinati e respinti per fondare la sua domanda.
1. Secondo l'art. 16 par. 1 della seconda direttiva 23 agosto 2008 n. 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori, “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La seconda direttiva è stata recepita con il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che ha modificato in parte qua il TUB, dove il diritto del consumatore a estinguere anticipatamente il contratto è disciplinato dall'art. 125- sexies (comma 1), che al tempo di conclusione del contratto all'odierno esame era formulato in termini quasi identici all'art. 16 par. 1 dir. 2008/48: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
A seguito della nota sentenza XI, l'art. 11-octies d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106) ha recepito il principio espresso dalla sentenza – la riduzione del costo totale del credito in funzione dell'anticipato rimborso del capitale –, limitandone però l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25.7.2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante, corrente nel diritto applicato, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.
In particolare, secondo il comma 2 dell'art. 11-octies “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad
9 applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'IT vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma l'inciso che rinvia alle “norme secondarie ecc.” è caduto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 22.12.2022 n. 263, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, “sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, [..] può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI” (§ 14.2).
2. Lo stato del diritto applicato, prima della sentenza XI, che l'art. 11-octies comma 2 ha inutilmente cercato di preservare a tutela dell'affidamento degli intermediari, è compendiato nella normativa secondaria di Banca d'IT, nei successivi orientamenti di vigilanza, nella giurisprudenza, prevalentemente dell'ABF.
A partire dalle “Disposizioni di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, e in particolare dalla revisione del 9 febbraio 2011,
Banca d'IT ha dato disposizioni affinché “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” (Sezione VII, Credito ai consumatori, § 5.2.1, in nota). Una previsione analoga si legge in Sezione XI, Requisiti organizzativi, § 2 in nota.
“L'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata” implica evidentemente l'esistenza di oneri irripetibili, perché relativi ad attività anteriori alla sottoscrizione del contratto, e di oneri astrattamente ripetibili, ma di cui non sussistono le condizioni per lo sgravio, perché già maturati alla data del rimborso anticipato.
La medesima interpretazione può darsi del successivo art. 6bis d.p.r. 180/50 (aggiunto dall'art. 31 comma 1 d.lgs. 19.9.2012 n. 169) che delega Banca d'IT a definire “disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione” (comma 3). Tali disposizioni hanno la funzione, tra l'altro, di “rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (lett. b).
L'interpretazione di Banca d'IT può essere ricostruita in questi termini. Oggetto del diritto alla
10 riduzione sono interessi e costi non ancora “maturati” alla data dell'estinzione anticipata. Gli interessi sono “dovuti” dal tempo della maturazione o scadenza, come frutti del capitale concesso in godimento e cessano di prodursi con il rimborso anticipato. Gli altri oneri e costi consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore per suo conto o nella remunerazione di un'attività propria del finanziatore e “maturano”, sono “dovuti” con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione creditizia ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa ecc.).
Secondo questa sistemazione, il diritto alla riduzione riguarda i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (c.d. recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata. Per contro, gli oneri di accesso al contratto
(c.d. upfront) remunerando un'attività già compiuta (spese di istruttoria, perizia, provvigioni dell'agente o mediatore creditizio) in caso di successiva estinzione anticipata del contratto, non potrebbero mai essere rimborsati.
L'irripetibilità dei costi upfront manifesta razionalità economica, in quanto esistano costi fissi di accesso al contratto (ad es. spese di istruttoria, costituzione di garanzie, perizie di stima) o costi che dipendano dall'ammontare del credito concesso (ad es. provvigione del mediatore creditizio o agente), anziché dalla durata. Esiste anche una certa coerenza tra l'irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite e il principio civilistico che l'estinzione anticipata di un contratto, per scelta di una parte, non dovrebbe pregiudicare i diritti anteriormente acquisiti (arg. ex art. 1373 c.c.).
Nondimeno, come si vedrà infra, non è questa la razionalità economica e giuridica sottesa alla dir.
2008/48 ed espressa nella sentenza XI.
Nel diritto applicato ante XI, il principio di irripetibilità dei costi per prestazioni interamente eseguite ha trovato un duplice temperamento, nel dovere del finanziatore di fornire al cliente un'informazione precontrattuale e contrattuale “trasparente” e di comportarsi secondo correttezza, col correlativo divieto di pratiche opache o scorrette, in violazione degli obblighi di trasparenza ed elusive del diritto alla riduzione del costo del credito. Infatti, la linearità della distinzione tra oneri upfront e recurring non ha impedito agli intermediari prassi commerciali scorrette, stigmatizzate negli orientamenti di vigilanza di Banca d'IT, quali il caricamento in misura rilevante della quota delle commissioni upfront, una ripartizione delle commissioni tra quota upfront e recurring, sovente non supportata da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzata da uno sbilanciamento nei confronti della prima, la distinzione poco chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute al finanziatore e componenti di costo dovute alla rete distributiva, la duplicazione di
11 commissioni a fronte di una medesima attività, l'ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring, con conseguente ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di rimborso anticipato del capitale.
Peraltro, pur avvedendosi delle chance di abuso concesse agli intermediari, di caricare “il piatto” delle commissioni upfront e presentarle al consumatore come irripetibili, e promuovendo come buona pratica di mercato schemi di offerta che incorporano nel tasso annuo nominale la gran parte degli oneri connessi con il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (c.d. tutto TAN), poiché ciò riduce la quota degli oneri irripetibili ed evita l'innalzamento dei costi per il caso di rimborso anticipato, Banca d'IT ha continuato a muoversi all'interno della divisione tra oneri upfront e recurring, senza negarne mai la validità in linea di principio.
Lo stato consolidato della giurisprudenza italiana al momento dell'uscita della sentenza XI della
Corte di Giustizia dell'Unione europea (dell'11 settembre 2019, C-383/18) era dunque il seguente, ben riassunto nel primo autorevole precedente successivo, la decisione del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in data 11 dicembre 2019 n. 26525, dove riemergono alcune delle prassi scorrette censurate dalla Vigilanza di Banca d'IT: “1) “nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”.
3. La sentenza XI ha deciso una pregiudiziale interpretativa, relativamente all'art. 16 della direttiva 2008/48, di cui il giudice polacco remittente ha offerto due interpretazioni. La prima considera soggetti a riduzione i costi “connessi alla durata del credito. Pertanto, il termine «costi» si riferisce alle spese che l'ente creditizio deve sostenere in relazione al credito concesso [..] dal momento che l'ente creditizio non sosterrà tali spese, il consumatore dovrebbe avere il diritto di farle detrarre dal costo totale del credito”. Nella seconda, la «restante durata del contratto» non è un criterio
12 di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma riguarda le modalità di calcolo della riduzione, che deve essere proporzionale alla residua durata.
Oltre a queste due interpretazioni, l'Avvocato generale ha preso in esame nelle sue conclusioni (punto
45-46) anche una terza interpretazione, considerando “costi dovuti per la restante durata del contratto” quelli formalmente indicati nel contratto stesso come “dipendenti dalla durata del contratto” oppure
“non ancora scaduti al momento del rimborso anticipato”.
La Corte di Giustizia ha elegantemente tralasciato come inconcludente “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, che restituirebbe risultati equivoci, per dare preminenza ad argomenti teleologici e orientati alle conseguenze.
In particolare, l'obiettivo della dir. 2008/48 consiste nel “garantire un'elevata protezione del consumatore”, in base all'assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto Per_1 Persona_2
63)” (punto 29).
“Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30). Pertanto – arrivando al cuore dell'argomentazione di – deve darsi un'interpretazione “utile” dell'art. 16 CP_3 par. 1 nel senso di salvaguardare “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito”.
Concretamente, la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, minaccia l'effettività del diritto del cliente, perché stimolerebbe il finanziatore a sfruttare tutto il “margine di manovra” di cui dispone nella predisposizione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, per presentare una parte della propria remunerazione come irripetibile, caricando il “piatto” delle commissioni upfront – come già aveva osservato Banca d'IT negli orientamenti di vigilanza (§ 2).
I punti 31-33 della motivazione esemplificano le conseguenze paventate. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). Infine, “il margine di
13 manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33) e mette in discussione la stessa ammissibilità della suddivisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e-o tempo di maturazione, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività del diritto alla riduzione.
Pertanto, avendo respinto con questi argomenti la prima e la terza interpretazione, la Corte di Giustizia ha accolto la seconda, negando valore giuridico alla distinzione tra costi dipendenti e indipendenti dalla durata e interpretando l'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
4. Forse inavvertitamente, la Corte di Giustizia ha indebolito la forza dei propri argomenti, introducendo una premessa forse vera, ma non indispensabile, ossia la propensione del finanziatore ad abusare del proprio margine di manovra in danno del cliente, per giustificare la conclusione attinta.
Primo. L'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 offre all'interprete un elemento centrale a cui affidare la scelta tra le due interpretazioni e che orienta con sicurezza la scelta verso l'inclusione di tutti gli oneri, anche indipendenti dalla durata, nel perimetro dei costi riducibili. Tale elemento è il “costo totale del credito”, riguardo al quale la stessa sentenza XI (punto 23) ha osservato che la definizione (art. 3 lett. g) dir. 2008/48) non contiene “alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito”.
Pertanto, non dovrebbe essere consentita distinzione alcuna tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata, non soltanto con riguardo all'informativa contrattuale, ma anche con riguardo all'evenienza, possibile “in ogni momento”, dell'estinzione anticipata.
Su questa premessa, le esemplificazioni di cui ai punti 31-33 della motivazione conservano bensì valore, perché comprovano la giustezza della scelta, ma non sono una premessa indispensabile. Nel medesimo senso anche Corte cost. 263/2022, secondo cui “in tanto si giustifica tale richiamo [al costo totale del credito], in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale” (§ 12.3.2).
Secondo. Nel caso di rimborso anticipato del capitale, appare naturale adeguare il contratto alla minore durata effettiva, senza che il consumatore sia premiato o penalizzato, fermo il diritto del finanziatore a pretendere l'equo indennizzo “per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, ove applicabile (art. 16 par. 2 ss. dir. 2008/48). Ora, la penalizzazione del consumatore in caso di rimborso anticipato non dipende da uno specifico abuso del finanziatore nella presentazione dei costi – punto su cui insiste –, ma dalla pura e semplice presenza di oneri che (thema CP_3 disputandum) non sono sottoposti a riduzione, poiché ciò comporta inevitabilmente l'aumento del
14 costo del credito, visto che la stessa somma di denaro, che le parti hanno pattuito per la durata originaria, viene mantenuta ferma su un intervallo di tempo inferiore. Ad es.
1.000 euro spalmati in modo uniforme su dieci anni equivalgono a 100 euro per anno, su otto anni a 125 euro per anno, su quattro anni a 250 euro per anno e a un peso (teorico) di 2.000 euro per anno se il contratto viene estinto anticipatamente dopo soli sei mesi. A parità di capitale, il peso dell'onere cresce in proporzione, man mano che la durata si accorcia.
Anche se il finanziatore presenta al consumatore costi effettivi e in modo trasparente e corretto, il costo del credito aumenta: e ciò per il solo fatto che alcuni oneri compresi ex ante nel costo totale del credito e nella rappresentazione percentuale su base annua del TAEG, che è “fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito” (art. 19 par. 3 dir. 2008/48), non possono essere ridotti e adeguati ex post alla minore durata effettiva del contratto.
La maggior onerosità del credito, legata alla pretesa irripetibilità degli oneri upfront, non può giustificarsi in quanto conseguenza volontariamente accettata dal consumatore, con il rimborso anticipato del capitale, poiché tale interpretazione contraddice la ratio della norma.
La dir. 2008/48 concede, infatti, al consumatore il diritto di rimborsare il capitale anticipatamente “in qualsiasi momento”, per consentirgli di adeguare l'esposizione debitoria alle proprie possibilità, rinegoziare il finanziamento cogliendo eventuali ribassi dei tassi ecc., senza altro onere che l'obbligo
(peraltro eventuale) di indennizzo. Oneri aggiuntivi non possono essere evidentemente introdotti dall'interprete e tale appare l'aumento del costo del credito ingenerato dall'irripetibilità degli oneri upfront, che si presenta ex ante come un disincentivo all'uso “in qualsiasi momento” del diritto di estinzione anticipata e a posteriori come un'indiretta penalizzazione del consumatore per l'esercizio di tale diritto.
In conclusione. La divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili, oltre a essere scarsamente compatibile con il paradigma della riduzione, costituito dal “costo totale del credito”, rappresenta anche una minaccia all'effettività del diritto all'estinzione anticipata del contratto, concesso dalla dir. 2008/48 al consumatore in modo sostanzialmente incondizionato (“in ogni momento”), senza che tale pericolo possa essere arginato dalla pura e semplice trasparenza contrattuale o dall'eventuale reazione contro una non corretta presentazione dei costi. Tale notazione, incidentalmente, conferma la conclusione di Corte cost. 263/2022, secondo cui la tutela dei consumatori, nel quadro della dir. 2008/48 non può essere affidata ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, ma richiede invece “una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione
15 proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (§ 12.1.).
5. L'art. 6bis del d.p.r. 180/50, rubricato “trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, prevede al comma 3 il potere di Banca d'IT di definire, ai sensi del TUB, “disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione”. In particolare, interessa in questa sede la lettera b), che riguarda le disposizioni volte a “b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute al finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
La norma non è stata toccata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale che ha colpito l'art. 11- octies, comma 2 del d.l. 73/2021, è tuttora vigente e, secondo l'appellata, continuerebbe a orientare l'interprete verso la distinzione tra costi ripetibili e irripetibili, salva l'applicazione dei doveri di trasparenza e correttezza del finanziatore, al fine di evitare possibili pratiche opache o scorrette in danno del consumatore. In definitiva, tale norma manterrebbe vigente il diritto applicato prima della sentenza XI, sia pure ristretto al solo ambito dell'erogazione di finanziamenti con cessione del quinto.
La Corte costituzionale s'è nondimeno pronunciata sulle disposizioni sulla trasparenza di Banca
d'IT, osservando che esse “avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili [..] a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri” ed evidenziando la funzione del rinvio recettizio a tali disposizioni, contenuto nell'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 25.5.2021 n. 73, “rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo” e rende “univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza XI e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia” (§ 12.1.).
Per conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies comma 2 del d.l. 73/2021, limitatamente al rinvio recettizio alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'IT”, di modo che l'art. 125 sexies comma 1
TUB, per i contratti anteriori al 25.7.2021, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”. Incidentalmente, la Corte osserva che “resteranno chiaramente
16 applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”
(sub § 14).
È evidente che le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art. 6bis (vigente dal 2012) sono le medesime richiamate (nel 2021) dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021 e colpite (nel 2022) dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Pertanto, esse non possono continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
XI”.
6. La definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l'inclusione nel “costo totale del credito” è sufficiente che il finanziatore ne abbia “conoscenza”. A fortiori, è inclusa la prestazione chiesta dal terzo al finanziatore e da costui ribaltata sul cliente (come la commissione di agenzia o intermediazione).
Infatti, l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti –
è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni dell'agente o intermediario (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento.
Si ha conferma di tale conclusione, rilevando che, prima ancora di Banca d'IT CP_3 raccomandava come pratica virtuosa l'adozione di schemi contrattuali “tutto TAN”, ossia con l'eliminazione di oneri upfront, indipendenti dalla durata (§ 2). Ciò non implicava, ovviamente, che il finanziatore non avesse facoltà di ribaltare la spesa sul consumatore, addebitando la commissione, né che la spesa fosse fatta “a fondo perduto”, ma soltanto che la spesa doveva essere conglobata con gli altri costi (gestionali, di raccolta ecc.) e coperta cogli interessi.
Dopo la distinzione tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata è caduta, pertanto il logico CP_3 corollario dell'autonomia organizzativa e negoziale del finanziatore non può che essere l'indifferenza del consumatore, il quale ha diritto di conteggiare gli oneri upfront, previsti in entrambi i contratti, delle “commissioni per il perfezionamento del finanziamento” e delle “provvigioni all'intermediario
17 del credito” ai fini della riduzione del costo totale del credito.
La pretesa di oneri upfront al tempo della conclusione del contratto non è perciò illegittima – il finanziatore può liberamente modulare nel tempo gli elementi dell'offerta – ma non può avere altro effetto, se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate, nel caso di estinzione anticipata.
Che la commissione prelevata sia stata davvero versata all'intermediario del credito è, infine, irrilevante, visto che la regola di giudizio espressa nella sentenza opera indipendentemente CP_3 dall'esistenza di un abuso (§ 4) o di una pratica scorretta od opaca del finanziatore.
7. In tema di provvigioni corrisposte a terzi, una pronuncia di merito (Trib. Nocera Inferiore 5.1.2023, su Diritto bancario) ha espresso il convincimento che la banca non sia legittimata passiva all'azione di indebito, per le somme che essa prova di aver corrisposto a terzi, in quanto non sarebbe beneficiaria finale (o accipiens) del pagamento.
Tale principio di diritto non può essere condiviso.
Il diritto alla riduzione compete come effetto legale del contratto di credito al consumatore nei confronti del finanziatore, quale parte del contratto, e comporta la deduzione dell'ammontare degli
“interessi e costi dovuti per vita residua del contratto” dal debito residuo da rimborsare per l'estinzione anticipata.
Che il finanziatore subisca una falcidia del credito residuo per capitale in ragione della riduzione di tutti gli oneri inclusi nel “costo totale del credito”, comprese le remunerazioni dei terzi, non stupisce visto che il finanziatore ha un ruolo centrale nell'iniziativa economica e che, non in assoluto, ma certamente nella normalità dei casi, lo stesso utilizza la prestazione del terzo per la conclusione del contratto (mediatore creditizio, agente) o mette a disposizione del consumatore il servizio (impresa di assicurazione), ribaltando sul consumatore le relative remunerazioni, premi e provvigioni.
A sua volta, con l'unica notevole eccezione dell'art. 22, comma 15-quater d.l. 179/2012, che obbliga l'impresa di assicurazione, nel caso di estinzione anticipata, a restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo il metodo di calcolo ivi indicato, il consumatore non ha, in generale, un diritto ex contractu nei confronti dei terzi diversi dal finanziatore, per avere il rimborso della quota parte di oneri anticipati e non maturati, né un'azione di indebito.
Si ha incidentalmente conferma della centralità del finanziatore e della non spettanza al consumatore di alcuna azione nei confronti dell'intermediario del credito, considerando il novellato art. 125-sexies, comma 3 del TUB (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al 25.7.2021), secondo cui “salva
18 diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Dall'irretroattività di tale previsione (vedi art. 11-octies d.l. 73/2021, comma 2, primo periodo) si ricava che, per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito e non maturata al tempo dell'estinzione anticipata è tenuto a provvedere il finanziatore, senza una facoltà di regresso ex lege.
A tale obbligo segue logicamente che, se nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi, provvigioni e altri oneri da rimborsare, perché corrisposti e non maturati, non è accordata
(come accadeva per gli oneri upfront ante o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene CP_3
a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla. Pertanto, secondo le regole civilistiche della legittimazione all'azione di indebito, la domanda di restituzione delle provvigioni dell'intermediario del credito è correttamente proposta nei confronti del finanziatore.
8. La sentenza IC NK of IA, riguarda la dir. 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola con
“l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza XI, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore” (punto 13).
Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché
“i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in
19 garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca”
(punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva
2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
Anche in tal caso, la Corte di Giustizia ha dato scarso peso al tenore letterale della disposizione da interpretare (art. 25 par. 1) e ritenuto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto 27). Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (punto 28).
È degno di nota che la sentenza IC NK of IA non enuncia le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” (punto 31).
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza XI, nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
20 Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore
[..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17
(punti 34 a 36).
Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38).
In conclusione, la sentenza IC NK of IA ha distinto il regime applicabile alle due
Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza CP_3
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n. 2468; Cass.
11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostarsi dalla sentenza XI in una controversia riguardante la dir. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da IC NK of IA, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
9. L'art. 27 del d.l. 10.8.2023 n. 104 ha riscritto l'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 73/2021, che attualmente prevede: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Come già affermato in altre pronunce di questo Tribunale (cfr. Trib. Torino 18.10.2023 n. 3991; Trib.
21 Torino 26.1.2024 n. 556), la disposizione non tocca i diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, né potrebbe essere altrimenti, visto che il giudice è tenuto a interpretare e applicare il diritto interno “alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, c-14/83,
e e molte altre conformi) fino al caso-limite della manifesta contrarietà a legge Per_3 Per_4
(cfr. Corte giustizia UE 24.1.2012, c-282/10, e quindi a preferire, tra tutti i significati Per_5 dell'enunciato normativo ragionevolmente possibili secondo gli ordinari strumenti di interpretazione, uno compatibile con la direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia. Oltre al criterio di preferenza dettato dalla Corte di Giustizia, la stessa disposizione da interpretare ribadisce il “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”, offrendo all'interprete argomento a non estrarre dall'enunciato significati incompatibili con i diritti riconosciuti dalla dir. 2008/48 al consumatore in caso di estinzione anticipata o con l'effettività della loro tutela.
Ulteriore argomento, per il rispetto dei principi di diritto espressi dalla sentenza XI e del giudicato costituzionale, si ricava dal confronto con la norma introdotta in via di emendamento (art. 1 comma 1- bis) al d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in legge 10.8.2023 n. 103 – mai di fatto entrata in vigore perché sostituita il giorno stesso della pubblicazione in G.U. –, la quale conteneva, essa sì, una disposizione in aperto contrasto con XI e Corte cost. 263/2022, prevedendo che “non sono comunque soggetti a riduzione [..] i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”. L'art. 27 d.l. 104/2021, pur essendo scritto sulla falsariga della norma sostituita, lascia cadere quest'inciso: evidente indice della resipiscenza del legislatore e della scelta – questa volta coerente con il declamato “rispetto del diritto dell'Unione europea” – di non entrare nuovamente in conflitto con la pronuncia XI.
Unico elemento di novità, a parte la confermata irriducibilità delle imposte, è la generica “salvezza” delle norme in tema di indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri in caso di estinzione anticipata del contratto non è tuttavia in conflitto con il principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali, né coi principi che governano la ripetizione dell'indebito.
Come già è stato scritto (sub § 4), la riduzione della totalità degli oneri compresi nel “costo totale del credito”, compresi quelli per l'accesso al contratto, consente al consumatore di rimborsare anticipatamente il prestito senza subire un impoverimento, consistente nel surrettizio aumento del costo totale del credito su base annua, rispetto a quello previsto in contratto e rappresentato nel TAEG per la regolare esecuzione del contratto fino alla naturale scadenza. Pertanto, la riduzione degli oneri non può fondare alcuna azione ex art. 2041 c.c. del finanziatore nei confronti del consumatore:
22 anzitutto perché il consumatore non viene “arricchito a danno” del finanziatore e comunque perché una tale azione avrebbe l'effetto di togliere al consumatore i diritti riconosciutigli dalla dir. 2008/48, entrando nuovamente in contrasto con il diritto europeo.
Resta impregiudicata la possibilità, adombrata in dottrina e dalla citata Trib. Torino 18.10.2023 n.
3991, che il riferimento alle norme in tema di arricchimento senza causa serva a “fornire la base giuridica per l'azione del finanziatore che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti e anche nel caso di contratti di credito stipulati prima del 25 luglio 2021”.
Infine, il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri non entra in conflitto con le norme sull'indebito oggettivo, in particolare con l'obbligo del finanziatore di conteggiare le somme in riduzione al momento dell'estinzione anticipata e di restituire l'eventuale eccedenza, per i motivi già evidenziati (sub § 7).
10. Entrambi i contratti (doc. cit.) contengono nelle condizioni generali di contratto all'art.
3.2 una clausola così formulata in tema di rimborso degli oneri in caso di estinzione anticipata: “Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione gli importi indicati alle lettere [si tratta degli oneri upfront] e le spese di gestione documentale del prospetto economico, perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito, non saranno rimborsabili, come pure quelli esposti nel successivo. 11 [imposte e tasse]”. L'esclusione del rimborso degli oneri upfront è affetta da nullità per violazione della norma imperativa costituita dall'articolo 125-sexies TUB e genera una lacuna contrattuale.
Secondo quale criterio deve integrarsi la lacuna contrattuale relativa agli oneri upfront è tema di controversia tra le parti. L'attore chiede applicarsi il pro rata temporis, che stabilisce una proporzione tra il numero delle rate residue al tempo del rimborso anticipato e il totale delle rate e applica tale proporzione agli oneri da rimborsare.
La convenuta chiede, per contro, l'applicazione della curva degli interessi, che stabilisce una proporzione tra gli interessi “dovuti per la vita residua del contratto”, cioè non ancora maturati secondo il piano di ammortamento, e l'importo totale degli interessi e applica tale proporzione agli oneri (diversi dagli interessi) che devono essere rimborsati, o del costo ammortizzato previsto dallo
IAS 39.
In disparte l'ovvia preferenza delle parti per il metodo per sé più vantaggioso, il tema della lacuna contrattuale deve essere affrontato problematicamente e in termini giuridici.
Primo, è lecito mettere in dubbio che la dir. 2008/48 abbia previsto un criterio armonizzato o che tale
23 criterio sia fissato dalla sentenza XI. Ancorché la Corte di Giustizia rilevi incidentalmente in rappresentando la posizione del giudice rimettente, che “il metodo di calcolo che deve essere CP_3 utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere inconsiderazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto” (punto 24), la questione proposta verte evidentemente sul diritto a calcolare la riduzione sui costi indipendenti dalla durata del contratto e non sulla modalità di calcolo.
La chiara indicazione della Corte di Giustizia di metodi proporzionali di rimborso non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies
TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”).
Secondo una condivisibile osservazione dell'Avvocato generale in IC NK of IA (c-
555/21), la riduzione del costo totale del credito non dovrebbe premiare o penalizzare il consumatore, per la scelta di rimborsare anticipatamente il capitale (punto 71). Il concetto di “premio” o “penalità” resta indefinito, se non si individua un criterio di giustizia contrattuale, in base al quale verificare se alla riduzione degli oneri segue in concreto un arricchimento o un impoverimento di una parte.
Nel credito al consumo (dir. 2008/48), un criterio di giustizia contrattuale per adeguare l'esecuzione alla minore durata, riducendo gli oneri, potrebbe rinvenirsi nel TAEG, il quale: • è la rappresentazione matematica del «costo totale del credito»; • è l'indice di onerosità del debito, espresso su base annua;
•
è il criterio di maturazione delle competenze dell'intermediario, secondo una progressione uniforme su base annua, indipendentemente dal momento dell'incasso, progressione uniforme rappresentata graficamente dalla curva del TAEG;
• conseguentemente, data l'estinzione al tempo t, è possibile conoscere univocamente la frazione di costi non maturata secondo la curva del TAEG, che pertanto non sono dovuti.
Due ulteriori argomenti segnalano il TAEG come “giusto criterio” ai fini della riduzione del costo totale del credito, almeno nel diritto interno. Primo, il peculiare ruolo rivestito dal TAEG nell'art. 125 bis TUB (commi 6 e 7), come presidio di invarianza del costo del credito rispetto a quello pubblicizzato. Secondo, la stessa riforma del 2021 contiene un'importante indicazione di sistema, poiché rinvia per la riduzione degli oneri, “ove non sia diversamente indicato”, al criterio del costo ammortizzato che implica l'uso del TAEG.
Nel senso che il criterio del costo ammortizzato si approssima al TAEG contrattuale e quindi tende a neutralizzare per entrambe le parti l'effetto finanziario dell'estinzione anticipata, mentre il pro rata
24 temporis riduce in modo apprezzabile il costo effettivo del credito su base annua (nei contratti in esame di 2-3 p.p.) per effetto della riduzione lineare degli oneri upfront, cfr. la C.T.U. che, richiesta di elaborare il tasso effettivo applicato, come conseguenza dell'estinzione anticipata, ha fornito i seguenti risultati. contratto 402868 (doc. 1)
TAEG contrattuale 10,48%
Pro rata temporis 7,59% (pag. 35)
Costo ammortizzato 10,60% (pag. 37)
Curva interessi 10,94% (pag. 39)
contratto 762377 (doc. 3)
TAEG contrattuale 8,52%
Pro rata temporis 6,45% (pag. 44)
Costo ammortizzato 9,04% (pag. 50)
Curva interessi 9,06% (pag. 53)
Tuttavia, il costo ammortizzato, se è in grado di realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, non è però criterio vincolante di riduzione nel diritto europeo e nella giurisprudenza della
Corte di giustizia relativa alla dir. 2008/48, né risulta inderogabile nel diritto interno, essendo mero criterio suppletivo (“ove non sia diversamente indicato”) applicabile soltanto ai contratti stipulati dal
25.7.2021.
Inoltre, la contrattualistica non può restringere o limitare i diritti concessi al consumatore dalla dir.
2008/48 (cfr. art. 22), ma nessuna norma vieta al contratto di prevedere un trattamento più favorevole ai consumatori (cfr. art. 127 co. 2 TUB). Anche al secondo quesito deve pertanto darsi risposta negativa.
Pertanto, proseguendo l'esame problematico della modalità di rimborso applicabile in caso di lacuna contrattuale, s'intende per effetto della nullità della clausola di rimborso, Deve considerarsi che il giusto equilibrio contrattuale trova un proprio limite nel principio di pari dignità della trasparenza contrattuale, come temperamento in diritto del naturale squilibrio tra le parti del contratto b2c, dipendente dalla diversa forza contrattuale e da ineliminabili asimmetrie informative.
Segnatamente, l'intermediario bancario è tenuto a presentare in modo trasparente la struttura delle commissioni, “in modo da permettere al cliente di distinguere [..] gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”, come espressamente prevede l'art.
6-bis del
25 D.P.R. 180/50 con riguardo ai prestiti CQS e CQP.
In senso debole, “distinguere gli oneri” può significare anche e soltanto che il contratto deve determinare quali commissioni l'intermediario è tenuto a retrocedere pro quota e quali no, senza entrare nel merito delle modalità di calcolo, ma tale lettura tralascerebbe da un lato di considerare la chiara funzione di protezione del consumatore-cedente che la normativa assolve, dall'altra il dato altrettanto centrale, consistente nella trasparenza della “struttura delle commissioni”, la quale richiede anche un'adeguata contrattualizzazione della modalità di calcolo del rimborso, al fine di consentire un controllo sulla corretta operatività dell'intermediario nella liquidazione del rimborso al momento dell'estinzione anticipata, senza che al consumatore sia richiesto di sottoporre l'informativa o il testo contrattuale a supposizioni, deduzioni logiche, soluzioni di puzzle o altro non ordinario sforzo di lettura.
Sembra pertanto potersi affermare che, nei contratti CQS o CQP, la modalità di rimborso degli oneri deve essere sempre indicata ed essere formulata in modo trasparente e che il dovere di trasparenza restringa la possibilità per l'intermediario di adottare criteri di rimborso non previsti nel contratto, ma ricavabili in via di interpretazione, facendo emergere i nessi logici esistenti tra una clausola e l'altra e il senso complessivo del contratto (art. 1363 c.c.) oppure valorizzando la regola finale dell'equo contemperamento degli interessi quando ogni altro canone abbia fallito (art. 1371 c.c.).
Infatti, come ricorda l'appellante, il contratto “chiaro perché interpretato”, ossia ripulito da imprecisioni e oscurità lessicali, sistematizzato ecc. per l'opera dell'interprete, che lavora a distanza di tempo e con un certo tempo a disposizione, non è il contratto “chiaro perché trasparente” che il professionista deve offrire al consumatore.
Conclusivamente, il costo ammortizzato è una legittima modalità di rimborso per il caso di estinzione anticipata del contratto, soddisfa anche il criterio dell'equo contemperamento ex art. 1371 c.c., ma nei contratti anteriori al 25.7.2021 ma non può essere applicata per colmare la lacuna contrattale relativa alla riduzione degli oneri upfront se non è contrattualizzata – in termini praticamente equivalenti, non può essere applicata se il contratto prevede almeno un criterio di rimborso applicabile.
Nella specie, tralasciando i premi assicurativi, dove le modalità di rimborso sono regolate dalla polizza e non dal contratto di finanziamento, l'esame dei due contratti evidenzia due diverse modalità di rimborso. La prima (sub art. 3 delle condizioni generali) riguarda la riduzione degli interessi ed è prima facie inapplicabile a ogni altro onere contrattuale che non sia determinato in funzione del tempo e di un tasso d'interesse: “in tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute
26 alla data di anticipato adempimento”, riguarda la riduzione degli interessi ed è prima facie inapplicabile a ogni altro onere contrattuale che non sia determinato in funzione del tempo e di un tasso d'interesse.
L'altra (art. 3.2.) prevede che “gli importi indicati alle lettere [..] saranno rimborsati al cliente per la sola quota non maturata”. Il criterio di “maturazione” non è indicato, ma è fin troppo evidente – e non contestato - che si tratta di un rimborso pro rata temporis. Testualmente, la clausola riguarda i soli oneri recurring, ma può essere applicata estensivamente a qualunque altro onere e commissione, comunque determinato. Pertanto, caduta l'esclusione da rimborso degli oneri upfront, deve applicarsi come criterio contrattuale residuale anche a questi ultimi.
In conclusione, applicando il criterio pro rata temporis sono dovuti all'appellante € 2.229,71, di cui €
210,00 relativi al contratto n. 402868 e € 2.019,71 relativi al contratto n. 762377. Oltre al capitale competono, come da domanda, interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 26.2.2021 al saldo, essendo la disposizione applicabile a ogni specie di obbligazione pecuniaria e non soltanto a quelle di fonte contrattuale. Cfr. Cass.
3.1.2023 n. 61 in tema di obbligazioni restitutorie derivanti dalla nullità del contratto (conforme Cass. 22.3.2025 n. 7677).
11. L'appellata ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di euro 1.824,95 che ha versato a dando volontario adempimento alla decisione dell'ABF di Torino, che dichiara di Pt_1 non condividere.
La decisione ABF (doc.
4.2.g conv.), per la sua brevità, può essere interamente trascritta in questa sede: “Le condizioni economiche applicate al contraente sulla base del contratto contengono alcune voci (“Commissioni di attivazione” "Commissioni di gestione), che prevedono attività recurring, le quali, in caso di anticipata estinzione del prestito, danno luogo a rimborso dei corrispondenti oneri secondo il criterio pro rata temporis. In sede di conteggio estintivo consta peraltro già l'abbuono di €
1.704,70 per rimborso quota “Commissioni di Gestione”. Si richiama in proposito l'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/14 con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assicurativi (criterio di distinzione tra costi up- front e recurring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). I principi espressi dalla pronuncia n. 6167/14 sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle recenti pronunce n.
10035/2016 dell'11.11.2016, n. 10017/2016 dell'11.11.2016 e n. 10003/2016 dell' 11.11.2016.
Riguardo alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, in difetto di un diverso criterio applicabile
27 contrattualmente, si farà parimenti luogo a rimborso degli oneri non maturati, secondo il medesimo criterio pro rata temporis.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, e in applicazione del criterio pro rata temporis, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione o successivamente, l'intermediario è tenuto a retrocedere al ricorrente la somma risultante dalla seguente tabella:
Come accennato, la differenza tra la somma oggetto della decisione (€ 2402,06) e quella chiesta in restituzione (€ 1824,95) corrisponde alla parte del premio assicurativo (€ 599,97) già rimborsata
(punto non contestato).
Per il resto, la decisione ABF applica in modo generalizzato, salvo che alle spese di istruttoria, la regola del rimborso degli oneri recurring, compresi quelli con elementi di promiscuità (§ 2), e usa il pro rata temporis come criterio di rimborso, anche per la parte concernente i premi assicurativi, “in difetto di un diverso criterio contrattuale”
La decisione, pertanto, salve le spese di istruttoria, rimaste fuori dal rimborso in quella sede, perché di natura senz'altro upfront e qui riconosciute per € 210,00, usa principi integralmente sovrapponibili a quelli del presente giudizio. Peraltro, la avrebbe potuto teoricamente contestare, con riguardo a CP_1 entrambi i contratti, l'applicabilità di “un diverso criterio contrattuale” per la liquidazione del rimborso dei premi assicurativi, ma non l'ha fatto. Pertanto, conclusivamente, l'accoglimento della domanda principale comporta il rigetto per incompatibilità della riconvenzionale proposta da CP_1
12. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza. Non v'è ragione di consentire a una anche solo parziale compensazione delle spese in ragione della dubbiezza della lite sul punto cruciale risolto da Corte cost 263/2022, atteso che l'appellata ha proseguito nel giudizio anche dopo quella sentenza, rinfocolando la lite con nuovi motivi e deduzioni.
In assenza di nota, gli onorari sono liquidati sui valori medi della fascia da € 1.000 a € 5.200 e ammontano a € 1.265,00 per il primo grado e a € 2.552,00 per l'appello
Le spese di C.T.U. già liquidate sono da porre definitivamente a carico dell'appellata soccombente.
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PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Torino;
dichiara tenuta e condanna a restituire a la somma di € 2.229,71 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 26.2.2021 al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e la condanna a rimborsare a Controparte_1
le spese di lite, che liquida d'ufficio in assenza di nota come segue: Parte_1
• per il primo grado di giudizio € 125,00 per esborsi, € 1.265,00 per onorari
• per l'appello € 174,00 per esborsi, € 2.552,00 per onorari
• oltre rimborso spese generali 15% sugli onorari, CPA e IVA come per legge.
Torino, 6 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)
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