Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 29/12/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. ER LO DE RI Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. ED ZI Consigliere- relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23941 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
ER AT (C.F. [...]), nata a [...] il 14/9/1967, residente a [...],
in proprio e quale legale rappresentante della ditta “Il Vinile S.r.l.s.”
(partita IVA 01962610430), con sede legale a RO (MC), in via Petrarca, n. 6;
visto l’atto di citazione ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott.
ED ZI e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto SENTENZA - 258/2025 Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; non costituita in giudizio la convenuta ER AT.
Premesso in
FATTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio AT ER, in proprio e quale legale rappresentante della ditta “Il Vinile S.r.l.s.”, per ivi sentirla
“condannare al pagamento: in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’importo di € 8.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; in favore dello Stato delle spese del presente giudizio”.
II. La Procura ha evidenziato che la fattispecie afferisce ad un’ipotesi d’indebita percezione di contributi pubblici, finalizzati a supportare gli esercenti attività produttive in situazione di grave difficoltà durante il periodo dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 2019, in modo da attenuarne i riflessi negativi sul contesto economico-sociale.
In proposito, il P.M. ha riferito che in data 18/12/2024 la Corte d‘Appello di Ancona ha trasmesso la sentenza n. 1596/2024, pubblicata il 10/9/2024 e divenuta irrevocabile il 29/11/2024, con cui la ER è stata condannata per il reato di cui all’art. 316- ter, comma 1, del c.p.
(indebita percezione di erogazioni pubbliche).
In particolare, a seguito di attività ispettive eseguite dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche, è emerso che nell’istanza presentata in data 10/8/2020 per ottenere il contributo previsto dall’art. 25 del D.L.
n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), convertito in L. n. 77/2020, la ER, in qualità di legale rappresentante della ditta “Il Vinile S.r.l.s.”,
esercente attività di ristorazione, aveva dichiarato che: “L’importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 è stato pari ad € 4.219,00” mentre: “L’importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2020 è pari ad € 0,00”.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva accreditato in favore della ditta
“Il Vinile S.r.l.s.” le somme di: € 2.000,00 in data 18/11/2020, ai sensi dell’art. 25, comma 8, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”),
convertito in L. n. 77/2020; € 4.000,00 in data 26/11/2020, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”), convertito in L.
n. 176/2020; € 2.000,00 in data 12/1/2021, ai sensi dell’art. 2 del D.L.
172/2020 (c.d. decreto “Natale”), convertito in L. n. 6/2021.
In realtà, all’esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, è risultato che la ditta “Il Vinile S.r.l.s.”, esercente attività di ristorazione, non era più operativa sin dal maggio del 2019, in quanto:
i registri IVA riportavano corrispettivi pari a “zero”, a partire dal maggio 2019;
il contratto d’affitto dei locali aziendali era stato oggetto di risoluzione con decorrenza dal maggio 2019, come confermato dal proprietario SI IE, il quale riferiva, altresì, che la ER aveva stipulato con lui una scrittura privata per la cessione dei beni aziendali, a compensazione dei debiti, ammontanti ad € 9.000,00, relativi a canoni di locazione arretrati;
le varie utenze di pertinenza dei locali aziendali erano state conseguentemente disattivate;
v’erano state omesse dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA nonché omesse comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
Ad avviso della Procura risulta, quindi, ampiamente provato che il contributo di € 2.000,00, percepito dalla ditta, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, non era spettante, considerato che, in base al comma 2,
“il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8”, istanza, nel caso di specie, trasmessa il 10/8/2020;
conseguentemente, non spettavano neppure le ulteriori somme di €
4.000,00 e di € 2.000,00, che erano erogate automaticamente alla ditta in base alle successive norme sopra citate.
III. A tal proposito, la Procura ha sottolineato che: ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L. n. 34/2020, l’entità del contributo spettante a ciascuna ditta veniva quantificato applicando una determinata percentuale alla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi riferito al mese di aprile 2019 e quello relativo al mese di aprile 2020;
conseguentemente, in base ai medesimi parametri venivano quantificati gli ulteriori contributi, che erano stati corrisposti automaticamente, dapprima in base al D.L. 137/2020 (c.d. decreto
“Ristori”) e poi al D.L. 172/2020 (c.d. decreto “Natale”).
La Procura ha, inoltre, evidenziato che sia la natura pubblicistica delle risorse finanziarie corrisposte dall’Agenzia delle Entrate agli operatori economici lesi dalla sospensione delle loro attività, a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, sia le specifiche finalità di sostegno al sistema economico e produttivo e non meramente assistenzialistiche di tali provvidenze (cfr., in terminis, Sezione Liguria, sent. n. 97/2024) costituiscono i presupposti della giurisdizione contabile in tale ambito, nel quale va ravvisata la sussistenza di un rapporto di servizio di tipo funzionale con la P.A., caratterizzato dall’inserimento del soggetto esterno, beneficiario del contributo, nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico, quale compartecipe dell’attività volta al conseguimento di specifici fini d’interesse pubblico.
IV. Ciò premesso, la Procura ha affermato che la condotta antigiuridica, acclarata anche in sede di giudizio penale, tenuta dalla ER, in qualità di legale rappresentante della ditta “Il Vinile S.r.l.s.”, è consistita essenzialmente nella falsa dichiarazione, contenuta nella domanda per la concessione del contributo presentata in data 10/8/2020, di essere
“soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell’art. 25 del D.L. n. 34/ 2020
(decreto <Rilancio>)”, ossia di non rientrare tra coloro la cui attività imprenditoriale era già cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Considerato che, in realtà, l’operatività della ditta “Il Vinile S.r.l.s.” era già venuta meno sin dal maggio 2019, il P.M. ha sostenuto che il comportamento della ER è stato caratterizzato da dolo, avendo ella richiesto il contributo, pur essendo pienamente consapevole della sua non spettanza, rendendo false dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, al fine di lucrare cospicue somme, così distratte dalle finalità previste dalla legge.
Per di più, la ER aveva continuato a tacere della cessazione dell’attività imprenditoriale anche in occasione delle erogazioni degli ulteriori contributi di € 4.000,00 e di € 2.000,00, disposte, in via automatica, dall’Agenzia delle Entrate, in base alle disposizioni contenute nell’art. 1 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, e nell’art. 2 del D.L. n. 172/2020, convertito in L. n. 6/2021.
Le condotte illecite contestate hanno, quindi, determinato un danno all’Agenzia delle Entrate e, per essa, al Ministero dell’Economia e delle Finanze pari ad € 8.000,00, corrispondenti ai contributi indebitamente percepiti dalla ditta gestita dalla ER.
V. All’odierna udienza, il P.M., previa richiesta di declaratoria della contumacia della ER, s’è riportato all’atto di citazione, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della ER, non costituitasi in giudizio, sebbene l’atto di citazione le sia stato ritualmente notificato ai sensi dell’art. 138 del c.p.c.
2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce all’indebita percezione ed alla conseguente distrazione dal perseguimento delle finalità pubbliche prefissate
(consistenti nel fornire sostegno finanziario agli operatori economici, lesi dalle misure introdotte dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19, in modo da attenuarne gli effetti deleteri sul sistema economico- produttivo nazionale) di contributi a fondo perduto, da parte della ER, che, in sede di presentazione della relativa domanda in data 10/8/2020, rendeva false dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti aziendali normativamente previsti.
Il correlativo danno patrimoniale, contestato dalla Procura a titolo di dolo, è stato quantificato nell’importo complessivo di € 8.000,00, di cui:
€ 2.000,00 erogati, su domanda, in data 18/11/2020, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”), convertito in L. n. 77/2020;
€ 4.000,00, accreditati automaticamente in data 26/11/2020, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), convertito in L.
n. 176/2020; € 2.000,00, accreditati automaticamente in data 12/1/2021, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 172/2020 (c.d. decreto “Natale”),
convertito in L. n. 6/2021.
3. Ciò premesso, va, in via pregiudiziale, affermata la giurisdizione della Corte dei conti in subiecta materia, in quanto la ER ha indebitamente chiesto ed ottenuto contributi pubblici, erogati dalla P.A. per il conseguimento di specifiche finalità d’interesse pubblico.
A tal proposito, circa le provvidenze di cui al decreto c.d. “Rilancio”,
la giurisprudenza ha chiarito che: “Il legislatore ha inteso salvaguardare e sostenere le imprese attive nei settori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia, al fine di evitare la dispersione del tessuto produttivo del Paese e preservarne la continuità. La specifica destinazione dei contributi al sistema produttivo integra, quindi, gli estremi di un programma pubblicistico, determinando l’insorgenza di un rapporto di servizio tra l’Amministrazione e i percettori dei contributi” (cfr.,
ex multis, Corte dei Conti, Sez. Liguria, sent. n. 97/2024, Sez. Toscana, sent. n. 107/2024, Sez. Marche sent. n. 18/2023).
A riprova della mancanza, nella fattispecie in esame, di finalità meramente solidaristiche, l’art. 25, comma 2, del D.L. n. 34/2020 aveva espressamente limitato l’ambito degli imprenditori legittimati a ricevere il contributo, escludendo “i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza”.
In tal modo, il legislatore ha confermato che lo scopo del contributo era quello di offrire, in via straordinaria, un sostegno finanziario alle imprese attive nei settori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica per consentire loro di continuare ad operare e non di elargire un semplice indennizzo.
Infine, va rammentato che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’affermare la sussistenza della giurisdizione contabile, ha sottolineato la rilevanza assunta dal rapporto di servizio, instauratosi tra il soggetto privato percettore di un contributo o di un finanziamento pubblico e l’Amministrazione erogatrice, nonché il correlativo profilo di “funzionalizzazione” delle risorse pubbliche alla realizzazione di determinati scopi di pubblico interesse, da attuarsi mediante la necessaria partecipazione attiva del beneficiario (cfr. Corte dei Conti, Sez. II^ d’Appello, sent. n. 468/2022).
4. Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba essere integralmente accolta.
Infatti, risulta accertato che, nella domanda inviata in data 10/8/2020 per la concessione del contributo, la ER aveva dichiarato di essere
“soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto “Rilancio)”, ossia di non rientrare tra i soggetti la cui attività imprenditoriale era cessata alla data di presentazione dell’istanza.
All’esito delle indagini esperite dalla Guardia di Finanza, i cui riscontri probatori sono stati illustrati nella parte in fatto della presente sentenza, è emerso che, in realtà, la ditta “Il Vinile S.r.l.s.”, di cui era titolare la ER, aveva cessato di essere operativa già dal mese di maggio del 2019.
A tal proposito, nella sentenza penale di condanna n. 1596/2024, emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 10/9/2024, divenuta irrevocabile il 29/11/2024 (confermativa della sentenza n. 210/2023, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Macerata), è stato rilevato che:
“ L’attività svolta dalla società all’interno dell’immobile ubicato in RO, via Petrarca, n. 6, concesso in affitto da SI IE, era cessata, come risulta dalle prove indicate nella sentenza impugnata, del tutto sufficienti e neppure contestate. Il contratto d’affitto, tra l’altro, era stato risolto consensualmente dal mese di maggio 2019, come confermato da SI IE e come si evince da una scrittura privata in data 5/2/2019, nella quale le parti si accordavano per estinguere il debito dell’affittuaria (€ 9.000,00), mediante l’acquisizione, da parte del concedente, dei beni mobili indicati nella predetta scrittura, lasciati all’interno del locale. La ER, quindi, era rimasta del tutto priva del complesso di beni, con i quali veniva esercitata l’impresa. Al momento in cui ha presentato la richiesta di contributo, dunque, non solo non esercitava più l’attività, ma neppure avrebbe potuto riprenderla, perché aveva perso la disponibilità dell’azienda […]. Il comma 2 dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 dispone: ‘Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data della proposizione dell’istanza”.
Alla luce di tali riscontri oggettivi, appare evidente la connotazione dolosa della condotta tenuta dalla ER, finalizzata a conseguire contributi non spettanti, erogati dall’Amministrazione per l’importo complessivo di € 8.000,00, di cui: € 2.000,00 accreditati in data 18/11/2020, in attuazione del decreto “Rilancio”, a seguito della domanda presentata dalla medesima in data 10/8/2020; € 4.000,00, accreditati automaticamente in data 26/11/2020, in attuazione del decreto “Ristori”; ulteriori € 2.000,00, accreditati automaticamente in data 12/1/2021, in attuazione del decreto “Natale”.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, ER AT va condannata al risarcimento dei danni arrecati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ammontanti a complessivi € 8.000,00, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date di percezione dei suddetti contributi e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti, ai sensi dell’art. 1282 del c.c., gli interessi legali, con decorrenza dal deposito della presente decisione e sino al soddisfo del credito erariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
condanna AT ER, in proprio e quale legale rappresentante della ditta “Il Vinile S.r.l.s.”, al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze della somma di € 8.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date di percezione dei suddetti contributi e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti, ai sensi dell’art. 1282 del c.c., gli interessi legali, con decorrenza da tale data e sino al soddisfo del credito erariale.
La ER viene, altresì, condannata alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art.
31 del c.g.c.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
ED ZI ER LO DE RI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria in data 29.12.2025 Il funzionario amministrativo dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)