Articolo 1 della Legge 13 marzo 1950, n. 115
Articolo 2
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20 aprile 1950
Art. 1.
La Commissione prevista nell' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152 , concernente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalita' dell'uso.
Essa e' composta del Ministro o del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, di sei membri scelti dal Ministro per l'industria e il commercio, di uno scelto da ciascuno dei Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (aeronautica), per la agricoltura e foreste, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, di uno scelto dal Ministro per l'industria e commercio su designazione della organizzazione nazionale delle Camere di commercio e di un esperto giuridico particolarmente versato nella materia degli usi del commercio, nominato ai sensi dell' art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843 , e successive modificazioni.
Resta ferma la facolta' del presidente di aggregare alla Commissione, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nella materia stessa.
Entrata in vigore il 20 aprile 1950