Art. 1.
La Commissione prevista nell' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152 , concernente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalita' dell'uso.
Essa e' composta del Ministro o del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, di sei membri scelti dal Ministro per l'industria e il commercio, di uno scelto da ciascuno dei Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (aeronautica), per la agricoltura e foreste, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, di uno scelto dal Ministro per l'industria e commercio su designazione della organizzazione nazionale delle Camere di commercio e di un esperto giuridico particolarmente versato nella materia degli usi del commercio, nominato ai sensi dell' art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843 , e successive modificazioni.
Resta ferma la facolta' del presidente di aggregare alla Commissione, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nella materia stessa.
La Commissione prevista nell' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152 , concernente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalita' dell'uso.
Essa e' composta del Ministro o del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, di sei membri scelti dal Ministro per l'industria e il commercio, di uno scelto da ciascuno dei Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (aeronautica), per la agricoltura e foreste, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile, di uno scelto dal Ministro per l'industria e commercio su designazione della organizzazione nazionale delle Camere di commercio e di un esperto giuridico particolarmente versato nella materia degli usi del commercio, nominato ai sensi dell' art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843 , e successive modificazioni.
Resta ferma la facolta' del presidente di aggregare alla Commissione, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nella materia stessa.