Art. 13.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 258, 259, 260, 261, 263 e 264, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64, della somma di complessive lire 86 miliardi 54 milioni autorizzata con l'articolo 3, sesto comma, della presente legge.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 258, 259, 260, 261, 263 e 264, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64, della somma di complessive lire 86 miliardi 54 milioni autorizzata con l'articolo 3, sesto comma, della presente legge.