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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/08/2025, n. 7626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7626 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8213/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8213/24 promosso con ricorso depositato in data 18/04/2024 da:
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , tutti Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone ( ) e dall'Avv. Valeria C.F._3
Saitta (cod. fisc. ), in vicendevole sostituzione giusta procura in atti;
C.F._4 contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_3 nonché con
Controparte_4 ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata a [...] Persona_1
(BN) il 15/08/1888, la quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (all. 2 in atti).
1 Il costituito in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda in quanto Controparte_3 inammissibile e infondata.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del
Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
2 Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava , Persona_1 cittadina italiana, nata a [...] il [...], emigrava in Brasile ma non si naturalizzava cittadina brasiliana come risulta dalla documentazione depositata in atti (all. 2). nel 1909 contraeva matrimonio con il cittadino straniero (doc. Persona_1 Persona_2
3 allegato in atti). I predetti coniugi procreavano nel 1909 . Dal matrimonio, nel Persona_3
1928, tra e nasceva nel 1929 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Assumpta si sposava nel 1951 con il sig. e procreavano Persona_5 Persona_6 nel 1959 la sig.ra si Persona_7 Persona_7 univa in matrimonio nel 1978 con e dalla loro unione nasceva nel 1981 la Parte_1 sig.ra si sposava nel 2002 con Parte_2 Parte_2
e dalla loro unione nascevano nel 1998 e nel 2003 la Persona_8 Controparte_1 sig.ra Controparte_2
Orbene per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina anche ha trasmesso Persona_1
a sua figlia iure sanguinis la cittadinanza italiana che a sua volta la trasmette ai Persona_3 suoi discendenti. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque,
3 lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli aventi diritto sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendenti diretti di . Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 6.8.2025
4 Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
5
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8213/24 promosso con ricorso depositato in data 18/04/2024 da:
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1 [...]
, nata in [...] il [...], C.F. , tutti Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone ( ) e dall'Avv. Valeria C.F._3
Saitta (cod. fisc. ), in vicendevole sostituzione giusta procura in atti;
C.F._4 contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_3 nonché con
Controparte_4 ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata a [...] Persona_1
(BN) il 15/08/1888, la quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (all. 2 in atti).
1 Il costituito in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda in quanto Controparte_3 inammissibile e infondata.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del
Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
2 Nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava , Persona_1 cittadina italiana, nata a [...] il [...], emigrava in Brasile ma non si naturalizzava cittadina brasiliana come risulta dalla documentazione depositata in atti (all. 2). nel 1909 contraeva matrimonio con il cittadino straniero (doc. Persona_1 Persona_2
3 allegato in atti). I predetti coniugi procreavano nel 1909 . Dal matrimonio, nel Persona_3
1928, tra e nasceva nel 1929 Persona_3 Persona_4 Persona_5
Assumpta si sposava nel 1951 con il sig. e procreavano Persona_5 Persona_6 nel 1959 la sig.ra si Persona_7 Persona_7 univa in matrimonio nel 1978 con e dalla loro unione nasceva nel 1981 la Parte_1 sig.ra si sposava nel 2002 con Parte_2 Parte_2
e dalla loro unione nascevano nel 1998 e nel 2003 la Persona_8 Controparte_1 sig.ra Controparte_2
Orbene per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina anche ha trasmesso Persona_1
a sua figlia iure sanguinis la cittadinanza italiana che a sua volta la trasmette ai Persona_3 suoi discendenti. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque,
3 lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli aventi diritto sono cittadini italiani disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendenti diretti di . Persona_1
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 6.8.2025
4 Il GOP
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