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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2467/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti R. Guerritore e G. Lambiase, con i quali elett.te Parte_1
domicilia in Nocera Superiore, alla via V. Russo 141, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26/5/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001984991 dell' (notificata il CP_1
28/4/2025), esponendo in fatto ed in diritto i motivi a sostegno della domanda e concludendo come da pagina 8 del ricorso.
Si è costituito l chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del CP_1
contendere.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Entrambe le parti hanno invocato una pronuncia di tal fatta nelle conclusioni finali. Del resto,
la documentazione prodotta conduce a questo tipo di declaratoria. L'atto opposto, infatti, è
stato archiviato in autotutela dall'Amministrazione.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. 147/2022 e non comprensive della fase di trattazione e/o istruttoria (non tenutasi in questo giudizio), sono poste per la metà del loro importo complessivo a carico dell virtualmente soccombente, essendo CP_1
intervenuto il provvedimento di archiviazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta dopo la notifica del ricorso, restando compensata la residua metà, in ragione degli esiti del procedimento amministrativo (l'intervento in autotutela è avvenuto senza che fosse formulata alcuna istanza in tal senso ai competenti organi amministrativi prima della comunicazione dell'iniziativa giudiziaria).
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna l in persona del legale rapp. CP_1
p.t., al pagamento in favore della controparte della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti R. Guerritore e G. Lambiase, con i quali elett.te Parte_1
domicilia in Nocera Superiore, alla via V. Russo 141, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26/5/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001984991 dell' (notificata il CP_1
28/4/2025), esponendo in fatto ed in diritto i motivi a sostegno della domanda e concludendo come da pagina 8 del ricorso.
Si è costituito l chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del CP_1
contendere.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Entrambe le parti hanno invocato una pronuncia di tal fatta nelle conclusioni finali. Del resto,
la documentazione prodotta conduce a questo tipo di declaratoria. L'atto opposto, infatti, è
stato archiviato in autotutela dall'Amministrazione.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al D.M. 147/2022 e non comprensive della fase di trattazione e/o istruttoria (non tenutasi in questo giudizio), sono poste per la metà del loro importo complessivo a carico dell virtualmente soccombente, essendo CP_1
intervenuto il provvedimento di archiviazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta dopo la notifica del ricorso, restando compensata la residua metà, in ragione degli esiti del procedimento amministrativo (l'intervento in autotutela è avvenuto senza che fosse formulata alcuna istanza in tal senso ai competenti organi amministrativi prima della comunicazione dell'iniziativa giudiziaria).
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna l in persona del legale rapp. CP_1
p.t., al pagamento in favore della controparte della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo