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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2024, n. 29182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29182 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. RIESAME di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso k Penale Sent. Sez. 4 Num. 29182 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha applicato nei confronti di BI CI la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lamezia Terme dal luglio 2020 con condotta perdurante. Le indagini avevano preso le mosse dall'arresto, il 18 agosto 2019, di AN OV a cui era stata contestata la gestione di una coltivazione di cannabis indiana per complessive n. 332 piante, la detenzione di circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e il porto illegale di un'arma con matricola abrasa. Il sequestro del suo cellulare aveva consentito di accertare la creazione, all'interno dell'applicazione di messaggistica istantanea whatsapp, di una chat dall'evocativo denominazione "i cannabinoidi", della quale facevano parte anche NN TO, IU OV (figlio di AN) e CO TR (suocero di IU OV), tutti dediti all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in specie del tipo marijuana. Erano state così attivate operazioni di intercettazione telefonica da cui era emersa l'esistenza di un'associazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti, al cui vertice si erano posti come promotori, capi e organizzatori CO TR, IU OV e NN TO. In tale contesto era stata identificata la figura di BI CI come partecipe dell'associazione, con il ruolo di pusher alle dipendenze dei vertici. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il difensore osserva che la partecipazione del ricorrente all'associazione sarebbe stata desunta da due episodi di sporadiche e occasionali frequentazioni con i correi e dal contenuto di alcune intercettazione dal significato ambiguo. Durante le indagini non erano stati effettuati sequestri di sostanza stupefacente riferibile all'indagato, né erano stati raccolti elementi significativi della sua partecipazione alla cassa comune, ovvero a logiche di distribuzione di territori di spaccio. Non vi sarebbe certezza in ordine alla identificazione del "Fabiuzzo", nominato nelle conversazioni citate, nel ricorrente, il quale era stato solo immortalato dalla telecamera di videosorveglianza posta presso l'abitazione di TR, mentre si recava a casa sua il 16 settembre 2020 e il 20 settembre 2 2020. Le conversazioni da cui il Tribunale aveva dedotto l'attività di spaccio posta in essere da CI per conto del gruppo erano in realtà suscettibili di diversa interpretazione e, comunque, non valevano a provare alcuna partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto del rilevante periodo di tempo trascorso dall'epoca di commissione dei reati, né del fatto che CI era detenuto dal 19 marzo 2022, con fine pena previsto per il 10 gennaio 2026. 3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto volto a prospettare a questa Corte una differente lettura del compendio indiziario e, comunque, manifestamente infondato. A tal fine si deve ricordare che, in tema di misure cautelari, al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, compete la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in 3 motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2.1. Nel caso di specie il Tribunale, riepilogate le risultanze da cui era stata dedotta l'esistenza di una struttura associativa (non contestata con il ricorso), a proposito della partecipazione di CI, ha osservato che, nel corso delle conversazioni registrate (puntualmente indicate), i vertici del sodalizio avevano annoverato il ricorrente fra i pusher da cui attendevano di riscuotere le somme, anche di importo elevato, provenienti dalla vendita al dettaglio della sostanza stupefacente e ne avevano elogiato la "produttività"; che, sempre dal contenuto delle conversazioni, era emerso come i pusher, per volontà dei vertici dell'associazione, operassero in zone separate, ovvero CI nella zona di Scinà, Boca e Stranieri in Pianopoli, Gigliotti nel quartiere Razionale;
che CI in più occasioni si era recato da TR per prelevare la droga, che poi avrebbe dovuto smerciare per conto del gruppo;
che i vertici del gruppo, ed in particolare TR e OV, discutendo dei possibili controlli da parte delle forze dell'ordine tramite sistema GPS, avevano fatto riferimento anche alla possibile installazione del sistema satellitare sull'auto di CI. Sulla base di tali elementi (quali, in specie, i numerosi incontri;
il riferimento a CI come soggetto che avrebbe potuto essere sottoposto a controllo tramite attività di intercettazione;
i commenti dei vertici sulla sua professionalità e abilità nel svolgere l'attività di spaccio), i giudici hanno ritenuto che i vertici della associazione avessero fatto affidamento sulla disponibilità garantita da BI CI in ordine allo spaccio sistematico di sostanze stupefacenti nelle zone di interesse. 2.2.A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il motivo di ricorso è meramente reiterativo delle stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Le censure appaiono generiche, anche con riferimento alla identificazione del 4 2 ricorrente, e volte esclusivamente a contestare l'efficacia dimostrativa del compendio indiziario e del contenuto delle conversazioni. 3. Il secondo motivo, incentrato sulle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione. I giudici, a tal fine, hanno valorizzato la gravità della condotta volta alla commercializzazione di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, l'arco temporale di consumazione della condotta, il precedente specifico a suo carico. D'altronde, come ha rimarcato lo stesso Tribunale, il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, 5 che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). In coerenza con quanto osservato dal Gip, il tempo trascorso dalle investigazioni non è stato ritenuto rilevante, a fronte della esistenza di un fenomeno allarmante di gestione di spaccio in forma organizzata, con canali di rifornimento stabili, indicativo di concretezza e attuale del pericolo. Infine i giudici hanno ricordato come non vale ad escludere il rischio di recidiva la circostanza per cui CI attualmente sia detenuto in espiazione pena, in quanto profilo non incidente sulle esigenze di cautela. Sotto tale ultimo profilo, si ricorda che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (nella specie in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia) non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud Karem, Rv. 282416 — 01; Sez. 1, n. 3762 del 4/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 6, n. 26231 del 15/3/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 1, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca, Rv. 258066 Sez. 4, n. 149 del 15/11/2005, dep. 2006, Bossio, Rv. 232631; Sez. 1, n. 719 del 6/12/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 6 tensore Il Preside e SC Cmpi Il Consigli Anna
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5 luglio 2024 e,/
lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso k Penale Sent. Sez. 4 Num. 29182 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha applicato nei confronti di BI CI la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lamezia Terme dal luglio 2020 con condotta perdurante. Le indagini avevano preso le mosse dall'arresto, il 18 agosto 2019, di AN OV a cui era stata contestata la gestione di una coltivazione di cannabis indiana per complessive n. 332 piante, la detenzione di circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e il porto illegale di un'arma con matricola abrasa. Il sequestro del suo cellulare aveva consentito di accertare la creazione, all'interno dell'applicazione di messaggistica istantanea whatsapp, di una chat dall'evocativo denominazione "i cannabinoidi", della quale facevano parte anche NN TO, IU OV (figlio di AN) e CO TR (suocero di IU OV), tutti dediti all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in specie del tipo marijuana. Erano state così attivate operazioni di intercettazione telefonica da cui era emersa l'esistenza di un'associazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti, al cui vertice si erano posti come promotori, capi e organizzatori CO TR, IU OV e NN TO. In tale contesto era stata identificata la figura di BI CI come partecipe dell'associazione, con il ruolo di pusher alle dipendenze dei vertici. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il difensore osserva che la partecipazione del ricorrente all'associazione sarebbe stata desunta da due episodi di sporadiche e occasionali frequentazioni con i correi e dal contenuto di alcune intercettazione dal significato ambiguo. Durante le indagini non erano stati effettuati sequestri di sostanza stupefacente riferibile all'indagato, né erano stati raccolti elementi significativi della sua partecipazione alla cassa comune, ovvero a logiche di distribuzione di territori di spaccio. Non vi sarebbe certezza in ordine alla identificazione del "Fabiuzzo", nominato nelle conversazioni citate, nel ricorrente, il quale era stato solo immortalato dalla telecamera di videosorveglianza posta presso l'abitazione di TR, mentre si recava a casa sua il 16 settembre 2020 e il 20 settembre 2 2020. Le conversazioni da cui il Tribunale aveva dedotto l'attività di spaccio posta in essere da CI per conto del gruppo erano in realtà suscettibili di diversa interpretazione e, comunque, non valevano a provare alcuna partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto del rilevante periodo di tempo trascorso dall'epoca di commissione dei reati, né del fatto che CI era detenuto dal 19 marzo 2022, con fine pena previsto per il 10 gennaio 2026. 3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto volto a prospettare a questa Corte una differente lettura del compendio indiziario e, comunque, manifestamente infondato. A tal fine si deve ricordare che, in tema di misure cautelari, al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, compete la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in 3 motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2.1. Nel caso di specie il Tribunale, riepilogate le risultanze da cui era stata dedotta l'esistenza di una struttura associativa (non contestata con il ricorso), a proposito della partecipazione di CI, ha osservato che, nel corso delle conversazioni registrate (puntualmente indicate), i vertici del sodalizio avevano annoverato il ricorrente fra i pusher da cui attendevano di riscuotere le somme, anche di importo elevato, provenienti dalla vendita al dettaglio della sostanza stupefacente e ne avevano elogiato la "produttività"; che, sempre dal contenuto delle conversazioni, era emerso come i pusher, per volontà dei vertici dell'associazione, operassero in zone separate, ovvero CI nella zona di Scinà, Boca e Stranieri in Pianopoli, Gigliotti nel quartiere Razionale;
che CI in più occasioni si era recato da TR per prelevare la droga, che poi avrebbe dovuto smerciare per conto del gruppo;
che i vertici del gruppo, ed in particolare TR e OV, discutendo dei possibili controlli da parte delle forze dell'ordine tramite sistema GPS, avevano fatto riferimento anche alla possibile installazione del sistema satellitare sull'auto di CI. Sulla base di tali elementi (quali, in specie, i numerosi incontri;
il riferimento a CI come soggetto che avrebbe potuto essere sottoposto a controllo tramite attività di intercettazione;
i commenti dei vertici sulla sua professionalità e abilità nel svolgere l'attività di spaccio), i giudici hanno ritenuto che i vertici della associazione avessero fatto affidamento sulla disponibilità garantita da BI CI in ordine allo spaccio sistematico di sostanze stupefacenti nelle zone di interesse. 2.2.A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il motivo di ricorso è meramente reiterativo delle stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Le censure appaiono generiche, anche con riferimento alla identificazione del 4 2 ricorrente, e volte esclusivamente a contestare l'efficacia dimostrativa del compendio indiziario e del contenuto delle conversazioni. 3. Il secondo motivo, incentrato sulle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione. I giudici, a tal fine, hanno valorizzato la gravità della condotta volta alla commercializzazione di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, l'arco temporale di consumazione della condotta, il precedente specifico a suo carico. D'altronde, come ha rimarcato lo stesso Tribunale, il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, 5 che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). In coerenza con quanto osservato dal Gip, il tempo trascorso dalle investigazioni non è stato ritenuto rilevante, a fronte della esistenza di un fenomeno allarmante di gestione di spaccio in forma organizzata, con canali di rifornimento stabili, indicativo di concretezza e attuale del pericolo. Infine i giudici hanno ricordato come non vale ad escludere il rischio di recidiva la circostanza per cui CI attualmente sia detenuto in espiazione pena, in quanto profilo non incidente sulle esigenze di cautela. Sotto tale ultimo profilo, si ricorda che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (nella specie in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia) non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud Karem, Rv. 282416 — 01; Sez. 1, n. 3762 del 4/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 6, n. 26231 del 15/3/2013, Pizzata, Rv. 256808; Sez. 1, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca, Rv. 258066 Sez. 4, n. 149 del 15/11/2005, dep. 2006, Bossio, Rv. 232631; Sez. 1, n. 719 del 6/12/1995, Sasso, Rv. 201119; Sez. 6, n. 1453 del 19/4/1995, Bonaccorsi, Rv. 202308). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 6 tensore Il Preside e SC Cmpi Il Consigli Anna
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 5 luglio 2024 e,/