Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2025, proposto da
Pietra Monaco, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Chiara Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 20240084119 in data 8 gennaio 2025, con cui l’Amministrazione ha opposto il proprio diniego sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica in relazione alla riqualificazione di una veranda esistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa NA OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 20240084119 in data 8 gennaio 2025, con cui l’Amministrazione ha espresso il proprio diniego sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa alla riqualificazione di una veranda in quanto si era fatto ricorso a “ strutture murarie che avevano cambiato la consistenza della stessa, da struttura precaria a struttura permanente, con la conseguenza di aver creato un volume utile e non sanabile ai sensi dell’art. 181, comma 1-quater ” del decreto legislativo n. 42/2004.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e diritto quanto segue: a) la ricorrente è proprietaria di un immobile sito in San Giovanni La Punta, per il quale, a seguito di domanda di condono edilizio, aveva ottenuto la concessione edilizia in sanatoria con prescrizione di smontaggio della veranda; b) successivamente, con istanza in data 22 ottobre 2024, l’interessata ha chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica per la riqualificazione della veranda, che è stato negato dalla Soprintendenza con il provvedimento in questa sede impugnato; c) la ricorrente, a seguito del diniego, ha conferito incarico per la presentazione di nuova istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 37 della legge n. 105/2024; d) la Soprintendenza non era competente ad adottare il provvedimento di diniego, tenuto conto della nuova disciplina introdotta dal cosiddetto decreto “salva casa” (art. 36-bis del decreto-legge n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024) - già in vigore al momento della proposizione dell’istanza di compatibilità paesaggistica - secondo cui spetta al Comune acquisire il parere vincolante dell’autorità preposta alla gestione del vincolo anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati; e) in virtù di tale nuova disciplina per la sanatoria non operano le limitazioni di cui all’articolo 167, comma 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004 ; f) sussiste, altresì, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, avendo la Soprintendenza motivato il proprio diniego facendo esclusivo riferimento alla natura della veranda senza esplicitare perché l’intervento sia incompatibile con il paesaggio e senza considerare il relativo contesto o la possibilità di imporre prescrizioni; g) come affermato dalla giurisprudenza, il diniego deve essere puntualmente motivato e non può fondarsi su formule stereotipate (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, n. 754/2019; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5108/2016); h) in base all’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e alla legge regionale n. 5/2019, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il possibile mantenimento dell’opera e solo in caso negativo disporre la rimessione in pristino, con adeguata motivazione.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
Con ordinanza n. 1485/2025 in data 9 maggio 2025 il Collegio ha osservato quanto segue: a) occorre che la ricorrente produca gli elaborati tecnici allegati alle istanze di regolarizzazione (doc. 3 e 4) versate in atti; b) l’Amministrazione intimata è tenuta a fornire elementi valutativi in merito al terzo motivo di ricorso, con particolare riferimento alla riconducibilità degli interventi oggetto dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica all’elenco di cui all’allegato B della legge regionale n. 5/2019.
La ricorrente ha depositato la documentazione richiesta in data 22 maggio 2025 e con memoria in data 3 novembre 2025 ha ribadito le proprie difese.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimo, in quanto l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è precluso nell’ipotesi di creazione di nuovi volumi, in virtù del disposto dell’art. 167, quarto comma, lettera a , del decreto legislativo n. 42/2004.
Come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1260), l’accertamento della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.
Ciò in quanto l’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, nel consentire l’accertamento della compatibilità paesaggistica di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla relativa autorizzazione, si riferisce esclusivamente ai lavori “ che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ”, senza ulteriore specificazione e distinzione, sicché non è consentito ampliare in via interpretativa l’ambito di applicazione di un istituto eccezionale, quale quello in esame.
In senso conforme si è espresso anche il T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, 5 gennaio 2021, n. 123, con riferimento ad una fattispecie di chiusura di una veranda esistente, al riguardo rimarcando che “ con il procedimento di cui all’art. 167, commi 4 e 5, possono essere “sanati” abusi che, non avendo comportato un aumento di volume o di superficie utili, realizzano un più contenuto impatto paesaggistico, rispetto al quale il legislatore ha ritenuto accettabile ammettere una valutazione di compatibilità paesaggistica postuma mediante una “monetizzazione” del danno dagli stessi determinato. La portata della deroga in esame, proprio per la sua natura, non è tuttavia suscettibile di alcuna interpretazione estensiva né analogica ”.
Il decreto “salva-casa” richiamato in ricorso disciplina un diverso procedimento e, pertanto, non può assumere rilievo per la definizione dell’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 42/2004.
Va escluso, quindi, il dedotto vizio di incompetenza, dovendosi soggiungere che la segnalazione certificata di inizio attività per la regolarizzazione urbanistica ai sensi del decreto-legge n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024 (“salva casa”), è stata presentata dalla ricorrente soltanto in data 4 aprile 2025, successivamente all’adozione del provvedimento della Soprintendenza qui impugnato e alla conclusione del procedimento avviato ai sensi e per gli effetti degli artt. 167, comma 5, e 181, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 42/2004.
Peraltro, con provvedimento n. 18107 in data 6 maggio 2025 il Comune ha disposto l’annullamento della predetta segnalazione certificata di inizio attività, che, pertanto, deve ritenersi priva di effetti.
Con un ulteriore motivo di ricorso la ricorrente deduce il difetto di istruttoria e il vizio di motivazione del provvedimento gravato.
Sostiene, in particolare, che l’Amministrazione non possa rigettare de plano l’istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, limitandosi a un mero riscontro dell’aumento di volumetria o della superficie utile, dovendo valutare se l’intervento o l’opera rientri nella casistica di cui all’allegato B richiamato dall’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2019 (in attuazione del D.P.R. n. 31/2017).
Nondimeno, va osservato che il provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione in ragione dell’incremento di volume reca, implicitamente, la valutazione in ordine alla insussistenza di ipotesi normative di esenzione, non potendosi “dilatare”, sul piano generale, l’obbligo di motivazione – in contrasto con i principi di economicità dell’azione amministrativa – fino al punto da richiedere l’esplicitazione delle ragioni per le quali non sia stata assunta una decisione di segno diverso.
Resta fermo, comunque, il diritto dell’interessato di allegare e provare che la fattispecie rientri tra i casi di esenzione enucleati dalla legge.
Nel caso di specie, anche tenuto conto della integrazione documentale effettuata dalla parte ricorrente, non può ritenersi comprovata la sussistenza dei presupposti di cui all’allegato B della legge regionale n. 5/2019, essendosi la parte limitata a generiche deduzioni in merito a tale aspetto.
Per quanto precede il ricorso va respinto.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge e compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE RZ, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
NA OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA OL | LE RZ |
IL SEGRETARIO