Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub a) e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub b).
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub a) e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub b).