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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11315 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TE RI n. a S. Giorgio Ionico il 27/6/1963 avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Potenza in data 1/6/2022 - udita la relazione del Consigliere Anna MA De Santis;
- letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. Giuseppina Casella , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-lette le note di replica a firma del difensore, Avv. Shehu RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da NO MA in relazione al decreto penale di condanna emesso dal Gip del Tribunale di Taranto in data 29/7/2019, con il quale la stessa era stata condannata alla pena di euro 4700,00 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della NO, Avv, Natasha Shehu, deducendo: 2.1 La violazione di legge con riguardo alla mancanza di prova circa l'irrevocabilità del decreto penale di condanna. La difesa sostiene che il decreto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11315 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA RI Data Udienza: 13/12/2022 penale era "pacificamente" irrevocabile in quanto notificato a mezzo posta il 23/9/2019, senza che il plico fosse stato ritirato dalla destinataria, la quale è venuta a conoscenza della notifica solo al momento del ritiro delle copie del procedimento, quando era ormai decaduta dalla possibilità di chiedere la restituzione in termini per l'opposizione. Il difensore aggiunge che, nella specie, vi è stata una palese violazione del principio del contraddittorio in quanto la NO non è stata messa in condizione di interloquire in relazione alla istanza di revisione. Quanto al rilevato difetto di novità della prova dedotta, la ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata è incorsa in vizio motivazionale poiché, se è vero che il compendio probatorio del processo civile era presente nel fascicolo definito con l'emissione del decreto penale di condanna è, tuttavia, innegabile che il P.m. e il Gip non ne hanno tenuto conto, trascurando in particolare la CTU del Dott. Scarpati, che ha concluso per la capacità di intendere e di volere di NO Antonio, il quale era a conoscenza ed aveva autorizzato tutte le spese sostenute dalla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è per più versi inammissibile. Quanto ai rilievi difensivi circa la prova del giudicato di condanna in relazione al decreto oggetto dell'istanza di revisione, v'è da osservare che lo status di condannato -che solo legittima l'impugnazione straordinaria- impone che la richiesta di revisione sia corredata, a pena di inammissibilità, degli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11892 del 06/02/2002, Rv. 221128; Sez. 6, n. 25794 del 10/03/2008 Rv. 241243). Non è, dunque, il giudice adito che deve ricostruire in termini sostanziali l'esaurimento delle impugnazioni o l'inutile decorso dei termini per la loro proposizione per evincere il consolidamento della pronunzia nel giudicato, essendo -al contrario- onere dell'interessato la produzione di copia autentica del provvedimento munito di attestazione di irrevocabilità, trattandosi di presupposto formale ed indefettibile per l'accesso all'istituto della revisione. 2. Manifestamente infondata è la doglianza in ordine alla violazione del contraddittorio in quanto ignora che, in tema di revisione, sussiste distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente -avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu oculi", da parte del "novum" dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel 2 contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810). E', dunque, solo in esito al superamento del positivo vaglio d'ammissibilità e dello sbarramento costituito dalla delibazione ex art. 634 cod.proc.pen. che trova piena attuazione il principio del contraddittorio, riservato al giudizio di revisione in senso proprio, secondo la disciplina dell'art. 636 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Rv. 263162; n. 19648 del 03/02/2021,Rv. 281422). 3. Deve ulteriormente osservarsi che, nella specie, la difesa non ha inquadrato la richiesta di revisione in alcuna delle ipotesi tassative tipizzate all'art. 630 cod.proc.pen., espressamente lamentando l'assenza di adeguata valutazione dei materiali probatori confluiti nel procedimento definito per decreto. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071), di cui si assume l'erroneo apprezzamento, profilo che esula dal rimedio straordinario azionato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente A
- letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. Giuseppina Casella , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-lette le note di replica a firma del difensore, Avv. Shehu RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da NO MA in relazione al decreto penale di condanna emesso dal Gip del Tribunale di Taranto in data 29/7/2019, con il quale la stessa era stata condannata alla pena di euro 4700,00 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della NO, Avv, Natasha Shehu, deducendo: 2.1 La violazione di legge con riguardo alla mancanza di prova circa l'irrevocabilità del decreto penale di condanna. La difesa sostiene che il decreto 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11315 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA RI Data Udienza: 13/12/2022 penale era "pacificamente" irrevocabile in quanto notificato a mezzo posta il 23/9/2019, senza che il plico fosse stato ritirato dalla destinataria, la quale è venuta a conoscenza della notifica solo al momento del ritiro delle copie del procedimento, quando era ormai decaduta dalla possibilità di chiedere la restituzione in termini per l'opposizione. Il difensore aggiunge che, nella specie, vi è stata una palese violazione del principio del contraddittorio in quanto la NO non è stata messa in condizione di interloquire in relazione alla istanza di revisione. Quanto al rilevato difetto di novità della prova dedotta, la ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata è incorsa in vizio motivazionale poiché, se è vero che il compendio probatorio del processo civile era presente nel fascicolo definito con l'emissione del decreto penale di condanna è, tuttavia, innegabile che il P.m. e il Gip non ne hanno tenuto conto, trascurando in particolare la CTU del Dott. Scarpati, che ha concluso per la capacità di intendere e di volere di NO Antonio, il quale era a conoscenza ed aveva autorizzato tutte le spese sostenute dalla ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è per più versi inammissibile. Quanto ai rilievi difensivi circa la prova del giudicato di condanna in relazione al decreto oggetto dell'istanza di revisione, v'è da osservare che lo status di condannato -che solo legittima l'impugnazione straordinaria- impone che la richiesta di revisione sia corredata, a pena di inammissibilità, degli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11892 del 06/02/2002, Rv. 221128; Sez. 6, n. 25794 del 10/03/2008 Rv. 241243). Non è, dunque, il giudice adito che deve ricostruire in termini sostanziali l'esaurimento delle impugnazioni o l'inutile decorso dei termini per la loro proposizione per evincere il consolidamento della pronunzia nel giudicato, essendo -al contrario- onere dell'interessato la produzione di copia autentica del provvedimento munito di attestazione di irrevocabilità, trattandosi di presupposto formale ed indefettibile per l'accesso all'istituto della revisione. 2. Manifestamente infondata è la doglianza in ordine alla violazione del contraddittorio in quanto ignora che, in tema di revisione, sussiste distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente -avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu oculi", da parte del "novum" dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel 2 contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810). E', dunque, solo in esito al superamento del positivo vaglio d'ammissibilità e dello sbarramento costituito dalla delibazione ex art. 634 cod.proc.pen. che trova piena attuazione il principio del contraddittorio, riservato al giudizio di revisione in senso proprio, secondo la disciplina dell'art. 636 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Rv. 263162; n. 19648 del 03/02/2021,Rv. 281422). 3. Deve ulteriormente osservarsi che, nella specie, la difesa non ha inquadrato la richiesta di revisione in alcuna delle ipotesi tassative tipizzate all'art. 630 cod.proc.pen., espressamente lamentando l'assenza di adeguata valutazione dei materiali probatori confluiti nel procedimento definito per decreto. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071), di cui si assume l'erroneo apprezzamento, profilo che esula dal rimedio straordinario azionato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente A