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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.32668/2024 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Coscino e presso il Parte_1 suo studio elett.te dom.to in Roma via G. Avezzana 6 giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
, (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo Capo p.t., dott.ssa ,
[...] Controparte_3 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015, dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv Donato De Rosa, e/o l'avv. Sandra Ceccarelli, e/o l'avv. Valeria Corsetti, e/o l'avv. Giovanna Intorcia, e/o l'avv. Matteo Geron, e/o l'avv. Vincenzo Battaglia, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana, e/o l'avv. Anna Napoli, e/o l'avv. Laura Sarno, giusta delega allegata alla memoria, elettivamente domiciliato, per la carica, presso l'Ispettorato stesso sito in Via M. Brighenti, 23 – 00159 – Roma.
RESISTENTE
all'udienza del 28.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta l'opposizione e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano ex art.9 II comma D.lgs149/2015 in €3.703,02. Roma, 28.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato il 13.9.2024 e ritualmente notificato il Pt_1
proponeva opposizione averso l'ordinanza ingiunzione l n.
[...]
1059/2024, prot. 56175 del 23.05.2024, allo stesso notificata in data 3.06.24 avanzando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Roma denegata ogni richiesta esecutiva dell'impugnata ingiunzione per gravi motivi dichiarare la nullità e priva di ogni efficacia l'Ordinanza di ingiunzione dell' di Roma n. Controparte_2
1059/2024 Prot. 58175 del 23.5.2024 in virtù delle circostanze e della documentazione prodotta e del mendace verbale di accertamento del 28.5.2019 previa declaratoria di obbligazione solidale del sig. quale amministratore di fatto della società Persona_1
Parte_2 Con vittoria di spese e competenza”
Deduceva il ricorrente che con la citata ordinanza gli era stato intimato il pagamento in solido quale amministratore unico della società Parte_3 della somma di €26.588,60 per sanzioni in violazione dell'art. 3, comma 3 D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/04/2002, n. 73 (come sostituito dall'art. 22, comma 1, Dlgs. 14.09.2015 n. 151, come modificato dell'art. 1 comma 445 lett d) della L. 145/2018), per aver impiegato irregolarmente, in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente per territorio, i seguenti lavoratori: BI AS,; , così come Persona_2 Persona_3 meglio specificato nella ordinanza allegata. Deduceva che tale ingiunzione era stata emessa nei suoi confronti sulla base dell'incarico di Amministratore Unico che risultava formalmente dalla Visura della camera di Commercio Precisava al riguardo che aveva ricoperto tale incarico solo dal 9.10.2018 al 6.3.2019 mentre risultava erroneamente la sua iscrizione dal 16.7.2018. Precisava che aveva accettato l'incarico solo in data 9.10.2028 ma che da subito non aveva potuto gestire la società non avendo i libri sociali, il bilancio i contratti di lavoro dei dipendenti pur avendo reiteratamente richiesto tale documentazione al sig , vero amministratore di fatto della società Persona_1
e al commercialista della società dott. Per_2
Deduceva che non si era mai recato alla sede sociale che costituiva un mero domicilio senza ufficio. Contestava quanto risultava dal verbale di accertamento dell non CP_1 avendo mai delegato al dott. la tenuta del libro unico del lavoro. Per_2
Deduceva che aveva formalizzato le sue dimissioni con pec del 22.2.2019 e quindi in epoca antecedente all'accertamento e che dopo innumerevoli diffide era stato nominato amministratore unico della società dal 6.3.2019 il sig Per_1
Precisava che il gli aveva rilasciato anche una dichiarazione di manleva Per_1
e scarico di responsabilità del 26.3.2019.
Precisava ci aver evidenziato tali fatti anche alla curatela fallimentare della società. Deduceva pertanto l'insussistenza di ogni responsabilità da parte sua e la nullità della ordinanza ingiunzione a lui notificata. 2.Si costituiva l' contestando il Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Evidenziava che il ricorrente non aveva contestato le violazioni oggetto della ordinanza ingiunzione . Deduceva che comunque la irregolare utilizzazione di alcuni lavoratori “in nero” era provata dai documenti allegati e dalla intervenuta regolarizzazione di detti lavoratori dopo l'accesso ispettivo. Deduceva che anche la seconda violazione relativa alla omessa comunicazione entro il giorno antecedente l'assunzione di altri lavoratori era documentalmente provata.
In relazione alla pretesa del ricorrente di aver ricoperto solo un ruolo formale di amministratore senza svolgere in concreto alcuna attività deduceva che tale situazione non era mai stata evidenziata dal ricorrente neppure dopo la notifica del verbale di accertamento mediante richiesta di audizione o ricorso amministrativo. Deduceva che le risultanze della visura camerale confermavano come il ricorrente fosse al momento dell'accertamento delle violazioni l'Amministratore della e deduceva la sua responsabilità rispetto Parte_3 ai terzi per la carica ricoperta. Contestava la rilevanza per l'ispettorato della dichiarazione di manleva allegata da parte ricorrente avendo detta dichiarazione efficacia solo tra le parti indicate nella stessa dichiarazione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3.Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 28.2.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Il ricorso deve essere rigettato.
5.Si evidenzia al riguardo che il ricorrente non contesta in alcun modo le violazioni accertate con il verbale di accertamento sotteso alla ordinanza ingiunzione , né ha eccepito irregolarità formali nella notifica del verbale di accertamento e della ordinanza ingiunzione limitandosi a ritenere la illegittimità della ordinanza ingiunzione in quanto egli avrebbe ricoperto un ruolo meramente formale e non effettivo di amministratore della società essendo l'Amministratore effettivo altro soggetto e precisamente Parte_3
. Persona_1
Tuttavia risulta dalla visura camerale allegata che il ricorrente era iscritto nel registro delle imprese come amministratore unico della società dal Parte_3
9.10.2018 al 6.3.2019. 6.In relazione a tale periodo l' ha effettuato un primo accesso presso CP_1
l'esercizio della società in data 1.3.2019 e con verbale unico di accertamento notificato al ricorrente in data 4.6.2029 ha accertato la violazione delle seguenti norme: 1) art. 3, comma 3 D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/04/2002, n. 73 (come sostituito dall'art. 22, comma 1, Dlgs. 14.09.2015 n. 151, come modificato dell'art. 1 comma 445 lett d) della L. 145/2018), per aver impiegato irregolarmente, in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente per territorio, i lavoratori indicati nel predetto verbale unico, ciascuno per le giornate di lavoro specificate (e precisamente, BI AS, con la qualifica di pasticcera, dal 25.02.2019 al 1.03.2019, per n. 5 giornate di lavoro effettivo;
, con la qualifica di chef di cucina, dal Controparte_4
25.02.2019 al 1.03.2019, per n. 5 giornate di lavoro effettivo;
, Persona_2 con la qualifica di capo partita dei primi, dal 25.02.2019 al 1.03.2019, per n. 5 giornate di lavoro effettivo;
, con la qualifica di cuoco, dal Persona_3
18.02.2019 al 1.03.2019, per n. 10 giornate di lavoro effettivo); 2) art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter D.L. 01/10/96 n. 510 convertito con modificazioni nella Legge 28.11.1996, n. 608 (come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dal D.L. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. 44/2012), per aver omesso di comunicare al Centro per l'Impiego competente, entro il giorno antecedente, l'instaurazione del rapporto di lavoro dei lavoratori , Controparte_5 [...]
e Controparte_6 Controparte_7
7.Il ricorrente non contesta in alcun modo gli esiti dell'accertamento ispettivo, esiti che del resto sono provati quanto alla prima violazione dalla successiva regolarizzazione dei lavoratori in nero, e quanto alla seconda violazione dalle comunicazioni di assunzione inviate in epoca successiva all'inizio della attività lavorativa ( allegati 5 e 6 ). CP_1
8.Assolutamente irrilevante per l' è poi il fatto che il Controparte_2 ricorrente, seppure indicato nella visura della camera di commercio come amministratore unico della società non abbia di fatto svolto tali mansioni, attesa la natura di pubblicità rispetto ai terzi che svolge la visura camerale ed essendo il ricorrente, proprio in virtù del ruolo accettato e assunto, responsabile di fronte ai terzi per il periodo in cui risulta essere stato amministratore unico della società di tutti gli atti di gestione della società anche se compiuti da terzi . L'ordinanza ingiunzione è quindi stata emessa correttamente nei suoi confronti.
9.Irrilevante è poi la dichiarazione di manleva allegata al ricorso a firma di atteso che detta dichiarazione ha valore ed effetto tra le parti, e Persona_1 quindi tra il ricorrente e , ma certamente non può avere alcun Persona_1 effetto nei confronti dei terzi estranei. L'opposizione deve quindi essere integralmente rigettata. 10.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.9 II comma D.Lgs.149/2015 (importo dovuto per compensi avvocato €4629,00-20%=3703,02).
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano ex art.9 II comma D.lgs149/2015 in €3.703,02. Roma, 28.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.32668/2024 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Coscino e presso il Parte_1 suo studio elett.te dom.to in Roma via G. Avezzana 6 giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
, (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo Capo p.t., dott.ssa ,
[...] Controparte_3 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015, dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv Donato De Rosa, e/o l'avv. Sandra Ceccarelli, e/o l'avv. Valeria Corsetti, e/o l'avv. Giovanna Intorcia, e/o l'avv. Matteo Geron, e/o l'avv. Vincenzo Battaglia, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana, e/o l'avv. Anna Napoli, e/o l'avv. Laura Sarno, giusta delega allegata alla memoria, elettivamente domiciliato, per la carica, presso l'Ispettorato stesso sito in Via M. Brighenti, 23 – 00159 – Roma.
RESISTENTE
all'udienza del 28.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta l'opposizione e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano ex art.9 II comma D.lgs149/2015 in €3.703,02. Roma, 28.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato il 13.9.2024 e ritualmente notificato il Pt_1
proponeva opposizione averso l'ordinanza ingiunzione l n.
[...]
1059/2024, prot. 56175 del 23.05.2024, allo stesso notificata in data 3.06.24 avanzando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Roma denegata ogni richiesta esecutiva dell'impugnata ingiunzione per gravi motivi dichiarare la nullità e priva di ogni efficacia l'Ordinanza di ingiunzione dell' di Roma n. Controparte_2
1059/2024 Prot. 58175 del 23.5.2024 in virtù delle circostanze e della documentazione prodotta e del mendace verbale di accertamento del 28.5.2019 previa declaratoria di obbligazione solidale del sig. quale amministratore di fatto della società Persona_1
Parte_2 Con vittoria di spese e competenza”
Deduceva il ricorrente che con la citata ordinanza gli era stato intimato il pagamento in solido quale amministratore unico della società Parte_3 della somma di €26.588,60 per sanzioni in violazione dell'art. 3, comma 3 D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/04/2002, n. 73 (come sostituito dall'art. 22, comma 1, Dlgs. 14.09.2015 n. 151, come modificato dell'art. 1 comma 445 lett d) della L. 145/2018), per aver impiegato irregolarmente, in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente per territorio, i seguenti lavoratori: BI AS,; , così come Persona_2 Persona_3 meglio specificato nella ordinanza allegata. Deduceva che tale ingiunzione era stata emessa nei suoi confronti sulla base dell'incarico di Amministratore Unico che risultava formalmente dalla Visura della camera di Commercio Precisava al riguardo che aveva ricoperto tale incarico solo dal 9.10.2018 al 6.3.2019 mentre risultava erroneamente la sua iscrizione dal 16.7.2018. Precisava che aveva accettato l'incarico solo in data 9.10.2028 ma che da subito non aveva potuto gestire la società non avendo i libri sociali, il bilancio i contratti di lavoro dei dipendenti pur avendo reiteratamente richiesto tale documentazione al sig , vero amministratore di fatto della società Persona_1
e al commercialista della società dott. Per_2
Deduceva che non si era mai recato alla sede sociale che costituiva un mero domicilio senza ufficio. Contestava quanto risultava dal verbale di accertamento dell non CP_1 avendo mai delegato al dott. la tenuta del libro unico del lavoro. Per_2
Deduceva che aveva formalizzato le sue dimissioni con pec del 22.2.2019 e quindi in epoca antecedente all'accertamento e che dopo innumerevoli diffide era stato nominato amministratore unico della società dal 6.3.2019 il sig Per_1
Precisava che il gli aveva rilasciato anche una dichiarazione di manleva Per_1
e scarico di responsabilità del 26.3.2019.
Precisava ci aver evidenziato tali fatti anche alla curatela fallimentare della società. Deduceva pertanto l'insussistenza di ogni responsabilità da parte sua e la nullità della ordinanza ingiunzione a lui notificata. 2.Si costituiva l' contestando il Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto. Evidenziava che il ricorrente non aveva contestato le violazioni oggetto della ordinanza ingiunzione . Deduceva che comunque la irregolare utilizzazione di alcuni lavoratori “in nero” era provata dai documenti allegati e dalla intervenuta regolarizzazione di detti lavoratori dopo l'accesso ispettivo. Deduceva che anche la seconda violazione relativa alla omessa comunicazione entro il giorno antecedente l'assunzione di altri lavoratori era documentalmente provata.
In relazione alla pretesa del ricorrente di aver ricoperto solo un ruolo formale di amministratore senza svolgere in concreto alcuna attività deduceva che tale situazione non era mai stata evidenziata dal ricorrente neppure dopo la notifica del verbale di accertamento mediante richiesta di audizione o ricorso amministrativo. Deduceva che le risultanze della visura camerale confermavano come il ricorrente fosse al momento dell'accertamento delle violazioni l'Amministratore della e deduceva la sua responsabilità rispetto Parte_3 ai terzi per la carica ricoperta. Contestava la rilevanza per l'ispettorato della dichiarazione di manleva allegata da parte ricorrente avendo detta dichiarazione efficacia solo tra le parti indicate nella stessa dichiarazione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3.Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 28.2.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Il ricorso deve essere rigettato.
5.Si evidenzia al riguardo che il ricorrente non contesta in alcun modo le violazioni accertate con il verbale di accertamento sotteso alla ordinanza ingiunzione , né ha eccepito irregolarità formali nella notifica del verbale di accertamento e della ordinanza ingiunzione limitandosi a ritenere la illegittimità della ordinanza ingiunzione in quanto egli avrebbe ricoperto un ruolo meramente formale e non effettivo di amministratore della società essendo l'Amministratore effettivo altro soggetto e precisamente Parte_3
. Persona_1
Tuttavia risulta dalla visura camerale allegata che il ricorrente era iscritto nel registro delle imprese come amministratore unico della società dal Parte_3
9.10.2018 al 6.3.2019. 6.In relazione a tale periodo l' ha effettuato un primo accesso presso CP_1
l'esercizio della società in data 1.3.2019 e con verbale unico di accertamento notificato al ricorrente in data 4.6.2029 ha accertato la violazione delle seguenti norme: 1) art. 3, comma 3 D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni nella Legge 23/04/2002, n. 73 (come sostituito dall'art. 22, comma 1, Dlgs. 14.09.2015 n. 151, come modificato dell'art. 1 comma 445 lett d) della L. 145/2018), per aver impiegato irregolarmente, in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente per territorio, i lavoratori indicati nel predetto verbale unico, ciascuno per le giornate di lavoro specificate (e precisamente, BI AS, con la qualifica di pasticcera, dal 25.02.2019 al 1.03.2019, per n. 5 giornate di lavoro effettivo;
, con la qualifica di chef di cucina, dal Controparte_4
25.02.2019 al 1.03.2019, per n. 5 giornate di lavoro effettivo;
, Persona_2 con la qualifica di capo partita dei primi, dal 25.02.2019 al 1.03.2019, per n. 5 giornate di lavoro effettivo;
, con la qualifica di cuoco, dal Persona_3
18.02.2019 al 1.03.2019, per n. 10 giornate di lavoro effettivo); 2) art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter D.L. 01/10/96 n. 510 convertito con modificazioni nella Legge 28.11.1996, n. 608 (come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dal D.L. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. 44/2012), per aver omesso di comunicare al Centro per l'Impiego competente, entro il giorno antecedente, l'instaurazione del rapporto di lavoro dei lavoratori , Controparte_5 [...]
e Controparte_6 Controparte_7
7.Il ricorrente non contesta in alcun modo gli esiti dell'accertamento ispettivo, esiti che del resto sono provati quanto alla prima violazione dalla successiva regolarizzazione dei lavoratori in nero, e quanto alla seconda violazione dalle comunicazioni di assunzione inviate in epoca successiva all'inizio della attività lavorativa ( allegati 5 e 6 ). CP_1
8.Assolutamente irrilevante per l' è poi il fatto che il Controparte_2 ricorrente, seppure indicato nella visura della camera di commercio come amministratore unico della società non abbia di fatto svolto tali mansioni, attesa la natura di pubblicità rispetto ai terzi che svolge la visura camerale ed essendo il ricorrente, proprio in virtù del ruolo accettato e assunto, responsabile di fronte ai terzi per il periodo in cui risulta essere stato amministratore unico della società di tutti gli atti di gestione della società anche se compiuti da terzi . L'ordinanza ingiunzione è quindi stata emessa correttamente nei suoi confronti.
9.Irrilevante è poi la dichiarazione di manleva allegata al ricorso a firma di atteso che detta dichiarazione ha valore ed effetto tra le parti, e Persona_1 quindi tra il ricorrente e , ma certamente non può avere alcun Persona_1 effetto nei confronti dei terzi estranei. L'opposizione deve quindi essere integralmente rigettata. 10.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.9 II comma D.Lgs.149/2015 (importo dovuto per compensi avvocato €4629,00-20%=3703,02).
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano ex art.9 II comma D.lgs149/2015 in €3.703,02. Roma, 28.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso