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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2411/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2411/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli avv.ti Mauro Papandrea e Marika Stigliano Messuti con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in CO (VE) in data 19.10.2019 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2019, parte I, n. 16; che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 15.04.2018); Per_1
che all'udienza di comparizione del 04.11.2025, celebrata con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni di separazione di seguito riportate che appaino conformi alla legge;
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 2. la casa coniugale sita in CO (VE), via Piave, 23/B, condotta in locazione, rimarrà assegnata con tutti gli arredi alla signora ed ivi sarà collocata la residenza prevalente del figlio Parte_2 minore;
3. il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso l ne della madre e con diritto – dovere da parte del padre di vederlo e tenerlo due giorni la settimana (corrispondenti ai riposi lavorativi) oltre a uno o due pomeriggi che verranno concordati mensilmente in base ai suoi turni lavorativi. Il padre inoltre terrà con sé il figlio due settimane durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, e una settimana durante le vacanze natalizie qualora abbia le ferie;
in ogni caso ciascun genitore trascorrerà con il figlio o il giorno di Natale o la vigilia. I coniugi concorderanno di anno in anno la suddivisione della vacanze di carnevale e pasquali.
4. a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il sig. verserà entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese € 300,00, somma annualmente rivalutabile su oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
5. a titolo di contributo al mantenimento della moglie il sig. verserà entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese € 200,00, somma annualmente rivalutabile su base Istat;
6. la signora percepirà l'assegno unico universale pari attualmente a € 196,00; Parte_2
7. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore del figlio minore;
8. i coniugi chiedono la pronuncia della sentenza di omologa degli accordi oggetto del presente ricorso.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO (VE) (N. 16 Parte I dell'anno 2019).
pagina 2 di 3 - provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2411/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli avv.ti Mauro Papandrea e Marika Stigliano Messuti con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in CO (VE) in data 19.10.2019 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2019, parte I, n. 16; che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 15.04.2018); Per_1
che all'udienza di comparizione del 04.11.2025, celebrata con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni di separazione di seguito riportate che appaino conformi alla legge;
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 2. la casa coniugale sita in CO (VE), via Piave, 23/B, condotta in locazione, rimarrà assegnata con tutti gli arredi alla signora ed ivi sarà collocata la residenza prevalente del figlio Parte_2 minore;
3. il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso l ne della madre e con diritto – dovere da parte del padre di vederlo e tenerlo due giorni la settimana (corrispondenti ai riposi lavorativi) oltre a uno o due pomeriggi che verranno concordati mensilmente in base ai suoi turni lavorativi. Il padre inoltre terrà con sé il figlio due settimane durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, e una settimana durante le vacanze natalizie qualora abbia le ferie;
in ogni caso ciascun genitore trascorrerà con il figlio o il giorno di Natale o la vigilia. I coniugi concorderanno di anno in anno la suddivisione della vacanze di carnevale e pasquali.
4. a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il sig. verserà entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese € 300,00, somma annualmente rivalutabile su oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
5. a titolo di contributo al mantenimento della moglie il sig. verserà entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese € 200,00, somma annualmente rivalutabile su base Istat;
6. la signora percepirà l'assegno unico universale pari attualmente a € 196,00; Parte_2
7. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore del figlio minore;
8. i coniugi chiedono la pronuncia della sentenza di omologa degli accordi oggetto del presente ricorso.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
Considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CO (VE) (N. 16 Parte I dell'anno 2019).
pagina 2 di 3 - provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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