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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 19/05/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 869/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina, Via Camiciotti n. C.F._1
102, presso lo studio dell'Avv. Letterio Ferrara che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Michela Foti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 19.01.2021 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento di patologie tali da determinare una totale e permanente inabilità lavorativa, con il conseguente diritto all'erogazione della pensione di inabilità; in via subordinata, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari, almeno, al 74%, ed il conseguente diritto all'erogazione dell'assegno di invalidità; in via ancor più subordinata, un'invalidità civile in misura pari, almeno, al 67%, ed il conseguente diritto alla fruizione del beneficio dell'esenzione ticket sanitario, oltre il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art 3, comma 3, legge
104/92; che, a seguito di visita medica, la competente commissione lo riconosceva
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%
(art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88)” nella misura del 46% e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19.1.2022 e “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.
5.2.1992 n. 104”; che pertanto aveva depositato in data 27/09/2022 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. RG 3418/2022, acquisito alla presente controversia), volta all'accertamento del requisito sanitario tale da determinare l'assoluta permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e quindi il riconoscimento della pensione di inabilità (invalidità
100%), in subordine assegno mensile di assistenza (invalidità pari o superiore al
74%) , in via ancor più subordinata ed ai fini dell'esenzione ticket sanitario, il riconoscimento dell'invalidità civile in misura pari, almeno, al 67% oltre ai e i benefici della L.104/92; che all'esito della consulenza il C.T.U. nominato, Dott. concludeva: “Il sig. è invalido Persona_1 Parte_1
nella misura del 78%. Allo stesso compete lo status di persona affetta da handicap all'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del in data 19/01/2022.»
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto a conseguire la pensione di inabilità civile (invalidità 100%), in subordine assegno mensile di assistenza (invalidità pari o superiore al 74%) , in via ancor più
2 subordinata ed ai fini dell'esenzione ticket sanitario, il riconoscimento dell'invalidità civile in misura pari, almeno, al 67%, nonché il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap ex art. 3 comma 1 e 3 della L.
104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 12.09.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Il c.t.u. nominato ha infatti chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie da Parte_1
cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di uno stato invalidante pari al 79% (Settantanove per cento) e riconoscendo lo status di persona affetta da handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del 19/01/2022. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
In definitiva, va dichiarato che è invalido nella misura Parte_1 del 79 e soggetto con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19/01/2022.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_2
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso
3 al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione del parziale accoglimento delle domande sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 22.03.2024 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalido nella misura del 79%, Parte_1 requisito sanitario utile al fine dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19/01/2022.
- Dichiara che è soggetto in condizione di Parte_1 disabilità ai sensi dell'art 3, comma 1 legge 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19/01/2022;
- Rigetta tutte le altre domande;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19/05/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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