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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 874/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 874/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SARDINI PAOLO
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. SARDINI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/07/2003 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 180/2017 del 31/01/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 19/07/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2003 atto numero 190 parte II, serie A, Ufficio 1,
pagina 2 di 4 alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/05/2025:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. la casa coniugale di proprietà della SI rimarrà assegnata alla Parte_1
stessa in uno a tutti gli arredi e i mobili ivi presenti;
3. il figlio rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
primaria presso la madre ed entrambi i genitori vi provvederanno fin quando non diventerà economicamente indipendente;
4. dando continuità agli accordi presi in occasione della separazione, il padre corrisponderà direttamente alla NO la somma di € 200,00 Parte_1 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, quale assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
5. entrambi i coniugi saranno tenuti a corrispondere il 50% ciascuno delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludico-ricreative per il figlio e, ove possibile, le stesse dovranno essere preventivate concordate e in ogni caso dovranno essere sempre documentate;
6. in linea con la circolare n. 1714 del 20.4.2022 l'Assegno Unico Universale CP_2
relativo alla prole, già assegnato consensualmente alla ricorrente in sede di separazione, sarà integralmente devoluto alla SI , quale Parte_1
collocataria del figlio.
7. In riferimento al diritto di visita il Signor potrà tenere e vedere il figlio CP_1
ogni volta che lo vorrà previo accordo con lo stesso, comunque tenendolo presso di sé nei fine settimana, a settimana alterne, nonché consecutivamente per 15 giorni durante le vacanze estive, per giorni 7 quelle natalizie e per 3 giorni durante quelle pagina 3 di 4 pasquali, ricomprendendo in tali due ultimi periodi alternativamente il Natale e il
Capodanno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
8. I ricorrenti confermano che non vi sono beni mobili e/o immobili da dividere e che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, ad eccezione di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 874/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SARDINI PAOLO
e nato a [...] il [...], CP_1 assistito e difeso dall'avv. SARDINI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 19/07/2003 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 180/2017 del 31/01/2017, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 19/07/2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2003 atto numero 190 parte II, serie A, Ufficio 1,
pagina 2 di 4 alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 20/05/2025:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. la casa coniugale di proprietà della SI rimarrà assegnata alla Parte_1
stessa in uno a tutti gli arredi e i mobili ivi presenti;
3. il figlio rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
primaria presso la madre ed entrambi i genitori vi provvederanno fin quando non diventerà economicamente indipendente;
4. dando continuità agli accordi presi in occasione della separazione, il padre corrisponderà direttamente alla NO la somma di € 200,00 Parte_1 mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, quale assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
5. entrambi i coniugi saranno tenuti a corrispondere il 50% ciascuno delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludico-ricreative per il figlio e, ove possibile, le stesse dovranno essere preventivate concordate e in ogni caso dovranno essere sempre documentate;
6. in linea con la circolare n. 1714 del 20.4.2022 l'Assegno Unico Universale CP_2
relativo alla prole, già assegnato consensualmente alla ricorrente in sede di separazione, sarà integralmente devoluto alla SI , quale Parte_1
collocataria del figlio.
7. In riferimento al diritto di visita il Signor potrà tenere e vedere il figlio CP_1
ogni volta che lo vorrà previo accordo con lo stesso, comunque tenendolo presso di sé nei fine settimana, a settimana alterne, nonché consecutivamente per 15 giorni durante le vacanze estive, per giorni 7 quelle natalizie e per 3 giorni durante quelle pagina 3 di 4 pasquali, ricomprendendo in tali due ultimi periodi alternativamente il Natale e il
Capodanno, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
8. I ricorrenti confermano che non vi sono beni mobili e/o immobili da dividere e che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, ad eccezione di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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