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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1802/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 16/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams:
per la parte ricorrente l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione dell'avv. Veggiari Cont
per la parte convenuta l'avv. Serena Biancardi
per la parte convenuta l'avv. Gianlivio Fasciano CP_2
per la parte convenuta l'avv. Pizzolo in sostituzione dell'avv. CP_3
OL
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 16/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1802 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 31/10/2023 socio lavoratore/mansioni superiori/ addetto al reparto “ai piani” /differenze retributive/straordinario/risarcimento danno riduzione orario lavoro da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VE IO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VE IO ( Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
RI RE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
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Motivi della decisione
1.Il ricorrente ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulando quattro distinte domande: “- accertarsi e dichiararsi, per i motivi e le causali di cui al presente ricorso, la simulazione del rapporto associativo intercorso tra il ricorrente e
1 e conseguentemente, accertarsi la sussistenza tra il ricorrente e Controparte_6 [...]
del solo rapporto di lavoro subordinato a far data dall'assunzione e fino Controparte_6
alla cessazione del rapporto e condannarsi in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € 350,00 indebitamente trattenuta a titolo di “quota sociale”;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro a tempo pieno per tutto il periodo dall'assunzione alla cessazione del rapporto, o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 12.583,64 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra le ore di lavoro riconosciute in busta paga e quelle contrattualmente previste e lavorate per il lavoro ordinario a tempo pieno;
- Accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello III o, in via subordinata, al livello IV o, in via di ulteriore subordine, al livello V del C.C.N.L. Trasporto merci e Logistica dalla data di assunzione alla cessazione del rapporto o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c.,
a pagare a favore del ricorrente la somma di € 27.189,11 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra il livello di inquadramento riconosciuto e quello rivendicato dal lavoratore;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, anche notturno e prestato nella giornata di sabato, e notturno nella misura analiticamente indicata nel presente ricorso e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di €
32.520,45 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno prestato”.
Il ricorrente conviene in giudizio le persone giuridiche riportate nell'epigrafe della sentenza
(rispettivamente, nelle qualità di datore di lavoro, committente e consorzio responsabile in solido) formalizzando le domande di accertamento della natura del rapporto di lavoro, di
2 riconoscimento di un inquadramento contrattuale superiore, e condanna solidale delle società convenute al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento, per lavoro ordinario, straordinario e notturno.
Il ricorrente ha lavorato nel magazzino di a San Martino Buon Parte_3
Albergo, ininterrottamente, dal 1.10.2013 al 30.06.2022, nel reparto “Piani Jungheinrich,
Dinamici e Multiprodotto”, alle dipendenze di (subappaltatrice). Controparte_6
operava per conto di CP_6 Controparte_7
appaltatore di ATV.
Sebbene fosse formalmente socio lavoratore, il ricorrente afferma di essere stato trattato alla stregua di un normale dipendente. Sostiene che il rapporto associativo è simulato poiché non gli sono stati comunicati gli utili/ristorni, non gli è stata consegnata la documentazione obbligatoria (statuto/regolamento), e non ha partecipato alla vita sociale, alle assemblee o alle decisioni aziendali.
Il ricorrente è stato inquadrato, dalla cooperativa resistente L&P, inizialmente, al Livello 6° e successivamente, nonostante svolgesse le medesime mansioni al 5°livello dal 1.1.2019 del
C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica. Egli rivendica, sin dall'inizio del rapporto, un inquadramento superiore, al Livello 3° o, in subordine, al Livello 4° o al Livello 5° (per il periodo in cui è stato inquadrato al 6°livello), asserendo di aver svolto, presso il reparto “ai piani” le seguenti mansioni: ritirare dalle stampanti in uso al piano le etichette che andavano apposte sulle singole casse di prodotto prelevate e collocate sui nastri trasportatori, secondo le indicazioni contenute nell'etichetta stessa (in cui erano identificati il piano e il numero di bancale dove la cassa doveva essere collocata); apporre l'etichetta sulla cassa di prodotto prelevato, controllare quanti pezzi erano presenti nelle casse, confrontandoli con il codice che compariva sullo schermo del p.c. in dotazione, collocare la cassa con l'etichetta sul nastro trasportatore corretto, che la trasportava fino alla baia, ritirare l'etichetta successiva e procedere nelle stesse modalità di cui ai punti precedenti, fino alla fine del turno.
Deduce inoltre il ricorrente che il lavoro era organizzato su tre turni a rotazione settimanale
(mattina, pomeriggio, notte), per sei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato). L'orario settimanale era pari ad almeno 45 ore (o 51 ore nella settimana del turno notturno) a fronte delle 39 ore contrattualmente previste.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di ore di lavoro ordinario, spesso retribuite come ferie o permessi mai fruiti, specificando che le ore contrattualmente previste, utilizzando il divisore mensile di 168 ore, non sono state retribuite, lamenta altresì il mancato o parziale
3 pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario (svolto sistematicamente il sabato) e notturno (eseguito regolarmente tra le 22:00 e le 6:00, per almeno una settimana al mese).
2. costituita tempestivamente il 10.1.2025 (la prima udienza del 28.5.2024 è CP_6 stata differita d'ufficio al 21.1.2025 per la sopravvenuta applicazione in Corte d'Appello dello scrivente magistrato, con provvedimento del 30.4.2024, prima dello scadere dei termini), eccepisce in via preliminare la prescrizione quinquennale per tutte le differenze retributive maturate prima del 13.11.2018 (calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso). Questa eccezione si basa sull'orientamento giurisprudenziale pregresso secondo cui il rapporto del socio lavoratore di cooperativa è assistito da garanzia di stabilità, che sarebbe comunque valido nell'ipotesi in cui, regolamento e statuto della cooperativa prevedono che alla risoluzione del rapporto consegua la risoluzione del rapporto associativo, per cui sussisterebbe la tutela legale piena, così come per tutti i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della
Legge Fornero. La datrice di lavoro argomenta la legittimità dell'inquadramento del ricorrente prima al 6° e poi al 5° livello, sostenendo infatti che: le attività descritte dal ricorrente svolte rientrano perfettamente nel 6° livello del CCNL Logistica e che il passaggio al 5° livello dal
1.1.2019 è avvenuto in forza di un accordo sindacale, sottoscritto il 12.11.2018 a seguito dell'invio di una piattaforma rivendicativa con la presenza delle RSA, con il quale le pari avevano concordato, tra le altre pattuizione (punto 10 dell'accordo) a far data dal 2019, il passaggio al livello superiore di “tutti i soci con anzianità di cantiere antecedente a febbraio Contr 2011” (doc. 4 .
Diversamente, il 4° livello è riservato a lavori delicati e complessi che richiedono tirocinio o corsi di addestramento, mentre il 3° Livello richiede preparazione derivante da diplomi o esperienza qualificata. In dettaglio, l'utilizzo del transpallet elettrico a spinta (che si alza fino a 20 cm da terra) non giustificherebbe l'inquadramento superiore, poiché tale mezzo non richiede alcuna specifica abilitazione o patentino (come richiesto, invece, per i carrelli con uomo a bordo). Ed ancora, il riferimento alle "mappe informatiche" (previsto nel profilo del
3°Livello) non è pertinente, in quanto tali operazioni venivano svolte esclusivamente dal
Contr personale di ATV, mentre l'attività dei soci aveva contenuto prettamente manuale di movimentazione della merce.
Contr Quanto al lavoro ordinario, straordinario e notturno, nega che siano spettanti le correlative differenze retributive, contestando i conteggi del ricorrente. In particolare, quanto al divisore orario di 168 ore, utilizzato dal ricorrente per calcolare le differenze sul lavoro ordinario, sarebbe solo un valore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria, non un
4 orario minimo garantito. La retribuzione è legata al tempo effettivo della prestazione che potrebbe essere legittimamente inferiore anche in ragione delle giornate festive ulteriori rispetto alla domenica.
In merito al lavoro svolto di sabato, osserva che l'art. 9 della Sezione Speciale Cooperazione del CCNL demanda ai regolamenti interni la distribuzione dell'orario di lavoro, compresa l'articolazione settimanale. L'Art. 14 del regolamento interno di L&P prevede la possibilità di distribuire l'orario di lavoro anche su sei giorni lavorativi in relazione alle esigenze del cliente, senza diritto a maggiorazione economica per il sabato. Contr Con riguardo alle maggiorazioni, i prospetti paga mostrerebbero che ha corrisposto regolarmente le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno effettivamente prestato, talvolta riconoscendo percentuali più alte (es. +25% per il notturno non compreso in turni avvicendati, +50% per lo straordinario, fino a +75% per lo straordinario notturno festivo). L&P ha calcolato in più le ore straordinarie e le ore notturne effettivamente prestate dal ricorrente.
L&P eccepisce inoltre la compensazione impropria fra le differenze retributive eventualmente spettanti e i ristorni: afferma che il ricorrente ha beneficiato dei ristorni sociali (attribuzioni
Contr economiche distinte dagli utili) nel corso del rapporto, come risulta dai prospetti paga. chiede che gli importi eventualmente dovuti per differenze retributive siano compensati con i ristorni già percepiti, per evitare un arricchimento senza causa del socio e un indebito squilibrio economico finanziario a danno della società.
Parte 3. , ritualmente costituita, contesta tutte le domande del ricorrente, chiedendone l'integrale ripulsa in quanto inammissibili, improponibili e infondate. In via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti. Richiamando la giurisprudenza favorevole
(Cass. n. 17989/2018), il termine decorre in costanza di rapporto per i soci lavoratori di cooperativa, in quanto il loro rapporto è assistito da garanzia di stabilità. Pertanto, il diritto alle differenze retributive maturate prima del 03 ottobre 2018 (data di notifica del ricorso) sarebbe prescritto.
Sostiene che l'inquadramento al 6° Livello è prevista dai dagli accordi collettivi quale inquadramento iniziale ed il passaggio al 5° e' corretto, in quanto le attività del ricorrente rientrano nelle mansioni di "movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità". Svolge, quanto agli altri livelli, 3° e
4°, le medesime considerazioni di L&P.
5 Analogamente, con riferimento al divisore 168 e al lavoro di sabato, la società committente sviluppa i medesimi argomenti della datrice di lavoro. Rileva, inoltre, in merito agli orari, la loro estrema variabilità, e quindi l'inesistenza della prassi di organizzare il lavoro secondo turni rigidamente prestabiliti. Prova ne sarebbe il riconoscimento per i turni notturni della maggiorazione del 25% (prevista dal CCNL per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati) e non il 15% (richiesto dal ricorrente per i "turni avvicendati").
Parte Infine, eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_6
e atteso che la norma sulla responsabilità solidale avrebbe natura sostanziale e quindi CP_2
l'abrogazione del beneficio (avvenuta il 17.03.2017) non potrebbe avere effetto retroattivo.
4. si costituisce chiedendo l'integrale rigetto della domanda. Le argomentazioni sono CP_2
ampiamente allineate a quelle di L&P e ATV, vale a dire (eccepita in via preliminare la prescrizione) sono incentrate sulla genuinità dell'appalto, sulla correttezza dell'inquadramento assegnato, sulla variabilità dell'orario di lavoro, sulla distribuzione dell'orario su sei giorni
(dal lunedì al sabato), sul divisore 168.
Quanto alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03) contesta la richiesta di CP_2
responsabilità solidale per tutte le voci avanzate dal ricorrente. La responsabilità solidale ex art. 29 si applica solo ai "trattamenti retributivi" (es. T.F.R., mensilità aggiuntive), escludendo le somme liquidate a titolo risarcitorio, come l'indennità sostitutiva per ferie o permessi non goduti.
5. Come già rilevato nelle sentenze del 3.11.2025 di questo Tribunale (e ribadito nelle sentenze del 2.12.2025), il presente contenzioso ha carattere seriale e si colloca nell'ambito di un ormai consolidato trend di cause relative agli appalti relativi ai medesimi siti produttivi che periodicamente vengono proposti contro le varie cooperative che si avvicendano;
su richiesta delle parti, sentite all'udienza del 21.1.2025 e rigettata l'istanza ex art. 423 c.p.c. di parte ricorrente, in ragione del fatto che i contenziosi connessi sono instaurati nei confronti delle medesime parti resistenti e con gli stessi difensori, sono stati assunti (14.5.2025) i verbali di prova contenenti le seguenti testimonianze:
- (verbale 2.4.2025 , causa 1495/2023); Testimone_1
- , udienze del 4.2.2025 e del 5.2.2025 (RG 1111/2023, RG 1633/2023, RG Testimone_2
1533/2023 e RG 1496/2023);
- (RG 1495/2023 udienza del 2.4.2025); Controparte_8
- (verbale del 26.3.2025 RG 1532/2023) . CP_9
Sono stati sentiti i testimoni e all'udienza del 14.5.2025. Testimone_3 Testimone_4
6 Terminata l'istruttoria il Giudice ha rinviato per la decisione, concedendo termine per note.
Con riguardo a tali note, va precisato che parte ricorrente deposita nuovi conteggi sulla base dell'orario di lavoro asseritamente provato attraverso la fase di istruzione della causa.
Argomenta l'assolvimento dell'onere della prova sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, invocando peraltro il principio di vicinanza della prova e la mancata produzione da parte delle resistenti delle timbrature;
nulla osserva invece in merito al carattere simulato del rapporto associativo.
Le parti resistenti argomentano il mancato assolvimento dell'onere di prova incombente su parte ricorrente, osservando in particolare come dalle deposizioni acquisite si possa desumere la variabilità degli orari di lavoro e l'insussistenza dei turni così come rigidamente allegati da parte ricorrente.
Sostengono le convenute che dall'istruzione della causa emergerebbe la prova del pagamento dello straordinario, sul presupposto dell'orario settimanale di 39 ore, computando nell'arco mensile unicamente le eccedenze rispetto a tale orario settimanale, con l'applicazione peraltro dell'aliquota percentuale più alta del mese di riferimento.
6.1. Nonostante l'istruzione della causa abbia coinvolto anche la simulazione del rapporto associativo, nessuna ulteriore deduzione sul punto è contenuta nelle note finali di parte ricorrente. Ad ogni buon conto, va evidenziato che a seguito della pronuncia 26958/2025 della Corte di Cassazione pubblica il 7.10.2025 (principio ulteriormente confermato con riferimento al rapporto di soci lavoratori di cooperativa, dalle sentenza 32123/2025 e
32118/2025 del 10.12.2025 con riferimento ad appalto della medesima committente con altra cooperativa applatatrice), che ha chiarito come anche per i crediti dei soci lavoratori, al pari degli altri dipendenti, la prescrizione non decorra durante il rapporto di lavoro, il tema della simulazione del rapporto associativo non pare supportato da alcun interesse concreto;
il principio affermato dalla Corte, non appare scalfito dalle ulteriori argomentazioni della difesa
Contr di in quanto da un lato il principio affermato dalla giurisprudenza si applica evidentemente a tutti i rapporti di lavoro sorti anche anteriormente alla Legge Fornero, che disciplina tutti i licenziamenti, anche relativi a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e dall'altro la pattuizione di clausole nello statuto e nel regolamento non appaiono idonee a modificare il regime legale della prescrizione dei crediti e non comportano certamente alcun automatismo, presupponendo l'esclusione dalla compagine sociale,
l'adozione di una delibera (si legge peraltro espressamente nella citata pronuncia: “15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla n. legge 30/03, pur confermando
7 l'originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent;
né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale delle tutele”).
6.2. Per completezza, va detto che l'istruttoria ha confermato la partecipazione dei soci- lavoratori alle assemblee indette per l'approvazione del bilancio (“Una volta all'anno venivano convocate le assemblee dei soci, venivano convocati tutti e vi era una grande partecipazione con persone che intervenivano anche vivacemente. Io ero presente anche in quanto socio”, test. ) e che i fatti costitutivi a sostegno dell'asserita simulazione non Tes_2
hanno trovato conforto probatorio.
Inoltre, dai cedolini paga a campione prodotti dalla difesa del (doc. 1) gli stessi CP_2
risultano percepiti e sul punto non risultano essere state formulate puntuali contestazioni.
La relativa domanda pertanto deve essere rigettata poiché infondata.
7. Sul diritto al pagamento delle ore di lavoro ordinario svolto, questo Giudice intende dare continuità ai precedenti di questo Tribunale in casi analoghi (sentenze 708 e 709 del
3.11.2025, sentenza 825/2025 del 2.12.2025).
La doglianza di parte ricorrente è duplice. Da un lato, è dedotto che alcune giornate di effettivo lavoro siano state contabilizzate in busta paga come ferie, permessi o assenze non retribuite, dall'altro è argomentato il diritto al pagamento di 168 di lavoro per ciascun mese, indipendentemente dall'effettivo svolgimento del lavoro.
Quanto al primo aspetto della domanda, va premesso che parte ricorrente non specifica le giornate in cui le giornate di ferie o permesso o assenza non retribuita sarebbero in realtà giornate di lavoro effettivo.
L'istruttoria svolta non ha consentito di individuare alcun caso di errata (intenzionale o meno) contabilizzazione delle giornate di lavoro.
Su un piano più generale, va detto che non risulta alcun esito istruttorio in tal senso, ossia indicativo di una prassi per la quale le giornate di lavoro erano contabilizzate in modo erroneo.
Secondo parte ricorrente, inoltre, le ore di lavoro effettivo che dovevano essere contabilizzate in ciascun mese corrispondono al divisore 168; l'orario contrattualmente previsto è infatti a tempo pieno e le disposizioni collettive prevedono lo svolgimento di 39 ore di lavoro settimanale.
8 Sul punto però, ferma restando l'applicazione del divisore 168, è corretto evidenziare che la presenza di festività impedisce in concreto lo svolgimento di lavoro effettivo per 168 giornate, così che solo nei mesi di maggio, luglio, settembre, ottobre può essere effettivamente raggiunto il monte “ore lavoro” rivendicato da parte ricorrente. Se questa premessa è corretta, parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare in modo puntuale l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai singoli mesi, non invece in termini generali assumendo come dovuta la retribuzione correlativa a 168 giorni di lavoro effettivo.
Da un controllo a campione delle buste paga, risulta comunque che nei mesi suindicati, le giornate effettive di lavoro sono pari ad almeno 168.
Sulla questione peraltro del valore 168 quale “orario minimo garantito” mensile di lavoro ordinario, si è già espressa la Corte d'Appello di Venezia (sent. 406/2023, 275/2024 e altre conformi), con un orientamento che allo stato non risulta ancora mutato o sconfessato dalla
Cassazione e a cui quindi questo Giudice intende dare continuità. Secondo tale orientamento l'orario di lavoro è, di norma, di 39 ore a settimana (39 ore settimanali x 4 settimane = 156 ore mensili), mentre 168 è solamente il divisore orario previsto dalla contrattazione per la determinazione della retribuzione oraria a partire dalla retribuzione mensile, ai fini della remunerazione del lavoro straordinario, notturno, ecc.
8.1. Sul diritto al superiore inquadramento. Sulle questioni sottese a tale domanda il
Tribunale di Verona si è pronunciato con innumerevoli sentenze (oltre quelle già richiamate del 2025, con specifico riferimento ai lavoratori addetti “ai piani” ex multis sent. 104/2025 del
20.2.2025, sent. 490/2024 del 19.7.2024, nn. 679/2023, 687/2023, 688/2023, 722/2023,
724/2023, 725/2023), tutte relative al medesimo appalto, ai medesimi reparti e sostanzialmente alle medesime mansioni, sotto i medesimi profili. In assenza di pronunce di senso contrario, allo stato, anche in grado di appello, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento espresso, essendo anche in questo caso le risultanze istruttorie univoche sul punto. Nelle sentenze citate si è ritenuto che nel reparto “ai piani” non venisse svolto un vero e proprio lavoro di picking o comunque di preparazione di ordini o bancali ma soltanto uno spostamento fisico di casse dal punto di deposito al nastro automatico di smistamento ovvero su un bancale. Pertanto, non è stato riconosciuto lo svolgimento di mansioni corrispondenti a livelli superiori rispetto a quello di fatto attribuito ai lavoratori del reparto “ai piani”.
Nel caso di specie, così come negli altri si deve giungere alle medesime conclusioni.
9 8.2. Al 5° livello al quale appartengono i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici
e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
La clausola contrattuale menziona i seguenti profili esemplificativi: attività di addetto al magazzino;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, etc.)
e di reggettatura;
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
Al 3° livello, rivendicato in via principale da parte ricorrente, appartengono i lavoratori che svolgono “attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. …le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.
In via subordinata, parte ricorrente avanza la domanda di inquadramento al 4° livello così descritto: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche...”.
8.3. Il ricorrente ha in questo ricorso affermato di essere stato sempre addetto al reparto “ai piani” e di avere svolto sin dall'assunzione le medesime mansioni.
Dall'istruttoria è emerso che il reparto “ai piani” è suddiviso in due aree, i piano c.d. dinamico ed il piano c.d. “jungheinrich”, che si differenziano tra loro solo per il fatto che, nel primo le attività previste sono due. Al piano c.d. dinamico il lavoratore attende l'arrivo delle casse
10 tramite nastro trasportatore, legge il codice riportato sull'etichetta e ripone manualmente le casse nel bancale contrassegnato dallo stesso codice indicato nell'etichetta (prima attività) o attende, presso apposite stampanti, la stampa delle etichette, legge i codici ivi riportati, si reca nella corsia che riporta il medesimo codice, prende le casse che si trovano stoccate in quella corsia, vi appone l'etichetta e le mette, manualmente, su un nastro trasportatore (seconda attività); si tratta di attività alternative tra di loro, nel senso che i lavoratori addetti alla prima di esse non svolgono contestualmente anche la seconda, e viceversa.
Al piano c.d. “jungheinrich” viene svolta solamente la seconda delle attività sopra descritte
(dunque, il lavoratore attende, presso apposite stampanti, la stampa delle etichette, legge i codici ivi riportati, si reca nella corsia che riporta il medesimo codice, prende le casse che si trovano stoccate in quella corsia, vi appone l'etichetta e le mette, manualmente, su un nastro trasportatore).
Le predette modalità di svolgimento dell'attività lavorativa al reparto “ai piani” sono pacifiche, essendo state confermate dai testi escussi.
In particolare, il teste dipendente di e responsabile della Controparte_8 Parte_2
logistica nel magazzino spedizioni dove prestava attività lavorativa il ricorrente, con riferimento alla prima tipologia di attività ha chiarito che: “le casse arrivano mediante un sistema di rulli e nastri automatizzato che porta le casse ai piani in prossimità della zona di stoccaggio. L'operatore legge l'etichetta che è applicata sulla scatola con il codice del prodotto e deve impilare la scatola nella corretta catasta. Ogni prodotto ha una sua collocazione in base al codice articolo della cassa. Gli operatori sanno che ogni tipologia di prodotto ha una sua collocazione”.
Con riferimento, poi, alla seconda tipologia di attività, il medesimo teste ha dichiarato: “Nel momento in cui l'ordine viene elaborato e mandato in preparazione dal nostro ufficio, mediante 33 stampanti sui diversi piani viene stampata una etichetta di spedizione con
l'indicazione del cliente e il codice articolo. L'operatore legge il codice e va a prendere la cassa con il codice corrispondente e applica l'etichetta stampata ai piani sulla cassa e quindi la prende a mano e la mette sul nastro di trasporto che la porta alle baie”.
In senso conforme, teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Prima Testimone_1
quando ero ai piani lavorava con me : in quel reparto mettevamo le etichette Parte_4 sulle casse. Le stampanti stampano molte etichette, circa 100 all'ora, mettevamo le etichette sulle casse e le mandavamo al nastro che le porta alle baie. E possono essere casse del peso di 2 o anche di 20 kg. Le scatole arrivano con una etichetta e la stampante stampa l'etichetta
11 con il nome del cliente e l'indirizzo; l'operatore applica l'etichetta del cliente guardando la corrispondenza del codice del prodotto che si trova sull'etichetta della scatola”
I testi e non hanno potuto riferire alcuna circostanza rilevante per la presente Tes_4 Tes_3
controversia, non lavorando nei medesimi reparti.
I lavoratori addetti al reparto “ai piani” per come emerso dall'istruttoria, svolgono attività elementari, prive di alcuna responsabilità e/o di alcuna complessità, consistenti nella mera movimentazione manuale di casse, da collocare o da prelevare dietro semplice lettura visiva di un codice numerico, senza alcun margine di autonomia.
Il richiamo alle “mappe informatiche”, espressione ripresa dalla contrattazione collettiva con riferimento ai profili esemplificativi del 3° livello appare del tutto estranea alle mansioni svolte dal ricorrente, soprattutto se si considera che appartengono a tale livello i lavoratori con una specifica formazione o esperienza e che svolgono attività con autonomia operativa;
in tale ottica le operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di “mappe informatiche per la gestione fisica delle merci”, si riferisce a ben altri strumenti software, integrati in un sistema gestionale di magazzino, che disegnano e gestiscono digitalmente la disposizione fisica del magazzino, definendo le ubicazioni delle merci, tracciando in tempo reale la posizione delle stesse anche al fine di guidare gli operatori nei percorsi di picking o, facilitando gli inventari, circostanze che nel caso di specie non trovano alcun riscontro. Il riconoscimento del 3° livello si giustifica quando il lavoratore non si limita a seguire le indicazioni della mappa, ma è responsabile dell'analisi, della gestione, o dell'ottimizzazione dei flussi basati sui dati generati dal sistema di mappatura. Ma anche il riconoscimento del 4°livello richiede comunque l'esecuzione di operazioni guidate dalle mappe, che presuppongono una competenza digitale standard, operazioni che nel senso richiesto dalla contrattazione collettiva non vengono poste in essere dal ricorrente che si limita a visualizzare la collocazione della merce. Contr
8.4. Il riconoscimento del 5° livello dal 1.1.2019, come documentato dalla resistente è frutto di un accordo sindacale, sottoscritto il 12.11.2018 a seguito dell'invio di una piattaforma rivendicativa con la presenza delle RSA, con il quale le parti avevano concordato, fra le altre pattuizioni (“Dal 1 gennaio 2019 TUTTI i soci con anzianità di cantiere antecedente a febbraio 2011, di cui alla lista allegata (salvo verifica e/o omissioni) saranno
Part inquadrati al 5 livello del CCNL, Pertanto dalla stessa data cessa l'erogazione dell' di cui alla lettera D in premessa, così come previsto dalla lettera A del citato accordo”, punto
10 dell'accordo), a far data dal 2019, il passaggio al livello superiore di «tutti i soci con anzianità di cantiere antecedente a febbraio 2011» (04_accordo sindacale 12.11.2018.pdf) e
12 non rappresenta in alcun riconoscimento delle pretese del ricorrente. La circostanza che il Parte ricorrente fosse titolare dell' isulta dalle stesse buste paga allegate al ricorso (doc. 2 ric.).
8.5. La domanda di riconoscimento del superiore livello deve pertanto essere integralmente rigettata.
9. Il ricorrente assume di avere fornito la prova del maggior orario di lavoro svolto, sul presupposto che gli orari di lavoro fossero i seguenti: la prima settimana dalle 7,00 alle 15,00, la seconda dalle 10 alle 18,00, la terza dalle 15 all'1, la quarta dalle 7 alle 15,00 e su ciò si fonda lo sviluppo contabile, che non ha tuttavia trovato adeguata conferma istruttoria (
[...]
: “Al dinamico, come orario, si inizia alla mattina alle 5 e mezza e si lavora Testimone_1
sino alle 13:30, dal lunedì al sabato;
e la domenica si lavorava nel periodo natalizio. Un altro turno era dalle 8 alle 16; un altro turno va dalle 15/16 fino alla fine produzione, di media verso la mezzanotte (a volte all'una o alle due); martedì e venerdì si finiva alle
22:30/23:00 Io facevo i turni a rotazione settimanale tra mattino pomeriggio e sera. Ed anche
. Ai piani Jungheinrich l'orario era: 7/15 oppure 15/16 fino alla fine, che dipendeva Pt_6 dal numero di baie, ma in media si finiva a mezzanotte (a volte all'una o alle due) martedì e venerdì si finiva alle 22:30/23:00. Sabato si finiva prima, alle 8 e mezza/nove di sera”;
“In condizioni normali noi lavoriamo dal lunedì al sabato. L'inizio dell'attività CP_8
dipende dagli orari della produzione e quindi tendenzialmente verso le 5,30 del mattino e la fine è molto più variabile a seconda delle giornate e carico di lavoro. In media sino alla mezzanotte ma talvolta si arriva anche oltre. Noi diamo alla cooperativa un piano di massima della settimana successiva ma giornalmente verso le 16,00 diamo un aggiornamento sulle quote da spedire per il giorno successivo e la cooperativa si organizza con il proprio personale” e “Sugli orari di lavoro so che gli operai operavano su turni e l'inizio attività è mediamente alle sette del mattino mentre il fine lavoro varia a seconda del giorno della settimana. Il lunedì con una certa frequenza si va oltre mezzanotte, all'una o alle due a seconda del carico di lavoro. Raramente può capitare che si vada anche alle tre. Non so dire se siano retribuiti questi orari straordinari. Gli altri giorni della settimana mediamente, invece, si finisce attorno a mezzanotte, mentre al sabato si finisce alle 21 o 21 e 30”; Tes_2
“Per il pagamento degli straordinari si faceva così: si contava il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana e per le ore eccedenti le 39 si applicava la maggiorazione più alta. Pertanto a mio avviso era un sistema più favorevole per i soci. Gli orari venivano stabiliti con cadenza settimanale ed esposti il giovedi o il venerdi della settimana precedente. L'organizzazione degli orari di lavoro era fatta dai capi reparto. In
13 genere i soci facevano più o meno sempre gli stessi orari e cioè chi lavorava alla mattina in genere faceva sempre alla mattina e lo stesso per il pomeriggio. Gli orari di ingresso e uscita venivano registrati tramite badge. Era prevista una pausa non retribuita di 30 minuti per il pasto. Inoltre vi erano pause di 10 minuti ogni 120 minuti di lavoro per effettuare la riclimatizzazione lavorando ad un temperatura di 4 gradi. Queste pause erano retribuite vendo una funzione specifica sul marcatempo”; ““Preciso che non ci sono dei turni di CP_9
servizio, ci sono ingressi scaglionati per orario nel corso della giornata in base alle necessità del cantiere di quella giornata… Nel cantiere dobbiamo coprire l'attività Parte_2
dal lunedì al sabato, da prima delle 6 sino a dopo alla mezzanotte. In base al programma settimanale di massima, che può essere aggiustato sulla base delle esigenze del lavoro, ciascun lavoratore sa se deve lavorare al mattino oppure nella fascia pomeridiana o serale. I responsabili di cantiere gestiscono gli orari e quindi gli orari di inizio del lavoro non sono uguali per tutti, nel corso della giornata vi sono vari inizi dell'attività, l'ultimo è alle 18,00.
L'attività di svolge su sei giornate, qualcuno fa anche sei giornate, ma i responsabili di cantiere nello sviluppare i turni cercano da dare un giorno di riposo nel corso della settimana. Il conteggio degli orari non è giornaliero ma mensile e quindi alla fine del mese si fa un riepilogo e le ore che eccedono l'orario mensile sono pagate come straordinario partendo dall'aliquota più alta del mese. I giorni di riposo sono indicati in busta paga come giornate non lavorate. La giornata di martedi è in genere quella con minore lavoro. E' prevista una pausa di dieci minuti ogni due ore e una pausa di mezz'ora per chi supera le otto ore giornaliere”).
In sintesi, non è emersa un'organizzazione del lavoro sulla base di turni stabilmente deliberati e tali da poter ritenere provato un determinato numero di ore di lavoro straordinario, neppure in via di approssimazione. La difficoltà di rintracciare un principio di prova al riguardo è aggravata dalla constatazione della contabilizzazione nelle varie buste paga delle ore di lavoro straordinario;
parte ricorrente, quindi, partendo dalla premessa dall'avvenuto pagamento di ore di lavoro straordinario avrebbe dovuto dimostrare un'eccedenza non contabilizzata, prova che per le ragioni chiarite non è stata offerta.
Si tratta chiaramente di un onere probatorio difficile da assolvere, in quanto implica la prova, settimana per settimana delle ore di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quanto contabilizzato. Contr Parte resistente sulla scorta della testimonianza della signora , sostiene che è stata CP_9
raggiunta la prova del pagamento del lavoro straordinario nei termini descritti nella comparsa;
14 non venivano conteggiate le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro su base settimanale, in quanto l'eccedenza rispetto alle 39 ore settimanali veniva verificata su base mensile e retribuita con l'applicazione dell'aliquota più alta del mese. E' chiaro che tale criterio, anche nell'ipotesi si ritenesse provata la sua applicazione costante, conduce ad un risultato diverso rispetto al criterio normativamente previsto del calcolo del lavoro straordinario su base settimanale. E, tuttavia, non essendo emersa la prova dello svolgimento di ore di lavoro ulteriori, non solo rispetto al lavoro ordinario, ma anche rispetto a quello straordinario, contabilizzato, non sono ravvisabili gli elementi minimi fattuali e giuridici per l'accoglimento della domanda.
In conclusione, da un lato di si deve prendere atto dell'estrema gravosità dell'onere probatorio di parte ricorrente dall'altro dall'utilizzo di parte della resistente L&P di un criterio di calcolo non previsto dalle fonti normative e contrattuali.
La domanda di accertamento e pagamento del lavoro straordinario non può quindi essere accolta.
Ogni ulteriore profilo è assorbito dalle suesposte consdierazioni.
10. Le spese di lite, considerata la natura (lavoro) e il valore della controversia, sulla base delle pretese azionate (scaglione 52.000-260.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale) nell'ambito di un contenzioso seriale,
l'acquisizione dei verbali delle testimonianze e l'oggettiva irrilevanza delle testimonianze assunte nel presente giudizio, considerata la condotta processuale delle parti anche rispetto alla posizione sostanziale ricoperta ed alla giurisprudenza sulla questioni oggetto della controversia, nonché la tipologia di eccezioni sollevate e alla peculiarità del sistema di calcolo della retribuzione dell'orario di lavoro adottato dalla cooperativa, devono essere compensate per due terzi mentre la restante parte, nella misura di cui in dispositivo, determinata sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/14 s.m.i., va posta a carico del ricorrente che pur a fronte del consolidato orientamento del Tribunale ha avanzato pretese relative al superiore inquadramento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) dichiara compensate per due terzi le spese di lite tra le parti e condanna parte ricorrente al rimborso della restante parte che liquida in favore di ciascuna delle tre
15 convenute nella predetta quota in Euro 1.787,00 per compensi professionali, oltre al
15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
16
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1802/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 16/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams:
per la parte ricorrente l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione dell'avv. Veggiari Cont
per la parte convenuta l'avv. Serena Biancardi
per la parte convenuta l'avv. Gianlivio Fasciano CP_2
per la parte convenuta l'avv. Pizzolo in sostituzione dell'avv. CP_3
OL
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 16/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1802 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 31/10/2023 socio lavoratore/mansioni superiori/ addetto al reparto “ai piani” /differenze retributive/straordinario/risarcimento danno riduzione orario lavoro da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VE IO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VE IO ( Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
RI RE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
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Motivi della decisione
1.Il ricorrente ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulando quattro distinte domande: “- accertarsi e dichiararsi, per i motivi e le causali di cui al presente ricorso, la simulazione del rapporto associativo intercorso tra il ricorrente e
1 e conseguentemente, accertarsi la sussistenza tra il ricorrente e Controparte_6 [...]
del solo rapporto di lavoro subordinato a far data dall'assunzione e fino Controparte_6
alla cessazione del rapporto e condannarsi in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € 350,00 indebitamente trattenuta a titolo di “quota sociale”;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro a tempo pieno per tutto il periodo dall'assunzione alla cessazione del rapporto, o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 12.583,64 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra le ore di lavoro riconosciute in busta paga e quelle contrattualmente previste e lavorate per il lavoro ordinario a tempo pieno;
- Accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello III o, in via subordinata, al livello IV o, in via di ulteriore subordine, al livello V del C.C.N.L. Trasporto merci e Logistica dalla data di assunzione alla cessazione del rapporto o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c.,
a pagare a favore del ricorrente la somma di € 27.189,11 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra il livello di inquadramento riconosciuto e quello rivendicato dal lavoratore;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, anche notturno e prestato nella giornata di sabato, e notturno nella misura analiticamente indicata nel presente ricorso e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di €
32.520,45 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno prestato”.
Il ricorrente conviene in giudizio le persone giuridiche riportate nell'epigrafe della sentenza
(rispettivamente, nelle qualità di datore di lavoro, committente e consorzio responsabile in solido) formalizzando le domande di accertamento della natura del rapporto di lavoro, di
2 riconoscimento di un inquadramento contrattuale superiore, e condanna solidale delle società convenute al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento, per lavoro ordinario, straordinario e notturno.
Il ricorrente ha lavorato nel magazzino di a San Martino Buon Parte_3
Albergo, ininterrottamente, dal 1.10.2013 al 30.06.2022, nel reparto “Piani Jungheinrich,
Dinamici e Multiprodotto”, alle dipendenze di (subappaltatrice). Controparte_6
operava per conto di CP_6 Controparte_7
appaltatore di ATV.
Sebbene fosse formalmente socio lavoratore, il ricorrente afferma di essere stato trattato alla stregua di un normale dipendente. Sostiene che il rapporto associativo è simulato poiché non gli sono stati comunicati gli utili/ristorni, non gli è stata consegnata la documentazione obbligatoria (statuto/regolamento), e non ha partecipato alla vita sociale, alle assemblee o alle decisioni aziendali.
Il ricorrente è stato inquadrato, dalla cooperativa resistente L&P, inizialmente, al Livello 6° e successivamente, nonostante svolgesse le medesime mansioni al 5°livello dal 1.1.2019 del
C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica. Egli rivendica, sin dall'inizio del rapporto, un inquadramento superiore, al Livello 3° o, in subordine, al Livello 4° o al Livello 5° (per il periodo in cui è stato inquadrato al 6°livello), asserendo di aver svolto, presso il reparto “ai piani” le seguenti mansioni: ritirare dalle stampanti in uso al piano le etichette che andavano apposte sulle singole casse di prodotto prelevate e collocate sui nastri trasportatori, secondo le indicazioni contenute nell'etichetta stessa (in cui erano identificati il piano e il numero di bancale dove la cassa doveva essere collocata); apporre l'etichetta sulla cassa di prodotto prelevato, controllare quanti pezzi erano presenti nelle casse, confrontandoli con il codice che compariva sullo schermo del p.c. in dotazione, collocare la cassa con l'etichetta sul nastro trasportatore corretto, che la trasportava fino alla baia, ritirare l'etichetta successiva e procedere nelle stesse modalità di cui ai punti precedenti, fino alla fine del turno.
Deduce inoltre il ricorrente che il lavoro era organizzato su tre turni a rotazione settimanale
(mattina, pomeriggio, notte), per sei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato). L'orario settimanale era pari ad almeno 45 ore (o 51 ore nella settimana del turno notturno) a fronte delle 39 ore contrattualmente previste.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di ore di lavoro ordinario, spesso retribuite come ferie o permessi mai fruiti, specificando che le ore contrattualmente previste, utilizzando il divisore mensile di 168 ore, non sono state retribuite, lamenta altresì il mancato o parziale
3 pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario (svolto sistematicamente il sabato) e notturno (eseguito regolarmente tra le 22:00 e le 6:00, per almeno una settimana al mese).
2. costituita tempestivamente il 10.1.2025 (la prima udienza del 28.5.2024 è CP_6 stata differita d'ufficio al 21.1.2025 per la sopravvenuta applicazione in Corte d'Appello dello scrivente magistrato, con provvedimento del 30.4.2024, prima dello scadere dei termini), eccepisce in via preliminare la prescrizione quinquennale per tutte le differenze retributive maturate prima del 13.11.2018 (calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso). Questa eccezione si basa sull'orientamento giurisprudenziale pregresso secondo cui il rapporto del socio lavoratore di cooperativa è assistito da garanzia di stabilità, che sarebbe comunque valido nell'ipotesi in cui, regolamento e statuto della cooperativa prevedono che alla risoluzione del rapporto consegua la risoluzione del rapporto associativo, per cui sussisterebbe la tutela legale piena, così come per tutti i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della
Legge Fornero. La datrice di lavoro argomenta la legittimità dell'inquadramento del ricorrente prima al 6° e poi al 5° livello, sostenendo infatti che: le attività descritte dal ricorrente svolte rientrano perfettamente nel 6° livello del CCNL Logistica e che il passaggio al 5° livello dal
1.1.2019 è avvenuto in forza di un accordo sindacale, sottoscritto il 12.11.2018 a seguito dell'invio di una piattaforma rivendicativa con la presenza delle RSA, con il quale le pari avevano concordato, tra le altre pattuizione (punto 10 dell'accordo) a far data dal 2019, il passaggio al livello superiore di “tutti i soci con anzianità di cantiere antecedente a febbraio Contr 2011” (doc. 4 .
Diversamente, il 4° livello è riservato a lavori delicati e complessi che richiedono tirocinio o corsi di addestramento, mentre il 3° Livello richiede preparazione derivante da diplomi o esperienza qualificata. In dettaglio, l'utilizzo del transpallet elettrico a spinta (che si alza fino a 20 cm da terra) non giustificherebbe l'inquadramento superiore, poiché tale mezzo non richiede alcuna specifica abilitazione o patentino (come richiesto, invece, per i carrelli con uomo a bordo). Ed ancora, il riferimento alle "mappe informatiche" (previsto nel profilo del
3°Livello) non è pertinente, in quanto tali operazioni venivano svolte esclusivamente dal
Contr personale di ATV, mentre l'attività dei soci aveva contenuto prettamente manuale di movimentazione della merce.
Contr Quanto al lavoro ordinario, straordinario e notturno, nega che siano spettanti le correlative differenze retributive, contestando i conteggi del ricorrente. In particolare, quanto al divisore orario di 168 ore, utilizzato dal ricorrente per calcolare le differenze sul lavoro ordinario, sarebbe solo un valore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria, non un
4 orario minimo garantito. La retribuzione è legata al tempo effettivo della prestazione che potrebbe essere legittimamente inferiore anche in ragione delle giornate festive ulteriori rispetto alla domenica.
In merito al lavoro svolto di sabato, osserva che l'art. 9 della Sezione Speciale Cooperazione del CCNL demanda ai regolamenti interni la distribuzione dell'orario di lavoro, compresa l'articolazione settimanale. L'Art. 14 del regolamento interno di L&P prevede la possibilità di distribuire l'orario di lavoro anche su sei giorni lavorativi in relazione alle esigenze del cliente, senza diritto a maggiorazione economica per il sabato. Contr Con riguardo alle maggiorazioni, i prospetti paga mostrerebbero che ha corrisposto regolarmente le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno effettivamente prestato, talvolta riconoscendo percentuali più alte (es. +25% per il notturno non compreso in turni avvicendati, +50% per lo straordinario, fino a +75% per lo straordinario notturno festivo). L&P ha calcolato in più le ore straordinarie e le ore notturne effettivamente prestate dal ricorrente.
L&P eccepisce inoltre la compensazione impropria fra le differenze retributive eventualmente spettanti e i ristorni: afferma che il ricorrente ha beneficiato dei ristorni sociali (attribuzioni
Contr economiche distinte dagli utili) nel corso del rapporto, come risulta dai prospetti paga. chiede che gli importi eventualmente dovuti per differenze retributive siano compensati con i ristorni già percepiti, per evitare un arricchimento senza causa del socio e un indebito squilibrio economico finanziario a danno della società.
Parte 3. , ritualmente costituita, contesta tutte le domande del ricorrente, chiedendone l'integrale ripulsa in quanto inammissibili, improponibili e infondate. In via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti. Richiamando la giurisprudenza favorevole
(Cass. n. 17989/2018), il termine decorre in costanza di rapporto per i soci lavoratori di cooperativa, in quanto il loro rapporto è assistito da garanzia di stabilità. Pertanto, il diritto alle differenze retributive maturate prima del 03 ottobre 2018 (data di notifica del ricorso) sarebbe prescritto.
Sostiene che l'inquadramento al 6° Livello è prevista dai dagli accordi collettivi quale inquadramento iniziale ed il passaggio al 5° e' corretto, in quanto le attività del ricorrente rientrano nelle mansioni di "movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità". Svolge, quanto agli altri livelli, 3° e
4°, le medesime considerazioni di L&P.
5 Analogamente, con riferimento al divisore 168 e al lavoro di sabato, la società committente sviluppa i medesimi argomenti della datrice di lavoro. Rileva, inoltre, in merito agli orari, la loro estrema variabilità, e quindi l'inesistenza della prassi di organizzare il lavoro secondo turni rigidamente prestabiliti. Prova ne sarebbe il riconoscimento per i turni notturni della maggiorazione del 25% (prevista dal CCNL per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati) e non il 15% (richiesto dal ricorrente per i "turni avvicendati").
Parte Infine, eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_6
e atteso che la norma sulla responsabilità solidale avrebbe natura sostanziale e quindi CP_2
l'abrogazione del beneficio (avvenuta il 17.03.2017) non potrebbe avere effetto retroattivo.
4. si costituisce chiedendo l'integrale rigetto della domanda. Le argomentazioni sono CP_2
ampiamente allineate a quelle di L&P e ATV, vale a dire (eccepita in via preliminare la prescrizione) sono incentrate sulla genuinità dell'appalto, sulla correttezza dell'inquadramento assegnato, sulla variabilità dell'orario di lavoro, sulla distribuzione dell'orario su sei giorni
(dal lunedì al sabato), sul divisore 168.
Quanto alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03) contesta la richiesta di CP_2
responsabilità solidale per tutte le voci avanzate dal ricorrente. La responsabilità solidale ex art. 29 si applica solo ai "trattamenti retributivi" (es. T.F.R., mensilità aggiuntive), escludendo le somme liquidate a titolo risarcitorio, come l'indennità sostitutiva per ferie o permessi non goduti.
5. Come già rilevato nelle sentenze del 3.11.2025 di questo Tribunale (e ribadito nelle sentenze del 2.12.2025), il presente contenzioso ha carattere seriale e si colloca nell'ambito di un ormai consolidato trend di cause relative agli appalti relativi ai medesimi siti produttivi che periodicamente vengono proposti contro le varie cooperative che si avvicendano;
su richiesta delle parti, sentite all'udienza del 21.1.2025 e rigettata l'istanza ex art. 423 c.p.c. di parte ricorrente, in ragione del fatto che i contenziosi connessi sono instaurati nei confronti delle medesime parti resistenti e con gli stessi difensori, sono stati assunti (14.5.2025) i verbali di prova contenenti le seguenti testimonianze:
- (verbale 2.4.2025 , causa 1495/2023); Testimone_1
- , udienze del 4.2.2025 e del 5.2.2025 (RG 1111/2023, RG 1633/2023, RG Testimone_2
1533/2023 e RG 1496/2023);
- (RG 1495/2023 udienza del 2.4.2025); Controparte_8
- (verbale del 26.3.2025 RG 1532/2023) . CP_9
Sono stati sentiti i testimoni e all'udienza del 14.5.2025. Testimone_3 Testimone_4
6 Terminata l'istruttoria il Giudice ha rinviato per la decisione, concedendo termine per note.
Con riguardo a tali note, va precisato che parte ricorrente deposita nuovi conteggi sulla base dell'orario di lavoro asseritamente provato attraverso la fase di istruzione della causa.
Argomenta l'assolvimento dell'onere della prova sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, invocando peraltro il principio di vicinanza della prova e la mancata produzione da parte delle resistenti delle timbrature;
nulla osserva invece in merito al carattere simulato del rapporto associativo.
Le parti resistenti argomentano il mancato assolvimento dell'onere di prova incombente su parte ricorrente, osservando in particolare come dalle deposizioni acquisite si possa desumere la variabilità degli orari di lavoro e l'insussistenza dei turni così come rigidamente allegati da parte ricorrente.
Sostengono le convenute che dall'istruzione della causa emergerebbe la prova del pagamento dello straordinario, sul presupposto dell'orario settimanale di 39 ore, computando nell'arco mensile unicamente le eccedenze rispetto a tale orario settimanale, con l'applicazione peraltro dell'aliquota percentuale più alta del mese di riferimento.
6.1. Nonostante l'istruzione della causa abbia coinvolto anche la simulazione del rapporto associativo, nessuna ulteriore deduzione sul punto è contenuta nelle note finali di parte ricorrente. Ad ogni buon conto, va evidenziato che a seguito della pronuncia 26958/2025 della Corte di Cassazione pubblica il 7.10.2025 (principio ulteriormente confermato con riferimento al rapporto di soci lavoratori di cooperativa, dalle sentenza 32123/2025 e
32118/2025 del 10.12.2025 con riferimento ad appalto della medesima committente con altra cooperativa applatatrice), che ha chiarito come anche per i crediti dei soci lavoratori, al pari degli altri dipendenti, la prescrizione non decorra durante il rapporto di lavoro, il tema della simulazione del rapporto associativo non pare supportato da alcun interesse concreto;
il principio affermato dalla Corte, non appare scalfito dalle ulteriori argomentazioni della difesa
Contr di in quanto da un lato il principio affermato dalla giurisprudenza si applica evidentemente a tutti i rapporti di lavoro sorti anche anteriormente alla Legge Fornero, che disciplina tutti i licenziamenti, anche relativi a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e dall'altro la pattuizione di clausole nello statuto e nel regolamento non appaiono idonee a modificare il regime legale della prescrizione dei crediti e non comportano certamente alcun automatismo, presupponendo l'esclusione dalla compagine sociale,
l'adozione di una delibera (si legge peraltro espressamente nella citata pronuncia: “15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla n. legge 30/03, pur confermando
7 l'originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent;
né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale delle tutele”).
6.2. Per completezza, va detto che l'istruttoria ha confermato la partecipazione dei soci- lavoratori alle assemblee indette per l'approvazione del bilancio (“Una volta all'anno venivano convocate le assemblee dei soci, venivano convocati tutti e vi era una grande partecipazione con persone che intervenivano anche vivacemente. Io ero presente anche in quanto socio”, test. ) e che i fatti costitutivi a sostegno dell'asserita simulazione non Tes_2
hanno trovato conforto probatorio.
Inoltre, dai cedolini paga a campione prodotti dalla difesa del (doc. 1) gli stessi CP_2
risultano percepiti e sul punto non risultano essere state formulate puntuali contestazioni.
La relativa domanda pertanto deve essere rigettata poiché infondata.
7. Sul diritto al pagamento delle ore di lavoro ordinario svolto, questo Giudice intende dare continuità ai precedenti di questo Tribunale in casi analoghi (sentenze 708 e 709 del
3.11.2025, sentenza 825/2025 del 2.12.2025).
La doglianza di parte ricorrente è duplice. Da un lato, è dedotto che alcune giornate di effettivo lavoro siano state contabilizzate in busta paga come ferie, permessi o assenze non retribuite, dall'altro è argomentato il diritto al pagamento di 168 di lavoro per ciascun mese, indipendentemente dall'effettivo svolgimento del lavoro.
Quanto al primo aspetto della domanda, va premesso che parte ricorrente non specifica le giornate in cui le giornate di ferie o permesso o assenza non retribuita sarebbero in realtà giornate di lavoro effettivo.
L'istruttoria svolta non ha consentito di individuare alcun caso di errata (intenzionale o meno) contabilizzazione delle giornate di lavoro.
Su un piano più generale, va detto che non risulta alcun esito istruttorio in tal senso, ossia indicativo di una prassi per la quale le giornate di lavoro erano contabilizzate in modo erroneo.
Secondo parte ricorrente, inoltre, le ore di lavoro effettivo che dovevano essere contabilizzate in ciascun mese corrispondono al divisore 168; l'orario contrattualmente previsto è infatti a tempo pieno e le disposizioni collettive prevedono lo svolgimento di 39 ore di lavoro settimanale.
8 Sul punto però, ferma restando l'applicazione del divisore 168, è corretto evidenziare che la presenza di festività impedisce in concreto lo svolgimento di lavoro effettivo per 168 giornate, così che solo nei mesi di maggio, luglio, settembre, ottobre può essere effettivamente raggiunto il monte “ore lavoro” rivendicato da parte ricorrente. Se questa premessa è corretta, parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare in modo puntuale l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai singoli mesi, non invece in termini generali assumendo come dovuta la retribuzione correlativa a 168 giorni di lavoro effettivo.
Da un controllo a campione delle buste paga, risulta comunque che nei mesi suindicati, le giornate effettive di lavoro sono pari ad almeno 168.
Sulla questione peraltro del valore 168 quale “orario minimo garantito” mensile di lavoro ordinario, si è già espressa la Corte d'Appello di Venezia (sent. 406/2023, 275/2024 e altre conformi), con un orientamento che allo stato non risulta ancora mutato o sconfessato dalla
Cassazione e a cui quindi questo Giudice intende dare continuità. Secondo tale orientamento l'orario di lavoro è, di norma, di 39 ore a settimana (39 ore settimanali x 4 settimane = 156 ore mensili), mentre 168 è solamente il divisore orario previsto dalla contrattazione per la determinazione della retribuzione oraria a partire dalla retribuzione mensile, ai fini della remunerazione del lavoro straordinario, notturno, ecc.
8.1. Sul diritto al superiore inquadramento. Sulle questioni sottese a tale domanda il
Tribunale di Verona si è pronunciato con innumerevoli sentenze (oltre quelle già richiamate del 2025, con specifico riferimento ai lavoratori addetti “ai piani” ex multis sent. 104/2025 del
20.2.2025, sent. 490/2024 del 19.7.2024, nn. 679/2023, 687/2023, 688/2023, 722/2023,
724/2023, 725/2023), tutte relative al medesimo appalto, ai medesimi reparti e sostanzialmente alle medesime mansioni, sotto i medesimi profili. In assenza di pronunce di senso contrario, allo stato, anche in grado di appello, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento espresso, essendo anche in questo caso le risultanze istruttorie univoche sul punto. Nelle sentenze citate si è ritenuto che nel reparto “ai piani” non venisse svolto un vero e proprio lavoro di picking o comunque di preparazione di ordini o bancali ma soltanto uno spostamento fisico di casse dal punto di deposito al nastro automatico di smistamento ovvero su un bancale. Pertanto, non è stato riconosciuto lo svolgimento di mansioni corrispondenti a livelli superiori rispetto a quello di fatto attribuito ai lavoratori del reparto “ai piani”.
Nel caso di specie, così come negli altri si deve giungere alle medesime conclusioni.
9 8.2. Al 5° livello al quale appartengono i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici
e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
La clausola contrattuale menziona i seguenti profili esemplificativi: attività di addetto al magazzino;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, etc.)
e di reggettatura;
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
Al 3° livello, rivendicato in via principale da parte ricorrente, appartengono i lavoratori che svolgono “attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. …le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.
In via subordinata, parte ricorrente avanza la domanda di inquadramento al 4° livello così descritto: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche...”.
8.3. Il ricorrente ha in questo ricorso affermato di essere stato sempre addetto al reparto “ai piani” e di avere svolto sin dall'assunzione le medesime mansioni.
Dall'istruttoria è emerso che il reparto “ai piani” è suddiviso in due aree, i piano c.d. dinamico ed il piano c.d. “jungheinrich”, che si differenziano tra loro solo per il fatto che, nel primo le attività previste sono due. Al piano c.d. dinamico il lavoratore attende l'arrivo delle casse
10 tramite nastro trasportatore, legge il codice riportato sull'etichetta e ripone manualmente le casse nel bancale contrassegnato dallo stesso codice indicato nell'etichetta (prima attività) o attende, presso apposite stampanti, la stampa delle etichette, legge i codici ivi riportati, si reca nella corsia che riporta il medesimo codice, prende le casse che si trovano stoccate in quella corsia, vi appone l'etichetta e le mette, manualmente, su un nastro trasportatore (seconda attività); si tratta di attività alternative tra di loro, nel senso che i lavoratori addetti alla prima di esse non svolgono contestualmente anche la seconda, e viceversa.
Al piano c.d. “jungheinrich” viene svolta solamente la seconda delle attività sopra descritte
(dunque, il lavoratore attende, presso apposite stampanti, la stampa delle etichette, legge i codici ivi riportati, si reca nella corsia che riporta il medesimo codice, prende le casse che si trovano stoccate in quella corsia, vi appone l'etichetta e le mette, manualmente, su un nastro trasportatore).
Le predette modalità di svolgimento dell'attività lavorativa al reparto “ai piani” sono pacifiche, essendo state confermate dai testi escussi.
In particolare, il teste dipendente di e responsabile della Controparte_8 Parte_2
logistica nel magazzino spedizioni dove prestava attività lavorativa il ricorrente, con riferimento alla prima tipologia di attività ha chiarito che: “le casse arrivano mediante un sistema di rulli e nastri automatizzato che porta le casse ai piani in prossimità della zona di stoccaggio. L'operatore legge l'etichetta che è applicata sulla scatola con il codice del prodotto e deve impilare la scatola nella corretta catasta. Ogni prodotto ha una sua collocazione in base al codice articolo della cassa. Gli operatori sanno che ogni tipologia di prodotto ha una sua collocazione”.
Con riferimento, poi, alla seconda tipologia di attività, il medesimo teste ha dichiarato: “Nel momento in cui l'ordine viene elaborato e mandato in preparazione dal nostro ufficio, mediante 33 stampanti sui diversi piani viene stampata una etichetta di spedizione con
l'indicazione del cliente e il codice articolo. L'operatore legge il codice e va a prendere la cassa con il codice corrispondente e applica l'etichetta stampata ai piani sulla cassa e quindi la prende a mano e la mette sul nastro di trasporto che la porta alle baie”.
In senso conforme, teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Prima Testimone_1
quando ero ai piani lavorava con me : in quel reparto mettevamo le etichette Parte_4 sulle casse. Le stampanti stampano molte etichette, circa 100 all'ora, mettevamo le etichette sulle casse e le mandavamo al nastro che le porta alle baie. E possono essere casse del peso di 2 o anche di 20 kg. Le scatole arrivano con una etichetta e la stampante stampa l'etichetta
11 con il nome del cliente e l'indirizzo; l'operatore applica l'etichetta del cliente guardando la corrispondenza del codice del prodotto che si trova sull'etichetta della scatola”
I testi e non hanno potuto riferire alcuna circostanza rilevante per la presente Tes_4 Tes_3
controversia, non lavorando nei medesimi reparti.
I lavoratori addetti al reparto “ai piani” per come emerso dall'istruttoria, svolgono attività elementari, prive di alcuna responsabilità e/o di alcuna complessità, consistenti nella mera movimentazione manuale di casse, da collocare o da prelevare dietro semplice lettura visiva di un codice numerico, senza alcun margine di autonomia.
Il richiamo alle “mappe informatiche”, espressione ripresa dalla contrattazione collettiva con riferimento ai profili esemplificativi del 3° livello appare del tutto estranea alle mansioni svolte dal ricorrente, soprattutto se si considera che appartengono a tale livello i lavoratori con una specifica formazione o esperienza e che svolgono attività con autonomia operativa;
in tale ottica le operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di “mappe informatiche per la gestione fisica delle merci”, si riferisce a ben altri strumenti software, integrati in un sistema gestionale di magazzino, che disegnano e gestiscono digitalmente la disposizione fisica del magazzino, definendo le ubicazioni delle merci, tracciando in tempo reale la posizione delle stesse anche al fine di guidare gli operatori nei percorsi di picking o, facilitando gli inventari, circostanze che nel caso di specie non trovano alcun riscontro. Il riconoscimento del 3° livello si giustifica quando il lavoratore non si limita a seguire le indicazioni della mappa, ma è responsabile dell'analisi, della gestione, o dell'ottimizzazione dei flussi basati sui dati generati dal sistema di mappatura. Ma anche il riconoscimento del 4°livello richiede comunque l'esecuzione di operazioni guidate dalle mappe, che presuppongono una competenza digitale standard, operazioni che nel senso richiesto dalla contrattazione collettiva non vengono poste in essere dal ricorrente che si limita a visualizzare la collocazione della merce. Contr
8.4. Il riconoscimento del 5° livello dal 1.1.2019, come documentato dalla resistente è frutto di un accordo sindacale, sottoscritto il 12.11.2018 a seguito dell'invio di una piattaforma rivendicativa con la presenza delle RSA, con il quale le parti avevano concordato, fra le altre pattuizioni (“Dal 1 gennaio 2019 TUTTI i soci con anzianità di cantiere antecedente a febbraio 2011, di cui alla lista allegata (salvo verifica e/o omissioni) saranno
Part inquadrati al 5 livello del CCNL, Pertanto dalla stessa data cessa l'erogazione dell' di cui alla lettera D in premessa, così come previsto dalla lettera A del citato accordo”, punto
10 dell'accordo), a far data dal 2019, il passaggio al livello superiore di «tutti i soci con anzianità di cantiere antecedente a febbraio 2011» (04_accordo sindacale 12.11.2018.pdf) e
12 non rappresenta in alcun riconoscimento delle pretese del ricorrente. La circostanza che il Parte ricorrente fosse titolare dell' isulta dalle stesse buste paga allegate al ricorso (doc. 2 ric.).
8.5. La domanda di riconoscimento del superiore livello deve pertanto essere integralmente rigettata.
9. Il ricorrente assume di avere fornito la prova del maggior orario di lavoro svolto, sul presupposto che gli orari di lavoro fossero i seguenti: la prima settimana dalle 7,00 alle 15,00, la seconda dalle 10 alle 18,00, la terza dalle 15 all'1, la quarta dalle 7 alle 15,00 e su ciò si fonda lo sviluppo contabile, che non ha tuttavia trovato adeguata conferma istruttoria (
[...]
: “Al dinamico, come orario, si inizia alla mattina alle 5 e mezza e si lavora Testimone_1
sino alle 13:30, dal lunedì al sabato;
e la domenica si lavorava nel periodo natalizio. Un altro turno era dalle 8 alle 16; un altro turno va dalle 15/16 fino alla fine produzione, di media verso la mezzanotte (a volte all'una o alle due); martedì e venerdì si finiva alle
22:30/23:00 Io facevo i turni a rotazione settimanale tra mattino pomeriggio e sera. Ed anche
. Ai piani Jungheinrich l'orario era: 7/15 oppure 15/16 fino alla fine, che dipendeva Pt_6 dal numero di baie, ma in media si finiva a mezzanotte (a volte all'una o alle due) martedì e venerdì si finiva alle 22:30/23:00. Sabato si finiva prima, alle 8 e mezza/nove di sera”;
“In condizioni normali noi lavoriamo dal lunedì al sabato. L'inizio dell'attività CP_8
dipende dagli orari della produzione e quindi tendenzialmente verso le 5,30 del mattino e la fine è molto più variabile a seconda delle giornate e carico di lavoro. In media sino alla mezzanotte ma talvolta si arriva anche oltre. Noi diamo alla cooperativa un piano di massima della settimana successiva ma giornalmente verso le 16,00 diamo un aggiornamento sulle quote da spedire per il giorno successivo e la cooperativa si organizza con il proprio personale” e “Sugli orari di lavoro so che gli operai operavano su turni e l'inizio attività è mediamente alle sette del mattino mentre il fine lavoro varia a seconda del giorno della settimana. Il lunedì con una certa frequenza si va oltre mezzanotte, all'una o alle due a seconda del carico di lavoro. Raramente può capitare che si vada anche alle tre. Non so dire se siano retribuiti questi orari straordinari. Gli altri giorni della settimana mediamente, invece, si finisce attorno a mezzanotte, mentre al sabato si finisce alle 21 o 21 e 30”; Tes_2
“Per il pagamento degli straordinari si faceva così: si contava il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana e per le ore eccedenti le 39 si applicava la maggiorazione più alta. Pertanto a mio avviso era un sistema più favorevole per i soci. Gli orari venivano stabiliti con cadenza settimanale ed esposti il giovedi o il venerdi della settimana precedente. L'organizzazione degli orari di lavoro era fatta dai capi reparto. In
13 genere i soci facevano più o meno sempre gli stessi orari e cioè chi lavorava alla mattina in genere faceva sempre alla mattina e lo stesso per il pomeriggio. Gli orari di ingresso e uscita venivano registrati tramite badge. Era prevista una pausa non retribuita di 30 minuti per il pasto. Inoltre vi erano pause di 10 minuti ogni 120 minuti di lavoro per effettuare la riclimatizzazione lavorando ad un temperatura di 4 gradi. Queste pause erano retribuite vendo una funzione specifica sul marcatempo”; ““Preciso che non ci sono dei turni di CP_9
servizio, ci sono ingressi scaglionati per orario nel corso della giornata in base alle necessità del cantiere di quella giornata… Nel cantiere dobbiamo coprire l'attività Parte_2
dal lunedì al sabato, da prima delle 6 sino a dopo alla mezzanotte. In base al programma settimanale di massima, che può essere aggiustato sulla base delle esigenze del lavoro, ciascun lavoratore sa se deve lavorare al mattino oppure nella fascia pomeridiana o serale. I responsabili di cantiere gestiscono gli orari e quindi gli orari di inizio del lavoro non sono uguali per tutti, nel corso della giornata vi sono vari inizi dell'attività, l'ultimo è alle 18,00.
L'attività di svolge su sei giornate, qualcuno fa anche sei giornate, ma i responsabili di cantiere nello sviluppare i turni cercano da dare un giorno di riposo nel corso della settimana. Il conteggio degli orari non è giornaliero ma mensile e quindi alla fine del mese si fa un riepilogo e le ore che eccedono l'orario mensile sono pagate come straordinario partendo dall'aliquota più alta del mese. I giorni di riposo sono indicati in busta paga come giornate non lavorate. La giornata di martedi è in genere quella con minore lavoro. E' prevista una pausa di dieci minuti ogni due ore e una pausa di mezz'ora per chi supera le otto ore giornaliere”).
In sintesi, non è emersa un'organizzazione del lavoro sulla base di turni stabilmente deliberati e tali da poter ritenere provato un determinato numero di ore di lavoro straordinario, neppure in via di approssimazione. La difficoltà di rintracciare un principio di prova al riguardo è aggravata dalla constatazione della contabilizzazione nelle varie buste paga delle ore di lavoro straordinario;
parte ricorrente, quindi, partendo dalla premessa dall'avvenuto pagamento di ore di lavoro straordinario avrebbe dovuto dimostrare un'eccedenza non contabilizzata, prova che per le ragioni chiarite non è stata offerta.
Si tratta chiaramente di un onere probatorio difficile da assolvere, in quanto implica la prova, settimana per settimana delle ore di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quanto contabilizzato. Contr Parte resistente sulla scorta della testimonianza della signora , sostiene che è stata CP_9
raggiunta la prova del pagamento del lavoro straordinario nei termini descritti nella comparsa;
14 non venivano conteggiate le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro su base settimanale, in quanto l'eccedenza rispetto alle 39 ore settimanali veniva verificata su base mensile e retribuita con l'applicazione dell'aliquota più alta del mese. E' chiaro che tale criterio, anche nell'ipotesi si ritenesse provata la sua applicazione costante, conduce ad un risultato diverso rispetto al criterio normativamente previsto del calcolo del lavoro straordinario su base settimanale. E, tuttavia, non essendo emersa la prova dello svolgimento di ore di lavoro ulteriori, non solo rispetto al lavoro ordinario, ma anche rispetto a quello straordinario, contabilizzato, non sono ravvisabili gli elementi minimi fattuali e giuridici per l'accoglimento della domanda.
In conclusione, da un lato di si deve prendere atto dell'estrema gravosità dell'onere probatorio di parte ricorrente dall'altro dall'utilizzo di parte della resistente L&P di un criterio di calcolo non previsto dalle fonti normative e contrattuali.
La domanda di accertamento e pagamento del lavoro straordinario non può quindi essere accolta.
Ogni ulteriore profilo è assorbito dalle suesposte consdierazioni.
10. Le spese di lite, considerata la natura (lavoro) e il valore della controversia, sulla base delle pretese azionate (scaglione 52.000-260.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale) nell'ambito di un contenzioso seriale,
l'acquisizione dei verbali delle testimonianze e l'oggettiva irrilevanza delle testimonianze assunte nel presente giudizio, considerata la condotta processuale delle parti anche rispetto alla posizione sostanziale ricoperta ed alla giurisprudenza sulla questioni oggetto della controversia, nonché la tipologia di eccezioni sollevate e alla peculiarità del sistema di calcolo della retribuzione dell'orario di lavoro adottato dalla cooperativa, devono essere compensate per due terzi mentre la restante parte, nella misura di cui in dispositivo, determinata sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/14 s.m.i., va posta a carico del ricorrente che pur a fronte del consolidato orientamento del Tribunale ha avanzato pretese relative al superiore inquadramento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta integralmente il ricorso;
2) dichiara compensate per due terzi le spese di lite tra le parti e condanna parte ricorrente al rimborso della restante parte che liquida in favore di ciascuna delle tre
15 convenute nella predetta quota in Euro 1.787,00 per compensi professionali, oltre al
15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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