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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 593/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
15.10.2025 promossa da
Pt 1 vv. ND UA (c.f. C.F. 1 ; p.i. P.IVA 1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano viale Coni Zugna n° 63, che si
|difende in proprio ex art. 86 c.p.c., intendendo ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla controversia al n° 02/87392726 di fax P.E.C.
Email 1
APPELLANTE
contro
Controparte 1 (c.f. P.IVA 2 'in persona |del Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. P.IVA 3 ), presso i cui uffici è
legalmente domiciliata in Brescia, via Santa Caterina n. 6, e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni o notificazioni via telefax al n. 030/41.267 o via p.e.c.
all'indirizzo Email 2
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 891/2023 del Tribunale di Brescia Prima Sezione
Civile, del 19.4.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“1) Rigettare ogni contraria istanza-eccezione e deduzione formulta ex adverso.
2) In totale riforma della sentenza n° 891/2023 (pubblicata il 19/04/2023, repertorio n°
2539/2023 del 19/04/2023, nella controversia di primo grado contrassegnata dal r.g.
n° 4342/2020) emessa dalla Sez. 1^Civile del Tribunale di Brescia per i motivi in fatto e in diritto esposti nell'atto di appello datato 12/06/2023.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'illiceità, sotto ogni aspetto giuridicamente rilevante del comportamento processuale, personale nonché professionale del magistrato dott. Roberto Pertile del Tribunale Civile di Milano, nella trattazione,
nell'adozione di provvedimenti interinali e nell'emissione della sentenza n° 2266/2018,
per i fatti dedotti nell'atto di citazione datato 30/04/2020 e per quelli ravvisati e
|ravvisabili negli atti e nei documenti tutti di causa sia nel primo grado che nel presente grado di giudizio di appello per le motivazione dedotte.
3) Accertare e dichiarare colpa grave l'omissione di ogni motivazione in ordine al comportamento e all'adozione dei provvedimenti processuali adottati dal dott. [...] Per 1 per i fatti esposti nella controversia definitasi in primo grado sia prima dell'istruttoria, sia nel corso della stessa sia nella sentenza n° 2266/2018.
4) Conseguentemente condannare il Controparte 2 protempore al risarcimento danni in favore dell'appellante quantificati in almeno 4.a) € 100.000,00
per danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) per le causali consistenti in esborsi di C.U., oneri registro, spese processuali;
4.b)€ 350.896,50, per danni non patrimoniali (ex artt. 2059, 2056 e 1226 C.C.) ovvero in quella misura, maggiore o minore, equamente valutata o determinanda anche a mezzo di espletanda C.T.U., previa rimessione causa in istruttoria.
5) Porre a carico esclusivo del Controparte_2 ogni onere processuale di C.T.U. e/o incaricati tecnici che dovessero essere incaricati di espletamenti tecnici vari espletati nel giudizio, a seguito rimessione in istruttoria.
6) Disporre, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande presentate, la pubblicazione per estratto dell'emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale nonché su eligende riviste giuridiche, ponendo a carico esclusivo del tutti i relativi oneri di pubblicazione oppureControparte_2
disponendone la pubblicazione in onere all'appellante ma con obbligo di rivalsa nei confronti del Presidente del Consiglio CP 2 di tutti gli oneri sostenuti.
7) Disporre la trasmissione dell'emananda sentenza agli Organi Disciplinari
(Consiglio Superiore della Magistratura), Giurisdizionali e Contabili (Corte dei Conti)
per l'adozione di provvedimenti e per le richieste di loro rispettiva competenza.
8) Dichiarare assoggettati a rivalutazione monetaria ed interessi legali tutti gli importi che dovessero essere riconosciuti all'appellante fino al saldo effettivo.
9) Col favore delle spese borsuali, competenze legali, spese straordinarie, oltre gli accessori di legge (C.P.A. ed I.V.A.) del primo e secondo grado di giudizio. 10) Sentenza
esecutiva per legge, per tutte quelle istanze che venissero accolte.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste se ne ravvisasse l'indispensabile necessità, nella richiesta di ammissione delle prove dedotte in primo grado nella memoria ex art. 183,
C. 6°, n° 2, c.p.c. datata 11/03/2021, rimettendo la causa in istruttoria"
Per parte appellata:
|“in via principale, respingere l'appello, e dichiarare l'inammissibilità della domanda perché generica e/o per mancanza delle condizioni previste dalla Legge per la sua esperibilità.
in via subordinata, respingere la domanda perché infondata.
Con vittoria di spese."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Brescia, l'Avv. FE ND UA evocava in giudizio, avanti il
Tribunale di Brescia, la Controparte 1 per vederla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti giurisdizionali (sia quelli interinali che la sentenza n.° 2266/2018) emanati dal Tribunale di Milano Sezione V^
in persona del Dr. Pertile Roberto) nella causa recante R.G. n.° 40.795/2014. Pt 1 chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'illiceità, sotto ogni aspetto giuridicamente rilevante del comportamento processuale, personale,
nonché, professionale del magistrato dott. Pertile Roberto, assegnato alla V^Sezione |Civile del Tribunale di Milano, nella trattazione, adozione di provvedimenti interinali e nell'emissione della sentenza n.° 2266/2018.
In particolare, Pt 1 chiedeva di accertare e dichiarare l'omissione di ogni motivazione in ordine al comportamento ed all'adozione dei provvedimenti processuali adottati dal dott. Pertile Roberto per i fatti esposti nella controversia definitasi in primo grado con la sentenza n° 2266/2018 e, conseguentemente, condannare il Presidente del
Consiglio dei Ministri pro-tempore al risarcimento dei danni quantificati in almeno:
3.a)
€ 100.000,00 per danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante);
3.b) €
350.896,50, per danni non patrimoniali (ex artt. 2059, 2056 e 1226 C.C.), ovvero in quella misura, maggiore o minore, equamente valutata o determinanda anche da espletanda C.T.U., oltre alla rifusione delle spese ed alla la pubblicazione per estratto dell'emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, nonché, su eligende riviste giuridiche, ponendo a carico esclusivo del Presidente del Consiglio dei Ministri
tutti i relativi oneri di pubblicazione, oppure, disponendone la pubblicazione a carico dell'attore ma con obbligo di rivalsa nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nonché, la trasmissione della sentenza agli Organi Disciplinari, Giurisdizionali
e Contabili per l'adozione di provvedimenti e per le richieste di loro rispettiva competenza. La Controparte 1 si costituiva in giudizio, eccependo,
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n.° 891/2023, dichiarava inammissibile la domanda dell'Avv. Pt 1 rilevando l'assenza del presupposto previsto dall'art. 4 comma 2 della L. n.° 117/1988, laddove, dispone che “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del
|procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”.
La sentenza era gravata da FE ND UA a cui resisteva, la [...]
Controparte 1
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, laddove, il
Tribunale ha ritenuto, in modo semplicistico, di dichiarare l'inammissibilità della richiesta basandosi sul "principio di mancato espletamento ed esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione” senza comprendere l'iter giudiziale perseguito dal dott.
Pertile che provvedendo a sezionare l'originaria unica vertenza intentata dall'appellante contro più soggetti in tre vertenze, presupponesse un iter giudiziario diverso per ciascuna di esse con possibile espletamento di istruttoria per tutte o talune di esse, in osservanza del principio che “proseguire unitariamente la loro trattazione comporterebbe ritardo nonché maggiore gravosità del processo".
Secondo l'appellante, la contestata e censurata tripartizione dell'originaria vertenza operata dal dott. Pertile si è pacificamente consolidata, sia in senso formale (ex art. 324
c.p.c.) che in senso sostanziale (ex art. 2909 C.C.), non senza considerare che esse non potevano, né possono, essere più riunite in un'unica causa, come invece originariamente concepita e proposta.
In particolare, Pt 1 evidenziava che: 1) l'originario ricorso dell'esponente è datato
24.6.2014; B.2) la causa interessante l'avv. Controparte_3
approdata in Cassazione ed è ivi pendente col n.° 20.952/2019 di r.g. e sarà chiamata all'udienza del 7.7.2023 avanti la Sezione 2^ Civile;
B.3)la causa avv. FE/Piva +
Controparte_4 + CP 3 + Controparte_5 assoggettata a giudizio di revocazione (r.g.n. 800/2022, Corte d'Appello di Milano, Sez. 2^ Civile, C.R. dr.ssa
Schiaffino) e conclusa con sentenza n.° 591/2023; B.4) la causa avv. FE/s. CP 6
[...] (poi sig. Parte 2 ) + CP 3 + Controparte_5
è assoggettata a giudizio di revocazione (r.g.n. 2119/2022, Corte d'Appello di Milano,
Sez. 2^ Civile, C.R. dott. Per 2 tuttora pendente con ultima udienza tenutasi il
6.6.2023 e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La stessa sezionatura operata dal dott. Pertile nell'originaria vertenza, è da ritenersi assorbita dalle successive statuizioni dallo stesso adottate che, seppure censurate nei successivi gradi di giudizio come segnalato, assumono carattere di incontrovertibilità da costituire la formazione di un “giudicato interno” avendo dispiegato i suoi effetti sulla causa medesima e su quelle sezionate.
Anche se le definitive statuizioni dovessero acclarare l'inopportunità o l'arbitrarietà del provvedimento sezionatorio adottato dal dott. Pertile avendole dovuto trattare unitariamente, ciò non potrà non costituire presupposto logico-giuridico per una sua responsabilità decisionale che comunque sussiste sin dall'adozione dei provvedimenti adottati e poi confermati dalle successive sentenze.
La conseguenza logico-giuridica di quanto esposto in atti non può che attribuire il carattere di definitività del provvedimento istruttorio di ripartizione delle singole cause del 23.3.2016, poi decise con altrettante sentenze che hanno assorbito, facendolo proprio, il predetto provvedimento.
Le sentenze sono state poi assoggettate ad appello e Cassazione per cui, pur censurandosi l'avvenuta cesura dell'originaria causa, essa non può che essere stata assorbita delle pronunce successive che hanno assunto una loro autonomia, ponendosi come nesso conseguenziale della precedente ordinanza prima e delle relative sentenze poi.
Secondo parte appellante la sezionatura riveste il significato sia di “cosa giudicata” in senso formale (ex art. 324 c.p.c.) che in senso sostanziale (ex art. 2909 C.C.), non essendo assoggettata a riesame nè suscettibile più di modifica nel solo ed esclusivo significato endoprocessuale ritenuto dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, è sufficiente esaminare il contenuto della domanda risarcitoria per rilevare l'infondatezza in fatto dell'argomento svolto da Pt 1
Invero, avuto riguardo al contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, nonché, della memoria n.° 1) depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., risulta evidente che l'Avv. Pt 1 individuava la fonte del danno
patito non già nel solo provvedimento endoprocessuale di separazione del giudizio introdotto dall'Avv. Pt 1 in tre distinti giudizi, bensì, nella decisione di merito assunta dal Tribunale di Milano nella vertenza FE Controparte 3
Pertanto atteso che la fonte del danno è stata individuata dall'Avv. Pt 1 nella predetta sentenza, si deve rilevare come avverso tale decisione non siano stati esauriti | tutti i mezzi di impugnazione ordinari, essendo ad oggi pendente il ricorso per cassazione.
Conseguentemente, la domanda è stata correttamente dichiarata inammissibile, atteso che l'art.4 comma 2 della legge n.° 117/1988 precisa che “l'azione di risarcimento danni contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari,
e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno";
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione risarcitoria debba ritenersi preclusa nell'ipotesi in cui il rimedio previsto non sia stato esperito" in quanto
"l'intento primario espresso dal legislatore nell'art.4 secondo comma della legge del
1988 è stato di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno" (cfr. Cass. n.°7924/2015).
Tale orientamento può considerarsi giurisprudenza consolidata (cfr.: Cass. n.°
9910/2011; Cass. n.° 8053/2014; Cass. n.° 932/2017 e più recentemente, Cass. n.°
4270/2025) e ad esso aderisce anche questa Corte per l'intrinseca ragionevolezza del principio posto che solo l'esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione,
permette di valutare adeguatamente non solo il comportamento del magistrato che si assume dannoso, ma anche le sue effettive conseguenze sul danneggiato;
In conclusione, l'appello di FE ND UA, è rigettato così confermando la sentenza appellata.
La soccombenza della parte appellante FE ND UA, comporta la
[...] condanna dello stesso, alla rifusione spese del presente grado in favore della che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, (valore Controparte 1
indeterminabile di bassa difficoltà), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 891/2023 del Tribunale di Brescia del
19.4.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di FE ND UA;
condanna FE ND UA a pagare in favore di Controparte_1
[...] le spese del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui €
2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA,
come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante FE
ND UA, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 593/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
15.10.2025 promossa da
Pt 1 vv. ND UA (c.f. C.F. 1 ; p.i. P.IVA 1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano viale Coni Zugna n° 63, che si
|difende in proprio ex art. 86 c.p.c., intendendo ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla controversia al n° 02/87392726 di fax P.E.C.
Email 1
APPELLANTE
contro
Controparte 1 (c.f. P.IVA 2 'in persona |del Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. P.IVA 3 ), presso i cui uffici è
legalmente domiciliata in Brescia, via Santa Caterina n. 6, e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni o notificazioni via telefax al n. 030/41.267 o via p.e.c.
all'indirizzo Email 2
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 891/2023 del Tribunale di Brescia Prima Sezione
Civile, del 19.4.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“1) Rigettare ogni contraria istanza-eccezione e deduzione formulta ex adverso.
2) In totale riforma della sentenza n° 891/2023 (pubblicata il 19/04/2023, repertorio n°
2539/2023 del 19/04/2023, nella controversia di primo grado contrassegnata dal r.g.
n° 4342/2020) emessa dalla Sez. 1^Civile del Tribunale di Brescia per i motivi in fatto e in diritto esposti nell'atto di appello datato 12/06/2023.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'illiceità, sotto ogni aspetto giuridicamente rilevante del comportamento processuale, personale nonché professionale del magistrato dott. Roberto Pertile del Tribunale Civile di Milano, nella trattazione,
nell'adozione di provvedimenti interinali e nell'emissione della sentenza n° 2266/2018,
per i fatti dedotti nell'atto di citazione datato 30/04/2020 e per quelli ravvisati e
|ravvisabili negli atti e nei documenti tutti di causa sia nel primo grado che nel presente grado di giudizio di appello per le motivazione dedotte.
3) Accertare e dichiarare colpa grave l'omissione di ogni motivazione in ordine al comportamento e all'adozione dei provvedimenti processuali adottati dal dott. [...] Per 1 per i fatti esposti nella controversia definitasi in primo grado sia prima dell'istruttoria, sia nel corso della stessa sia nella sentenza n° 2266/2018.
4) Conseguentemente condannare il Controparte 2 protempore al risarcimento danni in favore dell'appellante quantificati in almeno 4.a) € 100.000,00
per danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) per le causali consistenti in esborsi di C.U., oneri registro, spese processuali;
4.b)€ 350.896,50, per danni non patrimoniali (ex artt. 2059, 2056 e 1226 C.C.) ovvero in quella misura, maggiore o minore, equamente valutata o determinanda anche a mezzo di espletanda C.T.U., previa rimessione causa in istruttoria.
5) Porre a carico esclusivo del Controparte_2 ogni onere processuale di C.T.U. e/o incaricati tecnici che dovessero essere incaricati di espletamenti tecnici vari espletati nel giudizio, a seguito rimessione in istruttoria.
6) Disporre, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande presentate, la pubblicazione per estratto dell'emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale nonché su eligende riviste giuridiche, ponendo a carico esclusivo del tutti i relativi oneri di pubblicazione oppureControparte_2
disponendone la pubblicazione in onere all'appellante ma con obbligo di rivalsa nei confronti del Presidente del Consiglio CP 2 di tutti gli oneri sostenuti.
7) Disporre la trasmissione dell'emananda sentenza agli Organi Disciplinari
(Consiglio Superiore della Magistratura), Giurisdizionali e Contabili (Corte dei Conti)
per l'adozione di provvedimenti e per le richieste di loro rispettiva competenza.
8) Dichiarare assoggettati a rivalutazione monetaria ed interessi legali tutti gli importi che dovessero essere riconosciuti all'appellante fino al saldo effettivo.
9) Col favore delle spese borsuali, competenze legali, spese straordinarie, oltre gli accessori di legge (C.P.A. ed I.V.A.) del primo e secondo grado di giudizio. 10) Sentenza
esecutiva per legge, per tutte quelle istanze che venissero accolte.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste se ne ravvisasse l'indispensabile necessità, nella richiesta di ammissione delle prove dedotte in primo grado nella memoria ex art. 183,
C. 6°, n° 2, c.p.c. datata 11/03/2021, rimettendo la causa in istruttoria"
Per parte appellata:
|“in via principale, respingere l'appello, e dichiarare l'inammissibilità della domanda perché generica e/o per mancanza delle condizioni previste dalla Legge per la sua esperibilità.
in via subordinata, respingere la domanda perché infondata.
Con vittoria di spese."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Brescia, l'Avv. FE ND UA evocava in giudizio, avanti il
Tribunale di Brescia, la Controparte 1 per vederla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti giurisdizionali (sia quelli interinali che la sentenza n.° 2266/2018) emanati dal Tribunale di Milano Sezione V^
in persona del Dr. Pertile Roberto) nella causa recante R.G. n.° 40.795/2014. Pt 1 chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità e l'illiceità, sotto ogni aspetto giuridicamente rilevante del comportamento processuale, personale,
nonché, professionale del magistrato dott. Pertile Roberto, assegnato alla V^Sezione |Civile del Tribunale di Milano, nella trattazione, adozione di provvedimenti interinali e nell'emissione della sentenza n.° 2266/2018.
In particolare, Pt 1 chiedeva di accertare e dichiarare l'omissione di ogni motivazione in ordine al comportamento ed all'adozione dei provvedimenti processuali adottati dal dott. Pertile Roberto per i fatti esposti nella controversia definitasi in primo grado con la sentenza n° 2266/2018 e, conseguentemente, condannare il Presidente del
Consiglio dei Ministri pro-tempore al risarcimento dei danni quantificati in almeno:
3.a)
€ 100.000,00 per danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante);
3.b) €
350.896,50, per danni non patrimoniali (ex artt. 2059, 2056 e 1226 C.C.), ovvero in quella misura, maggiore o minore, equamente valutata o determinanda anche da espletanda C.T.U., oltre alla rifusione delle spese ed alla la pubblicazione per estratto dell'emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, nonché, su eligende riviste giuridiche, ponendo a carico esclusivo del Presidente del Consiglio dei Ministri
tutti i relativi oneri di pubblicazione, oppure, disponendone la pubblicazione a carico dell'attore ma con obbligo di rivalsa nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nonché, la trasmissione della sentenza agli Organi Disciplinari, Giurisdizionali
e Contabili per l'adozione di provvedimenti e per le richieste di loro rispettiva competenza. La Controparte 1 si costituiva in giudizio, eccependo,
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n.° 891/2023, dichiarava inammissibile la domanda dell'Avv. Pt 1 rilevando l'assenza del presupposto previsto dall'art. 4 comma 2 della L. n.° 117/1988, laddove, dispone che “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del
|procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”.
La sentenza era gravata da FE ND UA a cui resisteva, la [...]
Controparte 1
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, laddove, il
Tribunale ha ritenuto, in modo semplicistico, di dichiarare l'inammissibilità della richiesta basandosi sul "principio di mancato espletamento ed esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione” senza comprendere l'iter giudiziale perseguito dal dott.
Pertile che provvedendo a sezionare l'originaria unica vertenza intentata dall'appellante contro più soggetti in tre vertenze, presupponesse un iter giudiziario diverso per ciascuna di esse con possibile espletamento di istruttoria per tutte o talune di esse, in osservanza del principio che “proseguire unitariamente la loro trattazione comporterebbe ritardo nonché maggiore gravosità del processo".
Secondo l'appellante, la contestata e censurata tripartizione dell'originaria vertenza operata dal dott. Pertile si è pacificamente consolidata, sia in senso formale (ex art. 324
c.p.c.) che in senso sostanziale (ex art. 2909 C.C.), non senza considerare che esse non potevano, né possono, essere più riunite in un'unica causa, come invece originariamente concepita e proposta.
In particolare, Pt 1 evidenziava che: 1) l'originario ricorso dell'esponente è datato
24.6.2014; B.2) la causa interessante l'avv. Controparte_3
approdata in Cassazione ed è ivi pendente col n.° 20.952/2019 di r.g. e sarà chiamata all'udienza del 7.7.2023 avanti la Sezione 2^ Civile;
B.3)la causa avv. FE/Piva +
Controparte_4 + CP 3 + Controparte_5 assoggettata a giudizio di revocazione (r.g.n. 800/2022, Corte d'Appello di Milano, Sez. 2^ Civile, C.R. dr.ssa
Schiaffino) e conclusa con sentenza n.° 591/2023; B.4) la causa avv. FE/s. CP 6
[...] (poi sig. Parte 2 ) + CP 3 + Controparte_5
è assoggettata a giudizio di revocazione (r.g.n. 2119/2022, Corte d'Appello di Milano,
Sez. 2^ Civile, C.R. dott. Per 2 tuttora pendente con ultima udienza tenutasi il
6.6.2023 e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La stessa sezionatura operata dal dott. Pertile nell'originaria vertenza, è da ritenersi assorbita dalle successive statuizioni dallo stesso adottate che, seppure censurate nei successivi gradi di giudizio come segnalato, assumono carattere di incontrovertibilità da costituire la formazione di un “giudicato interno” avendo dispiegato i suoi effetti sulla causa medesima e su quelle sezionate.
Anche se le definitive statuizioni dovessero acclarare l'inopportunità o l'arbitrarietà del provvedimento sezionatorio adottato dal dott. Pertile avendole dovuto trattare unitariamente, ciò non potrà non costituire presupposto logico-giuridico per una sua responsabilità decisionale che comunque sussiste sin dall'adozione dei provvedimenti adottati e poi confermati dalle successive sentenze.
La conseguenza logico-giuridica di quanto esposto in atti non può che attribuire il carattere di definitività del provvedimento istruttorio di ripartizione delle singole cause del 23.3.2016, poi decise con altrettante sentenze che hanno assorbito, facendolo proprio, il predetto provvedimento.
Le sentenze sono state poi assoggettate ad appello e Cassazione per cui, pur censurandosi l'avvenuta cesura dell'originaria causa, essa non può che essere stata assorbita delle pronunce successive che hanno assunto una loro autonomia, ponendosi come nesso conseguenziale della precedente ordinanza prima e delle relative sentenze poi.
Secondo parte appellante la sezionatura riveste il significato sia di “cosa giudicata” in senso formale (ex art. 324 c.p.c.) che in senso sostanziale (ex art. 2909 C.C.), non essendo assoggettata a riesame nè suscettibile più di modifica nel solo ed esclusivo significato endoprocessuale ritenuto dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, è sufficiente esaminare il contenuto della domanda risarcitoria per rilevare l'infondatezza in fatto dell'argomento svolto da Pt 1
Invero, avuto riguardo al contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, nonché, della memoria n.° 1) depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., risulta evidente che l'Avv. Pt 1 individuava la fonte del danno
patito non già nel solo provvedimento endoprocessuale di separazione del giudizio introdotto dall'Avv. Pt 1 in tre distinti giudizi, bensì, nella decisione di merito assunta dal Tribunale di Milano nella vertenza FE Controparte 3
Pertanto atteso che la fonte del danno è stata individuata dall'Avv. Pt 1 nella predetta sentenza, si deve rilevare come avverso tale decisione non siano stati esauriti | tutti i mezzi di impugnazione ordinari, essendo ad oggi pendente il ricorso per cassazione.
Conseguentemente, la domanda è stata correttamente dichiarata inammissibile, atteso che l'art.4 comma 2 della legge n.° 117/1988 precisa che “l'azione di risarcimento danni contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari,
e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno";
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione risarcitoria debba ritenersi preclusa nell'ipotesi in cui il rimedio previsto non sia stato esperito" in quanto
"l'intento primario espresso dal legislatore nell'art.4 secondo comma della legge del
1988 è stato di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno" (cfr. Cass. n.°7924/2015).
Tale orientamento può considerarsi giurisprudenza consolidata (cfr.: Cass. n.°
9910/2011; Cass. n.° 8053/2014; Cass. n.° 932/2017 e più recentemente, Cass. n.°
4270/2025) e ad esso aderisce anche questa Corte per l'intrinseca ragionevolezza del principio posto che solo l'esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione,
permette di valutare adeguatamente non solo il comportamento del magistrato che si assume dannoso, ma anche le sue effettive conseguenze sul danneggiato;
In conclusione, l'appello di FE ND UA, è rigettato così confermando la sentenza appellata.
La soccombenza della parte appellante FE ND UA, comporta la
[...] condanna dello stesso, alla rifusione spese del presente grado in favore della che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, (valore Controparte 1
indeterminabile di bassa difficoltà), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 891/2023 del Tribunale di Brescia del
19.4.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di FE ND UA;
condanna FE ND UA a pagare in favore di Controparte_1
[...] le spese del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 (di cui €
2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA,
come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante FE
ND UA, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao