Sentenza 12 dicembre 1986
Massime • 2
Il d.P.R. 22 settembre 1978 n. 695, modificando, fra l'altro, l'art. 6 n. 2 delle Disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965 n. 723, stabilisce l'inapplicabilità ai prelievi agricoli comunitari del principio fissato dal diritto interno per i dazi, circa la possibilità dell'importatore di beneficiare di tariffe più favorevoli sopravvenute prima che la merce venga lasciata nella sua libera disponibilità, con effetto retroattivo a partire dall'11 settembre 1976 (artt. 1 e 3), ma non detta, implicitamente, ne' presuppone una norma interna di senso opposto per le importazioni anteriori. Pertanto, i diritti di prelievo, con riguardo ad importazioni antecedenti all'indicata data, restano disciplinati dall'art. 17 del regolamento CEE n. 19 del 4 aprile 1962, secondo l'interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia della comunità il 15 giugno 1976 in causa n. 117 1975, con la conseguenza che l'aliquota del prelievo sull'importazione è sempre quella in vigore il giorno dell'importazione stessa, cioè il giorno in cui la dichiarazione d'importazione viene accettata dagli uffici doganali, mentre resta irrilevante l'eventuale intervento di tariffe più favorevoli prima del giorno dello sdoganamento. ( V 514/86, mass n 444110; ( Conf 6222/85, mass n 443353; ( Conf 2948/84, mass n 434995; ( Conf 5972/83, mass n 430798; ( Conf 3177/82, mass n 421121).*
Il regolamento C.e.E. 24 luglio 1979 n. 1697 il quale, con riguardo al recupero a posteriori di dazi percepiti in misura inferiore al dovuto, contempla alcune fattispecie in cui le autorità competenti non possono agire per il recupero medesimo ovvero hanno facoltà di rinunciarvi, non è invocabile, alla stregua dell'interpretazione resa dalla Corte di giustizia della comunità con sentenza del 12 novembre 1981, con riguardo ad importazioni ed esportazioni effettuate anteriormente all'1 luglio 1980, ancorché sia pendente controversia sulla legittimità della pretesa del maggior tributo. ( V 514/86, mass n 444110; ( Conf 6222/85, mass n 443354; ( Conf 4538/84, mass n 436438; ( Conf 3177/82, mass n 421122).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/1986, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1986 |
Testo completo
Il regolamento C.e.E. 24 luglio 1979 n. 1697 il quale, con riguardo al recupero a posteriori di dazi percepiti in misura inferiore al dovuto, contempla alcune fattispecie in cui le autorità competenti non possono agire per il recupero medesimo ovvero hanno facoltà di rinunciarvi, non è invocabile, alla stregua dell'interpretazione resa dalla Corte di giustizia della comunità con sentenza del 12 novembre 1981, con riguardo ad importazioni ed esportazioni effettuate anteriormente all'1 luglio 1980, ancorché sia pendente controversia sulla legittimità della pretesa del maggior tributo. ( V 514/86, mass n 444110; ( Conf 6222/85, mass n 443354; ( Conf 4538/84, mass n 436438; ( Conf 3177/82, mass n 421122).*