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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2749/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36201 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5164/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 16.04.2025 contro il Comune di Messina, impugnava l'avviso di accertamento n. 36201 per Tari anno 2020 notificato il 24.2.2025 per l'importo complessivo di € 597,00 per l'utenza n. 310454 di Indirizzo_1.
La ricorrente eccepiva il seguente motivo di doglianza:
- Illegittimità dell'accertamento per carenza di legittimazione passiva
Con condanna al pagamento di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
In data 28.07.2025 si costituiva con controdeduzioni il Comune di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
All' odierna udienza, presente parte ricorrente che insiste per l' accoglimento del ricorso con condanna e distrazione, la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per la seguente ragione.
Il presupposto per l' applicazione della Tari non è la resisdenza anagrafica, ma l' effettiva occupazione o detenzione dell' immobile e la conseguente possibilità di produzione dei rifiuti.
Dalla documentazione allegata in atti, parte ricorrente ha dimostrato che l' utenza dell' immobile di Indirizzo_1, per il quale viene richiesta la Tari anno 2020 era già stata cessata alla data del 05.10.2016 per trasferimento della ricorrente in Indirizzo_2.
Parte ricorrente ha adempiuto all' obbligo di comunicazione con la denuncia di variazione di domicilio agli effetti della tassa rifiuti presentata al Comune in data 05.10.2016.
Pertanto l' atto impugnato è illegittimo e va annullato in quanto per l' anno in questione la Tari non è dovuta per l' immobile indicato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente che ha reso la necessaria dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez. 04, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 278,00 oltre accessori di legge se dovuti e CU se assolto con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Messina il 18.09.2025
Il Giudice Monocratico (Dr. Eugenio Triveri)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2749/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36201 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5164/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 16.04.2025 contro il Comune di Messina, impugnava l'avviso di accertamento n. 36201 per Tari anno 2020 notificato il 24.2.2025 per l'importo complessivo di € 597,00 per l'utenza n. 310454 di Indirizzo_1.
La ricorrente eccepiva il seguente motivo di doglianza:
- Illegittimità dell'accertamento per carenza di legittimazione passiva
Con condanna al pagamento di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
In data 28.07.2025 si costituiva con controdeduzioni il Comune di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.
All' odierna udienza, presente parte ricorrente che insiste per l' accoglimento del ricorso con condanna e distrazione, la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per la seguente ragione.
Il presupposto per l' applicazione della Tari non è la resisdenza anagrafica, ma l' effettiva occupazione o detenzione dell' immobile e la conseguente possibilità di produzione dei rifiuti.
Dalla documentazione allegata in atti, parte ricorrente ha dimostrato che l' utenza dell' immobile di Indirizzo_1, per il quale viene richiesta la Tari anno 2020 era già stata cessata alla data del 05.10.2016 per trasferimento della ricorrente in Indirizzo_2.
Parte ricorrente ha adempiuto all' obbligo di comunicazione con la denuncia di variazione di domicilio agli effetti della tassa rifiuti presentata al Comune in data 05.10.2016.
Pertanto l' atto impugnato è illegittimo e va annullato in quanto per l' anno in questione la Tari non è dovuta per l' immobile indicato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente che ha reso la necessaria dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sez. 04, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 278,00 oltre accessori di legge se dovuti e CU se assolto con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Messina il 18.09.2025
Il Giudice Monocratico (Dr. Eugenio Triveri)