Sentenza 3 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 10 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00527/2025REG.PROV.COLL.
N. 07808/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7808 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Musacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udita per la parte appellante l’avv. Alessandra Sarlo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- i militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-hanno notificato all’odierno appellante la “ comunicazione di avvio del procedimento per la sospensione, ai sensi dell’art.100 del T.U.L.P.S., della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per l’esercizio pubblico denominato -OMISSIS- sito in -OMISSIS-(-OMISSIS-) alla via -OMISSIS- ”. Ciò “ in quanto l’esercizio pubblico in questione è assiduamente frequentato da persone pregiudicate e, quindi, per tali motivi rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, come si evince dalla nota n.-OMISSIS- datata -OMISSIS- e n.-OMISSIS- datata -OMISSIS- del Comando stazione Carabinieri di -OMISSIS-(-OMISSIS-) ”.
Con PEC del 12.3.2019 l’odierno appellante ha chiesto alla Divisione l’accesso agli atti, mediante rilascio di copia delle note n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, nonché di tutti gli ulteriori atti eventualmente acquisiti al fascicolo istruttorio.
In pari data l’Amministrazione ha consentito l’accesso, mediante rilascio di copia, alle due note nn.-OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché alla nota -OMISSIS-, con numerosi OMISSIS.
Con successiva PEC del 14.3.2019, l’odierno appellante, a mezzo del suo procuratore, ha chiesto l’accesso ai documenti allegati alla nota -OMISSIS- del -OMISSIS- e, quanto a quest’ultima nota, che gliene fosse fornita copia integrale, senza gli OMISSIS.
In pari data sono stati trasmessi i seguenti documenti: a) estratto camera di commercio; b) contestazione n.-OMISSIS- del Comando stazione Carabinieri di -OMISSIS-; c) contestazione n.-OMISSIS- del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-; d) ordinanza n.-OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-; e) certificato Agenzia delle Entrate; f) numero di registrazione ASP.
Nel contempo, l’Amministrazione ha precisato che i documenti di cui si era omessa la trasmissione
erano da considerarsi inaccessibili ai sensi dell’art. 24 l. n. 241/90.
In data 1-OMISSIS- l’odierno appellante ha prodotto scritti difensivi.
Con decreto del 25.3.2019 il Questore di Potenza ha rigettato gli scritti difensivi ed ha disposto la sospensione della licenza per la durata di giorni sette.
Con atto notificato il 26.5.2019 il signor -OMISSIS- ha impugnato il suddetto decreto innanzi al TAR Basilicata, articolando le seguenti censure: a) violazione dell’art.24 legge 241/90 nonché degli art.li 24, 111 e 113 della Costituzione; eccesso di potere, per il difetto di motivazione e per contraddittorietà; b) violazione e falsa applicazione dell’art.100 TULPS; eccesso di potere per sviamento, del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, producendo in giudizio la documentazione in precedenza non ostesa.
Con sentenza n. -OMISSIS- il TAR Basilicata ha rigettato il proposto ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS- ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 l. n. 241/90; eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione; 2) violazione dell’art. 88 c.p.a. e 118 disp. att. c.p.c; difetto di motivazione; 3) violazione dell’art. 100 TULPS; eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado, instando altresì per il risarcimento dei danni da lui subiti nella vicenda in esame. il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza si sono costituiti con atto depositato in data 12.9.2024.
All’udienza del 15.1.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti profili di gravame, è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante censura la declaratoria di improcedibilità del primo motivo di ricorso, con il quale egli aveva dedotto l’illegittimità del diniego di accesso agli atti del procedimento, in quanto l’amministrazione resistente non aveva provveduto a depositare l’allegato n. 6 della relazione del -OMISSIS- prot.-OMISSIS-- 1-OMISSIS- dei Carabinieri di -OMISSIS-, limitandosi a depositare soltanto alcuni dei modelli OP/85 e di cui all’allegato n.7 della stessa relazione.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dall’Amministrazione, gli atti non ostesi contenevano dati sensibili (certificati dei carichi pendenti dei soggetti sottoposti a controllo), e per tali ragioni essi dovevano ritenersi esclusi dall’accesso, ai sensi dell’art. 24 co. 6 l. n. 241/90, potendo dalla loro ostensione derivare un pregiudizio alla pubblica sicurezza. Il tutto senza sottacere che, ai fini della difesa in giudizio, essi assumono portata non dirimente, dovendo ritenersi decisive le ulteriori circostanze evidenziate in prosieguo, alle quali sin d’ora si rinvia.
4. Venendo al merito, l'art. 100 co. 1 TULPS prevede che: “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ”.
L'art. 100 TULPS attribuisce dunque all'autorità di pubblica sicurezza il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico “ che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini ” (C.d.S, III, 29 novembre 2018, n. 6791; id. 2 maggio 2016, n. 1681).
È dunque evidente che il potere attributo dall'art. 100 TULPS al Questore di sospendere la licenza per l'attività di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica (C.d.S, III, 27 settembre 2018, n. 4529).
Il citato art. 100 TULPS persegue dunque un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (C.d.S, III, 29 luglio 2015, n. 3752).
5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, il provvedimento impugnato in prime cure origina da un primo controllo eseguito dai CC di -OMISSIS- in data 7.7.2018 all’interno dell’esercizio commerciale dell’appellante, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini. Sul punto, i militari verbalizzanti riferiscono di essere intervenuti riscontrando la presenza di un soggetto gravato da pregiudizi penali. Nella circostanza, essi hanno esteso i controlli a due avventori cittadini stranieri i quali, durante il controllo, litigavano tra di loro creando grave tumulto all’interno del locale; il tutto mentre l’odierno appellante era intento a somministrare bevande alcoliche.
L’appellante contesta tale ricostruzione dei fatti, affermando che sarebbero stati proprio i due dipendenti dell’esercizio commerciale a chiedere l’intervento dei CC. Tuttavia, tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini in esame, rilevando unicamente, ai fini dell’applicazione dell’art. 100 TULPS, la sussistenza del mero pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; pericolo nella specie ampiamente sussistente, stante l’accertata presenza di un tumulto all’interno dell’esercizio commerciale gestito dall’odierno appellante.
6. Ciò chiarito, l’impugnato provvedimento si fonda altresì su un secondo controllo eseguito dai CC in data 12.8.2018, allorquando, chiamati da alcuni cittadini, e giunti presso il bar in esame, i militari verbalizzanti hanno appreso che l’odierno appellante non aveva chiuso l’esercizio per tutta la notte, continuando a somministrare sostanze alcoliche agli avventori senza curarsi, anche in questo caso, che ciò potesse comportare situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Tale ricostruzione fattuale è parimenti contestata dall’appellante, il quale afferma di aver tenuto aperto l’esercizio commerciale tutta la notta in quanto nei giorni 10, 11 e 12 agosto a -OMISSIS-si era tenuta la manifestazione denominata “ -OMISSIS- ”, e in quei giorni era consentito tenere aperti gli esercizi commerciali senza limitazione di orario (c.d. notte bianca).
Nondimeno, l’appellante non aveva l’apparecchio per misurare il tasso alcolemico, necessario per la somministrazione di alcol dopo le ore 24. Orbene, tale circostanza costituisce ex se situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, non potendosi evidentemente somministrare ad ora tarda sostanze alcoliche a soggetti dei quali non sia accertato – mediante la strumentazione all’uopo prevista dalla legge – lo stato di assoluta sobrietà.
7. Da ultimo, l’impugnato provvedimento origina dall’ulteriore controllo eseguito in data 25.10.2018, allorquando i CC sono intervenuti presso l’esercizio commerciale in esame poiché il gestore, non curante dell’ora tarda, aveva collocato all’esterno del locale un apparato karaoke, disturbando la quiete pubblica.
Nella circostanza, i CC riscontravano nel locale la presenza di soggetti con precedenti penali. Inoltre, riferiscono i militari verbalizzanti che il gestore, incurante della precedente violazione contestatagli, continuava a somministrare bevande alcoliche oltre le ore 24:00, violando nuovamente la norma di cui all’art. 6 commi 2 quater e 3 d. lgs. 117/2007.
Anche in tal caso, l’appellante contesta tale ricostruzione dei fatti di causa. In particolare, egli deduce che le persone che avevano creato tumulti (cittadini spagnoli addetti alla costruzione di un impianto eolico) erano già tornati in patria prima dell’adozione del provvedimento impugnato, per cui non vi sarebbero state esigenze di ordine pubblico da salvaguardare.
Inoltre, egli contesta il reale pericolo rappresentato dai pregiudicati rinvenuti in occasione dei controlli all’interno del bar.
8. Senonché, non diversamente da quanto sopra chiarito, rileva il Collegio che l’art. 100 TULPS persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare.
Nella fattispecie, i militari verbalizzanti hanno accertato la sussistenza di un tumulto all’interno dell’esercizio commerciale in esame, la qual cosa giustifica pacificamente l’adozione dell’impugnato provvedimento, non rilevando né la generalità (italiana o spagnola) dei tumultuanti, né la circostanza che essi risiedessero in loco in via soltanto temporanea.
9. Per tali ragioni, l’atto impugnato costituisce espressione di ragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa, essendo stato emesso all’esito di plurimi controlli, nel corso dei quali si sono pacificamente verificati episodi idonei a generare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ne consegue che detto atto si sottrae alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
10. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto, ivi inclusa, per ovvie ragioni di simmetria giuridica, l’ulteriore domanda risarcitoria proposta dall’appellante.
11. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.