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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/09/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1034/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 29/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. NICOLA
ZAMPIERI e dell'avv. GIOVANNI RINALDI.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_2 ricorrente a percepire € 1.412,79 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. * Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
Per la parte ricorrente “Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_3 ricorrente a percepire € 2.889,08 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Per la parte ricorrente “Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_1 ricorrente a percepire € 3.586,12 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Per la parte resistente: “In via preliminare, 1. Riunire il presente giudizio con quelli iscritti al
RG 1035/2025 e 1036/2025, stante la palese connessione oggettiva. In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
3. In via subordinata, accertata la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente,
Pag. 2 di 3 rimettere alla il calcolo dell'importo dovuto per il solo a.s. Controparte_4
2022/2023 a titolo di indennità per ferie non godute;
4. Sempre in via subordinata, conseguentemente, liquidare le spese di lite tenuto conto della serialità della vertenza e della non complessità del ricorso.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il per Controparte_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato che:
- ha lavorato quale docente supplente nei seguenti periodi: - a.s. 2022/2023: Parte_2 contratti dal 09/1/2023 al 30/06/2023; - a.s. 2023/2024: contratti dal 2/10/2023 al 30/06/2024
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- ha lavorato quale docente supplente nei seguenti periodi: - a.s. Parte_3
2021/2022: contratti dal 08/10/2021 al 30/06/2022; - a.s. 2022/2023: contratti dal 4/10/2022 al
30/06/2023 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- ha lavorato quale docente supplente nei seguenti periodi: - a.s. Parte_1
2021/2022: contratti dal 03/11/2021 al 30/06/2022; - a.s. 2022/2023: contratti dal 26/09/2022 al 30/06/2023; a.s. 2023/2024 dal 12/10/2023 al 30/6/2024 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
Parte ricorrente ha, quindi, dedotto:
- che in base alla contrattazione collettiva di riferimento aveva diritto per ciascun anno ad un numero di ferie proporzionato al servizio prestato tenendo conto del fatto che i dipendenti neoassunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_1 dei docenti alla indennità sostitutiva avendo gli stessi usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in subordine il ha chiesto di CP_1 rideterminare l'ammontare delle ferie non godute tenendo conto che i giorni di sospensione dell'attività didattica diversi da quelli di giugno devono essere computati come periodi di riposo da porre in compensazione nel ricalcolo delle ferie non godute di modo che i giorni di ferie non fruiti ai fini della determinazione della indennità oggetto di causa dovrebbero essere rideterminati.
2. I ricorsi vanno accolti per le ragioni di seguito esaminate.
Pag. 3 di 4 2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Pag. 4 di 5 Come esplicitato da una parte della giurisprudenza di merito che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. (cfr. Tribunale di Milano sentenze n.
3629/2025 del 7/8/2025 e n. 2457 del 27/5/2025) “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò
è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art.
1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato. Ne deriva che, per
i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il
Pag. 5 di 6 lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata poi recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno
2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che
Pag. 6 di 7 non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto
a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il
Pag. 7 di 8 recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente
e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge
Pag. 8 di 9 n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente
e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie
Pag. 9 di 10 annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
Come risulta dalla lettura delle motivazioni rese dalla Suprema Corte i principi generali espressi per il periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il termine dell'attività didattica (fissato al 30 giugno) devono estendersi anche a quei periodi durante l'anno in cui si verifica la sospensione dell'attività didattica (ad. Festività natalizie e pasquali).
È pacifico, infatti, che l'attività lavorativa del docente non è costituita dalla sola attività di insegnamento in senso stretto ma si esplica anche mediante la programmazione, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati.
In senso conforme si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) e la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante
Corte di appello di Milano sent. n. 346/2025 del 25/8/2025; tribunale di Como sent. n.
277/2025 del 27/8/2025; trib. di Milano sent. 3158/2025 del 28/7/2025; trib. Milano sent. n.
3290/2025 del 1/9/2025; trib. di Milano sent. n. 3294/2025 del 31/8/2025; trib. di Milano sent.
n. 3466/25 del 12/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3592 del 29/7/2025; sent. trib di Milano n.
3628/25 del 6/8/25; trib. di Milano sent. n. 3629/25 del 7/8/2025; trib. di Modena sent. n.
828/25 del 14/8/2025; trib. di Pesaro n. 405/25 del 18/8/2025; trib. di Rovigo sent. n.
200/2025 del 27/8/2025: trib. di Savona sent. n. 296/2025 del 3/9/2025; trib. di Sondrio sent.
n. 77/25 del 28/7/2025; trib. di Treviso sent. n. 603/25 del 28/7/2025; trib. di Vercelli sent. n.
335/25 del 24/7/2025).
2.2. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si deve affermare il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva richiesta per tutti i
Pag. 10 di 11 giorni di ferie maturati e non goduti sulla base di una propria domanda espressa ai quali vanno aggiunti i giorni di festività soppresse parimenti non utilizzati.
Per le considerazioni esposte dianzi, parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non poteva essere considerata automaticamente in ferie nei CP_1 giorni di sospensione delle lezioni in quanto il docente non ha formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica, durante i periodi nei quali la parte ricorrente ha prestato servizio, non ha provato di aver invitato il lavoratore a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva.
3. Quanto ai giorni di ferie maturati, parte ricorrente ha svolto le seguenti quantificazioni:
- ha svolto 171 giornate lavorative per l'a.s. 2022/2023 e 269 giornate durante Parte_2
l'a.s. 2023/2024, maturando rispettivamente 1 e 2 giorni per festività soppresse e 15,25 e
24,42 giorni di ferie ai quali corrisponde un'indennità di euro 668,46 per il primo anno e di euro 744,33 per il secondo;
- ha svolto 263 giornate lavorative durante l'a.s. 2021/2022 e 261 Parte_3 giornate nell'anno successivo maturando, oltre a 2 giorni per festività soppresse per ciascun anno, 23,92 giorni di ferie per il primo anno e 23,75 per il secondo, ai quali corrisponde un'indennità di ferie, rispettivamente, pari ad euro 1449,59 e 1.439,49;
- ha svolto 238 giornate lavorative durante l'a.s. 2021/2022, 275 nell'a.s. Parte_1
2022/2023 e 259 nell'anno successivo, maturando rispettivamente, 19,83, 22,92 e 21,58 giorni di ferie oltre a 2 giorni di festività soppresse per due anni scolastici e 3 per l'a.s.
2022/2023; spetterebbero pertanto alla parte indicata 1.116,53 per l'a.s. 2021/2022, 852,01 per l'a.s. 2022/2023 e 1.617,58 euro per l'ultimo anno.
Il ha contestato le quantificazioni operata dalla propria controparte. CP_1
3.1. In particolare, con riferimento ad la parte resistente ha allegato: Parte_2
- che la lavoratrice ha prestato servizio, durante l'a.s. 2022/2023, per 173 giorni con un orario di 12 ore settimanali di modo che per i giorni di ferie maturati devono essere conteggiati in misura proporzionale all'orario dimezzato rispetto a quello ordinario;
- che in relazione all'a.s. 2023/2024 la lavoratrice ha prestato 272 giornate di lavoro svolgendo un orario di 8 ore settimanali.
3.1.1. Le doglianze del svolte nei confronti di devono essere CP_1 Parte_2 accolte nella misura che segue.
Pag. 11 di 12 In base all'art. 41 del CCNL di riferimento l'orario ordinario degli insegnanti delle scuole secondarie – di primo e secondo grado – è di 18 ore settimanali (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
La ricorrente risulta aver prestato servizio a tempo parziale per 12 ore Parte_2 settimanali per l'a.s. 2022/2023 e per 8 ore settimanali per quello successivo.
L'art. 46 comma 11 del medesimo contratto prevede che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera”.
Non essendo stato documentato dalla parte resistente che la lavoratrice fosse una lavoratrice a tempo parziale verticale, devono essere riconosciuti in favore della ricorrente un numero di giorni di ferie corrispondente a quello riconoscibile in favore dei lavoratori a tempo pieno.
3.1.2. Considerando, pertanto, che la ricorrente ha prestato la propria Parte_2 attività lavorativa nei giorni compresi tra il 9 gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023 e tra il 2 ottobre 2023 ed il 30 giugno 2024, i giorni di ferie maturati dalla parte devono essere così determinati: giorni lavorativi a.s. 2022/2023 pari a 172, a.s. 2023/2024 pari a 262 ai quali corrispondono un numero di giorni di ferie fruibili pari a, rispettivamente, 14,25 per il primo anno e 21,83 per il secondo. I giorni di congedo per festività soppresse sono pari a 4 per ciascun anno di modo che, tenuto conto del periodo di servizio svolto dal ricorrente, operando le necessarie approssimazioni per eccesso in caso di superamento della cifra decimale 0,5, i giorni maturati a tale titolo sono 2 per il primo anno e 3 per il secondo.
Tuttavia, la relativa monetizzazione deve essere svolta, come previsto dal contratto collettivo, commisurando la retribuzione alla durata della prestazione giornaliera.
Posto, quindi, che parte ricorrente ha allegato che l'importo giornaliero spettante ad un docente a tempo pieno è di euro 65,75 per il primo anno scolastico e di euro 68,59 per il secondo (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente), e considerato che tale valore non è stato in contestato in modo specificato dalla resistente, l'indennità giornaliera spettante alla parte ricorrente deve essere determinata nella misura di euro 43,83 per il primo Parte_2 anno ed in euro 30,48 per il secondo.
In definitiva, spettano alla ricorrente le seguenti somme a titolo di Parte_2 indennità di ferie non godute: euro 712,24 per l'a.s. 2022/2023 ed euro 756,82 per l'anno successivo.
Pag. 12 di 13 3.2. Per quanto riguarda la posizione della ricorrente , il Parte_4 CP_1 ha allegato che:
- nell'anno scolastico 2021/2022 la lavoratrice ha fruito su domanda di 4 giorni di ferie e che le sono stati liquidati al 2,17 giorni di ferie a titolo di indennità per il loro mancato godimento;
- nell'anno scolastico 2022/2023 la lavoratrice ha fruito di tre giorni di ferie e ha ricevuto una indennità per ferie non godute in relazione a 0,33 giorni.
Per quanto concerne la domanda della ricorrente si deve Parte_3 evidenziare che i giorni di ferie richiesti, così come allegato dal , risultano CP_1 documentati (cfr. doc. da 2 a 7 fascicolo parte resistente). Tuttavia, circa i giorni di ferie non goduti per i quali sarebbe stata pagata dal l'indennità sostitutiva si evidenzia che la CP_1 documentazione prodotta dalla parte resistente non costituisce prova del relativo pagamento.
ha, quindi, documentato di essere stata in servizio, con orario Parte_3 completo, dal 08/10/2021 al 30/6/2022 e dal 04/10/22 al 30/6/2023 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente), per un totale di giorni di lavoro, rispettivamente, pari a 262 e 266 di modo che i giorni di ferie maturati per ciascun anno sono pari a 21,83 e 22,16 oltre che 2 giorni per ciascun anno a titolo di festività soppresse.
Accogliendo parzialmente le eccezioni svolte dal devono essere detratti dal CP_1 conteggio eseguito 4 giorni in relazione al primo anno scolastico e 3 per il secondo, di modo che l'indennità oggetto di causa deve essere quantificata, rispettivamente, per un totale di
19,83 e 21,16 giorni.
Utilizzando il valore monetario di una giornata di lavoro prevista per i docenti della scuola dell'infanzia, pari ad euro 60,61 (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente) spettano a le seguenti somme a titolo di indennità di ferie non godute: euro 1.200,08 Parte_3 per l'a.s. 2021/2022 ed euro 1.282,50 per l'anno successivo.
3.3. In relazione alla posizione di il Ministero ha allegato che: Parte_1
- per l'a.s. 2021/2022 il lavoratore aveva un contratto a tempo parziale pari a 14 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 il lavoratore aveva un contratto a tempo parziale pari a 9 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 il dirigente scolastico aveva invitato il personale a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati durante i periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, ovvero la differenza tra i giorni di ferie
Pag. 13 di 14 residuati dopo aver decurtato i periodi di sospensione stabiliti dal calendario Regionale per la
Lombardia e il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2025.
Per quanto concerne gli effetti del contratto a tempo parziale sul conteggio dei giorni di ferie maturati si richiama quanto motivato ai punti 3.1.1. e 3.1.2. in quanto anche in relazione a tale parte ricorrente il non ha provato che il tempo parziale fosse di tipo CP_1 verticale.
Sulla base della documentazione agli atti risulta che ha svolto 237 Parte_1 giorni di lavoro nell'a.s. 2021/2022, 274 giorni di lavoro durante l'a.s. 2022/2023 e 258 giorni nell'a.s. 2023/2024.
È incontestato che il ricorrente non abbia fatto domande per la fruizione di qualsivoglia giorno di ferie negli anni indicati.
In relazione all'esistenza di un invito da parte del dirigente scolastico si osserva che iul documento prodotto dal (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente) reca la data del 10 CP_1 giugno 2024 e si riferisce espressamente al periodo estivo successivo alla data del 25 giugno
2024; inoltre detto invito non contiene alcun avvertimento circa le conseguenze della mancata presentazione della domanda di ferie e non è espressamente rivolto al personale a tempo determinato, essendo destinato a tutto il personale.
Ne consegue che ha maturato 19,75 giorni di ferie per l'a.s. Parte_1
2021/2022, 22,83 giorni per l'a.s. 2022/2023 e 21, 5 giorni per l'anno successivo, ai quali devono essere aggiunti 3 giorni di festività soppresse per ciascun anno.
In relazione al valore monetario dell'indennità si osserva che la retribuzione giornaliera per i primi due anni scolastici è pari ad euro 65,75 mentre per l'a.s. 2023/2024 è pari ad euro 68,59. Considerando che ha svolto un orario non completo, Parte_1 richiamata la dovuta commisurazione della retribuzione spettante all'orario di lavoro effettivamente svolto, deve prendersi a riferimento per la liquidazione dell'indennità per l'a.s.
2021/2022 la somma di euro 51,14 e per l'anno successivo la somma di euro 32,88,
Pertanto, spettano a le seguenti somme: euro 1.163,44 per l'a.s. Parte_1
2021/2022, 849,29 euro per l'a.s. 2022/2023 ed euro 1.680,45.
3.4. Alle somme così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dalla data della data di notifica del ricorso al saldo, tenuto conto del fatto che in base alle previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
Pag. 14 di 15 4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per le fasi di studio e di introduzione considerando singolarmente i procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa compreso tra 5.200 e 26.000 euro per la sola fase di decisione. Il compenso complessivo deve poi essere aumentato del 10% facendo applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del medesimo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_1 CP_5 favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole annualità al saldo, così quantificate:
- euro 1.469,06 ad Parte_2
- euro 2.482,58 a;
Parte_3
- euro 3.693,18 a Parte_1
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dei procuratori dichiaratosi antistatario in euro 5.933,73 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
30/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 15 di 15
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1034/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 29/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. NICOLA
ZAMPIERI e dell'avv. GIOVANNI RINALDI.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_2 ricorrente a percepire € 1.412,79 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. * Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
Per la parte ricorrente “Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_3 ricorrente a percepire € 2.889,08 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Per la parte ricorrente “Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_1 ricorrente a percepire € 3.586,12 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Per la parte resistente: “In via preliminare, 1. Riunire il presente giudizio con quelli iscritti al
RG 1035/2025 e 1036/2025, stante la palese connessione oggettiva. In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
3. In via subordinata, accertata la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente,
Pag. 2 di 3 rimettere alla il calcolo dell'importo dovuto per il solo a.s. Controparte_4
2022/2023 a titolo di indennità per ferie non godute;
4. Sempre in via subordinata, conseguentemente, liquidare le spese di lite tenuto conto della serialità della vertenza e della non complessità del ricorso.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il per Controparte_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato che:
- ha lavorato quale docente supplente nei seguenti periodi: - a.s. 2022/2023: Parte_2 contratti dal 09/1/2023 al 30/06/2023; - a.s. 2023/2024: contratti dal 2/10/2023 al 30/06/2024
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- ha lavorato quale docente supplente nei seguenti periodi: - a.s. Parte_3
2021/2022: contratti dal 08/10/2021 al 30/06/2022; - a.s. 2022/2023: contratti dal 4/10/2022 al
30/06/2023 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- ha lavorato quale docente supplente nei seguenti periodi: - a.s. Parte_1
2021/2022: contratti dal 03/11/2021 al 30/06/2022; - a.s. 2022/2023: contratti dal 26/09/2022 al 30/06/2023; a.s. 2023/2024 dal 12/10/2023 al 30/6/2024 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
Parte ricorrente ha, quindi, dedotto:
- che in base alla contrattazione collettiva di riferimento aveva diritto per ciascun anno ad un numero di ferie proporzionato al servizio prestato tenendo conto del fatto che i dipendenti neoassunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_1 dei docenti alla indennità sostitutiva avendo gli stessi usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in subordine il ha chiesto di CP_1 rideterminare l'ammontare delle ferie non godute tenendo conto che i giorni di sospensione dell'attività didattica diversi da quelli di giugno devono essere computati come periodi di riposo da porre in compensazione nel ricalcolo delle ferie non godute di modo che i giorni di ferie non fruiti ai fini della determinazione della indennità oggetto di causa dovrebbero essere rideterminati.
2. I ricorsi vanno accolti per le ragioni di seguito esaminate.
Pag. 3 di 4 2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Pag. 4 di 5 Come esplicitato da una parte della giurisprudenza di merito che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. (cfr. Tribunale di Milano sentenze n.
3629/2025 del 7/8/2025 e n. 2457 del 27/5/2025) “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò
è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art.
1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato. Ne deriva che, per
i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il
Pag. 5 di 6 lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata poi recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno
2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che
Pag. 6 di 7 non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto
a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il
Pag. 7 di 8 recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente
e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge
Pag. 8 di 9 n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente
e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie
Pag. 9 di 10 annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
Come risulta dalla lettura delle motivazioni rese dalla Suprema Corte i principi generali espressi per il periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il termine dell'attività didattica (fissato al 30 giugno) devono estendersi anche a quei periodi durante l'anno in cui si verifica la sospensione dell'attività didattica (ad. Festività natalizie e pasquali).
È pacifico, infatti, che l'attività lavorativa del docente non è costituita dalla sola attività di insegnamento in senso stretto ma si esplica anche mediante la programmazione, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati.
In senso conforme si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) e la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante
Corte di appello di Milano sent. n. 346/2025 del 25/8/2025; tribunale di Como sent. n.
277/2025 del 27/8/2025; trib. di Milano sent. 3158/2025 del 28/7/2025; trib. Milano sent. n.
3290/2025 del 1/9/2025; trib. di Milano sent. n. 3294/2025 del 31/8/2025; trib. di Milano sent.
n. 3466/25 del 12/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3592 del 29/7/2025; sent. trib di Milano n.
3628/25 del 6/8/25; trib. di Milano sent. n. 3629/25 del 7/8/2025; trib. di Modena sent. n.
828/25 del 14/8/2025; trib. di Pesaro n. 405/25 del 18/8/2025; trib. di Rovigo sent. n.
200/2025 del 27/8/2025: trib. di Savona sent. n. 296/2025 del 3/9/2025; trib. di Sondrio sent.
n. 77/25 del 28/7/2025; trib. di Treviso sent. n. 603/25 del 28/7/2025; trib. di Vercelli sent. n.
335/25 del 24/7/2025).
2.2. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si deve affermare il diritto della parte ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva richiesta per tutti i
Pag. 10 di 11 giorni di ferie maturati e non goduti sulla base di una propria domanda espressa ai quali vanno aggiunti i giorni di festività soppresse parimenti non utilizzati.
Per le considerazioni esposte dianzi, parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non poteva essere considerata automaticamente in ferie nei CP_1 giorni di sospensione delle lezioni in quanto il docente non ha formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica, durante i periodi nei quali la parte ricorrente ha prestato servizio, non ha provato di aver invitato il lavoratore a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva.
3. Quanto ai giorni di ferie maturati, parte ricorrente ha svolto le seguenti quantificazioni:
- ha svolto 171 giornate lavorative per l'a.s. 2022/2023 e 269 giornate durante Parte_2
l'a.s. 2023/2024, maturando rispettivamente 1 e 2 giorni per festività soppresse e 15,25 e
24,42 giorni di ferie ai quali corrisponde un'indennità di euro 668,46 per il primo anno e di euro 744,33 per il secondo;
- ha svolto 263 giornate lavorative durante l'a.s. 2021/2022 e 261 Parte_3 giornate nell'anno successivo maturando, oltre a 2 giorni per festività soppresse per ciascun anno, 23,92 giorni di ferie per il primo anno e 23,75 per il secondo, ai quali corrisponde un'indennità di ferie, rispettivamente, pari ad euro 1449,59 e 1.439,49;
- ha svolto 238 giornate lavorative durante l'a.s. 2021/2022, 275 nell'a.s. Parte_1
2022/2023 e 259 nell'anno successivo, maturando rispettivamente, 19,83, 22,92 e 21,58 giorni di ferie oltre a 2 giorni di festività soppresse per due anni scolastici e 3 per l'a.s.
2022/2023; spetterebbero pertanto alla parte indicata 1.116,53 per l'a.s. 2021/2022, 852,01 per l'a.s. 2022/2023 e 1.617,58 euro per l'ultimo anno.
Il ha contestato le quantificazioni operata dalla propria controparte. CP_1
3.1. In particolare, con riferimento ad la parte resistente ha allegato: Parte_2
- che la lavoratrice ha prestato servizio, durante l'a.s. 2022/2023, per 173 giorni con un orario di 12 ore settimanali di modo che per i giorni di ferie maturati devono essere conteggiati in misura proporzionale all'orario dimezzato rispetto a quello ordinario;
- che in relazione all'a.s. 2023/2024 la lavoratrice ha prestato 272 giornate di lavoro svolgendo un orario di 8 ore settimanali.
3.1.1. Le doglianze del svolte nei confronti di devono essere CP_1 Parte_2 accolte nella misura che segue.
Pag. 11 di 12 In base all'art. 41 del CCNL di riferimento l'orario ordinario degli insegnanti delle scuole secondarie – di primo e secondo grado – è di 18 ore settimanali (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
La ricorrente risulta aver prestato servizio a tempo parziale per 12 ore Parte_2 settimanali per l'a.s. 2022/2023 e per 8 ore settimanali per quello successivo.
L'art. 46 comma 11 del medesimo contratto prevede che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera”.
Non essendo stato documentato dalla parte resistente che la lavoratrice fosse una lavoratrice a tempo parziale verticale, devono essere riconosciuti in favore della ricorrente un numero di giorni di ferie corrispondente a quello riconoscibile in favore dei lavoratori a tempo pieno.
3.1.2. Considerando, pertanto, che la ricorrente ha prestato la propria Parte_2 attività lavorativa nei giorni compresi tra il 9 gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023 e tra il 2 ottobre 2023 ed il 30 giugno 2024, i giorni di ferie maturati dalla parte devono essere così determinati: giorni lavorativi a.s. 2022/2023 pari a 172, a.s. 2023/2024 pari a 262 ai quali corrispondono un numero di giorni di ferie fruibili pari a, rispettivamente, 14,25 per il primo anno e 21,83 per il secondo. I giorni di congedo per festività soppresse sono pari a 4 per ciascun anno di modo che, tenuto conto del periodo di servizio svolto dal ricorrente, operando le necessarie approssimazioni per eccesso in caso di superamento della cifra decimale 0,5, i giorni maturati a tale titolo sono 2 per il primo anno e 3 per il secondo.
Tuttavia, la relativa monetizzazione deve essere svolta, come previsto dal contratto collettivo, commisurando la retribuzione alla durata della prestazione giornaliera.
Posto, quindi, che parte ricorrente ha allegato che l'importo giornaliero spettante ad un docente a tempo pieno è di euro 65,75 per il primo anno scolastico e di euro 68,59 per il secondo (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente), e considerato che tale valore non è stato in contestato in modo specificato dalla resistente, l'indennità giornaliera spettante alla parte ricorrente deve essere determinata nella misura di euro 43,83 per il primo Parte_2 anno ed in euro 30,48 per il secondo.
In definitiva, spettano alla ricorrente le seguenti somme a titolo di Parte_2 indennità di ferie non godute: euro 712,24 per l'a.s. 2022/2023 ed euro 756,82 per l'anno successivo.
Pag. 12 di 13 3.2. Per quanto riguarda la posizione della ricorrente , il Parte_4 CP_1 ha allegato che:
- nell'anno scolastico 2021/2022 la lavoratrice ha fruito su domanda di 4 giorni di ferie e che le sono stati liquidati al 2,17 giorni di ferie a titolo di indennità per il loro mancato godimento;
- nell'anno scolastico 2022/2023 la lavoratrice ha fruito di tre giorni di ferie e ha ricevuto una indennità per ferie non godute in relazione a 0,33 giorni.
Per quanto concerne la domanda della ricorrente si deve Parte_3 evidenziare che i giorni di ferie richiesti, così come allegato dal , risultano CP_1 documentati (cfr. doc. da 2 a 7 fascicolo parte resistente). Tuttavia, circa i giorni di ferie non goduti per i quali sarebbe stata pagata dal l'indennità sostitutiva si evidenzia che la CP_1 documentazione prodotta dalla parte resistente non costituisce prova del relativo pagamento.
ha, quindi, documentato di essere stata in servizio, con orario Parte_3 completo, dal 08/10/2021 al 30/6/2022 e dal 04/10/22 al 30/6/2023 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente), per un totale di giorni di lavoro, rispettivamente, pari a 262 e 266 di modo che i giorni di ferie maturati per ciascun anno sono pari a 21,83 e 22,16 oltre che 2 giorni per ciascun anno a titolo di festività soppresse.
Accogliendo parzialmente le eccezioni svolte dal devono essere detratti dal CP_1 conteggio eseguito 4 giorni in relazione al primo anno scolastico e 3 per il secondo, di modo che l'indennità oggetto di causa deve essere quantificata, rispettivamente, per un totale di
19,83 e 21,16 giorni.
Utilizzando il valore monetario di una giornata di lavoro prevista per i docenti della scuola dell'infanzia, pari ad euro 60,61 (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente) spettano a le seguenti somme a titolo di indennità di ferie non godute: euro 1.200,08 Parte_3 per l'a.s. 2021/2022 ed euro 1.282,50 per l'anno successivo.
3.3. In relazione alla posizione di il Ministero ha allegato che: Parte_1
- per l'a.s. 2021/2022 il lavoratore aveva un contratto a tempo parziale pari a 14 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 il lavoratore aveva un contratto a tempo parziale pari a 9 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 il dirigente scolastico aveva invitato il personale a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati durante i periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva, ovvero la differenza tra i giorni di ferie
Pag. 13 di 14 residuati dopo aver decurtato i periodi di sospensione stabiliti dal calendario Regionale per la
Lombardia e il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2025.
Per quanto concerne gli effetti del contratto a tempo parziale sul conteggio dei giorni di ferie maturati si richiama quanto motivato ai punti 3.1.1. e 3.1.2. in quanto anche in relazione a tale parte ricorrente il non ha provato che il tempo parziale fosse di tipo CP_1 verticale.
Sulla base della documentazione agli atti risulta che ha svolto 237 Parte_1 giorni di lavoro nell'a.s. 2021/2022, 274 giorni di lavoro durante l'a.s. 2022/2023 e 258 giorni nell'a.s. 2023/2024.
È incontestato che il ricorrente non abbia fatto domande per la fruizione di qualsivoglia giorno di ferie negli anni indicati.
In relazione all'esistenza di un invito da parte del dirigente scolastico si osserva che iul documento prodotto dal (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente) reca la data del 10 CP_1 giugno 2024 e si riferisce espressamente al periodo estivo successivo alla data del 25 giugno
2024; inoltre detto invito non contiene alcun avvertimento circa le conseguenze della mancata presentazione della domanda di ferie e non è espressamente rivolto al personale a tempo determinato, essendo destinato a tutto il personale.
Ne consegue che ha maturato 19,75 giorni di ferie per l'a.s. Parte_1
2021/2022, 22,83 giorni per l'a.s. 2022/2023 e 21, 5 giorni per l'anno successivo, ai quali devono essere aggiunti 3 giorni di festività soppresse per ciascun anno.
In relazione al valore monetario dell'indennità si osserva che la retribuzione giornaliera per i primi due anni scolastici è pari ad euro 65,75 mentre per l'a.s. 2023/2024 è pari ad euro 68,59. Considerando che ha svolto un orario non completo, Parte_1 richiamata la dovuta commisurazione della retribuzione spettante all'orario di lavoro effettivamente svolto, deve prendersi a riferimento per la liquidazione dell'indennità per l'a.s.
2021/2022 la somma di euro 51,14 e per l'anno successivo la somma di euro 32,88,
Pertanto, spettano a le seguenti somme: euro 1.163,44 per l'a.s. Parte_1
2021/2022, 849,29 euro per l'a.s. 2022/2023 ed euro 1.680,45.
3.4. Alle somme così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dalla data della data di notifica del ricorso al saldo, tenuto conto del fatto che in base alle previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
Pag. 14 di 15 4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per le fasi di studio e di introduzione considerando singolarmente i procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa compreso tra 5.200 e 26.000 euro per la sola fase di decisione. Il compenso complessivo deve poi essere aumentato del 10% facendo applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del medesimo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il
, in persona del pro tempore, al pagamento in Controparte_1 CP_5 favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole annualità al saldo, così quantificate:
- euro 1.469,06 ad Parte_2
- euro 2.482,58 a;
Parte_3
- euro 3.693,18 a Parte_1
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dei procuratori dichiaratosi antistatario in euro 5.933,73 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
30/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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