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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9565 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18107/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18107/2025 R.G. promossa da:
Parte_1 (C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia P.IVA_1 MARCHESI (C.F. e dall' Avv. Daniela MIRABILE (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Piazzale C.F._2 Cremona nr. 5 a Brescia;
PARTE INTIMANTE-RICORRENTE contro
C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_3 (C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, CP_3 P.IVA_4 rappresentate e difese dall'Avv. Mario DEL PRINCIPE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in via G. D'Annunzio nr. 207 a Pineto (TE);
PARTI INTIMATE-RESISTENTI
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 11.12.2025;
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti il processo verbale della udienza in data 12.5.2025 (udienza di convalida),
l' Ordinanza riservata datata 13.5.2025 (di rigetto delle istanze di emissione della Ordinanza di
Convalida e del provvedimento monitorio), il processo verbale della udienza in data 22.10.2025 (nel corso della quale si prendeva atto del fallimento della esperita Mediazione), il processo verbale della udienza in data 4.12.2025, nonché il p.v. della udienza del 11.12.2025, nel corso della quale si procedeva alla discussione finale, previa espunzione dagli atti della memoria conclusiva datata
3.12.2025 di parte intimata-resistente (per le ragioni indicate a verbale), premesso che: con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
(d'ora in avanti anche solo ) intimava a
[...] Pt_1 [...]
a e a lo sfratto per morosità CP_1 Controparte_2 CP_3 relativamente all'immobile (ufficio) sito in Milano Via Larga nr. 7, al terzo piano - contrassegnato dai seguenti dati catastali: foglio nr. 438, particella nr. 1, subalterno nr. 24, categoria A/10 -, condotto in sub-locazione dalle parti intimate ad uso diverso, giusta contratto con esse stipulato in data
30.12.2022; allegava (in estrema sintesi) che le parti sub-conduttrici si erano rese inadempiente alla Pt_1 obbligazione di pagamento dei canoni, a partire del mese di Dicembre 2024; le parti intimate si costituivano in giudizio dopo il mutamento del rito, con memoria integrativa datata
24.6.2025, eccependo (in estrema sintesi) che non aveva mai dato contezza del suo potere di Pt_1 sub-locare il bene immobile, posto che il contratto di locazione, stipulato da questa ultima e la
[...]
proprietaria di tale bene, conteneva il divieto di sub-locazione e , pertanto, lo stato di Parte_2 incertezza conseguente aveva bloccato la programmazione dei pagamenti, oltre al fatto che la Società capogruppo, denominata contestava di dover essere il soggetto a carico del Controparte_4 quale dovevano essere emesse le fatture per il pagamento di tutti i canoni di sub-locazione dovuti da tutte le parti sub-conduttrici, ritenendo la richiesta illecita.
Ritenuto che: il rapporto locativo intercorso tra e a è documentato dalla Parte_1 Parte_2 scrittura in atti, regolarmente registrata (contratto stipulato in data 1.1.2023, registrato il 19.1.2023, presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – cfr. doc. nr. 1, nonchè documentazione depositata in data pagina 2 di 4 12.5.2025 dalla parte intimante), avente ad oggetto un ufficio sito in Milano via Larga nr. 7, al terzo piano, prevedente la durata iniziale del contratto di locazione ad uso diverso dal 1.1.2023 al
31.12.20208, nonché il pagamento di un canone annuo di locazione di Euro 39.000,00, oltre I.V.A., ed oltre Euro 6.000,00 per acconto spese e riscaldamento, salvo conguaglio;
ha altresì prodotto un contratto da essa asseritamente concluso in data 30.12.2022 con Parte_1
con e con ma in realtà non sottoscritto Controparte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 dalla società da ultimo menzionata, con il quale dopo aver affermato di disporre dell' ufficio Pt_1 indicato al punto che precede, concedeva in uso alle ridette Società “l'uso in maniera autonoma ed indipendente di totali 3 stanze nell' ufficio sito al 3° piano”, nonché “l'utilizzo della sala riunioni situata al terzo piano e se questa non fosse disponibile l'utilizzo della sala riunioni al secondo piano previo accordo sulla disponibilità della sala”, a fronte del versamento del canone annuo di locazione di
Euro 36.000,00, oltre ad Euro 300,00 mensili a titolo di rimborso spese utenze (salvo conguaglio) e a rimborso spese condominiali nella misura del 70%; solo nel corso del giudizio, ovvero in data 29.5.2025, tale contratto di sub-locazione è stato registrato da nei confronti della sola Pt_1 Controparte_1
a ben vedere, il contratto di sub-locazione stipulato in data 30.12.2022 non può essere produttivo di effetti tra le parti, posto che alla fine del mese di Dicembre 2022, non aveva ancora Parte_1 ottenuto il godimento del bene immobile da parte di Società di esso proprietaria e Parte_2 che glielo avrebbe locato solo il g. 1.1.2023, e, pertanto, non aveva alcun titolo per concedere Pt_1 tutta o parte di tale ufficio in godimento a terzi, con un contratto di “sub-locazione”; alla luce di tali considerazioni, le Società convenute occupano senza un valido titolo giuridico il bene immobile sopra descritto e, quindi, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla parte intimante-ricorrente (cfr. memoria integrativa datata 3.6.2025), devono essere condannate all'immediato rilascio dello stesso.
Stante la soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte intimata resistente e si liquidano come in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. nr. 147/2022), applicando i minimi tariffari, stante la semplicità delle questioni state trattate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
-accerta e dichiara che le Società intimate- resistenti ovvero (C.F. Controparte_1
), (C.F. ), e (C.F. P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
) occupano senza titolo il bene immobile (ufficio) sito in Milano, Via Larga nr. 7, al P.IVA_4 terzo piano - contrassegnato dai seguenti dati catastali: foglio nr. 438, particella nr. 1, subalterno nr. 24, categoria A/10 -;
-condanna le ridette Società al rilascio immediato del bene immobile, libero da persone, da animali e da cose;
-condanna le ridette Società, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte intimante-ricorrente, spese che si liquidano in Euro 145,50 per esborsi ed in Euro 5.388,00 per onorari professionali, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., secondo le aliquote di legge;
-(fissa in gg. 5 il termine per il deposito della Sentenza con la parte motiva).
Milano, così deciso in data 11.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18107/2025 R.G. promossa da:
Parte_1 (C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia P.IVA_1 MARCHESI (C.F. e dall' Avv. Daniela MIRABILE (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Piazzale C.F._2 Cremona nr. 5 a Brescia;
PARTE INTIMANTE-RICORRENTE contro
C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_3 (C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, CP_3 P.IVA_4 rappresentate e difese dall'Avv. Mario DEL PRINCIPE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in via G. D'Annunzio nr. 207 a Pineto (TE);
PARTI INTIMATE-RESISTENTI
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 11.12.2025;
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti il processo verbale della udienza in data 12.5.2025 (udienza di convalida),
l' Ordinanza riservata datata 13.5.2025 (di rigetto delle istanze di emissione della Ordinanza di
Convalida e del provvedimento monitorio), il processo verbale della udienza in data 22.10.2025 (nel corso della quale si prendeva atto del fallimento della esperita Mediazione), il processo verbale della udienza in data 4.12.2025, nonché il p.v. della udienza del 11.12.2025, nel corso della quale si procedeva alla discussione finale, previa espunzione dagli atti della memoria conclusiva datata
3.12.2025 di parte intimata-resistente (per le ragioni indicate a verbale), premesso che: con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
(d'ora in avanti anche solo ) intimava a
[...] Pt_1 [...]
a e a lo sfratto per morosità CP_1 Controparte_2 CP_3 relativamente all'immobile (ufficio) sito in Milano Via Larga nr. 7, al terzo piano - contrassegnato dai seguenti dati catastali: foglio nr. 438, particella nr. 1, subalterno nr. 24, categoria A/10 -, condotto in sub-locazione dalle parti intimate ad uso diverso, giusta contratto con esse stipulato in data
30.12.2022; allegava (in estrema sintesi) che le parti sub-conduttrici si erano rese inadempiente alla Pt_1 obbligazione di pagamento dei canoni, a partire del mese di Dicembre 2024; le parti intimate si costituivano in giudizio dopo il mutamento del rito, con memoria integrativa datata
24.6.2025, eccependo (in estrema sintesi) che non aveva mai dato contezza del suo potere di Pt_1 sub-locare il bene immobile, posto che il contratto di locazione, stipulato da questa ultima e la
[...]
proprietaria di tale bene, conteneva il divieto di sub-locazione e , pertanto, lo stato di Parte_2 incertezza conseguente aveva bloccato la programmazione dei pagamenti, oltre al fatto che la Società capogruppo, denominata contestava di dover essere il soggetto a carico del Controparte_4 quale dovevano essere emesse le fatture per il pagamento di tutti i canoni di sub-locazione dovuti da tutte le parti sub-conduttrici, ritenendo la richiesta illecita.
Ritenuto che: il rapporto locativo intercorso tra e a è documentato dalla Parte_1 Parte_2 scrittura in atti, regolarmente registrata (contratto stipulato in data 1.1.2023, registrato il 19.1.2023, presso l'Agenzia delle Entrate di Milano – cfr. doc. nr. 1, nonchè documentazione depositata in data pagina 2 di 4 12.5.2025 dalla parte intimante), avente ad oggetto un ufficio sito in Milano via Larga nr. 7, al terzo piano, prevedente la durata iniziale del contratto di locazione ad uso diverso dal 1.1.2023 al
31.12.20208, nonché il pagamento di un canone annuo di locazione di Euro 39.000,00, oltre I.V.A., ed oltre Euro 6.000,00 per acconto spese e riscaldamento, salvo conguaglio;
ha altresì prodotto un contratto da essa asseritamente concluso in data 30.12.2022 con Parte_1
con e con ma in realtà non sottoscritto Controparte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 dalla società da ultimo menzionata, con il quale dopo aver affermato di disporre dell' ufficio Pt_1 indicato al punto che precede, concedeva in uso alle ridette Società “l'uso in maniera autonoma ed indipendente di totali 3 stanze nell' ufficio sito al 3° piano”, nonché “l'utilizzo della sala riunioni situata al terzo piano e se questa non fosse disponibile l'utilizzo della sala riunioni al secondo piano previo accordo sulla disponibilità della sala”, a fronte del versamento del canone annuo di locazione di
Euro 36.000,00, oltre ad Euro 300,00 mensili a titolo di rimborso spese utenze (salvo conguaglio) e a rimborso spese condominiali nella misura del 70%; solo nel corso del giudizio, ovvero in data 29.5.2025, tale contratto di sub-locazione è stato registrato da nei confronti della sola Pt_1 Controparte_1
a ben vedere, il contratto di sub-locazione stipulato in data 30.12.2022 non può essere produttivo di effetti tra le parti, posto che alla fine del mese di Dicembre 2022, non aveva ancora Parte_1 ottenuto il godimento del bene immobile da parte di Società di esso proprietaria e Parte_2 che glielo avrebbe locato solo il g. 1.1.2023, e, pertanto, non aveva alcun titolo per concedere Pt_1 tutta o parte di tale ufficio in godimento a terzi, con un contratto di “sub-locazione”; alla luce di tali considerazioni, le Società convenute occupano senza un valido titolo giuridico il bene immobile sopra descritto e, quindi, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla parte intimante-ricorrente (cfr. memoria integrativa datata 3.6.2025), devono essere condannate all'immediato rilascio dello stesso.
Stante la soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della parte intimata resistente e si liquidano come in dispositivo, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. nr. 147/2022), applicando i minimi tariffari, stante la semplicità delle questioni state trattate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
-accerta e dichiara che le Società intimate- resistenti ovvero (C.F. Controparte_1
), (C.F. ), e (C.F. P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
) occupano senza titolo il bene immobile (ufficio) sito in Milano, Via Larga nr. 7, al P.IVA_4 terzo piano - contrassegnato dai seguenti dati catastali: foglio nr. 438, particella nr. 1, subalterno nr. 24, categoria A/10 -;
-condanna le ridette Società al rilascio immediato del bene immobile, libero da persone, da animali e da cose;
-condanna le ridette Società, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte intimante-ricorrente, spese che si liquidano in Euro 145,50 per esborsi ed in Euro 5.388,00 per onorari professionali, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., secondo le aliquote di legge;
-(fissa in gg. 5 il termine per il deposito della Sentenza con la parte motiva).
Milano, così deciso in data 11.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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