Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Truppa, con domicilio eletto presso il suo studio in La Spezia, via V. Veneto 113 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. -OMISSIS-;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici è domiciliato in Genova, viale Brigate partigiane 2;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 9 maggio 2022, notificato il successivo giorno 15, con cui non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l’infermità “ i-OMISSIS- ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 22 aprile 2026 il cons. IO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TO e TT
1. – -OMISSIS- è un graduato di truppa della Marina militare in servizio -OMISSIS- che nel corso della sua carriera ha svolto le normali attività addestrative, di imbarco ed operative tipiche del profilo di appartenenza, al quale è stato diagnosticato in data 21 maggio 2019 un deficit -OMISSIS-. In relazione a tale infermità, in data 11 novembre 2019 l’interessato ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione di equo indennizzo, deducendo di aver preso parte ad attività che lo hanno “ sempre sottoposto a sollecitazioni, vibrazioni e soprattutto a ‘scoppi e rumori’ dovuti alle attività operative, logistiche e poligoni ”.
-OMISSIS-. è stato quindi sottoposto a visita presso la Commissione medico ospedaliera (CMO) del Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS-, la quale con verbale -OMISSIS- ha confermato la sussistenza dell’infermità. Tuttavia, con parere n. -OMISSIS-, il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) del Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso l’avviso il suddetto deficit -OMISSIS-non dipenda da causa di servizio, rilevando che-OMISSIS- ha sempre partecipato ad attività corrispondenti al profilo professionale di appartenenza e che non v’è evidenza che l’interessato possa “ aver subito -OMISSIS- ”, sì che essa sarebbe da attribuire “ ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età ”.
Conseguentemente, con decreto n. -OMISSIS- del 9 maggio 2022, notificato il successivo giorno 15, il Ministero della difesa ha rigettato la citata istanza dell’11 novembre 2019, rilevando che, in linea con il parere rassegnato dal CVCS, l’infermità in oggetto non appare riconducibile a causa di servizio.
In relazione ai fatti di cui sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 14 luglio 2022 e depositato il 7 settembre 2022,-OMISSIS- ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, in quanto la patologia sarebbe stata causata dalla partecipazione, in qualità di assistente, ad intense prove di tiro svolte in un poligono situato all’estero senza l’uso di specifici apparecchi protettivi dell’udito, in quanto non forniti dall’amministrazione.
Si è costituito con comparsa di puro stile il Ministero della difesa.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato.
2.1 Al riguardo, si premette che i giudizi medico-legali del CVCS costituiscono espressione di valutazioni tecnico-discrezionali che, salvo le ipotesi di violazione di legge o di illogicità manifesta, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, basandosi su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata che sono censurabili solo per carenza di motivazione, in quanto l’apprezzamento dei fatti appare manifestamente irrazionale o fondato sulla mancata presa in considerazione di circostanze tali da incidere sulla valutazione finale ( ex multis : Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2021 n. 2481; sez. IV, 26 febbraio 2021 n. 1671; sez. II, 15 gennaio 2021 n. 462; TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 dicembre 2024 n. 816; -OMISSIS-, sez. I stralcio, 30 settembre 2024 n. 16938; sez. I stralcio, 25 ottobre 2023 n. 15778; sez. I stralcio, 8 luglio 2021 n. 8107; sez. I stralcio, 7 luglio 2021 n. 8055).
Inoltre, si rileva che l’affermazione della dipendenza di una data infermità da una causa di servizio va notoriamente ancorata a specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell’attività lavorativa, per quanto gravosa e stressante (TAR Lazio, Latina, 13 dicembre 2024 n. 816; -OMISSIS-, sez. I stralcio, 30 settembre 2024 n. 16938; sez. I stralcio, 25 ottobre 2023 n. 15778; sez. I stralcio, 7 luglio 2021 n. 8055; sez. I stralcio, 29 settembre 2020 n. 9866; sez. I, 4 novembre 2019 n. 12632; sez. I, 8 ottobre 2019 n. 11617; sez. I, 2 ottobre 2019 n. 11462). Infatti, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati (TAR Lazio, Latina, 13 dicembre 2024 n. 816; -OMISSIS-, sez. I stralcio, 30 settembre 2024 n. 16938; sez. I stralcio, 25 ottobre 2023 n. 15778; sez. I stralcio, 7 luglio 2021 n. 8055; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 8 febbraio 2021 n. 208; TAR Campania, Salerno, sez. I, 25 settembre 2020 n. 1196; TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 1° luglio 2020 n. 7433; sez. I, 4 novembre 2019 n. 12632; sez. I, 8 ottobre 2019 n. 11617).
2.2 Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va respinto per carenza di prova in ordine agli specifici fatti di servizio che parte ricorrente afferma essere alla base della patologia lamentata.
Infatti, il giudizio tecnico discrezionale reso dal CVCS sull’istanza del ricorrente non appare viziato da una motivazione carente rispetto al complessivo quadro conoscitivo a disposizione dell’organo collegiale, posto che dal rapporto informativo stilato dal comando di appartenenza di-OMISSIS-on si evince in alcun modo l’esistenza dello specifico traumatismo da lui lamentato, essendo i suoi precedenti di servizio riconducibili a quelli di un graduato di truppa dei reparti speciali e di assalto della Marina militare. Pur non essendo affatto implausibile che il ricorrente possa essere stato esposto a sollecitazioni acustiche nel corso della sua carriera, ciò che rimane non provato è la sussistenza di quegli “ specifici elementi attestanti la presenza di circostanze di impiego particolarmente defatiganti ed eccedenti quelle ordinarie e tipiche ” della vita militare (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 dicembre 2024 n. 816), che dimostrano l’esistenza di “ un contesto di disagi lavorativi protrattisi nel tempo e che eccedono le condizioni ordinarie di impiego ” del profilo professionale di appartenenza (TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 25 ottobre 2023 n. 15778).
Pertanto, il parere reso dal CVCS, che ha escluso la sussistenza di un nesso causale o concausale tra il servizio prestato e l’infermità lamentata, si è fondato su una documentazione che non attesta le suddette circostanze di impiego particolarmente defatiganti e, quindi, è sorretto da una motivazione non irragionevole, irrazionale, sproporzionata o travisata, con conseguente legittimità della successiva decisione ministeriale di non riconoscere, sulla base del suddetto giudizio medico legale, la dipendenza da causa di servizio del suddetto deficit -OMISSIS-.
3. – Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2- septies , 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e 9, par. 1 e 4, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità e lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe RU, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
IO TO, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IO TO | Giuseppe RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.