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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
EN CO, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5591/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229003104657000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120040651575000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003097552000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140026983672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140026983672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022370434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022370434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180002764275000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013678132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013678132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190013134869000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190029548056000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 5591/2022 l'avvocato Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio impugna e contesta l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420229003104657000 notificatogli a mezzo Pec dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale la stessa chiede il pagamento di Euro 20.878,46 derivante dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. 03420120000254403000;
2. 03420120040651575000; 3. 03420130003097552000;
4. 03420140026983672000;
5. 03420140048454746000;
6. 03420160022370434000;
7. 03420170034050005000;
8. 03420180002764275000;
9. 03420180013678132000;
10. 03420190013134869000;
11. 03420190029548056000.
Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica avvenuta a mezzo Pec per violazione dell'art. 1 della legge
53/1994; l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'avvenuta prescrizione e decadenza delle obbligazioni tributarie richieste, nonché l'avvenuta decisione di alcune di esse con relativa sentenza 1915/2021, pronunciata dalla CTP di Cosenza e favorevole al contribuente. Pertanto chiede l'accoglimento del ricorso previo annullamento dell'atto impugnato con la relativa condanna alle spese di parte soccombente.
In data 6/11/2023 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche nelle quali in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alle obbligazioni tributarie contestate, evidenziando di aver effettuato con atto di chiamata in causa ex art. 39 del D.Lgs 112/99 allegato al fascicolo di causa, gli Enti resistenti per l'integrazione del contraddittorio in merito alle eccezioni a loro riservate sollevate dalla parte ricorrente. Inoltre afferma la legittimità del proprio operato evidenziando che la notifica degli atti presupposti è stata ritualmente effettuata con le modalità ed nei termini previsti dalla normativa di specie e che peraltro nessuna decadenza o prescrizione risulta maturata, chiedendo il rigetto del ricorso e la consequenziale condanna alle spese di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. In via preliminare la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in merito alle cartelle di cui ai nn. 1-5-7, poiché tali imposizioni che hanno ad oggetto prestazioni pecuniarie a carico dell'utente, non sono configurabili né come tributo né come tasse ed in quanto tali, esulano dalle controversie ricomprese tra quelle che l'art. 2 del D.Lgs 546/92 attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ora Corti di Giustizia Tributaria.
Sempre in Via preliminare la Corte in relazione alle cartelle di cui ai nn. 2-3-4-6 dà atto che le stesse sono state decise in favore del contribuente con sentenza n. 1915/2021 emessa dalla CTP di Cosenza in data
25/11/2020 e depositata il 19/3/2021. Circa l'eccezione di illegittimità sollevata dalla parte ricorrente afferente la notifica a mezzo P.E.C. dell'atto impugnato la stessa non ha pregio. Orbene il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, all'art.
7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (P.E.C), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973
e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 del DPR n. 600/1973.
Detta normativa prevede, a partire dal 1° luglio 2017, la possibilità per l'Agente della riscossione, di notificare via PEC avvisi e altri atti, nei confronti di soggetti obbligati a disporre, per legge di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-
PEC e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi. La norma prevede inoltre che la notifica degli atti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell'indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell'area riservata di Agenzia delle Entrate.
Infine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). Circa l'autenticità sollevata dalla parte ricorrente afferente l'atto impugnato notificato a mezzo Pec dall'Ufficio resistente, devono ritenersi validi gli atti sottoscritti sia in pdf che in p7m. Tale tesi è confortata dalla Suprema Corte che a sua volta si
è richiamata al diritto dell'Unione Europea, secondo cui le firme digitale di tipo AD (ossia p7m) oppure di tipo DE (ossia pdf), sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'Ue, sono stati adottati degli standard europei mediante il cosiddetto regolamento IDAS che impone agli Stati Membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia quello AD che quello DE. (Cfr. Cass. n. 6417/19).
In merito poi alle cartelle di cui ai nn. 8-9-10-11 intese quali atti presupposti all'intimazione impugnata, la
Corte osserva che le stesse sono state ritualmente notificate con le modalità e nei termini prescrizionali sanciti dalla normativa di specie, per cui nessuna prescrizione o decadenza risulta maturata. Infatti dalla stessa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate dall'Agenzia Entrate Riscossione si evincono chiaramente le notifiche delle cartelle sottese all'intimazione e non impugnate dal ricorrente nei termini statuiti dalla normativa di specie, che a sua volta le ha rese inoppugnabili poiché le stesse in mancanza di opposizione sono divenute definitive. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (Cfr. Cass. n. 32857/19; n. 20735/19; n. 29978/18).
Pertanto l'atto successivo nella specie la cartella di pagamento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all'articolo 19 comma 3 del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cfr. Cass. n.
3005/2020).
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe. Compensa le spese di giudizio stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria definitivamente decidendo così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione in merito alle cartelle di cui ai nn. 1-5-7- poiché tali imposizioni non sono configurabili né come tributo né come tasse ed in quanto tali, esulano dalle controversie ricomprese tra quelle che l'art. 2 del D.Lgs 546/92 attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ora Corti di Giustizia Tributaria;
2. accoglie il ricorso in relazione alle cartelle di cui ai nn. 2-3-4-6 poiché le stesse sono state decise in favore del contribuente con sentenza n. 1915/2021 emessa dalla CTP di Cosenza in data 25/11/2020 e depositata il 19/3/2021; 3. Rigetta il ricorso in relazione alle cartelle di cui ai nn. 8-9-10-11.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/03/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
EN CO, Relatore
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 20/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5591/2022 depositato il 31/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229003104657000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120040651575000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003097552000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140026983672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140026983672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022370434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022370434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180002764275000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013678132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013678132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190013134869000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190029548056000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo RG 5591/2022 l'avvocato Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio impugna e contesta l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420229003104657000 notificatogli a mezzo Pec dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale la stessa chiede il pagamento di Euro 20.878,46 derivante dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. 03420120000254403000;
2. 03420120040651575000; 3. 03420130003097552000;
4. 03420140026983672000;
5. 03420140048454746000;
6. 03420160022370434000;
7. 03420170034050005000;
8. 03420180002764275000;
9. 03420180013678132000;
10. 03420190013134869000;
11. 03420190029548056000.
Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica avvenuta a mezzo Pec per violazione dell'art. 1 della legge
53/1994; l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'avvenuta prescrizione e decadenza delle obbligazioni tributarie richieste, nonché l'avvenuta decisione di alcune di esse con relativa sentenza 1915/2021, pronunciata dalla CTP di Cosenza e favorevole al contribuente. Pertanto chiede l'accoglimento del ricorso previo annullamento dell'atto impugnato con la relativa condanna alle spese di parte soccombente.
In data 6/11/2023 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione previo deposito di proprie controdeduzioni telematiche nelle quali in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alle obbligazioni tributarie contestate, evidenziando di aver effettuato con atto di chiamata in causa ex art. 39 del D.Lgs 112/99 allegato al fascicolo di causa, gli Enti resistenti per l'integrazione del contraddittorio in merito alle eccezioni a loro riservate sollevate dalla parte ricorrente. Inoltre afferma la legittimità del proprio operato evidenziando che la notifica degli atti presupposti è stata ritualmente effettuata con le modalità ed nei termini previsti dalla normativa di specie e che peraltro nessuna decadenza o prescrizione risulta maturata, chiedendo il rigetto del ricorso e la consequenziale condanna alle spese di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio considerato che il relatore nominato dott. Franco Ernesto Rubino in data 21/5/2025 si è dimesso lo sostituisce con il sottoscritto relatore. In via preliminare la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in merito alle cartelle di cui ai nn. 1-5-7, poiché tali imposizioni che hanno ad oggetto prestazioni pecuniarie a carico dell'utente, non sono configurabili né come tributo né come tasse ed in quanto tali, esulano dalle controversie ricomprese tra quelle che l'art. 2 del D.Lgs 546/92 attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ora Corti di Giustizia Tributaria.
Sempre in Via preliminare la Corte in relazione alle cartelle di cui ai nn. 2-3-4-6 dà atto che le stesse sono state decise in favore del contribuente con sentenza n. 1915/2021 emessa dalla CTP di Cosenza in data
25/11/2020 e depositata il 19/3/2021. Circa l'eccezione di illegittimità sollevata dalla parte ricorrente afferente la notifica a mezzo P.E.C. dell'atto impugnato la stessa non ha pregio. Orbene il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, all'art.
7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (P.E.C), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973
e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 del DPR n. 600/1973.
Detta normativa prevede, a partire dal 1° luglio 2017, la possibilità per l'Agente della riscossione, di notificare via PEC avvisi e altri atti, nei confronti di soggetti obbligati a disporre, per legge di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-
PEC e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi. La norma prevede inoltre che la notifica degli atti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell'indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell'area riservata di Agenzia delle Entrate.
Infine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). Circa l'autenticità sollevata dalla parte ricorrente afferente l'atto impugnato notificato a mezzo Pec dall'Ufficio resistente, devono ritenersi validi gli atti sottoscritti sia in pdf che in p7m. Tale tesi è confortata dalla Suprema Corte che a sua volta si
è richiamata al diritto dell'Unione Europea, secondo cui le firme digitale di tipo AD (ossia p7m) oppure di tipo DE (ossia pdf), sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'Ue, sono stati adottati degli standard europei mediante il cosiddetto regolamento IDAS che impone agli Stati Membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia quello AD che quello DE. (Cfr. Cass. n. 6417/19).
In merito poi alle cartelle di cui ai nn. 8-9-10-11 intese quali atti presupposti all'intimazione impugnata, la
Corte osserva che le stesse sono state ritualmente notificate con le modalità e nei termini prescrizionali sanciti dalla normativa di specie, per cui nessuna prescrizione o decadenza risulta maturata. Infatti dalla stessa documentazione allegata alle controdeduzioni presentate dall'Agenzia Entrate Riscossione si evincono chiaramente le notifiche delle cartelle sottese all'intimazione e non impugnate dal ricorrente nei termini statuiti dalla normativa di specie, che a sua volta le ha rese inoppugnabili poiché le stesse in mancanza di opposizione sono divenute definitive. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (Cfr. Cass. n. 32857/19; n. 20735/19; n. 29978/18).
Pertanto l'atto successivo nella specie la cartella di pagamento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all'articolo 19 comma 3 del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cfr. Cass. n.
3005/2020).
Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe. Compensa le spese di giudizio stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria definitivamente decidendo così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione in merito alle cartelle di cui ai nn. 1-5-7- poiché tali imposizioni non sono configurabili né come tributo né come tasse ed in quanto tali, esulano dalle controversie ricomprese tra quelle che l'art. 2 del D.Lgs 546/92 attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ora Corti di Giustizia Tributaria;
2. accoglie il ricorso in relazione alle cartelle di cui ai nn. 2-3-4-6 poiché le stesse sono state decise in favore del contribuente con sentenza n. 1915/2021 emessa dalla CTP di Cosenza in data 25/11/2020 e depositata il 19/3/2021; 3. Rigetta il ricorso in relazione alle cartelle di cui ai nn. 8-9-10-11.
Dichiara compensate le spese di giudizio.