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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 894/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SORACI Parte_1 C.F._1
CLELIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito ATP – Indennità di accompagnamento-
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/05/2023 formulava opposizione avverso l' ex Parte_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'invalidità civile
(100%) con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa o in subordine da altra data che risulterà in corso di causa;
chiedeva altresì la condanna al pagamento della prestazione, oltre ratei scaduti ed interessi e rivalutazione.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato, alla luce Persona_1 dell'esame obiettivo, della storia anamnestica, della documentazione sanitaria reperita ( che è stata integralmente depositata, in ottemperanza ad ordinanza del 13.12.2024), che la Sig.ra Parte_1
è affetta dal seguente quadro patologico: Cardiopatia ipertensiva in terapia, insufficienza mitralica lieve-moderata, aortosclerosi marcata, aneurisma mobile del setto interatriale. Osteoporosi severa.
Sintomatologia dolorosa e limitazione funzionale della colonna con marcata incidenza;
disturbi di natura trofico sensitiva degli arti superiori ed inferiori;
marcata limitazione funzionale spalla destra e sinistra;
limitazione funzionale alle mani con deficit di forza e di presa;
limitazione funzionale anca destra e sinistra, presenza di cicatrici chirurgiche a sinistra, grave limitazione funzionale ginocchio destro e sinistro, deformità ai piedi. Intervento chirurgico di resezione della prima ansa digiunale + appendicectomia + omentectomia totale (06/03/2024) per Adenocarcinoma digiunale NAS, con minoritari aspetti mucinosi, di basso grado (G2). Angiodisplasia intestinale causa di anemizzazione (febbraio 2023). Incontinenza urinaria. Ipovedenza da cataratta (2020).
Il ctu ha accertato la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un grado di invalidità del 100%, con necessità di assistenza continua con decorrenza dal mese di Novembre 2021.
Dalla relazione peritale depositata in atti emergono i dati scientifici che hanno consentito al ctu di fissare la decorrenza del requisito sanitario al mese di Novembre 2021.
Il ctu ha infatti ritenuto che “La sig.ra soffre di patologia cardiologica da novembre Parte_1
2016, che da quanto certificato risulta in compenso farmacologico, pur riscontrandosi insufficienza valvolare mitralica e aortica. L'ecocardiogramma di gennaio 2023 dimostra aumentata la pressione polmonare, segno che comporta affaticamento e difficoltà di produrre sforzi fisici. Ad aprile 2024 l'obiettività cardiologica conferma l'insufficienza valvolare mitro-aortica e comparsa di aneurisma mobile della parete interatriale. A carico dell'apparato scheletrico della periziata sig.ra , già a dicembre 2012 la risonanza dimostrava la presenza di rotoscoliosi sn- Parte_1
convessa lombare e discrete alterazioni spondiloartrosiche;
nonché riduzione in altezza e discreta disidratazione di dischi lombari, bulging dei dischi lombari con minima/lieve impronta anteriore sul sacco durale e lieve riduzione dell'ampiezza dei neuroforami. Il quadro subiva evoluzione in aggravamento dimostrato dalla radiologica di aprile 2018, confermata dalla visita specialistica fisiatrica che certificava il deficit della deambulazione causati dall'intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare del femore sinistro eseguito il 26/04/19 producendo dismetria di 2cm del bacino. Il quadro invalidante è chiarito bene dalle visite geriatriche, a novembre 2021 lo specialista alla luce della RM encefalo di novembre 2019 e dell'esame obiettivo certificava la frequente manifestazione di deficit attentivo, di concentrazione, di richiamo, di memoria a breve, medio e lungo termine, episodi di vertigini e confusione mentale, l'eloquio a tratti scarsamente fluente. Lo specialista certificava severo quadro di spondilodiscoartrosi ed osteoporosi, l'evidente deterioramento cognitivo della paziente che la rendevano già dipendente nello svolgimento di alcune delle principali attività basali e strumentali della vita quotidiana. Anche l'assunzione dei farmaci avveniva solo se preventivamente preparati da terzi. La paziente manifestava severo deficit motorio e compromissione della deambulazione autonoma resa possibile solo con appoggio, inoltre
i passaggi posturali dalla posizione supina alla posizione seduta e dopo a quella eretta avvengono con ausilio, oltreché la marcata riduzione delle escursioni articolari dell'anca sinistra. Il quadro invalidante era confermato alla geriatrica di ottobre 2022, in quanto patologie a decorso cronico e con tendenza all'aggravamento. Per la sig.ra la richiesta dell'indennità di Parte_1
accompagnamento È riconoscibile in quanto a norma di legge per le persone con età superiore a
65 anni “persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”, ai sensi della legge 11.2.1980, n. 18, Legge 508/1988 e D.lgs. 509/1988.
La decorrenza dei termini si riconosce da Novembre 2021, quanto affermato è supportato dalla documentazione geriatrica ed ortopedica confermate dalle indagini radiologiche, quadro invalidante completato da ipovedenza ed incontinenza urinaria. CP_ Non appare pertanto necessario procedere al rinnovo della c.t.u., come chiesto dall' posto che le conclusioni cui è pervenuto il consulente appiono immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende, conclusivamente, che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da Novembre 2021.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi meritano di essere compensate per metà, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta non era presente al momento della domanda amministrativa (29.01.2020), ma era sussistente al momento della visita eseguita dalla commissione
CP_ medica ( 22.11.2021). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
894/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di NOVEMBRE 2021, sussistono, in capo a Pt_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'indennità di accompagnamento;
CP_ 2) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà, liquidata per la prima fase in € 585,00 e per la presenta fase di merito in € 1.348,50, oltre rimborso spese generali,
Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.
Clelia Soraci, ex art. 93 c.p.c.; CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26.02.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 894/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. SORACI Parte_1 C.F._1
CLELIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito ATP – Indennità di accompagnamento-
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/05/2023 formulava opposizione avverso l' ex Parte_1 CP_2 art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'invalidità civile
(100%) con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa o in subordine da altra data che risulterà in corso di causa;
chiedeva altresì la condanna al pagamento della prestazione, oltre ratei scaduti ed interessi e rivalutazione.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato, alla luce Persona_1 dell'esame obiettivo, della storia anamnestica, della documentazione sanitaria reperita ( che è stata integralmente depositata, in ottemperanza ad ordinanza del 13.12.2024), che la Sig.ra Parte_1
è affetta dal seguente quadro patologico: Cardiopatia ipertensiva in terapia, insufficienza mitralica lieve-moderata, aortosclerosi marcata, aneurisma mobile del setto interatriale. Osteoporosi severa.
Sintomatologia dolorosa e limitazione funzionale della colonna con marcata incidenza;
disturbi di natura trofico sensitiva degli arti superiori ed inferiori;
marcata limitazione funzionale spalla destra e sinistra;
limitazione funzionale alle mani con deficit di forza e di presa;
limitazione funzionale anca destra e sinistra, presenza di cicatrici chirurgiche a sinistra, grave limitazione funzionale ginocchio destro e sinistro, deformità ai piedi. Intervento chirurgico di resezione della prima ansa digiunale + appendicectomia + omentectomia totale (06/03/2024) per Adenocarcinoma digiunale NAS, con minoritari aspetti mucinosi, di basso grado (G2). Angiodisplasia intestinale causa di anemizzazione (febbraio 2023). Incontinenza urinaria. Ipovedenza da cataratta (2020).
Il ctu ha accertato la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un grado di invalidità del 100%, con necessità di assistenza continua con decorrenza dal mese di Novembre 2021.
Dalla relazione peritale depositata in atti emergono i dati scientifici che hanno consentito al ctu di fissare la decorrenza del requisito sanitario al mese di Novembre 2021.
Il ctu ha infatti ritenuto che “La sig.ra soffre di patologia cardiologica da novembre Parte_1
2016, che da quanto certificato risulta in compenso farmacologico, pur riscontrandosi insufficienza valvolare mitralica e aortica. L'ecocardiogramma di gennaio 2023 dimostra aumentata la pressione polmonare, segno che comporta affaticamento e difficoltà di produrre sforzi fisici. Ad aprile 2024 l'obiettività cardiologica conferma l'insufficienza valvolare mitro-aortica e comparsa di aneurisma mobile della parete interatriale. A carico dell'apparato scheletrico della periziata sig.ra , già a dicembre 2012 la risonanza dimostrava la presenza di rotoscoliosi sn- Parte_1
convessa lombare e discrete alterazioni spondiloartrosiche;
nonché riduzione in altezza e discreta disidratazione di dischi lombari, bulging dei dischi lombari con minima/lieve impronta anteriore sul sacco durale e lieve riduzione dell'ampiezza dei neuroforami. Il quadro subiva evoluzione in aggravamento dimostrato dalla radiologica di aprile 2018, confermata dalla visita specialistica fisiatrica che certificava il deficit della deambulazione causati dall'intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare del femore sinistro eseguito il 26/04/19 producendo dismetria di 2cm del bacino. Il quadro invalidante è chiarito bene dalle visite geriatriche, a novembre 2021 lo specialista alla luce della RM encefalo di novembre 2019 e dell'esame obiettivo certificava la frequente manifestazione di deficit attentivo, di concentrazione, di richiamo, di memoria a breve, medio e lungo termine, episodi di vertigini e confusione mentale, l'eloquio a tratti scarsamente fluente. Lo specialista certificava severo quadro di spondilodiscoartrosi ed osteoporosi, l'evidente deterioramento cognitivo della paziente che la rendevano già dipendente nello svolgimento di alcune delle principali attività basali e strumentali della vita quotidiana. Anche l'assunzione dei farmaci avveniva solo se preventivamente preparati da terzi. La paziente manifestava severo deficit motorio e compromissione della deambulazione autonoma resa possibile solo con appoggio, inoltre
i passaggi posturali dalla posizione supina alla posizione seduta e dopo a quella eretta avvengono con ausilio, oltreché la marcata riduzione delle escursioni articolari dell'anca sinistra. Il quadro invalidante era confermato alla geriatrica di ottobre 2022, in quanto patologie a decorso cronico e con tendenza all'aggravamento. Per la sig.ra la richiesta dell'indennità di Parte_1
accompagnamento È riconoscibile in quanto a norma di legge per le persone con età superiore a
65 anni “persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”, ai sensi della legge 11.2.1980, n. 18, Legge 508/1988 e D.lgs. 509/1988.
La decorrenza dei termini si riconosce da Novembre 2021, quanto affermato è supportato dalla documentazione geriatrica ed ortopedica confermate dalle indagini radiologiche, quadro invalidante completato da ipovedenza ed incontinenza urinaria. CP_ Non appare pertanto necessario procedere al rinnovo della c.t.u., come chiesto dall' posto che le conclusioni cui è pervenuto il consulente appiono immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende, conclusivamente, che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da Novembre 2021.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese di lite di entrambe le fasi meritano di essere compensate per metà, posto che il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta non era presente al momento della domanda amministrativa (29.01.2020), ma era sussistente al momento della visita eseguita dalla commissione
CP_ medica ( 22.11.2021). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
894/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal mese di NOVEMBRE 2021, sussistono, in capo a Pt_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'indennità di accompagnamento;
CP_ 2) compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà, liquidata per la prima fase in € 585,00 e per la presenta fase di merito in € 1.348,50, oltre rimborso spese generali,
Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.
Clelia Soraci, ex art. 93 c.p.c.; CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26.02.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano