Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2026, n. 3107
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché nullità della sentenza per motivazione illogica (art. 360 n. 4 c.p.c.) e omessa, insufficiente, apparente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)

    La retribuzione di risultato non è una voce di spesa con carattere di permanenza, ma si determina annualmente sulla base della fissazione delle risorse e del loro riparto secondo obiettivi prefissati e da valutare nel loro raggiungimento. Il meccanismo è estraneo alle connotazioni di permanenza proprie del giudicato di durata. L'ammontare del fondo deve essere unitario ed uniforme per tutti i lavoratori che partecipano alla sua suddivisione. L'estensione in bonam partem del giudicato a chi non fu parte del precedente processo è esclusa. L'ente, nel determinare i fondi degli anni successivi, non può essere vincolato, nel determinare le risorse “consolidate”, a fare riferimento, solo per alcuni lavoratori, ad importi diversi e maggiori, alterando la dinamica della voce retributiva e ponendosi contro il sistema disciplinato dalla contrattazione e con i fini di controllo della spesa e di trasparenza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 61 del CCNL dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del 5 dicembre 1996, così come interpretato dall'accordo intervenuto tra l'Aran e le organizzazioni sindacali firmatarie il 12 luglio 2001, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con conseguente violazione degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384/90. Falsa applicazione del d.P.R. n. 270/1987 e violazione dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Si è consolidato un orientamento uniforme che interpreta le 'quote storiche' per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato come quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61 del CCNL del 5 dicembre 1996. Tale interpretazione si fonda sulla valorizzazione piena del senso da attribuire alla salvaguardia delle 'quote storiche' e sull'intento delle parti collettive di fare riferimento all'accordo decentrato vigente nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61 del CCNL.

  • Rigettato
    Domanda subordinata per differenze retributive

    La retribuzione di risultato è una voce retributiva accessoria da attribuire sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, che devono essere uguali per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto, anche nel rispetto del principio di parità di trattamento. L'autorità del giudicato nei rapporti di durata trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi a tali effetti futuri, come accade quando la struttura della fattispecie richieda la valutazione ex novo di tempo in tempo delle situazioni giuridiche interessate.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 112 c.p.c.

    Dalla lettura della sentenza di appello risulta che il tema dell'efficacia verso il futuro della precedente pronuncia tra le parti era stato proposto dalla dirigente e rispetto a ciò basta a devolvere in sede di gravame la corrispondente questione, a prescindere dal fatto che vi siano stati argomenti utilizzati dal Tribunale non fatti oggetto di specifica disamina con l'atto di gravame.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

    Non vi è dubbio che sussistessero idonei motivi per la compensazione delle spese, anche alla luce della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, stante l’evidente complessità delle questioni dibattute, oltre che elementi di novità di esse con riferimento alla questione sulla portata delle pronunce, tra le stesse parti ma riguardanti annate precedenti, già assunte nel presente contenzioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2026, n. 3107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3107
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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