CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/05/2024, n. 18253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18253 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
Rilevato che ON NN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 626, comma primo, n. 2, cod. pen., per il furto di generi alimentari da un supermercato, previo riconoscimento dell'equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche, la recidiva specifica infraquinquennale e l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, come proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e a proporre una diversa lettura delle fonti probatorie, il che è estraneo al sindacato di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti Penale Sent. Sez. 7 Num. 18253 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 24/04/2024 gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (ex multis, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); invero, la Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo altresì buon governo del consolidato principio per cui la condotta del soggetto che, malnutrito e in generale stato di indigenza, si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico integra il delitto di furto lieve per bisogno, non trovando applicazione l'esimente dello stato di necessità, in quanto quelle indicate risultano condizioni di debolezza fronteggiabili con gli ordinari sistemi di protezione sociale (Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023, ON, Rv. 285006; in senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261658; Sez. 2, n. 42375 del 05/10/2012, Michelucci, Rv. 254348); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, nonché in relazione alla asserita eccessività della pena irrogata, vede la sentenza impugnata per un verso sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), per altro verso, però, pone seppur indirettamente il tema della illegalità della pena, comunque rilevabile d'ufficio. A ben vedere, infatti, la riqualificazione operata dai giudici di merito nella fattispecie prevista dagli artt. 56- 626 cod. pen., a fronte della originaria contestazione di tentato furto ex art. 56 - 624 cod. pen., per un verso non produce effetti quanto alla competenza, in ragione della perpetuatio iurisdictionis, per quanto autorevolmente osservato da Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 03/07/2019, Balais, Rv. 275869 - 01, essendo stato il reato correttamente attribuito "ah origine" alla competenza del giudice togato;
per altro verso, palesa la illegalità della pena, che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare, se determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01, fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). La pena irrogata alla ricorrente è illegale in quanto esorbita dai limiti edittali previsti per le sanzioni proprie previste in tema di rito del giudice di pace, da applicarsi nel 2 caso in esame a seguito della riqualificazione, cosicchè questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., utilizzando i parametri minimi quanto alla individuazione della pena base pecuniaria e applicando la diminuzione della metà per il tentativo e la riduzione per il rito abbreviato, commisurazioni già utilizzate dai Giudici del merito, ridetermina il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, nella misura finale di euro 86,00 di multa (p.b. 258,00 euro di multa;
ridotta della metà per il tentativo ad euro 129,00; ridotta per il rito abbreviato alla pena su indicata); Rilevato, per altro, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 86,00 di multa e dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 24/04/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
Rilevato che ON NN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 626, comma primo, n. 2, cod. pen., per il furto di generi alimentari da un supermercato, previo riconoscimento dell'equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche, la recidiva specifica infraquinquennale e l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, come proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e a proporre una diversa lettura delle fonti probatorie, il che è estraneo al sindacato di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti Penale Sent. Sez. 7 Num. 18253 Anno 2024 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 24/04/2024 gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (ex multis, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); invero, la Corte di appello, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo altresì buon governo del consolidato principio per cui la condotta del soggetto che, malnutrito e in generale stato di indigenza, si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico integra il delitto di furto lieve per bisogno, non trovando applicazione l'esimente dello stato di necessità, in quanto quelle indicate risultano condizioni di debolezza fronteggiabili con gli ordinari sistemi di protezione sociale (Sez. 4, n. 38888 del 13/06/2023, ON, Rv. 285006; in senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261658; Sez. 2, n. 42375 del 05/10/2012, Michelucci, Rv. 254348); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, nonché in relazione alla asserita eccessività della pena irrogata, vede la sentenza impugnata per un verso sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), per altro verso, però, pone seppur indirettamente il tema della illegalità della pena, comunque rilevabile d'ufficio. A ben vedere, infatti, la riqualificazione operata dai giudici di merito nella fattispecie prevista dagli artt. 56- 626 cod. pen., a fronte della originaria contestazione di tentato furto ex art. 56 - 624 cod. pen., per un verso non produce effetti quanto alla competenza, in ragione della perpetuatio iurisdictionis, per quanto autorevolmente osservato da Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 03/07/2019, Balais, Rv. 275869 - 01, essendo stato il reato correttamente attribuito "ah origine" alla competenza del giudice togato;
per altro verso, palesa la illegalità della pena, che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare, se determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01, fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). La pena irrogata alla ricorrente è illegale in quanto esorbita dai limiti edittali previsti per le sanzioni proprie previste in tema di rito del giudice di pace, da applicarsi nel 2 caso in esame a seguito della riqualificazione, cosicchè questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., utilizzando i parametri minimi quanto alla individuazione della pena base pecuniaria e applicando la diminuzione della metà per il tentativo e la riduzione per il rito abbreviato, commisurazioni già utilizzate dai Giudici del merito, ridetermina il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, nella misura finale di euro 86,00 di multa (p.b. 258,00 euro di multa;
ridotta della metà per il tentativo ad euro 129,00; ridotta per il rito abbreviato alla pena su indicata); Rilevato, per altro, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro 86,00 di multa e dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 24/04/2024