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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/12/2024, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 487/2017 trattenuta in decisione all'udienza del
22/10/2024, previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CLAUSI CLAUDIO FRANCESCO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. DE SIMONE GIANLUCA
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27.3.12, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la ed i signori e nella qualità rispettivamente Controparte_1 CP_2 CP_3
di compagnia assicuratrice, conducente e proprietaria del veicolo AN Y tg. ED 566 DT chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non complessivamente quantificati in € 65.851,58 dalla medesima subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in data 28.5.15 sulla SS 18 in località Amantea.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 28.5.2915 sulla SS 18 in agro Amantea alle h.
22:00 circa essa istante di trova quale terza trasportata a bordo dell'autovettura AN Y tg .ED 566
DT di proprietà di e condotta nell'occasione da ed assicurata con l'odierna CP_3 CP_2 convenuta allorchè all'altezza del civico nr. 36 di Corso Malta veniva tamponata dall'autocarro Fiat Iveco tg. DZ 844 MN di proprietà e condotto da che a seguito del sinistro essa Controparte_4
istante in stato interessante veniva trasportata presso il Pronto soccorso in ambulanza con prognosi iniziale di giorni 15 e riportava conseguenze come meglio documentati in atti.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta che in via preliminare eccepiva l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del
D. L.vo 209/2005, per i motivi esposti al capo A); sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi del D.L. 132/2014; ed ancora preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito istava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio ed in via subordinata perché fosse comunque ridotto il risarcimento del danno tenendo conto della condotta negligente della presunta danneggiata per il mancato utilizzo degli strumenti di ritenzione (cinture di sicurezza) e per la mancata cura dei denti per oltre 10 anni e la mancata ricostruzione degli stessi.
Quindi la causa, espletata la trattazione nel corso della quale veniva prodotta documentazione, raccolta prova testimoniale e disposta C.T.U. veniva discussa all'udienza del 22.10.2024.
Preliminarmente in ordine all'eccezione di improcedibilità la stessa deve ritenersi destituita di fondamente atteso che la necessità di integrare la richiesta preventiva di risarcimento danni perché incompleta non comporta alcuna causa di improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, in tale ipotesi, l'unico effetto è la sospensione del termine previsto dall'art. 148, comma 3, Co. Ass., ovvero quello di escludere che l'assicuratore possa essere ritenuto responsabile per il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione. Ed ancora in base ad indirizzo interpretativo valorizzando la ratio della normativa, che è quella di consentire all'assicurazione di formulare una congrua proposta transattiva, evitando l'instaurazione del giudizio, distingue due ipotesi di incompletezza della messa in mora: un'ipotesi in cui gli elementi mancanti non consentono effettivamente alla compagnia assicurativa di formulare l'offerta transattiva, ed in tal caso l'incompletezza della messa in mora determina l'improponibilità della domanda;
un'altra ipotesi in cui gli elementi mancanti non sono particolarmente rilevanti (ad es. il codice fiscale) e, pertanto, non impediscono all'assicurazione di formulare una proposta transattiva, ed in tal caso non si ha, né sarebbe giustificata, l'improponibilità della domanda. In altri termini l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo, che è quello di creare un contatto stragiudiziale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che comunque non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito (cfr. Trib
Napoli n. 6881/2021).
Pertanto, nello specifico essendo intercorsi rapporti anteriori all'instaurazione del presente giudizio, quale la formulazione di una denuncia, deve ritenersi appunto superata l'eccezione.
Sempre preliminarmente occorre rilevare che appare destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso atteso che dalla lettura complessiva dell'atto
(Cass. n. 4828/2006) è possibile evincere sia il petitum che la causa petendi, incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06).
Ciò posto deve darsi atto che in virtù dell'orientamento giurisprudenziale, consolidato a partire dalla nota sentenza Cass., 26.10.1998, n. 10629 (v. anche Cass., 21 marzo 2001, n. 4022) il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto (e quindi anche quando il trasporto sia, come nel caso di specie, di cortesia), può invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente attraverso la più agevole via della presunzione normativa di colpa ivi contemplata ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario.
Passando al merito osserva il giudicante che la ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa, operata sulla base delle testimonianze e del materiale in atti non consente di ritenere provata la verificazione del sinistro di cui è causa così come offerta dalla parte attrice.
Ed allora in sede di interrogatorio le parti sinteticamente hanno confermato i capitoli di prova articolati dalla parte attrice nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.; l'operante si è limitato a confermare il verbale dagli stessi redatto e successivamente acquisito in atti, mentre i testi di parte convenuta hanno offerto la loro interpretazione.
Deve darsi atto che il rapporto dei C.C. intervenuti nell'immediatezza, successivamente acquisito in atti, confermato nel suo contenuto da uno degli operanti, attesta trattarsi di fuoriuscita autonoma del veicolo AN Y per motivi da accertare.
Parte attrice ha altresì depositato sentenza del Tribunale di Milano, invero priva del dispositivo, ove la proprietaria del veicolo ed il conducente venivano denunciati per truffa;
detta pronuncia in parte motiva non esclude il verificarsi del sinistro, ovvero il tamponamento da parte del veicolo proveniente da tergo, laddove afferma il conducente di detto veicolo sebbene non escusso in dibattimento verosimilmente in sit non affermava detta circostanza siccome evento a lui sfavorevole.
Ciò posto in questa sede deve rilevarsi che l'odierna parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente atteso che la ricostruzione offerta dell'evento con il materiale probatorio in atti non consente di affermare l'effettivo tamponamento tra veicoli.
Invero anche il conducente e la proprietaria dell'autovettura ove era trasportata possono ritenersi portatori di un interesse concreto di talchè quanto riferito dagli stessi in sede di interrogatorio formale non può ritenersi dirimente, mentre quanto verbalizzato dagli operanti sebbene non presenti al momento del verificarsi ma intervenuti successivamente necessariamente fa propendere per una diversa ricostruzione dell'evento laddove si parla di fuoriuscita autonoma del veicolo.
Orbene se quanto accertato dagli stessi (Cass. S.U. n. 17355/2009 in tema di sanzioni amministrative) fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Ne deriva che evidentemente i CC intervenuti formulavano una valutazione personale ma la ricostruzione da loro offerta deve ritenersi verosimile in assenza di elementi ulteriori che era onere della parte attrice addurre in giudizio, quale tra le altre l'esistenza di danni del veicolo asseritamente tamponante.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la domanda deve essere rigettata atteso che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (Cass. n. 35318/22).
Le spese del giudizio in considerazione dell'esito del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
2) RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata nell'interesse di parte attrice;
3) COMPENSA le spese del giudizio;
4) Pone le spese occorse per l'espletamento delle C.T.U. a totale e definitivo carico, nella misura così come liquidata in corso di causa, di parte attrice.
Paola, 30.12.2024.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 487/2017 trattenuta in decisione all'udienza del
22/10/2024, previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CLAUSI CLAUDIO FRANCESCO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. DE SIMONE GIANLUCA
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27.3.12, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, la ed i signori e nella qualità rispettivamente Controparte_1 CP_2 CP_3
di compagnia assicuratrice, conducente e proprietaria del veicolo AN Y tg. ED 566 DT chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non complessivamente quantificati in € 65.851,58 dalla medesima subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in data 28.5.15 sulla SS 18 in località Amantea.
A sostegno della domanda assumeva;
che in data 28.5.2915 sulla SS 18 in agro Amantea alle h.
22:00 circa essa istante di trova quale terza trasportata a bordo dell'autovettura AN Y tg .ED 566
DT di proprietà di e condotta nell'occasione da ed assicurata con l'odierna CP_3 CP_2 convenuta allorchè all'altezza del civico nr. 36 di Corso Malta veniva tamponata dall'autocarro Fiat Iveco tg. DZ 844 MN di proprietà e condotto da che a seguito del sinistro essa Controparte_4
istante in stato interessante veniva trasportata presso il Pronto soccorso in ambulanza con prognosi iniziale di giorni 15 e riportava conseguenze come meglio documentati in atti.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta che in via preliminare eccepiva l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del
D. L.vo 209/2005, per i motivi esposti al capo A); sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi del D.L. 132/2014; ed ancora preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito istava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio ed in via subordinata perché fosse comunque ridotto il risarcimento del danno tenendo conto della condotta negligente della presunta danneggiata per il mancato utilizzo degli strumenti di ritenzione (cinture di sicurezza) e per la mancata cura dei denti per oltre 10 anni e la mancata ricostruzione degli stessi.
Quindi la causa, espletata la trattazione nel corso della quale veniva prodotta documentazione, raccolta prova testimoniale e disposta C.T.U. veniva discussa all'udienza del 22.10.2024.
Preliminarmente in ordine all'eccezione di improcedibilità la stessa deve ritenersi destituita di fondamente atteso che la necessità di integrare la richiesta preventiva di risarcimento danni perché incompleta non comporta alcuna causa di improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, in tale ipotesi, l'unico effetto è la sospensione del termine previsto dall'art. 148, comma 3, Co. Ass., ovvero quello di escludere che l'assicuratore possa essere ritenuto responsabile per il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione. Ed ancora in base ad indirizzo interpretativo valorizzando la ratio della normativa, che è quella di consentire all'assicurazione di formulare una congrua proposta transattiva, evitando l'instaurazione del giudizio, distingue due ipotesi di incompletezza della messa in mora: un'ipotesi in cui gli elementi mancanti non consentono effettivamente alla compagnia assicurativa di formulare l'offerta transattiva, ed in tal caso l'incompletezza della messa in mora determina l'improponibilità della domanda;
un'altra ipotesi in cui gli elementi mancanti non sono particolarmente rilevanti (ad es. il codice fiscale) e, pertanto, non impediscono all'assicurazione di formulare una proposta transattiva, ed in tal caso non si ha, né sarebbe giustificata, l'improponibilità della domanda. In altri termini l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 148 deve essere condotta avuto riguardo al suo scopo, che è quello di creare un contatto stragiudiziale tra il danneggiato e l'assicuratore in modo da consentire a quest'ultimo di valutare i danni pretesi e formulare la relativa offerta. Pertanto, anche quando la richiesta difetti di uno dei requisiti di contenuto che comunque non impediscono e non hanno ostacolato, nel concreto, la realizzazione dell'obiettivo avuto di mira, si deve evitare di giungere ad una decisione formalistica che impedisce, senza alcuna ragione, alle parti di giungere alla decisione sul merito (cfr. Trib
Napoli n. 6881/2021).
Pertanto, nello specifico essendo intercorsi rapporti anteriori all'instaurazione del presente giudizio, quale la formulazione di una denuncia, deve ritenersi appunto superata l'eccezione.
Sempre preliminarmente occorre rilevare che appare destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso atteso che dalla lettura complessiva dell'atto
(Cass. n. 4828/2006) è possibile evincere sia il petitum che la causa petendi, incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06).
Ciò posto deve darsi atto che in virtù dell'orientamento giurisprudenziale, consolidato a partire dalla nota sentenza Cass., 26.10.1998, n. 10629 (v. anche Cass., 21 marzo 2001, n. 4022) il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto (e quindi anche quando il trasporto sia, come nel caso di specie, di cortesia), può invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente attraverso la più agevole via della presunzione normativa di colpa ivi contemplata ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario.
Passando al merito osserva il giudicante che la ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa, operata sulla base delle testimonianze e del materiale in atti non consente di ritenere provata la verificazione del sinistro di cui è causa così come offerta dalla parte attrice.
Ed allora in sede di interrogatorio le parti sinteticamente hanno confermato i capitoli di prova articolati dalla parte attrice nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.; l'operante si è limitato a confermare il verbale dagli stessi redatto e successivamente acquisito in atti, mentre i testi di parte convenuta hanno offerto la loro interpretazione.
Deve darsi atto che il rapporto dei C.C. intervenuti nell'immediatezza, successivamente acquisito in atti, confermato nel suo contenuto da uno degli operanti, attesta trattarsi di fuoriuscita autonoma del veicolo AN Y per motivi da accertare.
Parte attrice ha altresì depositato sentenza del Tribunale di Milano, invero priva del dispositivo, ove la proprietaria del veicolo ed il conducente venivano denunciati per truffa;
detta pronuncia in parte motiva non esclude il verificarsi del sinistro, ovvero il tamponamento da parte del veicolo proveniente da tergo, laddove afferma il conducente di detto veicolo sebbene non escusso in dibattimento verosimilmente in sit non affermava detta circostanza siccome evento a lui sfavorevole.
Ciò posto in questa sede deve rilevarsi che l'odierna parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente atteso che la ricostruzione offerta dell'evento con il materiale probatorio in atti non consente di affermare l'effettivo tamponamento tra veicoli.
Invero anche il conducente e la proprietaria dell'autovettura ove era trasportata possono ritenersi portatori di un interesse concreto di talchè quanto riferito dagli stessi in sede di interrogatorio formale non può ritenersi dirimente, mentre quanto verbalizzato dagli operanti sebbene non presenti al momento del verificarsi ma intervenuti successivamente necessariamente fa propendere per una diversa ricostruzione dell'evento laddove si parla di fuoriuscita autonoma del veicolo.
Orbene se quanto accertato dagli stessi (Cass. S.U. n. 17355/2009 in tema di sanzioni amministrative) fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Ne deriva che evidentemente i CC intervenuti formulavano una valutazione personale ma la ricostruzione da loro offerta deve ritenersi verosimile in assenza di elementi ulteriori che era onere della parte attrice addurre in giudizio, quale tra le altre l'esistenza di danni del veicolo asseritamente tamponante.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la domanda deve essere rigettata atteso che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (Cass. n. 35318/22).
Le spese del giudizio in considerazione dell'esito del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
2) RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata nell'interesse di parte attrice;
3) COMPENSA le spese del giudizio;
4) Pone le spese occorse per l'espletamento delle C.T.U. a totale e definitivo carico, nella misura così come liquidata in corso di causa, di parte attrice.
Paola, 30.12.2024.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli