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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/11/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 634/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
AN LO ZO Presidente rel.
CE UZ UD
AL Costanza UD
all'esito della camera di consiglio del 30/10/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
TA TR, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 5/9/24
- RICORRENTE -
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Susanna Giacalone giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 2/5/2025
- CONVENUTO –
Avv. Matilde Mattozzi n.q. di curatore speciale dei minori e Persona_1 Per_2
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1 a 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti
1.1) Con ricorso depositato in data 17/4/2024, ha dedotto di aver Controparte_1 convissuto more uxorio con dall'anno 2007 fino al mese di gennaio del Controparte_2
2023 e che da tale unione sono nati i figli (il 27/03/2016) e Persona_1 Persona_2
(il 17/07/2019), riconosciuti da entrambi i genitori.
La ricorrente ha, inoltre, allegato che, venuta meno la convivenza a causa del comportamento violento e maltrattante del , la gestione dei minori è stata resa Per_1 difficoltosa dal comportamento ostruzionistico e litigioso del , il quale, inoltre, si è Per_1 limitato a contribuire al mantenimento dei figli soltanto per i mesi di gennaio e febbraio
2024 oltre a contribuire con la somma di € 2.500,00 al trasloco presso altra abitazione dove la ricorrente si è trasferita unitamente ai due figli.
La ha, pertanto, inizialmente chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i CP_1 figli minori alle seguenti condizioni: “A) Affido delle minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi al momento presso l'abitazione condotta dalla ricorrente in locazione sita in Mazara del Vallo, C.da GL SC;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) Il Sig. avrà la Per_1 facoltà di tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana secondo il piano genitoriale allegato;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli;
D) Il Sig. Per_1 concorrerà alle spese per il mantenimento ordinario delle minori, corrispondendo alla sig.ra la somma di euro 600,00 (euro 300,00 per minore) da rivalutarsi di anno CP_1 in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare a mezzo bonifico bancario o ricarica sul seguente IBAN
[...]; E) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Per_1 CP_1 il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute
Pag. 2 a 13 nell'interesse delle minori. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario -mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive -Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi -vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini - car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione, trattasi di elenco non esaustivo reperibile secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Marsala;
F) Il Sig. rimarrà Per_1 obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle minori fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio nonché di evitare apprezzamenti e/o giudizi sugli eventuali partner e ciò reciprocamente;
H) Disporre che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, o anche il recapito anche telefonico;
I)Disporre che l'assegno unico universale previsto per i minori /o qualunque prestazione economica prevista per i medesimi, anche se di differente nomenclatura, sia percepito al 100% dalla sig.ra ”. Controparte_1
Pag. 3 a 13 1.2) Con memoria difensiva depositata il 6/6/2024 si è costituito il quale Controparte_2 ha negato le circostanze dedotte da parte ricorrente riconducendo la fine della relazione all'instaurazione da parte della compagna di una nuova relazione con altro uomo, con il quale andava a convivere abbandonando improvvisamente la casa familiare e portando con sé i figli senza preventivamente darne comunicazione al : circostanza, quest'ultima, Per_1 che aveva indotto l'odierno resistente a sporgere formale denuncia-querela per il delitto di sottrazione dei minori (poi oggetto di richiesta di archiviazione, opposta dal ). Per_1
Il resistente ha precisato che, successivamente alla separazione tra i due, la ex compagna ha ostacolato la coltivazione di un rapporto stabile, continuativo e autonomo tra il padre ed i figli, ponendo in essere anche ostacoli alla frequentazione dei bambini con la famiglia di origine del , con pregiudizio per gli stessi minori privati dell'unica rete familiare su Per_1 cui i bambini potevano contare atteso che la non ha alcun parente. CP_1
In ultimo, il resistente, lamentando l'aumento delle assenze scolastiche da parte di entrambi i figli verificatesi successivamente al trasferimento della – che non dispone di CP_1 patente di guida - nella nuova abitazione situata in una zona periferica di Mazara del Vallo, nonché la pubblicazione senza il suo preventivo consenso di foto dei minori sui vari social network, ha chiesto di: “Disciplinare i rapporti tra le odierne parti ed i figli sulla scorta delle disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione in cui risiede il sig. sita in questa via Controparte_2 dell'Agricoltura n. 9 (nello stesso stabile in cui risiedono i genitori dell'odierno resistente) stante l'insofferenza palesata dai piccoli nei confronti delle attuali condizioni di vita e in considerazione, viceversa, dell'ottimo rapporto esistente tra padre e figli tenuto altresì conto che gli stessi godrebbero dell'affetto incondizionato dei nonni e degli zii paterni. In ragione di ciò il sig. si farà carico del mantenimento dei figli provvedendo, Per_1 conseguentemente, alle relative spese. - Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. - Disporre che sia onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a figli e che venga richiesto il consenso dell'altro in tutti quei casi ciò sia espressamente dovuto. -
Disporre che la sig.ra abbia la facoltà di tenere con sé i minori due pomeriggi a CP_1 settimana come da piano genitoriale allegato (ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi
Pag. 4 a 13 e sociali dei figli). - Disporre che la madre trascorri con i minori due week end al mese, con prelievo del sabato alle ore 16.00, pernottamento, e rientro presso l'abitazione del padre alle ore 19.00 della domenica. - Disporre, per ciò che concerne le festività, l'alternanza con i genitori per le festività natalizie, del nuovo anno e per quelli pasquali. Medesima alternanza dovrà essere garantita per le ricorrenze de 25 aprile, I maggio, 2 giugno e I novembre (per gli ulteriori periodi di frequentazione, vacanza, festeggiamenti, si rimanda al piano genitoriale allegato al ricorso). - Disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi: in quest'ottica al fine di evitare inutili disagi – le cui conseguenze ricadrebbero solo sui figli -
i genitori dovranno rilasciare le apposite deleghe ai parenti ed affini dei piccoli affinché possano essere dagli stessi prelevati – da scuola o da altri luoghi - nelle ipotesi di impedimento da parte del padre o della madre. - Disporre che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, o anche il recapito anche telefonico;
Con vittoria di spese ed onorario”.
La anche con la memoria depositata il 17/7/2024, ha insistito per l'affido CP_1 condiviso dei minori, per poi, all'udienza del 19/2/2025, richiederne l'affidamento esclusivo in proprio favore.
Analoga richiesta è stata formulata in sede di precisazione delle conclusioni, così sintetizzate: “Disporre l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_1 Per_2
alla madre, con collocamento presso la stessa e declinazione del diritto di visita del
[...] padre, nei termini che seguono: Periodicamente: Due week end al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Facoltativamente, e previa intesa con la madre, due pomeriggi a settimana (senza pernotto); Festività. Le festività verranno trascorse dai minore con il padre secondo il seguente calendario: Anni pari: dal 24 dicembre, 01 gennaio, Pasqua, 1° maggio, 14 agosto, 2 novembre, 8 dicembre;
Anni dispari: dal 25 e 31 dicembre, 6 gennaio, Pasquetta, 25 aprile, 15 agosto, 1 novembre;
Periodo estivo (dalla fine della scuola fino alla successiva ripresa delle lezioni). I minore trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi. Compleanni dei minori. I compleanni dei minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, alla presenza dei nuovi compagni e/o famiglie di origine;
Onere, a carico del , di contribuire al mantenimento dei figli, Per_1 versando alla procaccini la somma mensile pari ad € 450,00, oltre spese straordinarie secondo il Protocollo per le Spese Straordinarie del Tribunale di Marsala”.
Pag. 5 a 13 Il convenuto, invece, così precisava le proprie conclusioni: “Disciplinare i rapporti tra le odierne parti ed i figli sulla scorta delle disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione in cui risiede il sig.
in via dell'Agricoltura n.
9. In ragione di ciò il sig. si farà Controparte_2 Per_1 carico del mantenimento dei figli provvedendo, conseguentemente, alle relative spese.
Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Disporre che sia onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a figli e che venga richiesto il consenso dell'altro in tutti quei casi ciò sia espressamente dovuto. Disporre che la sig.ra abbia la CP_1 facoltà di tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana come da piano genitoriale allegato in atti (ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli). Disporre che la madre trascorra con i minori due week end al mese, con prelievo del sabato alle ore
16.00, pernottamento, e rientro presso l'abitazione del padre alle ore 19.00 della domenica.
Disporre, per ciò che concerne le festività, l'alternanza con i genitori per le festività natalizie, del nuovo anno e per quelli pasquali. Medesima alternanza dovrà essere garantita per le ricorrenze de 25 aprile, I maggio, 2 giugno e I novembre (per gli ulteriori periodi di frequentazione, vacanza, festeggiamenti, si rimanda al piano genitoriale allegato al ricorso). Disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi: in quest'ottica al fine di evitare inutili disagi - le cui conseguenze ricadrebbero solo sui figli - i genitori dovranno rilasciare le apposite deleghe ai parenti ed affini dei piccoli affinché possano essere dagli stessi prelevati - da scuola o da altri luoghi - nelle ipotesi di impedimento da parte del padre o della madre. Disporre che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, o anche il recapito anche telefonico”.
Il curatore speciale dei minori ha, a sua volta, così precisato le conclusioni: “chiede che il Per_ Tribunale voglia disporre l'affido esclusivo alla sig.ra dei minori e CP_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre disciplinando il diritto dovere di visita del genitore non affidatario secondo le ultime prospettazioni delle parti legate alle esigenze lavorative del e dunque da venerdì a domenica con pernotto a settimane alterne. Per_1
Pag. 6 a 13 Tale programma consentirà ai minori di mantenere inalterato il rapporto affettivo col padre con il quale comunque sussiste un forte legame manifestato dai bambini ma consentirà di sottrarre al confronto fra i genitori e dunque al conflitto genitoriale le questioni di ordine pratico e di gestione della quotidianità”.
2) Regime di affidamento dei figli minori.
2.1) Nel corso del giudizio, è stato richiesto ai Servizi sociali competenti per territorio di fornire informazioni sulle complessive condizioni abitative e di vita dei minori e di entrambe le parti in causa.
Quindi, preso atto del contenuto della relazione depositata il 25/7/2024 nella quale si precisava come, a proposito dei genitori, “venga meno in loro la funzione genitoriale protettiva, esponendo i figli ai conflitti e non riuscendo a percepire il loro bisogno e il diritto a godere di una bigenitorialità casa serena ed incondizionata”, e viste le reciproche querele proposte che testimoniano l'elevata conflittualità tra le parti, nonché la domanda di parte ricorrente di procedere alla nomina di un curatore speciale per i due minori, il
Tribunale ha ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, nominare curatore speciale nella persona dell'avv. Matilde Mattozzi.
Inoltre, agendo in via provvisoria ex art. 473-bis.22 c.p.c. il Tribunale ha disposto: “a) Per_ l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con la previsione, però, e a Per_2 motivo delle criticità pur riscontrate dai Servizi (per cui i genitori “possiedono entrambi capacità di caregiving e affettiva di natura positiva, con un riscontro evidente sui figli” sebbene nei medesimi “venga meno la funzione genitoriale protettiva esponendo i figli ai conflitti e non riuscendo a percepire il loro bisogno e il diritto a godere di una bigenitorialità serena e incondizionata”), di compiti, da affidarsi ai medesimi Servizi sociali del Comune di Mazara del Vallo, di vigilanza, supporto ed assistenza ai genitori e ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse dei minori (c.d. mandato di vigilanza e supporto, v. anche Cass. 32290/2023); b) che i citati compiti di supporto, vigilanza, assistenza demandati ai Servizi sociali includono: la periodica verifica delle condizioni abitative e di vita dei minori con l'attuazione anche dei necessari interventi di sostegno ai minori e alla famiglia rientranti nei compiti istituzionali dei medesimi Servizi;
la verifica e concreta attuazione della regolare frequenza scolastica, da assicurarsi ai minori non solo attraverso il servizio di scuolabus ma anche con il periodico confronto con gli insegnanti di riferimento, anche in vista e per l'attuazione degli strumenti di supporto all'apprendimento e/o alle attività scolastiche che si dovessero rendere necessari in funzione delle
Pag. 7 a 13 caratteristiche/bisogni di ciascun minore;
il supporto ad entrambi i genitori nell'assunzione condivisa delle decisioni riguardanti i figli;
l'assistenza di entrambi i genitori nei percorsi di sostegno alla genitorialità che ciascuna delle parti è altresì invitata, con il presente provvedimento, ad intraprendere celermente;
c) la collocazione prevalente dei minori, allo stato, presso la madre, anche a motivo degli impegni lavorativi del (autista e Per_1 titolare di un “contratto a chiamata” per come dal medesimo riferito), con facoltà per il padre di tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana dall'uscita della scuola sino alle ore 19,00 e, inoltre, per due week end al mese;
d) l'obbligo del Ballatore di contribuire al mantenimento dei minori versando alla con decorrenza del corrente mese di CP_1 settembre, l'importo di €. 400,00 mensili (€. 200,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente in base agli indici Istat;
e) l'invito a entrambi i genitori a seguire il percorso di sostegno alla genitorialità, come già indicato dai Servizi sociali e con il supporto dei medesimi Servizi”.
2.2) Il curatore speciale dei minori ha richiesto la previsione dell'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre in ragione dell'esistenza di una forte conflittualità tra i genitori in ordine alla gestione dei minori e del rifiuto del di iniziare un percorso di Per_1 sostegno alle capacità genitoriali, così come attestato dalla relazione del Consultorio
Familiare datata 7/2/24.
La ricorrente ha parimenti richiesto l'affido esclusivo sulla scorta della rilevata CP_1 conflittualità e dell'atteggiamento ostruzionistico del , in particolare palesatosi: Per_1
- attraverso la contestazione della periodicità del taglio dei capelli del figlio;
Per_2
- mancata prestazione del consenso rispetto alla delega al prelievo dei minori all'uscita da scuola in favore del nuovo compagno della CP_1
- mediante atteggiamento di chiusura in occasione dei colloqui svoltisi innanzi al
Consultorio Familiare.
2.3) Nel corso del giudizio è stata disposta la presa in carico della coppia genitoriale da parte del Consultorio familiare competente per territorio per il sostegno alla genitorialità nonché la presa in carico del nucleo familiare da parte del Controparte_3
Cont afferente all'UOS Servizio di dell' di Trapani per la valutazione delle
[...] CP_4 competenze genitoriali, dinamiche relazionali familiari, e caratteristiche personologiche dei suoi membri, provvedendosi, altresì, all'audizione protetta della sola figlia minore Per_1 stante la tenera età dell'altro figlio.
Pag. 8 a 13 2.4) Deve, ora, rilevarsi che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. c.c., applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.
A tal proposito, l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge n. 54/2006 e, successivamente, dal d.lgs. n. 154/2013, impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337 ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli”, introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, infatti, prevede che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Orbene, ritiene il Collegio che non sussistano, nella fattispecie in esame, elementi decisivi per discostarsi dal modello standard di affidamento della prole.
2.4.1) Occorre, innanzitutto, osservare come nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo datata 24/7/24 si pongano in luce, per entrambe le parti, “sufficienti capacità di espletamento delle funzioni genitoriali”, mentre i minori “trasmettono la rappresentazione di un legame solido e significativo con entrambi i genitori”.
Quanto alla forte conflittualità tra le parti, più volte evocata nel corso del giudizio, occorre osservare come la stessa sia stata fomentata con pari intensità dalle parti, con condotte parimenti stigmatizzabili come l'arbitraria scelta iniziale della nuova dimora della prole ad opera della e le contestazioni mosse sistematicamente dal rispetto a CP_1 Per_1 scelte di gestione ordinaria, come il taglio dei capelli del figlio . Per_2
A fronte della generica idoneità genitoriale sussistente in capo ad entrambe le parti, dunque, la conflittualità in esame non appare elemento decisivo per la scelta della esclusività dell'affidamento. Cont 2.4.2) L'UOS di psicologia giuridica dell' di Trapani, con relazione depositata il 6/2/25 ha concluso che “la sig.ra sembrerebbe rappresentare il genitore capace di CP_1
Per_ rispondere in modo funzionale e adeguato ai bisogni di e , attivando sia risorse Per_2 personali che di protezione nei confronti dei figli, riducendo e limitando l'esposizione di questi ultimi a scenari connotati da conflittualità con l'altro genitore” (v. pag. 3 relazione).
Nello stesso senso la relazione in pari data del consultorio familiare: “Relativamente al procedimento in oggetto, si comunica che ancora è in atto una forte conflittualità in seno alla coppia genitoriale, conflittualità che sembrerebbe essere causata dal fatto che il sig.
, che per sua stessa ammissione in occasione dell'unico colloquio avvenuto presso Per_1
Pag. 9 a 13 il Consultorio, non riesce ad accettare la separazione dalla sig.ra nonché la CP_1 presenza del suo nuovo compagno”, ulteriormente precisandosi che “ Il sig. Per_1 durante il colloquio ha mantenuto un atteggiamento di chiusura e di difesa … ha sempre disertato i successivi inviti presso questo Servizio e che per tale ragione non è stato possibile avviare con lui un percorso di sostegno alle capacità genitoriali”.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che le migliori qualità riscontrate in capo alla non CP_1 elidano ipso facto la sufficiente valutazione di capacità genitoriale già operata con riguardo al . Per_1
Occorre, al riguardo, tenere in considerazione l'ottimo, affettuoso, rapporto che il convenuto intrattiene con i figli, largamente attestato anche in occasione dell'audizione protetta della minore , oltre al puntuale interesse mostrato dal convenuto per le esigenze Persona_1 scolastiche dei figli (la stessa ha riferito di “fare i compiti” anche con il padre, durante Per_1
i periodi presso l'abitazione paterna).
Ancora, le difficoltà manifestate dal riguardo alla partecipazione al percorso di Per_1 sostegno alla genitorialità, disposto per entrambi i coniugi con decreto del 7/10/24 ed effettivamente seguito soltanto dalla possono agevolmente ricondursi all'attività CP_1 di autotrasportatore dallo stesso svolta.
2.4.3) Quanto all'atteggiamento ostruzionistico contestato al e manifestatosi, Per_1 secondo parte ricorrente, attraverso il diniego della delega al prelievo dei figli all'uscita da scuola in favore del nuovo compagno della occorre pure osservare che analogo CP_1 atteggiamento era stato attuato dalla ricorrente, la quale aveva improvvisamente revocato la precedente delega in favore del ramo paterno, come da nota del 16/7/24 della Dirigente
Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale “Boscarino” di Mazara del Vallo, ove si ha modo di leggere: “deleghe al prelievo dei minori: la prima risalente al 13/09/2024 [rectius:
2023] di entrambi i genitori alla nonna paterna e alla zia paterna;
in data 19/03/2024 richiesta della madre di annullamento deleghe precedenti mentre il padre chiede conferma delle figure della delega iniziale”.
Insomma, atteggiamenti ostruzionistici risultano operati, nel corso del giudizio, da entrambe le parti e con pari intensità, sì che appare necessario ammonire i genitori al rispetto più puntuale del diritto alla bigenitorialità dei figli.
Sebbene sia certamente auspicabile una condotta più focalizzata sulle reali esigenze dei minori e sulla tutela del diritto alla bi-genitorialità (rilevando un eventuale acutizzarsi di tali atteggiamenti ai fini dell'adozione di sanzioni e anche – se del caso - di un mutamento del
Pag. 10 a 13 regime di affidamento), le condotte descritte, non risultano allo stato in grado di superare il giudizio di sufficienza delle capacità genitoriali, sì che, sia pure riconoscendosi una maggiore adeguatezza del versante materno, non appare necessario – allo stato – optare per un regime diverso da quello condiviso.
2.5) Le migliori capacità di accudimento della invece, appaiono decisive ai fini CP_1 della scelta del collocatario prevalente.
Quanto agli incontri padre-figli, ai fini di una migliore tutela del diritto alla bi-genitorialità dei minori, si reputa opportuno prevedere in modo analitico che il abbia la facoltà Per_1 di tenere con sé i minori: ogni martedì – o in altro giorno infra-settimanale concordato dalle parti - dalle ore 14:00, o comunque dall'uscita da scuola, fino alle ore 21:00 (ore 22:00 nel periodo estivo), quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due week end al mese, con prelievo il venerdì alle ore 19 circa e ritorno presso il domicilio materno la domenica alle ore 19:00, secondo il criterio dell'alternanza settimanale;
per ciò che concerne le festività, è opportuno prevedere l'alternanza presso i genitori per le festività natalizie
(24/25 dicembre), del nuovo anno (31 dicembre /1 gennaio) e per quelli pasquali
(Pasqua/Pasquetta). Analoga alternanza dovrà essere garantita per le ricorrenze de 25 aprile,
I maggio, 2 giugno e I novembre;
i figli, inoltre, trascorreranno 10 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo con ciascun genitore.
2.6) In ordine alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali, si osserva che la ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato in data 17/2/25 una dichiarazione di
“modifica del reddito” dalla quale risulta che mensilmente: - Percepisce € 199,40 erogati dall a titolo di Assegno Unico dal mese di eiugno2024; - Percepisce € 300,00 erogati CP_6 dall a titolo di indennità di frequenza scolastica per il figlio minore dal mese CP_6 Per_2
Per_ di ottobre 2024; - Percepisce € 400,00 a titolo di mantenimento per i figli minori e dal mese di ottobre 2024; - Percepisce e 1140,42 a titolo di assegno di inclusione da Per_2 maggio 2024, di cui: € 640,00 da maggio 2024 a luglio 2024, e 980,00 da agosto 2024 a dicembre 2024 ed € 1140,42 da gennaio 2025); - Nel mese di luglio 2024 ha percepito €
2600,00 dall a titolo di arretrati per frequenza scolastica do Stefano - Saltuariamente, CP_6 cioè una./due volte al mese, presta attività lavorativa presso un panificio di Trapani con una retribuzione giornaliera di € 40,00; Infine si dichiara di convivere, anche se non stabilmente, con il sig. , allo stato disoccupato”. Persona_3
Pag. 11 a 13 Riguardo al , di contro, può tenersi conto della situazione reddituale dedotta dai Per_1 documenti fiscali depositati dal resistente, esercente l'attività di autotrasportatore con uno stipendio di circa € 900,00 mensili.
Si reputa congruo, pertanto, in ragione delle rispettive capacità reddituali accertate, fissare in euro 400,00 mensile (200,00 euro per ciascun figlio) l'importo che il deve Per_1 corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, da CP_1 versarsi tramite bonifico alle coordinate indicate dalla ricorrente stessa, o con altre modalità che verranno comunicate dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate.
La quale prevalente collocataria, percepirà per intero l'Assegno Unico per i figli. CP_1
4) Spese di lite.
In ragione dell'esito della lite (soccombenza della in ordine al regime di CP_1 affidamento;
soccombenza del in ordine al collocamento), risultano sussistere Per_1 valide ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
Poiché nominato nell'interesse dei minori e in relazione a una conflittualità, come visto, di insorgenza non sempre unilaterale, le spese della curatela speciale, liquidate - con riguardo all'esercizio delle prerogative processuali e ai poteri sostanziali conferiti dal Tribunale - secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (con riferimento alle voci stragiudiziali per quel che riguarda l'esercizio dei poteri sostanziali), opportunamente ridotti in ragione della contenuta complessità delle questioni di diritto dedotte in atti e dell'attività istruttoria svolta, vengono solidalmente poste a carico della e del , con pari ripartizione CP_1 Per_1 nei rapporti interni, e pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato (senza necessità di procedere nella presente sede alla dimidiazione di cui all'art. 130 D.p.R. 115/02: Cass. Civ. Cass. Civ. sez. II, 11/09/2018,
n.22017; Cass. Civ. ez. II, 17/11/2022, n.33924; Cass. Civ. sez. I, 02/01/2024, n.64).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, sul ricorso proposto nel procedimento indicato, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) affida ai genitori in via condivisa i minori e , con Persona_1 Persona_2 collocazione presso il domicilio materno;
2) dispone che gli incontri padre-figli avvengano secondo le modalità indicate in motivazione;
Pag. 12 a 13 3) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_2 dei due figli in misura pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da corrispondersi in favore della ricorrente – tramite bonifico bancario alle CP_1 coordinate che verranno comunicate dalla ricorrente o con altre modalità che verranno indicate da quest'ultima - entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale del suddetto importo secondo gli indici Istat;
4) dispone che il convenuto contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori previamente documentate dall'altro genitore che le ha sostenute, mentre la CP_1 percepirà per intero l'Assegno Unico in favore dei figli;
5) dispone che i genitori comunichino reciprocamente ogni cambiamento di residenza o di domicilio, così come il cambiamento del proprio recapito telefonico;
6) ammonisce e a garantire ai figli la serenità del Controparte_1 Controparte_2 libero accesso all'altro genitore, nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
7) dichiara integralmente compensate tra e le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite;
8) condanna e in solido tra loro, a rifondere il Controparte_2 Controparte_1 curatore speciale dei minori delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.200,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da pagarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data
30 ottobre 2025.
Il Presidente est.
AN LO ZO
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
AN LO ZO Presidente rel.
CE UZ UD
AL Costanza UD
all'esito della camera di consiglio del 30/10/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
TA TR, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 5/9/24
- RICORRENTE -
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Susanna Giacalone giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 2/5/2025
- CONVENUTO –
Avv. Matilde Mattozzi n.q. di curatore speciale dei minori e Persona_1 Per_2
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 1 a 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti
1.1) Con ricorso depositato in data 17/4/2024, ha dedotto di aver Controparte_1 convissuto more uxorio con dall'anno 2007 fino al mese di gennaio del Controparte_2
2023 e che da tale unione sono nati i figli (il 27/03/2016) e Persona_1 Persona_2
(il 17/07/2019), riconosciuti da entrambi i genitori.
La ricorrente ha, inoltre, allegato che, venuta meno la convivenza a causa del comportamento violento e maltrattante del , la gestione dei minori è stata resa Per_1 difficoltosa dal comportamento ostruzionistico e litigioso del , il quale, inoltre, si è Per_1 limitato a contribuire al mantenimento dei figli soltanto per i mesi di gennaio e febbraio
2024 oltre a contribuire con la somma di € 2.500,00 al trasloco presso altra abitazione dove la ricorrente si è trasferita unitamente ai due figli.
La ha, pertanto, inizialmente chiesto di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i CP_1 figli minori alle seguenti condizioni: “A) Affido delle minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi al momento presso l'abitazione condotta dalla ricorrente in locazione sita in Mazara del Vallo, C.da GL SC;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
B) Il Sig. avrà la Per_1 facoltà di tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana secondo il piano genitoriale allegato;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli;
D) Il Sig. Per_1 concorrerà alle spese per il mantenimento ordinario delle minori, corrispondendo alla sig.ra la somma di euro 600,00 (euro 300,00 per minore) da rivalutarsi di anno CP_1 in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare a mezzo bonifico bancario o ricarica sul seguente IBAN
[...]; E) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Per_1 CP_1 il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute
Pag. 2 a 13 nell'interesse delle minori. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario -mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive -Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi -vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini - car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione, trattasi di elenco non esaustivo reperibile secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Marsala;
F) Il Sig. rimarrà Per_1 obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle minori fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio nonché di evitare apprezzamenti e/o giudizi sugli eventuali partner e ciò reciprocamente;
H) Disporre che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, o anche il recapito anche telefonico;
I)Disporre che l'assegno unico universale previsto per i minori /o qualunque prestazione economica prevista per i medesimi, anche se di differente nomenclatura, sia percepito al 100% dalla sig.ra ”. Controparte_1
Pag. 3 a 13 1.2) Con memoria difensiva depositata il 6/6/2024 si è costituito il quale Controparte_2 ha negato le circostanze dedotte da parte ricorrente riconducendo la fine della relazione all'instaurazione da parte della compagna di una nuova relazione con altro uomo, con il quale andava a convivere abbandonando improvvisamente la casa familiare e portando con sé i figli senza preventivamente darne comunicazione al : circostanza, quest'ultima, Per_1 che aveva indotto l'odierno resistente a sporgere formale denuncia-querela per il delitto di sottrazione dei minori (poi oggetto di richiesta di archiviazione, opposta dal ). Per_1
Il resistente ha precisato che, successivamente alla separazione tra i due, la ex compagna ha ostacolato la coltivazione di un rapporto stabile, continuativo e autonomo tra il padre ed i figli, ponendo in essere anche ostacoli alla frequentazione dei bambini con la famiglia di origine del , con pregiudizio per gli stessi minori privati dell'unica rete familiare su Per_1 cui i bambini potevano contare atteso che la non ha alcun parente. CP_1
In ultimo, il resistente, lamentando l'aumento delle assenze scolastiche da parte di entrambi i figli verificatesi successivamente al trasferimento della – che non dispone di CP_1 patente di guida - nella nuova abitazione situata in una zona periferica di Mazara del Vallo, nonché la pubblicazione senza il suo preventivo consenso di foto dei minori sui vari social network, ha chiesto di: “Disciplinare i rapporti tra le odierne parti ed i figli sulla scorta delle disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione in cui risiede il sig. sita in questa via Controparte_2 dell'Agricoltura n. 9 (nello stesso stabile in cui risiedono i genitori dell'odierno resistente) stante l'insofferenza palesata dai piccoli nei confronti delle attuali condizioni di vita e in considerazione, viceversa, dell'ottimo rapporto esistente tra padre e figli tenuto altresì conto che gli stessi godrebbero dell'affetto incondizionato dei nonni e degli zii paterni. In ragione di ciò il sig. si farà carico del mantenimento dei figli provvedendo, Per_1 conseguentemente, alle relative spese. - Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. - Disporre che sia onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a figli e che venga richiesto il consenso dell'altro in tutti quei casi ciò sia espressamente dovuto. -
Disporre che la sig.ra abbia la facoltà di tenere con sé i minori due pomeriggi a CP_1 settimana come da piano genitoriale allegato (ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi
Pag. 4 a 13 e sociali dei figli). - Disporre che la madre trascorri con i minori due week end al mese, con prelievo del sabato alle ore 16.00, pernottamento, e rientro presso l'abitazione del padre alle ore 19.00 della domenica. - Disporre, per ciò che concerne le festività, l'alternanza con i genitori per le festività natalizie, del nuovo anno e per quelli pasquali. Medesima alternanza dovrà essere garantita per le ricorrenze de 25 aprile, I maggio, 2 giugno e I novembre (per gli ulteriori periodi di frequentazione, vacanza, festeggiamenti, si rimanda al piano genitoriale allegato al ricorso). - Disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi: in quest'ottica al fine di evitare inutili disagi – le cui conseguenze ricadrebbero solo sui figli -
i genitori dovranno rilasciare le apposite deleghe ai parenti ed affini dei piccoli affinché possano essere dagli stessi prelevati – da scuola o da altri luoghi - nelle ipotesi di impedimento da parte del padre o della madre. - Disporre che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, o anche il recapito anche telefonico;
Con vittoria di spese ed onorario”.
La anche con la memoria depositata il 17/7/2024, ha insistito per l'affido CP_1 condiviso dei minori, per poi, all'udienza del 19/2/2025, richiederne l'affidamento esclusivo in proprio favore.
Analoga richiesta è stata formulata in sede di precisazione delle conclusioni, così sintetizzate: “Disporre l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_1 Per_2
alla madre, con collocamento presso la stessa e declinazione del diritto di visita del
[...] padre, nei termini che seguono: Periodicamente: Due week end al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Facoltativamente, e previa intesa con la madre, due pomeriggi a settimana (senza pernotto); Festività. Le festività verranno trascorse dai minore con il padre secondo il seguente calendario: Anni pari: dal 24 dicembre, 01 gennaio, Pasqua, 1° maggio, 14 agosto, 2 novembre, 8 dicembre;
Anni dispari: dal 25 e 31 dicembre, 6 gennaio, Pasquetta, 25 aprile, 15 agosto, 1 novembre;
Periodo estivo (dalla fine della scuola fino alla successiva ripresa delle lezioni). I minore trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi. Compleanni dei minori. I compleanni dei minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, alla presenza dei nuovi compagni e/o famiglie di origine;
Onere, a carico del , di contribuire al mantenimento dei figli, Per_1 versando alla procaccini la somma mensile pari ad € 450,00, oltre spese straordinarie secondo il Protocollo per le Spese Straordinarie del Tribunale di Marsala”.
Pag. 5 a 13 Il convenuto, invece, così precisava le proprie conclusioni: “Disciplinare i rapporti tra le odierne parti ed i figli sulla scorta delle disposizioni sull'affidamento condiviso, ma con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione in cui risiede il sig.
in via dell'Agricoltura n.
9. In ragione di ciò il sig. si farà Controparte_2 Per_1 carico del mantenimento dei figli provvedendo, conseguentemente, alle relative spese.
Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Disporre che sia onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative a figli e che venga richiesto il consenso dell'altro in tutti quei casi ciò sia espressamente dovuto. Disporre che la sig.ra abbia la CP_1 facoltà di tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana come da piano genitoriale allegato in atti (ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli). Disporre che la madre trascorra con i minori due week end al mese, con prelievo del sabato alle ore
16.00, pernottamento, e rientro presso l'abitazione del padre alle ore 19.00 della domenica.
Disporre, per ciò che concerne le festività, l'alternanza con i genitori per le festività natalizie, del nuovo anno e per quelli pasquali. Medesima alternanza dovrà essere garantita per le ricorrenze de 25 aprile, I maggio, 2 giugno e I novembre (per gli ulteriori periodi di frequentazione, vacanza, festeggiamenti, si rimanda al piano genitoriale allegato al ricorso). Disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi: in quest'ottica al fine di evitare inutili disagi - le cui conseguenze ricadrebbero solo sui figli - i genitori dovranno rilasciare le apposite deleghe ai parenti ed affini dei piccoli affinché possano essere dagli stessi prelevati - da scuola o da altri luoghi - nelle ipotesi di impedimento da parte del padre o della madre. Disporre che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, o anche il recapito anche telefonico”.
Il curatore speciale dei minori ha, a sua volta, così precisato le conclusioni: “chiede che il Per_ Tribunale voglia disporre l'affido esclusivo alla sig.ra dei minori e CP_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre disciplinando il diritto dovere di visita del genitore non affidatario secondo le ultime prospettazioni delle parti legate alle esigenze lavorative del e dunque da venerdì a domenica con pernotto a settimane alterne. Per_1
Pag. 6 a 13 Tale programma consentirà ai minori di mantenere inalterato il rapporto affettivo col padre con il quale comunque sussiste un forte legame manifestato dai bambini ma consentirà di sottrarre al confronto fra i genitori e dunque al conflitto genitoriale le questioni di ordine pratico e di gestione della quotidianità”.
2) Regime di affidamento dei figli minori.
2.1) Nel corso del giudizio, è stato richiesto ai Servizi sociali competenti per territorio di fornire informazioni sulle complessive condizioni abitative e di vita dei minori e di entrambe le parti in causa.
Quindi, preso atto del contenuto della relazione depositata il 25/7/2024 nella quale si precisava come, a proposito dei genitori, “venga meno in loro la funzione genitoriale protettiva, esponendo i figli ai conflitti e non riuscendo a percepire il loro bisogno e il diritto a godere di una bigenitorialità casa serena ed incondizionata”, e viste le reciproche querele proposte che testimoniano l'elevata conflittualità tra le parti, nonché la domanda di parte ricorrente di procedere alla nomina di un curatore speciale per i due minori, il
Tribunale ha ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, nominare curatore speciale nella persona dell'avv. Matilde Mattozzi.
Inoltre, agendo in via provvisoria ex art. 473-bis.22 c.p.c. il Tribunale ha disposto: “a) Per_ l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con la previsione, però, e a Per_2 motivo delle criticità pur riscontrate dai Servizi (per cui i genitori “possiedono entrambi capacità di caregiving e affettiva di natura positiva, con un riscontro evidente sui figli” sebbene nei medesimi “venga meno la funzione genitoriale protettiva esponendo i figli ai conflitti e non riuscendo a percepire il loro bisogno e il diritto a godere di una bigenitorialità serena e incondizionata”), di compiti, da affidarsi ai medesimi Servizi sociali del Comune di Mazara del Vallo, di vigilanza, supporto ed assistenza ai genitori e ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse dei minori (c.d. mandato di vigilanza e supporto, v. anche Cass. 32290/2023); b) che i citati compiti di supporto, vigilanza, assistenza demandati ai Servizi sociali includono: la periodica verifica delle condizioni abitative e di vita dei minori con l'attuazione anche dei necessari interventi di sostegno ai minori e alla famiglia rientranti nei compiti istituzionali dei medesimi Servizi;
la verifica e concreta attuazione della regolare frequenza scolastica, da assicurarsi ai minori non solo attraverso il servizio di scuolabus ma anche con il periodico confronto con gli insegnanti di riferimento, anche in vista e per l'attuazione degli strumenti di supporto all'apprendimento e/o alle attività scolastiche che si dovessero rendere necessari in funzione delle
Pag. 7 a 13 caratteristiche/bisogni di ciascun minore;
il supporto ad entrambi i genitori nell'assunzione condivisa delle decisioni riguardanti i figli;
l'assistenza di entrambi i genitori nei percorsi di sostegno alla genitorialità che ciascuna delle parti è altresì invitata, con il presente provvedimento, ad intraprendere celermente;
c) la collocazione prevalente dei minori, allo stato, presso la madre, anche a motivo degli impegni lavorativi del (autista e Per_1 titolare di un “contratto a chiamata” per come dal medesimo riferito), con facoltà per il padre di tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana dall'uscita della scuola sino alle ore 19,00 e, inoltre, per due week end al mese;
d) l'obbligo del Ballatore di contribuire al mantenimento dei minori versando alla con decorrenza del corrente mese di CP_1 settembre, l'importo di €. 400,00 mensili (€. 200,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente in base agli indici Istat;
e) l'invito a entrambi i genitori a seguire il percorso di sostegno alla genitorialità, come già indicato dai Servizi sociali e con il supporto dei medesimi Servizi”.
2.2) Il curatore speciale dei minori ha richiesto la previsione dell'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre in ragione dell'esistenza di una forte conflittualità tra i genitori in ordine alla gestione dei minori e del rifiuto del di iniziare un percorso di Per_1 sostegno alle capacità genitoriali, così come attestato dalla relazione del Consultorio
Familiare datata 7/2/24.
La ricorrente ha parimenti richiesto l'affido esclusivo sulla scorta della rilevata CP_1 conflittualità e dell'atteggiamento ostruzionistico del , in particolare palesatosi: Per_1
- attraverso la contestazione della periodicità del taglio dei capelli del figlio;
Per_2
- mancata prestazione del consenso rispetto alla delega al prelievo dei minori all'uscita da scuola in favore del nuovo compagno della CP_1
- mediante atteggiamento di chiusura in occasione dei colloqui svoltisi innanzi al
Consultorio Familiare.
2.3) Nel corso del giudizio è stata disposta la presa in carico della coppia genitoriale da parte del Consultorio familiare competente per territorio per il sostegno alla genitorialità nonché la presa in carico del nucleo familiare da parte del Controparte_3
Cont afferente all'UOS Servizio di dell' di Trapani per la valutazione delle
[...] CP_4 competenze genitoriali, dinamiche relazionali familiari, e caratteristiche personologiche dei suoi membri, provvedendosi, altresì, all'audizione protetta della sola figlia minore Per_1 stante la tenera età dell'altro figlio.
Pag. 8 a 13 2.4) Deve, ora, rilevarsi che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. c.c., applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.
A tal proposito, l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge n. 54/2006 e, successivamente, dal d.lgs. n. 154/2013, impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337 ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli”, introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, infatti, prevede che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Orbene, ritiene il Collegio che non sussistano, nella fattispecie in esame, elementi decisivi per discostarsi dal modello standard di affidamento della prole.
2.4.1) Occorre, innanzitutto, osservare come nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo datata 24/7/24 si pongano in luce, per entrambe le parti, “sufficienti capacità di espletamento delle funzioni genitoriali”, mentre i minori “trasmettono la rappresentazione di un legame solido e significativo con entrambi i genitori”.
Quanto alla forte conflittualità tra le parti, più volte evocata nel corso del giudizio, occorre osservare come la stessa sia stata fomentata con pari intensità dalle parti, con condotte parimenti stigmatizzabili come l'arbitraria scelta iniziale della nuova dimora della prole ad opera della e le contestazioni mosse sistematicamente dal rispetto a CP_1 Per_1 scelte di gestione ordinaria, come il taglio dei capelli del figlio . Per_2
A fronte della generica idoneità genitoriale sussistente in capo ad entrambe le parti, dunque, la conflittualità in esame non appare elemento decisivo per la scelta della esclusività dell'affidamento. Cont 2.4.2) L'UOS di psicologia giuridica dell' di Trapani, con relazione depositata il 6/2/25 ha concluso che “la sig.ra sembrerebbe rappresentare il genitore capace di CP_1
Per_ rispondere in modo funzionale e adeguato ai bisogni di e , attivando sia risorse Per_2 personali che di protezione nei confronti dei figli, riducendo e limitando l'esposizione di questi ultimi a scenari connotati da conflittualità con l'altro genitore” (v. pag. 3 relazione).
Nello stesso senso la relazione in pari data del consultorio familiare: “Relativamente al procedimento in oggetto, si comunica che ancora è in atto una forte conflittualità in seno alla coppia genitoriale, conflittualità che sembrerebbe essere causata dal fatto che il sig.
, che per sua stessa ammissione in occasione dell'unico colloquio avvenuto presso Per_1
Pag. 9 a 13 il Consultorio, non riesce ad accettare la separazione dalla sig.ra nonché la CP_1 presenza del suo nuovo compagno”, ulteriormente precisandosi che “ Il sig. Per_1 durante il colloquio ha mantenuto un atteggiamento di chiusura e di difesa … ha sempre disertato i successivi inviti presso questo Servizio e che per tale ragione non è stato possibile avviare con lui un percorso di sostegno alle capacità genitoriali”.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che le migliori qualità riscontrate in capo alla non CP_1 elidano ipso facto la sufficiente valutazione di capacità genitoriale già operata con riguardo al . Per_1
Occorre, al riguardo, tenere in considerazione l'ottimo, affettuoso, rapporto che il convenuto intrattiene con i figli, largamente attestato anche in occasione dell'audizione protetta della minore , oltre al puntuale interesse mostrato dal convenuto per le esigenze Persona_1 scolastiche dei figli (la stessa ha riferito di “fare i compiti” anche con il padre, durante Per_1
i periodi presso l'abitazione paterna).
Ancora, le difficoltà manifestate dal riguardo alla partecipazione al percorso di Per_1 sostegno alla genitorialità, disposto per entrambi i coniugi con decreto del 7/10/24 ed effettivamente seguito soltanto dalla possono agevolmente ricondursi all'attività CP_1 di autotrasportatore dallo stesso svolta.
2.4.3) Quanto all'atteggiamento ostruzionistico contestato al e manifestatosi, Per_1 secondo parte ricorrente, attraverso il diniego della delega al prelievo dei figli all'uscita da scuola in favore del nuovo compagno della occorre pure osservare che analogo CP_1 atteggiamento era stato attuato dalla ricorrente, la quale aveva improvvisamente revocato la precedente delega in favore del ramo paterno, come da nota del 16/7/24 della Dirigente
Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale “Boscarino” di Mazara del Vallo, ove si ha modo di leggere: “deleghe al prelievo dei minori: la prima risalente al 13/09/2024 [rectius:
2023] di entrambi i genitori alla nonna paterna e alla zia paterna;
in data 19/03/2024 richiesta della madre di annullamento deleghe precedenti mentre il padre chiede conferma delle figure della delega iniziale”.
Insomma, atteggiamenti ostruzionistici risultano operati, nel corso del giudizio, da entrambe le parti e con pari intensità, sì che appare necessario ammonire i genitori al rispetto più puntuale del diritto alla bigenitorialità dei figli.
Sebbene sia certamente auspicabile una condotta più focalizzata sulle reali esigenze dei minori e sulla tutela del diritto alla bi-genitorialità (rilevando un eventuale acutizzarsi di tali atteggiamenti ai fini dell'adozione di sanzioni e anche – se del caso - di un mutamento del
Pag. 10 a 13 regime di affidamento), le condotte descritte, non risultano allo stato in grado di superare il giudizio di sufficienza delle capacità genitoriali, sì che, sia pure riconoscendosi una maggiore adeguatezza del versante materno, non appare necessario – allo stato – optare per un regime diverso da quello condiviso.
2.5) Le migliori capacità di accudimento della invece, appaiono decisive ai fini CP_1 della scelta del collocatario prevalente.
Quanto agli incontri padre-figli, ai fini di una migliore tutela del diritto alla bi-genitorialità dei minori, si reputa opportuno prevedere in modo analitico che il abbia la facoltà Per_1 di tenere con sé i minori: ogni martedì – o in altro giorno infra-settimanale concordato dalle parti - dalle ore 14:00, o comunque dall'uscita da scuola, fino alle ore 21:00 (ore 22:00 nel periodo estivo), quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due week end al mese, con prelievo il venerdì alle ore 19 circa e ritorno presso il domicilio materno la domenica alle ore 19:00, secondo il criterio dell'alternanza settimanale;
per ciò che concerne le festività, è opportuno prevedere l'alternanza presso i genitori per le festività natalizie
(24/25 dicembre), del nuovo anno (31 dicembre /1 gennaio) e per quelli pasquali
(Pasqua/Pasquetta). Analoga alternanza dovrà essere garantita per le ricorrenze de 25 aprile,
I maggio, 2 giugno e I novembre;
i figli, inoltre, trascorreranno 10 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo con ciascun genitore.
2.6) In ordine alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali, si osserva che la ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato in data 17/2/25 una dichiarazione di
“modifica del reddito” dalla quale risulta che mensilmente: - Percepisce € 199,40 erogati dall a titolo di Assegno Unico dal mese di eiugno2024; - Percepisce € 300,00 erogati CP_6 dall a titolo di indennità di frequenza scolastica per il figlio minore dal mese CP_6 Per_2
Per_ di ottobre 2024; - Percepisce € 400,00 a titolo di mantenimento per i figli minori e dal mese di ottobre 2024; - Percepisce e 1140,42 a titolo di assegno di inclusione da Per_2 maggio 2024, di cui: € 640,00 da maggio 2024 a luglio 2024, e 980,00 da agosto 2024 a dicembre 2024 ed € 1140,42 da gennaio 2025); - Nel mese di luglio 2024 ha percepito €
2600,00 dall a titolo di arretrati per frequenza scolastica do Stefano - Saltuariamente, CP_6 cioè una./due volte al mese, presta attività lavorativa presso un panificio di Trapani con una retribuzione giornaliera di € 40,00; Infine si dichiara di convivere, anche se non stabilmente, con il sig. , allo stato disoccupato”. Persona_3
Pag. 11 a 13 Riguardo al , di contro, può tenersi conto della situazione reddituale dedotta dai Per_1 documenti fiscali depositati dal resistente, esercente l'attività di autotrasportatore con uno stipendio di circa € 900,00 mensili.
Si reputa congruo, pertanto, in ragione delle rispettive capacità reddituali accertate, fissare in euro 400,00 mensile (200,00 euro per ciascun figlio) l'importo che il deve Per_1 corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, da CP_1 versarsi tramite bonifico alle coordinate indicate dalla ricorrente stessa, o con altre modalità che verranno comunicate dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate.
La quale prevalente collocataria, percepirà per intero l'Assegno Unico per i figli. CP_1
4) Spese di lite.
In ragione dell'esito della lite (soccombenza della in ordine al regime di CP_1 affidamento;
soccombenza del in ordine al collocamento), risultano sussistere Per_1 valide ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
Poiché nominato nell'interesse dei minori e in relazione a una conflittualità, come visto, di insorgenza non sempre unilaterale, le spese della curatela speciale, liquidate - con riguardo all'esercizio delle prerogative processuali e ai poteri sostanziali conferiti dal Tribunale - secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (con riferimento alle voci stragiudiziali per quel che riguarda l'esercizio dei poteri sostanziali), opportunamente ridotti in ragione della contenuta complessità delle questioni di diritto dedotte in atti e dell'attività istruttoria svolta, vengono solidalmente poste a carico della e del , con pari ripartizione CP_1 Per_1 nei rapporti interni, e pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato (senza necessità di procedere nella presente sede alla dimidiazione di cui all'art. 130 D.p.R. 115/02: Cass. Civ. Cass. Civ. sez. II, 11/09/2018,
n.22017; Cass. Civ. ez. II, 17/11/2022, n.33924; Cass. Civ. sez. I, 02/01/2024, n.64).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, sul ricorso proposto nel procedimento indicato, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) affida ai genitori in via condivisa i minori e , con Persona_1 Persona_2 collocazione presso il domicilio materno;
2) dispone che gli incontri padre-figli avvengano secondo le modalità indicate in motivazione;
Pag. 12 a 13 3) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_2 dei due figli in misura pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da corrispondersi in favore della ricorrente – tramite bonifico bancario alle CP_1 coordinate che verranno comunicate dalla ricorrente o con altre modalità che verranno indicate da quest'ultima - entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale del suddetto importo secondo gli indici Istat;
4) dispone che il convenuto contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori previamente documentate dall'altro genitore che le ha sostenute, mentre la CP_1 percepirà per intero l'Assegno Unico in favore dei figli;
5) dispone che i genitori comunichino reciprocamente ogni cambiamento di residenza o di domicilio, così come il cambiamento del proprio recapito telefonico;
6) ammonisce e a garantire ai figli la serenità del Controparte_1 Controparte_2 libero accesso all'altro genitore, nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
7) dichiara integralmente compensate tra e le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite;
8) condanna e in solido tra loro, a rifondere il Controparte_2 Controparte_1 curatore speciale dei minori delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.200,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da pagarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data
30 ottobre 2025.
Il Presidente est.
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